CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 481
presentata presentata dai Consiglieri regionali
LAI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - ZEDDA Paolo Flavioil 13 febbraio 2018
Disposizioni in materia di personale della categoria "assuntori" operante in Sardegna in base alla legge n. 14 del 1965 e costituzione della "Lista ad esaurimento assuntori"
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge intende disciplinare in modo organico la posizione lavorativa degli "assuntori" una particolare categoria di lavoratori storicamente operante nel trasporto pubblico locale della Sardegna e regolamentata dalla legge 3 febbraio 1965, n. 14 (Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione).
Le assuntorie, che si ripartivano in assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello, afferivano tutte al settore ferrotranviero privato.
Nell'ambito del trasporto pubblico locale della Sardegna la tipologia di assuntore attualmente più diffusa è quella di fermata e di passaggio a livello, presente lungo le tratte delle ex FDS, che da Cagliari si diramavano verso l'interno dell'isola con destinazioni varie, e oggi ridimensionata dopo l'inglobamento delle FDS nell'ARST e lo sviluppo della metropolitana leggera che va da Cagliari a Settimo.
Nel tempo il numero degli assuntori di passaggio a livello si è notevolmente ridotto. Ad oggi gli assuntori ammontano a 20 unità, dislocati lungo la tratta Monserrato-Isili.
Tali operatori hanno un contratto con una retribuzione media mensile di 640 euro.
A differenza di altri lavoratori operanti nel settore ferrotranviario la loro prestazione e retribuzione possono essere sospese nel caso di interruzione del servizio per cause indipendenti dalla loro volontà.
Tale modalità retributiva deriva dal fatto che il rapporto di lavoro tra gli operatori e le Ferrovie era basato su una relazione contrattuale atipica. Assuntore è infatti colui che assume in appalto con regolare contratto un servizio pubblico, un lavoro, una fornitura e simili. Nel caso specifico il rapporto appare invece essere un contratto di lavoro autonomo.
La presente proposta di legge intende dare continuità lavorativa e retributiva agli assuntori operanti nelle tratte del trasporto pubblico locale della Sardegna prima afferenti alle FDS (ora ARST) garantendo loro la stabilità del lavoro e della retribuzione.
Tale obiettivo si intende raggiungere con la istituzione di una lista a esaurimento ove iscrivere gli assuntori che svolgono le mansioni presso le linee ferroviarie del trasporto pubblico locale della Sardegna gestite dall'ARST.
Con la presente legge all'ARST viene richiesta la predisposizione di un piano di utilizzo di tale personale che preveda l'inserimento degli iscritti alla lista nell'azienda ARST.
Tale inserimento avverrà fino all'esaurimento della stessa.
L'articolo 1 istituisce la lista a esaurimento assuntori in cui saranno iscritti gli assuntori attualmente impiegati presso i caselli ferroviari.
L'articolo 2 definisce il Piano di utilizzo che deve predisporre l'ARST per favorire l'inserimento delle maestranze al suo interno.
L'articolo 3 il processo di inserimento del personale assuntori e gli strumenti da attivare per dare realizzazione concreta alla legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Istituzione lista a esaurimento assuntori1. Presso l'Assessorato regionale dei trasporti è istituita, la lista ad esaurimento regionale del personale assuntori con contratto triennale ai sensi del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) e della legge 3 febbraio 1965, n. 14 (Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione).
2. Fanno parte della lista i soggetti che alla data della sua istituzione ricoprono l'incarico di assuntore svolgendo le mansioni presso le linee ferroviarie del trasporto pubblico locale della Sardegna gestite dall'ARST.
Art. 2
Piano di utilizzo presso l'ARST1. L'ARST predispone un piano di utilizzo del personale iscritto alla lista ad esaurimento. Il piano di utilizzo prevede l'inserimento degli iscritti alla lista nell'azienda ARST.
2. Il piano di utilizzo prevede le mansioni a cui destinare il personale, che devono rispettare il profilo professionale specifico del singolo operatore. Tali mansioni possono essere la stessa attività precedentemente svolta dal personale o altre mansioni ad essa complementari e connesse.
Art.3
Processo di inserimento1. L'ARST è tenuto a inserire nel proprio organico il personale iscritto nella lista di cui all'articolo 1, fino all'esaurimento della stessa. L'ARST comunica tramite bando pubblico i parametri necessari per selezionare i soggetti iscritti alla lista ad esaurimento aventi priorità nell'inserimento nella sua dotazione organica.
2. Il personale inserito nella struttura aziendale dell'ARST mantiene lo stesso profilo professionale precedente all'inserimento e acquisisce il livello retributivo del profilo professionale dell'ente di nuova acquisizione.
Art.4
Norma finanziaria1. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente legge pari, a euro 300.000, si provvede per l'anno 2018 mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse previste nella missione 18 - programma 02 - titolo 1. Alla copertura degli oneri di spesa per gli anni successivi, relativamente alle spese continuative e ricorrenti, si provvede con le leggi di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).