CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 478

presentata presentata dai Consiglieri regionali
FUOCO - TRUZZU

il 1° febbraio 2018

Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema della autonomie locali della Sardegna)"

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cosiddetta legge Delrio), recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" riporta la questione sul riordino degli enti locali chiarendo che "i principi della presente legge valgono come principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla Regione Sardegna , dalla Regione Sicilia e dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, in conformità ai rispettivi statuti" .

In linea con tale disposizione si colloca l'approvazione della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" anche in applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), articolo 3, lettera b), che attribuisce alla regione ampia autonomia nel processo di ordinamento degli enti locali e, in particolare, sotto il profilo della perimetrazione territoriale.

La legge regionale n. 2 del 2016 ha aderito, su alcuni punti, all'impianto generale della legge nazionale, mentre per altri ha delineato un differente disegno, infatti, la discordanza rispetto alla legge n. 56 del 2014, si rileva all'articolo 17, comma 2, che individua la città metropolitana di Cagliari in un'area comprendente solo sedici comuni ricadenti nella ex Provincia di Cagliari e istituendo la Provincia del Sud Sardegna, la cui circoscrizione territoriale corrisponde a quella della Provincia di Cagliari e delle ex province regionali di Carbonia-Iglesias e del Medio campidano, esclusi i comuni appartenenti alla suddetta città metropolitana ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b). Al contrario, la legge Delrio prevede che il territorio della città metropolitana coincida con quello dell'omonima provincia.

L'impianto istituzionale della legge regionale del 4 febbraio 2016, n. 2, risulta alquanto complesso, rappresentando l'esatto contrario del concetto stesso di "riforma" e di semplificazione amministrativa, in quanto, all'articolo 2, comma 1, prevede la frammentazione del territorio in diverse figure specifiche quali città media, rete urbana, rete metropolitana, ambito territoriale ottimale, zone omogenee, unione dei comuni e città metropolitana di Cagliari.

L'articolo 24 della legge n. 2 del 2016, contando sul buon esito della riforma costituzionale risultato , poi, in controtendenza rispetto alle previsioni, al comma 1, dispone che le circoscrizioni territoriali delle province della Regione, fino alla loro definitiva soppressione, sono quelle riconosciute dallo statuto e dalla legge statale e, l'articolo 25, al comma 1, ribadisce che corrispondono a quelle antecedenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 luglio 2001, n. 9 (Istituzione delle province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio).

La città metropolitana di Cagliari, come previsto dall'articolo 20 della legge regionale n. 2 del 2016, si è dotata di uno Statuto approvato con Delibera della Conferenza metropolitana n. 001 del 23 maggio 2016, prevedendo all'articolo 8, comma 1, che il sindaco metropolitano possa essere eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini facenti parte del territorio metropolitano, con sistema elettorale determinato da legge regionale, conformemente anche al dettato dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014.

Alla luce di queste rilevazioni emerge che i due enti, città metropolitana di Cagliari e Provincia del sud, risulterebbero dotati di una diversa legittimazione, con tutte le conseguenze derivanti riguardo al peso politico dei diversi soggetti istituzionali in seno agli ordinamenti di riferimento.

Alcuni comuni, non compresi nel territorio della città metropolitana di Cagliari, presentano con il capoluogo, stretti rapporti di interrelazione e interdipendenza tra le diverse attività e funzioni ivi insediate, in quanto la città di Cagliari svolge un ruolo di attrazione giornaliera, legata a motivi professionali, commerciali e anche di servizio quali scuole, ospedali , uffici pubblici etc.

Negli ultimi decenni, infatti, si è assistito ad uno spopolamento del capoluogo a vantaggio di un insediamento abitativo nei comuni limitrofi determinando un forte incremento del numero dei residenti. Rispetto a questo incessante processo di dispersione abitativa risultano complementari, quindi, lo sviluppo e il consolidamento di attività economiche, di risorse territoriali spesso inutilizzate che possono contribuire all'ulteriore sviluppo dell'area metropolitana.

Comprendere alcuni dei comuni esclusi dalla predetta area, significa organizzare in modo policentrico il territorio, valorizzando le relazioni tra i centri urbani attraverso sistemi di mobilità integrata, consentendo quindi la riduzione dei costi dovuti, come detto prima, alla dispersione e, valorizzando al contempo la qualità dell'ambiente territoriale e di specificità locali che rischiano di restare confinate in ambiti ristretti.

La città metropolitana è, infatti, un ente capace di gestire in maniera integrata servizi, infrastrutture e reti di comunicazione. Il Piano strategico triennale del territorio metropolitano è di grande importanza per lo sviluppo economico e, pertanto, la costituzione della città metropolitana di Cagliari "ristretta" toglie ad alcuni territori nuove prospettive di ampliamento e di integrazione, in una zona già fortemente penalizzata dalla grave crisi economica.

Il Piano operativo nazionale città metropolitane è lo strumento di programmazione nazionale, cofinanziato con risorse comunitarie in linea con gli obiettivi che individuano i territori "strategici" per cogliere le sfide di crescita intelligente. In Sardegna le problematiche dell'alta densità demografica sono pressoché nulle, ma il motore dello sviluppo economico e dell'innovazione consente di affrontare sfide che il mondo globalizzato chiede: azienda digitale, reti di comunicazione, efficientamento energetico, lotta alla povertà, all'emarginazione.

Si devono, infine, considerare oltre ai parametri storici, culturali, commerciali e di sviluppo già citati, anche quelli significativi legati alle distanze territoriali, per cui, ad esempio, Monastir dista da Cagliari 21 chilometri e 65 da Carbonia, San Vito da Cagliari 63 chilometri e da Carbonia 127, oppure S.Andrea Frius che dista 35 chilometri da Cagliari e 90 chilometri da Carbonia e così via per gli altri comuni.

Quindi, un nuovo assetto locale che sappia integrare l'area metropolitana rispetto a quei comuni che vi gravitano attorno e sono immediatamente confinanti, costituirebbe un elemento fondamentale per uno sviluppo strategico di più ampia portata, soprattutto per i territori che si ricongiungerebbero al loro polo di sviluppo più naturale in funzione di una politica che sappia essere più inclusiva e sinergica soprattutto con i territori interni ed a rischio spopolamento.

La presente proposta di legge intende, quindi, ridisegnare i confini della città metropolitana di Cagliari, accogliendo le istanze e le aspettative dei comuni che vogliono confluire nell'area metropolitana, dando vita a una nuova perimetrazione territoriale che intende ricostituire un giusto equilibrio per la corretta gestione delle risorse in armonia con il territorio dell'intera regione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica all'articolo 17, comma 2,
della legge regionale n. 2 del 2016
(Istituzione della città metropolitana di Cagliari)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)è sostituito dal seguente:
"2. Fanno parte della città metropolitana di Cagliari, nel rispetto della volontà espressa dalle comunità locali, oltre al Comune di Cagliari, i seguenti comuni:
Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Burcei, Capoterra, Castiadas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Elmas, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Maracalagonis, Monastir, Monserrato, Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sadali, Samatzai, San Basilio, S. Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Sarrroch, Selargius, Selegas, Senorbì, Seui, Serdiana, Serri, Sestu, Settimo San Pietro, Seulo, Siliqua, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villanovatulo, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa.".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).