CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 472

presentata presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Alessandra - PITTALIS - RUBIU - DEDONI - CARTA - ORRÙ - COCCO Pietro - COCCO Daniele Secondo - ZANCHETTA - BUSIA - CONGIU - CAPPELLACCI - CONTU - FASOLINO - PERU - TEDDE - TOCCO - TUNIS - SABATINI - FORMA - PINNA Rossella - TRUZZU - OPPI - COSSA - CRISPONI - PINNA Giuseppino - SATTA - GALLUS - LEDDA - DESSÍ - AGUS - MARRAS - ZEDDA Paolo Flavio - USULA - ANEDDA

il 9 gennaio 2018

Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il femminicidio è la forma più estrema di violenza di genere. Nel 2016 in Italia sono morte 120 donne ammazzate da un marito, fidanzato o convivente. Negli ultimi 5 anni ci sono stati 774 casi di donne uccise, per una media di circa 150 all'anno. Di questi più dell'82 per cento dei delitti commessi contro una donna in Italia sono classificati come femminicidi.

Gli autori di femminicidi nella maggior parte dei casi hanno un'età che va dai 31 ai 40 anni, mentre le vittime sono generalmente più giovani (donne tra i 18 e i 30 anni). Nella maggioranza dei casi la donna uccisa è italiana (solo nel 22 per cento dei casi è straniera). Gli assassini sono per il 74,5 per cento di nazionalità italiana.

Oltre 100 donne in Italia ogni anno vengono uccise da uomini, quasi sempre quelli che sostengono di amarle. È una vera e propria strage. E ai femminicidi si aggiungono poi le violenze che sfuggono ai dati ma che, se non fermate in tempo, rischiano di fare tante altre vittime.

Sono migliaia le donne aggredite, picchiate, perseguitate, sfregiate. Quasi 7 milioni, secondo i dati Istat, quelle che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso.

Dall'inizio del 2017 ci sono state 49 vittime, uccise da uomini violenti che pensano di possedere la donna come un oggetto e di potersene liberare quando diventa scomoda o inutile. Una media di una vittima ogni tre giorni. Negli ultimi dieci anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9 per cento) in famiglia.

Sono 3 milioni e 466 mila in Italia, secondo l'Istat, le donne che nell'arco della propria vita hanno subito stalking, ovvero atti persecutori da parte di qualcuno, il 16% delle donne tra i 16 e i 70 anni. Di queste, 2 milioni e 151 mila sono le vittime di comportamenti persecutori dell'ex partner. Ma il 78 per cento delle donne che ha subito stalking, quasi 8 su 10, non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto.

La violenza economica è quella di cui si parla meno, ma ha una relazione molto forte con la possibilità delle donne, percepita e reale, di uscire da una relazione violenta. La maggior parte delle violenze avvengono in famiglia e sono perpetrate da un uomo da cui le vittime sono o sono diventate economicamente dipendenti. Non avere risorse per mantenere se stesse e, in molti casi, anche i propri figli, è uno dei fattori che ricacciano le donne sotto il dominio di un uomo violento. Da un punto di vista delle politiche, intervenire con un sostegno economico per le vittime potrebbe avere degli effetti molto immediati e concreti nel garantire alle donne la possibilità di pensare e agire la propria fuoriuscita dalla violenza. Il reddito come condizione di libertà dalla violenza, dai soprusi, dalla povertà, dal ricatto.

Questa proposta di legge mira ad intervenire in un alveo ancora scarno di attenzione e strumenti normativi e amministrativi. Il reddito di libertà economica deve essere istituito per affrontare le situazioni di violenza e le condizioni economiche che non consentono l'autonomia di vita alle vittime e alla prole.

Molto spesso gli uomini violenti privano le donne dell'indipendenza economica. Ecco perché garantire loro le risorse per uscire dalla violenza è fondamentale. Non è chiedere troppo: occorre una legge organica che preveda diritti economici e lavorativi per le donne vittime di violenza di genere.

In Italia non esistono diritti lavorativi ed economici specifici per le donne vittime di violenza. Mentre la prevenzione lavora sul cambiamento culturale, che è necessario ma richiede tempo, l'assistenza alle vittime lavora troppo spesso sull'emergenza. Garantire, alle donne, forme di aiuto concreto può avere un grande impatto, sia nell'accelerare la decisione di uscire dalla violenza, sia nel prevenire la recidiva, dando alle donne la possibilità di tornare a camminare a testa alta, sulle proprie gambe.

Un punto fondamentale da affrontare e risolvere sin dalla prima violenza subita, è rappresentato dall'indipendenza economica che resta un fattore fondamentale, per la donna, di affrancamento dal contesto violento. Attraverso un sistema di leggi e politiche economiche e sociali si devono garantire piena uguaglianza e realizzazione femminile.

La proposta di legge si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 definisce principi e finalità della legge.

L'articolo 2 illustra il reddito di libertà.

L'articolo 3 stabilisce intese e protocolli tra Regione e imprese.

L'articolo 4 stabilisce requisiti e condizioni di accesso.

L'articolo 5 regola il raccordo con altri strumenti di emancipazione socio-culturale previsti da norme nazionali ed europee e con gli enti attuatori.

L'articolo 6 disciplina il procedimento.

L'articolo 7 stabilisce la decadenza del reddito di libertà.

L'articolo 8 individua le risorse.

L'articolo 9 istituisce il fondo regionale per il reddito di libertà e le misure collegate.

L'articolo 10 introduce i progetti di istruzione e educazione affettiva.

L'articolo 11 riconosce l'affido familiare.

L'articolo 12 prevede l'esenzione dal pagamento delle imposte.

L'articolo 13 individua le azioni di tutela e difesa delle donne vittime di violenza.

L'articolo 14 dispone le misure attuative della legge.

L'articolo 15 individua le risorse finanziarie a copertura delle misure previste dalla legge.

L'articolo 16 dispone circa l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi e finalità

1. La Regione autonoma dalla Sardegna opera attivamente affinché ogni donna vittima di violenza domestica in condizione di povertà, superi la condizione di dipendenza economica, soprusi, ricatto, povertà, e sia posta in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale, disponendo di un reddito sufficiente a garantire la dignità e il diritto alla felicità della vita.

 

Art. 2
Reddito di libertà

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, anche in attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), è istituito il reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire l'indipendenza economica l'autonomia e l'emancipazione delle donne vittime di violenza domestica in condizioni di povertà.

2. Il RDL consiste in un patto tra la Regione e la donna vittima di violenza, con o senza figli minori, con il quale la beneficiaria, in cambio del sostegno garantito dalla Regione, si impegna a partecipare ad un percorso finalizzato all'acquisizione o riacquisizione della propria autonomia e l'indipendenza personale, sociale ed economica.

3. Il reddito di libertà è corrisposto per un periodo che va dai dodici ai trentasei mesi.

 

Art. 3
Intese e protocolli tra Regione e imprese

1. La Regione può attivare intese e protocolli con i Ministeri competenti e con le imprese per regolare i rapporti di lavoro e l'assunzione di donne vittime di violenza.

2. La Regione inoltre, può, prevedere specifici incentivi per le imprese che assumono donne vittime di violenza.

 

Art. 4
Requisiti e condizioni di accesso

1. Possono accedere alla misura previste dalla presente legge le donne, con o senza figli minori, vittime di violenza, così come definita nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011), ossia atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Ai fini della presente legge la condizione di vittima di violenza deve essere certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case di accoglienza.

3. Per accedere al reddito di libertà è inoltre necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere residenti nel territorio della Regione;
b) essere prive di reddito, disoccupate, inoccupate o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata nella deliberazione di cui all'articolo 14;
c) non aver rifiutato, in assenza di gravi e comprovati motivi, più di due offerte lavorative proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali o da imprese aderenti ai protocolli con la Regione e i ministeri.

 

Art. 5
Raccordo con altri strumenti di emancipazione socio-culturale previsti da norme nazionali ed europee e con gli enti attuatori

1. Le misure disciplinate dalla presente legge sono coordinate con gli altri interventi, previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la violenza di genere e l'esclusione sociale.

2. La Regione sovrintende al coordinamento delle misure previste dalla presente legge con analoghi interventi realizzati nel territorio e riferibili agli enti locali, all'ATS, alle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, agli enti preposti per il controllo e a ogni altra istituzione pubblica che possa utilmente concorrere alla finalità generale prevista nella presente legge.

 

Art. 6
Procedimento

1. La domanda di accesso al RDL è presentata al comune di residenza; la procedura è senza oneri per gli aventi diritto ed è pertanto cura dell'amministrazione pubblica acquisire tutti i certificati relativi alla pratica o, comunque, garantire la copertura degli eventuali costi.

2. Il comune tramite il servizio sociale in raccordo con i centri antiviolenza e gli altri soggetti coinvolti, progetta per ciascuna beneficiaria un piano personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione della donna vittima di violenza e dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente. Il piano è redatto sulla base delle linee guida definite dalle disposizioni attuative della presente legge ai sensi dell'articolo 14.

3. Il piano personalizzato di interventi può, a titolo esemplificativo, prevedere, singolarmente o congiuntamente, i seguenti interventi:
a) erogazione di un sussidio economico;
b) il miglioramento dell'occupabilità, la promozione dell'accesso e del reinserimento al lavoro e comunque di un'occupazione utile;
c) il riconoscimento di priorità per l'assegnazione di alloggi popolari, da attivare, anche con urgenza;
d) l'accesso ai dispositivi delle politiche attive del lavoro in materia di occupazione e di formazione finalizzata;
e) l'avvio all'autoimpiego attraverso l'utilizzazione dei percorsi previsti dalla legislazione in materia, o con incentivi per favorire l'inizio di un'attività in proprio;
f) l'attivazione del servizio di assistenza legale;
g) l'aiuto economico per favorire la mobilità geografica originata da violenza e pericolo;
h) il sostegno al percorso scolastico e formativo di ogni ordine e grado e per ogni fascia d'età;
i) la facilitazione per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

4. Nella redazione dei progetti previsti dal comma 2 i comuni si avvalgono, oltre che dei soggetti di cui allo stesso comma 2, della rete scuola, università, delle strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, delle organizzazioni sindacali, del volontariato e dei soggetti sociali e solidali di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2005.

 

Art. 7
Decadenza dal RDL

1. Il sussidio economico non è utilizzabile per l'acquisto e il consumo di tabacco, alcol, sostanze stupefacenti e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, pena la decadenza dal beneficio.

2. Le donne affette da dipendenze patologiche beneficiano del RDL solo nel caso in cui abbiano intrapreso un percorso riabilitativo; in tali casi il sussidio è gestito da un familiare o da un responsabile che la affianchi nel percorso.

 

Art 8
Risorse

1. La Regione stanzia ogni anno con la legge di bilancio le risorse destinate alle finalità di cui alla presente legge, tenendo conto del fabbisogno che emerge dalle denunce effettuate, dalle sentenze dei tribunali competenti e dal fenomeno valutato nel contesto sociale della Sardegna.

2. Altre risorse nazionali ed europee concorrono all'attivazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge.

 

Art 9
Fondo regionale per il reddito di libertà
e misure collegate

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo denominato "Fondo regionale per il reddito di libertà" nel quale confluiscono le risorse previste dall'articolo 8, le risorse europee, statali e regionali iscritte in bilancio con destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia, adotta i provvedimenti attuativi concernenti le modalità di gestione del fondo.

 

Art 10
Progetti di istruzione e educazione affettiva

1. La Regione, attraverso la scuola, le famiglie e le donne vittime di violenza, promuove progetti di educazione sui temi della parità tra i sessi, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne e del diritto all'integrità personale.

2. I progetti di educazione affettiva sono destinati ai minori delle classi dell'infanzia e agli studenti delle scuole primarie e secondarie, sono realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado e gli enti locali, e in collaborazione coi centri antiviolenza, case protette e/o le associazioni competenti per materia.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14, adotta i provvedimenti attuativi della presente legge stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici.

 

Art. 11
Affido familiare

1. La Regione riconosce il valore e il ruolo delle famiglie per il tramite degli enti locali, dei centri antiviolenza, delle case protette e favorisce l'affido familiare delle donne vittime di violenza e dei figli minori.

2. Alle famiglie che ricevono in affido le donne di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo economico da destinare all'ospitalità, cura e mantenimento delle donne e dei loro figli minori beneficiari della misura.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo di affido familiare.

 

Art. 12
Esenzione dal pagamento delle imposte

1. Le imprese, le cui titolari sono donne vittime di violenza, possono essere esentate dal pagamento delle imposte regionali per un periodo di dodici mesi.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i parametri finanziari, i criteri e le modalità di esenzione.

 

Art. 13
Azioni di tutela e difesa
delle donne vittime di violenza

1. La Regione, mediante gli enti locali, i centri antiviolenza e le case di accoglienza e protette, garantisce appositi servizi sociali di supporto per far fronte alle necessità immediate delle donne vittime e dei loro figli minori.

2. Il servizio sociale di supporto, che può prevedere diverse tipologie di interventi in funzione della concreta situazione, fornisce sostegno psicologico e pedagogico alla donna e ai figli e, nei casi in cui la custodia dei minori sia condivisa, garantisce l'intermediazione di figure professionali, e/o associazioni competenti per materia, che impediscano che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei figli.

3. La Regione, in accordo con enti locali, centri antiviolenza e associazioni no profit promuove il servizio sociale di cui al comma 1.

 

Art. 14
Misure attuative

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le linee guida concernenti i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti; le linee guida, inoltre, definiscono:
a) l'ammontare minimo e massimo dell'erogazione del sussidio economico previsto dall'articolo 2;
b) le soglie per accedere al RDL e le modalità specifiche di calcolo del reddito, determinato secondo il metodo dell'ISEE, ai fini dell'individuazione degli aventi diritto, in relazione alle risorse disponibili;
c) l'esatta identificazione del criterio oggettivo di selezione delle domande che individui i diversi livelli di gravità del bisogno;
d) le procedure unitarie per la pubblicizzazione delle misure di intervento, per la presentazione, la selezione e la verifica delle condizioni di accesso alla misura;
e) l'integrazione e il coordinamento con altri interventi e servizi regionali e/o comunali e centri antiviolenza;
f) le concrete modalità di attuazione dell'articolo 10, stabilendo specifiche premialità in funzione dei progetti inseriti nei programmi didattici;
g) i parametri finanziari, i criteri e le modalità di erogazione del contributo affido previsto dall'articolo 11 e dell'esenzione di cui all'articolo 12;
h) il piano d'azione con gli interventi mirati a tutela e difesa delle donne vittime di violenza;
i) ogni altro profilo attuativo della presente legge.

2. L'adozione di nuove linee guida o la modifica, anche parziale, delle linee guida vigenti sono approvate con la medesima procedura prevista dal comma 1.

 

Art. 15
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, in via sperimentale, per l'anno 2018 la spesa di euro 300.000. A decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziate annualmente in bilancio alla missione 12 - programma 04 - titolo 1.

2. Sono aggiunti anche altri fondi di derivazione nazionale e comunitaria europea e a destinazione vincolata.

 

Art. 16
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).