CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 469
presentata presentata dal Consigliere regionale
LEDDAil 7 dicembre 2017
Disciplina delle comunità cooperative
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Le comunità cooperative sono uno strumento per dare una veste giuridica a quell'immensa attività comunitaria, soprattutto nelle piccole realtà rurali, che spesso si sostituisce alle istituzioni ed alla loro cronica mancanza di risorse pubbliche, questo nel conservare e valorizzare le tradizioni, la qualità e le risorse naturali, economiche, sociali e culturali presenti sui territori.
Anche nella nostra nazione sarda nascono nuovi bisogni che si affiancano, e a volte si coniugano, a quelli tradizionali generando in tal modo delle aspettative comuni che spesso non sono soddisfatte; lo strumento "comunità cooperativa" intercetta i bisogni dei cittadini appartenenti ad una data realtà locale.
Le comunità cooperative possono porre in essere tutte le attività che rispondono ai bisogni che la comunità reputa prioritari, e in particolare, come già riportato, quelli che la mano pubblica ovvero l'iniziativa privata non riescono a garantire. La valorizzazione turistica, il recupero dei beni ambientali e monumentali, il recupero delle produzioni tradizionali ed identitarie (agricole, pastorali, artigianali), il recupero tradizioni culturali, il miglioramento dell'arredo e dell'igiene dei luoghi comuni, la fornitura di servizi in supporto delle fasce deboli della popolazione possono essere obiettivi da perseguire. In virtù di tali scopi la comunità cooperativa può attivare la produzione di beni e servizi i quali, forniti in forma continuativa, possano incidere su elementi portanti della qualità della vita sociale ed economica; a titolo di esempio la comunità cooperativa può svolgere le seguenti attività: servizi socio-sanitari; servizi scolastici; servizi commerciali (bar, negozi, carburanti); servizi di comunicazione (posta, telefonia); servizi ambientali; piccole manutenzioni; animazione culturale; gestione di beni pubblici ed altri ancora.
I soci della comunità cooperativa sono cittadini che partecipano in relazione alle loro esigenze e alla volontà di contribuire alla crescita della comunità. Ciò significa che i soci cittadini possono assumere la qualità di soci utenti, cioè consumatori dei servizi che la cooperativa decide di erogare, e/o di soci lavoratori, in quanto le loro capacità professionali e lavorative sono funzionali e coerenti con lo svolgimento delle attività della cooperativa stessa.Possono esseri soci delle comunità cooperative le persone fisiche, quelle giuridiche, le associazioni e le fondazioni e gli enti pubblici territoriali.
Il testo è composto da otto articoli che disciplinano le finalità, gli scopi mutualistici, l'inquadramento dei soci, la comunità di riferimento, la costituzione di un albo regionale, gli interventi pubblici e gli strumenti e le modalità di raccordo.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, nell'ambito di iniziative a sostegno dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale volte a rafforzare il sistema produttivo integrato e a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, con la presente legge definisce i criteri e i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "cooperative di comunità" alle società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del Codice civile.
Art. 2
Scopo mutualistico e oggetto1. Sono riconosciute "Cooperative di comunità" le società cooperative, costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, che, valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, sul territorio, di capitale "sociale".
Art. 3
Scambio mutualistico e categorie di soci1. Le "cooperative di comunità", in virtù dello scambio mutualistico che si realizza, possono essere costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste e i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa.3. Possono altresì assumere la qualifica di soci gli enti pubblici a partire dagli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità.
Art. 4
Comunità di riferimento1. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono i comuni e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi.
2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:
a) il 10 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 2.500 abitanti;
b) il 7 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
c) il 3 per cento della popolazione per le circoscrizioni e i comuni con popolazione oltre i 5.000 abitanti.3. Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 5.
Art. 5
Albo regionale1. La Regione autonoma della Sardegna istituisce, presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità; i requisiti per l'iscrizione e tenuta dell'Albo regionale sono oggetto di specifico regolamento da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Interventi in favore delle cooperative di comunità1. Al fine di sostenere il processo di sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione, nei limiti delle risorse disponibili annualmente in conto della missione 15 - programmi 01 e 03 del bilancio regionale, può intervenire attraverso:
a) finanziamenti agevolati;
b) contributi in conto capitale;
c) contributi in conto occupazione.2. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disciplinati e gestiti secondo direttive, modalità e criteri di ammissibilità approvati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Sono fatti salvi tutti gli altri aiuti previsti dalle normative per la cooperazione.
Art. 7
Strumenti e modalità di raccordo1. In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione autonoma della Sardegna:
a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottando appositi schemi di convenzione-tipo che regolino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
b) favorisce, insieme agli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica mediante:
1) la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali;
2) il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
3) il riconoscimento alla cooperazione di comunità della qualifica di soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
4) l'individuazione dei criteri e delle modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi;
5) la messa a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 8
Norma finanziaria1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari nei limiti delle risorse iscritte in conto della missione 15 - programmi 01 e 03 del bilancio della Regione per le medesime finalità.