CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 467

presentata presentata dai Consiglieri regionali
CARTA - GALLUS - LEDDA - SATTA- USULA

il 29 novembre 2017

Agevolazioni alle imprese insediate in Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

ESTRATTO DAL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO

Presso lo Stabilimento Ilva di Genova, sabato, 27 maggio 2017

"Dev'essere chiaro che l'obiettivo vero da raggiungere non è il "reddito per tutti", ma il "lavoro per tutti"!Perché senza lavoro, senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti.

Il lavoro di oggi e di domani sarà diverso, forse molto diverso - pensiamo alla rivoluzione industriale, c'è stato un cambio; anche qui ci sarà una rivoluzione - sarà diverso dal lavoro di ieri, ma dovrà essere lavoro, non pensione, non pensionati: lavoro. Si va in pensione all'età giusta, è un atto di giustizia; ma è contro la dignità delle persone mandarle in pensione a 35 o 40 anni, dare un assegno dello Stato, e arrangiati. "Ma, ho per mangiare? Sì. "Ho per mandare avanti la mia famiglia, con questo assegno?" Sì. "Ho dignità?" No! Perché? Perché non ho lavoro. Il lavoro di oggi sarà diverso. Senza lavoro, si può sopravvivere; ma per vivere, occorre il lavoro. La scelta è fra il sopravvivere e il vivere. E ci vuole il lavoro per tutti. Per i giovani... Voi sapete la percentuale di giovani dai 25 anni in giù, disoccupati, che ci sono in Italia? Io non lo dirò: cercate le statistiche. E questo è un'ipoteca sul futuro. Perché questi giovani crescono senza dignità, perché non sono "unti" dal lavoro che è quello che dà la dignità. Ma il nocciolo della domanda è questo, un assegno statale, mensile che ti faccia portare avanti una famiglia non risolve il problema. Il problema va risolto con il lavoro per tutti.".

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Si è voluto introdurre la relazione alla presente proposta di legge con un breve estratto del discorso di Papa Francesco del quale vogliamo evidenziare, in particolare, questo passaggio:

"Dev'essere chiaro che l'obiettivo vero da raggiungere non è il "reddito per tutti", ma il lavoro per tutti! Perché senza lavoro, senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti. Ma, ho per mangiare?. Sì. Ho per mandare avanti la mia famiglia, con questo assegno? Sì. Ho dignità. No! Perché? Perché non ho lavoro".

Il punto è proprio questo: creare lavoro.

È possibile creare nell'anno 2018 ben 1.798 posti di lavoro che possono diventare 3.024 entro il 2020?

La risposta è si.

A tal fine, la presente proposta di legge, intende introdurre delle misure per concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, insediate in Sardegna con particolare attenzione alle zone maggiormente disagiate in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio che ne favoriscono l'isolamento determinando, quindi, fenomeni di spopolamento.

Come noto, la sentenza n. 154 del 4 luglio 2017 della Corte costituzionale, ha rigettato il ricorso della Regione autonoma della Sardegna, notificato il 29 febbraio 2016 e depositato il 7 marzo 2016 (reg. ric. n. 13 del 2016).

La Regione, col ricorso, sosteneva la contrarietà del comma 680 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)": agli articoli 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); agli articoli 3, 5, 24, 81, sesto comma, 116, 117, terzo comma, 119 e 136 Cost.; all'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 ; all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione), anche in riferimento all'articolo 4 dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione autonoma della Sardegna in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 21 luglio 2014 e recepito dall'articolo 42, commi da 9 a 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

In questa sede non si vuole entrare nel merito di quanto la Regione ha sottoscritto con lo Stato in data 21 luglio 2014, né contestare alla Giunta regionale di aver siglato un accordo al ribasso rispetto a quanto spettante alla Sardegna e ai sardi.

Né è questa la sede per valutare le conseguenze negative del rigetto, deciso dalla Corte, del ricorso proposto dalla nostra Regione.

Si vuole, bensì, valutare e valorizzare un aspetto fondamentale del pronunciamento della Corte.

Essa dice, fra le altre cose, che "Non è sufficiente, infatti, richiamare sic et simpliciter la situazione di "emergenza finanziaria" prospettata nei ricorsi decisi con le ricordate sentenze di questa Corte relative alla cosiddetta "vertenza entrate". Essa è stata superata proprio in conseguenza dei vantaggi ottenuti con l'accordo stipulato in data 21 luglio 2014, dei cui obblighi, come detto, non può sostenersi l'inadempienza da parte dello Stato. È il caso di aggiungere, poi, che all'attuazione dell'articolo 8 dello statuto di autonomia il legislatore ha dato corso con il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali), con disposizioni applicabili "a decorrere dal 1° gennaio 2010" (in virtù dell'articolo 18), in tal modo eliminando la principale causa degli squilibri finanziari individuata dalla ricorrente".

Cosa la Corte abbia voluto significare con queste parole appare chiaro e non contestabile. Secondo la Corte:
1) lo Stato ha adempiuto ai suoi obblighi dando corso all'attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione Sardegna con il decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114;
2) le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo sono applicabili dal 1° gennaio 2010.

Stante questo pronunciamento, appare altrettanto evidente l'inadempienza da parte della Regione che nulla ha fatto dopo l'approvazione del decreto in parola.

Il decreto legislativo n. 114 del 2016, infatti, dispone, fra le altre cose, all'articolo 14 in materia di agevolazioni fiscali, che la Regione:
"1. Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta, agevolazioni o deduzioni dalla base imponibile, può in ogni caso compiere una qualsiasi di tali manovre, purché non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.
2. La Regione autonoma della Sardegna può, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni di cui al presente comma sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.".

L'articolo 18, del medesimo decreto legislativo fissa, infine, la decorrenza di tali misure stabilendo che le stesse si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Lo Stato, quindi, affida alla Sardegna la facoltà di legiferare per concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere "da utilizzare in compensazione".

La Regione, cioè, può concedere agevolazioni che si possono utilizzare in compensazione per il pagamento delle imposte tramite il modello F24.

I fondi necessari per la copertura delle provvidenze concesse dalla Regione sono a totale suo carico: in sostanza, sarà la Regione a stabilire l'entità delle agevolazioni e i destinatari andando a incidere sulle entrate che per legge spettano ad essa.

La Regione ha, per la prima volta nella sua travagliata convivenza con lo Stato italiano, la leva fiscale nella sua disponibilità.

Ed è tale competenza che, con la presente proposta di legge, si intende regolamentare e attivare individuando la misura, i beneficiari e le modalità di fruizione delle agevolazioni.

Intende anche essere un banco di prova per sperimentare quale ritorno, in termini occupativi e di gettito, si può ricavare incidendo sulla pressione fiscale.

La Regione può attuare, approvando questa proposta di legge, la sua specialità attivando in proprio la leva fiscale a vantaggio di imprese e lavoratori autonomi con sede in Sardegna.

Come ormai appare chiaro anche ai più scettici, solo il controllo della leva fiscale potrà essere lo strumento col quale, il Consiglio regionale e la Giunta regionale, potranno dare la svolta ad un'economia asfittica e ingessata.

Non è la zona franca, nonostante intervenire sulla pressione fiscale rappresenti un avvicinamento a questo strumento più e più volte sottovalutato e anche osteggiato dagli attuali governanti della Sardegna, finanche ignorando una legge dello Stato italiano che istituiva una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013.

L'articolo 13 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, tanto prevedeva con uno stanziamento, nel medesimo articolo, di euro 5.000.000.

Anche questa possibilità è perita nella totale inerzia della Giunta regionale.

Nonostante sollecitata, infatti, anche con la risoluzione n. 15 del 21 ottobre 2015, proposta dall'On.le Carta e approvata all'unanimità dalla Quinta commissione permanente, la Giunta regionale ha disatteso i propri compiti non provvedendo alla definizione della perimetrazione e non sollecitando il decreto istitutivo da emanarsi dal Ministero dello sviluppo economico di concerto col Ministero delle finanze sentiti, appunto, la Regione e il Cipe.

Con la presente proposta non si chiede lo sforzo di istituire la zona franca, benché possibile e doveroso, bensì di voler sperimentare la leva fiscale per creare lavoro.

Il comune denominatore di tutte le forze politiche è stato, ed è, di porre il lavoro al primo posto fra gli obbiettivi programmatici.

Come è altrettanto vero che nessuno ha mai promesso sussidi o bonus, salvo poi introdurli nel corso della Legislatura.

Questo accade a livello statale e anche a livello regionale, vanificando il primo punto programmatico, il lavoro, che resta sempre al primo posto dei desiderata, ma altrettanto resta una vana promessa.

Secondo i dati ISTAT in Sardegna, al 31 dicembre 2016, c'era una popolazione di 1.653.135 abitanti.

Sempre in base ai dati ISTAT il tasso di disoccupazione, in Sardegna, al 30 giugno 2017 era del 15 per cento.

In valore assoluto i disoccupati sono indicati in 100.600.

In valore percentuale, sulla popolazione totale, è disoccupato il 6,08 per cento dei sardi residenti in Sardegna.

Il valore percentuale del 15 per cento è calcolato, infatti, sul totale della forza lavoro che in Sardegna, alla stessa data del 30 giugno 2017, era calcolato in 668.900 persone.

La crisi industriale, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato, la crisi strutturale e congiunturale, che ci attanaglia da quasi dieci anni, ha determinato questa situazione.

È una situazione eccezionale per la quale nulla possiamo fare in riguardo all'Italia o all'Europa.

Ma possiamo e dobbiamo fare di tutto per determinare una svolta, nella nostra Isola, per dare attuazione a quel primo punto di programma comune a tutte le forze politiche in tutte le Giunte e i Consigli: dalla Regione fino al più piccolo dei comuni della Sardegna: "il lavoro". Questa è la finalità della presente

proposta.

Relazione tecnica

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114. "i fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni di cui al presente comma (comma 2, art. 14 decreto legislativo n. 114 del 2016) sono posti ad esclusivo carico della Regione, che provvede alla stipula di apposite convenzioni con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni".

Il dato di base è, quindi, il gettito dei tributi di spettanza della Regione. Abbiamo preso in considerazione quelli registrati negli anni 2015 e 2016.

I dati, al riguardo, fomiti dalla Direzione generale dei servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio sono i seguenti:

Tributo

2015

2016

 

Accertato

Riscosso

Accertato

Riscosso

IRPEF

1.595.158.228,01

1.595.158.228,01

1.543.989.771,98

1.543.989.771,98

IRES

115.008.832,27

115.008.832,27

138.233.596,00

138.233.596,00

IRAP

433.066.981,18

433.066.981,18

472.178.943,24

472.178.943,24

IVA

1.851.886.111,00

1.851.886.111,00

1.886.861.000,00

1.784.000.000,00

La nota della Direzione generale, precisa, altresì, che gli importi IRPEF sono al netto degli accantonamenti a titolo di contributo al risanamento della finanza pubblica pari a euro 681.700.721,75 per l'anno 2015 ed a euro 683.995.988,75 per l'anno 2016.

È di tutta evidenza che la Regione non può procedere con uno stanziamento pari al totale del gettito di sua spettanza, come sopra certificato dalla citata Direzione generale dei servizi finanziari dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Per questa ragione la proposta si è impostata con una partenza a ritroso.

Si prende in considerazione, cioè, la somma disponibile, indicata nella norma finanziaria, e si procede con la previsione delle agevolazioni.

Nel bilancio regionale si sono individuate le voci, come detto ben specificate nella norma finanziaria, che potranno essere utilmente destinate al fine che questa proposta si prefigge.

Per il primo anno, 2018, si è individuata la somma di euro 21.578.400 da investire per concedere contributi e agevolazioni, ai settori che verranno indicati.

Utilizzando il valore massimo concedibile ad ogni singolo beneficiario, previsto in euro 12.000, e considerando che per ogni agevolazione concessa si crei un solo posto di lavoro, otteniamo 1.798 nuovi posti di lavoro.

Oltre questo sono da considerare le maggiori entrate, determinate dall'immissione nel circuito economico delle somme previste nella presente proposta di legge, sia per le imposte dirette che per quelle indirette.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo della Sardegna, in conformità ai principi dell'articolo 10 dello Statuto, del decreto legislativo 9 giugno 2016, n. 114 (Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali), e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione autonoma della Sardegna favorisce la creazione di nuovi posti di lavoro e, in generale, la maggior competitività delle aziende e dei professionisti operanti e con sede legale, amministrativa e fiscale in Sardegna, con particolare riguardo a quelli presenti nelle zone maggiormente disagiate in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio che ne favoriscono l'isolamento determinando, quindi, fenomeni di spopolamento, attraverso la concessione di incentivi, contributi, agevolazioni e sovvenzioni, da utilizzare in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), da parte dei soggetti individuati all'articolo 2, a condizione che procedano all'assunzione di persone, disoccupate da almeno sei mesi, o trasformino contratti a tempo determinato in essere alla data di approvazione della presente legge, con contratti di lavoro a tempo indeterminato con orario a tempo pieno o a tempo parziale purché, in questo caso, non inferiore al 50 per cento dell'orario previsto per il tempo pieno dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

 

Art. 2
Beneficiari

1. Possono accedere ai benefici previsti dalla presente legge le ditte individuali, i lavoratori autonomi, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che abbiano la sede legale, amministrativa e fiscale in Sardegna.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1 devono operare nei settori dell'artigianato, del turismo, del commercio e dei servizi.

 

Art. 3
Agevolazioni

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2 possono essere concesse, fino alla concorrenza delle somme disponibili previste nella norma finanziaria, le seguenti agevolazioni:
a) riduzione fino al 50 per cento dell'aliquota prevista per le imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche;
b) riduzione fino al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto;
c) riduzione fino al 60 per cento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS da calcolarsi sulle retribuzioni del personale dipendente.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1) lettere a), b) e c), sono fra loro cumulabili fino alla concorrenza dell'importo massimo concedibile previsto dal comma 3.

3. L importo dell'agevolazione concedibile viene stabilito sulla base delle domande presentate ai sensi del successivo articolo 4 e non può essere superiore a euro 12.000 annui per ciascun richiedente.

4. L'importo concesso è portato in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997.

5. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono cumulabili con quelle previste dallo Stato solo per l'assunzione di personale dipendente.

6. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse per un periodo di venti anni con l'obbligo di mantenere la sede legale, amministrativa e fiscale in Sardegna per tutta la durata dell'agevolazione.

7. Le risorse eventualmente non impegnate all'esito del primo bando sono rinviate al successivo e così anche in seguito ad ogni bando successivo al primo.

 

Art. 4
Modalità di richiesta

1. Le domande per usufruire dei benefici di cui all'articolo 3 sono presentate a seguito di apposito bando pubblicato nel sito della Regione e sui principali quotidiani sardi, dall'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

2. La domanda, prodotta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante se diverso da persona fisica, del soggetto richiedente, contiene, oltre i dati identificativi del sottoscrittore e, se diverso, del soggetto richiedente, i seguenti elementi:
a) il numero e data di iscrizione al registro delle imprese con specificati il numero e la data di iscrizione alla sezione speciale delle imprese artigiane per quelle con tale qualificazione e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche la data di stipula dell'atto costitutivo e dello statuto con la data di omologazione e registrazione e, per i lavoratori autonomi, il numero e la data di iscrizione nel rispettivo albo professionale;
b) il numero delle nuove assunzioni che si intendono effettuare con l'indicazione del tipo di contratto che si intende stipulare col dipendente;
c) l'entità delle agevolazioni richieste;
d) l'impegno a proseguire l'attività, a mantenere la sede legale, amministrativa e fiscale in Sardegna e a mantenere il livello occupativo raggiunto, a seguito dell'ottenimento dell'agevolazione, per tutto il periodo di durata dell'agevolazione medesima.

 

Art. 5
Unità operativa di progetto (UOP)

1. Presso l'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è istituita una Unità operativa di progetto (UOP) con il compito di esaminare le domande presentate entro i termini previsti.

2. L'UOP è composta dall'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio o suo delegato che la presiede, da un rappresentante di Confindustria Sardegna, da un rappresentante dell'Api Sarda, da un rappresentante della Confcommercio, da un rappresentante della Confesercenti, da un rappresentante della Cna, da un rappresentante di Cassa artigiani, da un rappresentante della Confartigianato, da un rappresentante di Federalbeghi, da un rappresentante delle professioni ordinistiche.

3. L'UOP, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, delle legge regionale 28 ottobre 2016, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia sarda delle entrate (ASE)), si avvale dell'Agenzia sarda delle entrate che svolge funzioni di supporto e assistenza ed elabora e fornisce i dati statistici sull'intervento di cui alla presente legge.

4. Entro e non oltre due mesi dalla scadenza indicata nel bando, l'UOP, sulla base delle domande pervenute, verifica la rispondenza della richiesta a quanto previsto dall'articolo 4 e redige la graduatoria dei beneficiari degli interventi attribuendo il punteggio di cui all'articolo 6.

5. Nei successivi tre mesi l'UOP procede con la verifica a campione sulle domande presentate, confrontando i dati contenuti nelle dichiarazioni autocertificate con i dati presenti nel registro delle imprese, nell'albo delle imprese artigiane e nell'agenzia delle entrate.

6. Ai componenti dell'UOP è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio sulla base delle tariffe AGI.

 

Art. 6
Criteri per l'attribuzione dei punteggi

1. L'UOP, nella redazione della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 4, ha a disposizione 35 punti da attribuire secondo i seguenti criteri:
a) aziende in attività da oltre 5 anni: 4 punti;
b) nuove aziende o aziende in attività da meno di cinque anni: 5 punti;
c) creazione di nuovi posti di lavoro fino a 1 con contratto a tempo indeterminato full time o part time: 6 punti;
d) creazione di nuovi posti di lavoro da 2 in poi con contratto a tempo indeterminato full time o part time: 7 punti;
e) aziende insediate in comuni con un numero di abitanti fino a 1.000 residenti: 7 punti;
f) aziende insediate in comuni con un numero di abitanti compreso tra 1.001 e 5.000 residenti: 3 punti;
g) aziende insediate in comuni con un numero di abitanti compreso tra i 5.001 e 10.000 residenti: 2 punti;
h) aziende insediate in comuni con un numero di abitanti da 10.001 in su, residenti: 1 punto.

 

Art. 7
Sanzioni

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge sono obbligati al rispetto dei termini ivi previsti per l'ottenimento delle provvidenze.

2. Qualora prima della scadenza del periodo previsto per la scadenza delle agevolazioni il soggetto beneficiario dovesse trasferire la propria sede legale, o amministrativa o fiscale in luogo diverso dalla Sardegna deve restituire tutte le agevolazioni portate in compensazione negli ultimi cinque anni maggiorate degli interessi legali maturati dall'inizio del quinquennio fino alla data del pagamento, nonché di una sanzione pari al 40 per cento dell'importo totale compensato dalla data di concessione dell'agevolazione fino alla data del trasferimento della sede;

3. In caso di dimissioni o licenziamento del dipendente, per qualunque causa, entro trenta giorni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, si procede ad una nuova assunzione di persona in possesso dei requisiti e con le modalità previsti per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge.

4. In caso di inottemperanza a quanto previsto nel comma 3, le agevolazioni sono sospese dal primo giorno del mese successivo alla data della cessazione del rapporto di lavoro.

5. In caso di cessazione dell'attività per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore, nulla è dovuto a titolo di rimborso per le agevolazioni compensate fino alla data di cessazione.

6. Nei casi di cui al comma 5 il titolare o il suo legale rappresentante, se diverso da persona fisica, entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività, presenta apposita dichiarazione in autocertificazione nella quale indica le cause di forza maggiore che hanno determinato la cessazione dell'attività.

7. Entro i novanta giorni successivi alla data di presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 6, l'UOP verifica la sussistenza delle cause che hanno determinato la cessazione, dichiarate dal titolare o dal legale rappresentante se diverso da persona fisica, del soggetto beneficiario.

8. In caso di dichiarazioni non veritiere accertate dall'UOP, sono restituite tutte le agevolazioni compensate negli ultimi cinque anni, maggiorate degli interessi legali maturati dall'inizio del quinquennio fino alla data del pagamento, e di una sanzione pari al 40 per cento dell'importo totale, compensato dalla data di concessione dell'agevolazione fino alla data di cessazione dell'attività.

 

Art. 8
Norma di organizzazione

1. Con decreto dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, sono stabiliti i procedimenti amministrativi, le modalità operative, eventuali ulteriori controlli sugli interventi di cui alla presente legge.

2. L'UOP di cui all'articolo 5, anche con il supporto dell'Agenzia sarda delle entrate come previsto al comma 3, entro il 31 marzo di ogni anno redige un rapporto con il quale valuta l'impatto della misura di cui alla presente legge sull'economia dell'area interessata evidenziando, oltre gli altri indicatori statistici ed economici, anche i seguenti dati:
a) il totale delle risorse impegnate ed erogate al 31 dicembre;
b) il numero dei soggetti beneficiari;
c) l'importo medio dell'agevolazione concessa;
d) il numero dei nuovi posti di lavoro realizzati;
e) l'andamento del gettito delle imposte e dei contributi oggetto di agevolazione ai sensi della presente legge.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno il rapporto di cui al comma 2 è trasmesso al Consiglio regionale.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa di euro 21.578.400 per l'anno 2018, di euro 29.214.957,68 per l'anno 2019, di euro 36.851.515,36 per l'anno 2020, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa di cui alla missione 13 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC05.0001 del bilancio della Regione.

 

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).