CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 466

presentata presentata dai Consiglieri regionali
PERRA - GAIA - ZANCHETTA

il 22 novembre 2017

Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

L'ordinamento funerario italiano, frutto di pochi articoli sparsi in differenti testi normativi prevede ancora oggi un impianto che poco si discosta da quello consolidatosi sul finire dell'Ottocento e richiede pertanto l'introduzione, anche da parte dei legislatori regionali, di innovazioni che lo rendano più confacente alle esigenze attuali.

La presente proposta di legge si propone appunto di modernizzare il sistema, provvedendo al contempo a disciplinare in maniera più uniforme, su tutto il territorio regionale, le funzioni e i servizi connessi al decesso ed alla sepoltura, il tutto nel rispetto delle diverse convinzioni religiose, delle idee e dei valori culturali e sociali in materia di disposizione del proprio corpo.

Entrando nel merito dei singoli articoli, la proposta di legge intende disciplinare e coordinare le procedure connesse all'espianto degli organi (articolo 3), alla tumulazione delle salme (articolo 4), al trasporto funebre (articolo 6), alla cremazione (articolo 7) ed alla mineralizzazione rapida dei cadaveri (articolo 8) nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari; intende, altresì, regolamentare le modalità di costruzione dei loculi cimiteriali (articolo 9) e degli spazi ad essi adibiti nelle aree cimiteriali.

Ci si propone infine di coordinare la presenza dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore; di regolamentare i termini utili alla rimozione delle salme ed alla successiva liberazione dei loculi con tempi dimezzati rispetto agli attuali, favorendo la soluzione del grave problema degli spazi civici da adibire ad area cimiteriale, soprattutto nelle grandi città.

La legge, una volta approvata, troverà concreta applicazione, nei dettagli di ciascun intervento previsto, in un regolamento che il Consiglio regionale dovrà emanare entro centottanta giorni dall'approvazione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità e oggetto

1. La Regione disciplina le attività e i servizi correlati al decesso di ogni individuo, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali.

2. Con la presente legge, inoltre, si tutela l'interesse degli utenti dei servizi funebri anche tramite una corretta informazione e si impronta l'attività di vigilanza sanitaria ai principi di rispetto della persona, di efficacia e di efficienza.

 

Art. 2
Funerali civili

1. I comuni assicurano spazi pubblici, nelle aree cimiteriali, idonei allo svolgimento dei funerali civili; tali spazi consentono la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

 

Art. 3
Adempimenti conseguenti al decesso

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni dell'ordinamento statale.

2. Nei casi in cui non si proceda all'espianto di organi, il medico necroscopo nominato dalla Azienda per la tutela della salute (ATS), constata il decesso, secondo la modulistica prevista dalla normativa statale, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 4.

3. In caso di decesso in una struttura sanitaria pubblica o privata che eroghi prestazioni in regime di ricovero o in una struttura socio-assistenziale obbligata a disporre di direzione sanitaria, le certificazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate dal direttore sanitario o da un medico suo delegato.

 

Art. 4
Osservazioni e trattamenti sul cadavere

1. I cadaveri non sono seppelliti né sottoposti ad alcuno dei trattamenti previsti nel comma 6 prima dell'accertamento di morte e, comunque, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione indicato dal medico necroscopo, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione, ovvero i casi in cui sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica della durata di venti minuti, o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

2. In caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo adotta le necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica.

3. In caso di trasporto dal luogo del decesso a struttura sanitaria o deposito di osservazione o sala del commiato, siti anche in altro comune della Regione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; di tale trasporto è data preventiva comunicazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso.

4. A richiesta dei congiunti, le salme possono essere riposte, per il periodo di osservazione, presso strutture gestite da privati, denominate sale del commiato.

5. Le sale del commiato devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente per la camera mortuaria.

6. Sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge.

 

Art. 5
Prelievo di organi a scopo di trapianto terapeutico e rilascio di cadaveri a scopo di studio

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

 

Art. 6
Trasporto funebre

1. Le autorizzazioni al trasporto e seppellimento di cadaveri, resti mortali, ceneri, parti anatomiche, nati morti, prodotti abortivi sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

2. I trasporti di salme, resti ossei o ceneri da o per l'estero sono autorizzati dal comune ove è avvenuto il decesso, in conformità alle norme nazionali ed internazionali.

3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica, prima della partenza, che il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, sia stato confezionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente; per i trasporti, anche all'estero, tale verifica è effettuata dall'ATS che può disporre l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

4. La vigilanza sui trasporti di cui ai commi 1 e 2 spetta al comune, che si avvale della ATS per tutti gli aspetti igienico-sanitari.

 

Art. 7
Cremazione

1. La cremazione, la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro dispersione avvengono nel rispetto dei principi sanciti dalla normativa statale.

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'articolo 3, comma 1, dalla lettera c) della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) o nel cinerario comune ed è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autoriz¬zato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

3. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

4. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste sono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

5. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. In caso di comprovata insufficienza degli spazi da adibire alla sepoltura, l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno venti anni e, se del caso, delle salme tumulate da almeno dieci anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

 

Art. 8
Attività funebre

1. Ai fini della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio.

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale di cui all'articolo 10.

4. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse ed articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale, si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purché non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, e locali di osservazione.

5. L'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre non può comprendere finizioni di natura pubblica quali a titolo esemplificativo la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte.

6. Il personale delle imprese esercenti le attività funebri deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.

7. I comuni informano la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e relativi profili economici ed alle imprese operanti nel proprio territorio.

8. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, società e altre persone giuridiche che svolgono attività funebre, ai fini della tutela del dolente e della concorrenza.

 

Art. 9
Cimiteri

1. Il comune garantisce sepoltura:
a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone decedute nel territorio del comune, quale che sia la residenza di provenienza;
b) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel comune stesso;
c) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
d) alle parti anatomiche, derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
e) alle ossa, resti mortali, ceneri derivanti da cadaveri di cui alle lettere a), b), c) e d).

2. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle previsioni di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui al comma 1 e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente e di minor costo sociale e cioè l'inumazione, la tumulazione in loculi areati, i quali consentono comunque la sepoltura di casse tradizionali, e la cremazione.

3. La gestione e manutenzione dei cimiteri possono essere affidate a soggetti pubblici o privati.

4. L'area cimiteriale è delimitata da idonea recinzione; l'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale è definita in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente considerando inoltre:
a) la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori;
b) l'eventuale necessità di ampliamento, in relazione alle previsioni di cui al comma 2;
c) l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela;
d) il rispetto delle attività di culto.

5. La Regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), definisce con proprio provvedimento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti e le caratteristiche per la costruzione di nuovi cimiteri, e le condizioni per la soppressione e i criteri di ristrutturazione di quelli esistenti;
b) le caratteristiche dei campi di inumazione, dei loculi areati e non, delle sepolture private e delle strutture cimiteriali;
c) le caratteristiche e le modalità per la realizzazione di sepolture private fuori dai cimiteri;
d) l'ampiezza minima e massima delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).

6. Il comune, su richiesta di privati o associazioni o enti morali, può concedere in uso aree all'interno del cimitero per sepolture private, nel rispetto dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

7. Il comune può, inoltre, autorizzare:
a) la costruzione di cappelle private fuori dal cimitero, purché contornate da un'area di rispetto;
b) la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche della ATS e dell'ARPAS, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

8. I comuni definiscono, previo parere della ATS e dell'ARPAS secondo le rispettive competenze:
a) l'assetto interno di ciascun cimitero;
b) i turni di rotazione nei loculi areati e nei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno atte a favorire i processi di mineralizzazione;
c) le modalità di concessione e le tariffe delle sepolture private;
d) l'ampiezza delle aree di rispetto di cui al comma 4 e al comma 7, lettera b).

9. La costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti sono autorizzati dal comune, previo parere vincolante da parte della ATS e dell'ARPAS, secondo le rispettive competenze; la soppressione di cimiteri è autorizzata dalla ATS.

 

Art. 10
Provvedimenti attuativi

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con proprio regolamento definisce:
a) i requisiti e le modalità per l'autorizzazione allo svolgimento di attività funebre;
b) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate, e alla pubblicazione di un elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio;
c) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni fanno riferimento, ed i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;
d) i trattamenti sul cadavere;
e) ogni altro aspetto attuativo della presente legge.

2. Con proprio decreto, il Presidente della Regione definisce:
a) le modalità ed i casi in cui è effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione;
b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali.

 

Art. 11
Norma finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione delle medesime disposizioni si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.