CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 462
presentata presentata dai Consiglieri regionali
TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CONTU - FASOLINO - PERU - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra - FUOCOl'8 novembre 2017
Disposizioni a tutela e sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in condizioni di disagio
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La famiglia intesa come istituzione sociale intermedia costituisce ancora oggi la prima e più importante cellula sociale della nostra società cui la Costituzione conferisce il riconoscimento di società naturale fondata sul matrimonio. Tuttavia, sempre più spesso, la famiglia diventa il luogo ove si consumano i conflitti umani e personali più dolorosi e traumatici il cui epilogo è la separazione e il divorzio dei coniugi. La fine del matrimonio e della famiglia coniugale determina pesanti conseguenze psicologiche ma, soprattutto, nella maggior parte dei casi, incide nella sfera economica e patrimoniale dei coniugi. Tali effetti risultano esponenzialmente acuiti nell'ipotesi in cui nella separazione o divorzio siano coinvolti anche i figli. Un quadro nel quale alle pene psicologiche si aggiungono quelle economico-patrimoniali e finanziarie che a loro volta, in un circolo vizioso, alimentano ulteriormente le prime.
L'introduzione nell'ordinamento italiano delle recenti variazioni normative sul "divorzio breve" ha ulteriormente aggravato tale quadro determinando nella maggior parte dei casi una situazione nella quale i costi connessi alla separazione o al divorzio risultano essere insostenibili da parte di chi consegue redditi medio-bassi. In particolare, l'introduzione del "divorzio breve" ha fatto registrate un consistente aumento del numero di divorzi che nel 2015 sono stati pari a 82.469 facendo registrare un aumento del 57 per cento rispetto al 2014. La riduzione dei tempi della separazione e del divorzio e quelli tra il momento in cui sorgono le cause che li determinano e quello in cui lo scioglimento del vincolo matrimoniale è sancito dall'Autorità giudiziaria, comporta una minore disponibilità di tempo per riorganizzare la propria vita da parte del coniuge a cui non è stata assegnata la casa coniugale e a carico del quale è stato posto l'obbligo di corrispondere il mantenimento. A ciò consegue la necessità di dover riorganizzare radicalmente la propria esistenza in un arco di tempo talvolta troppo breve.
Coloro che non sono destinatari della casa coniugale per la quale magari continuano a sostenere in tutto o in parte i costi del mutuo, si trovano, infatti, in poco tempo rispetto al momento della separazione o del divorzio nella condizione di dover reperire un alloggio in locazione e sostenere le spese di mantenimento dei figli disposto dal giudice. Poiché statisticamente gran parte della ricchezza nazionale è posseduta dai detentori di redditi medi, è altamente probabile che siano numerosi i separati o divorziati la cui posizione reddituale peggiori al punto da precipitarli dall'oggi al domani in una condizione di povertà anche estrema. Nell'immediatezza del divorzio o della separazione, tali persone si vengono a trovare in poco tempo in una grave situazione di disagio psicologico, economico e abitativo tale da non consentire loro di svolgere adeguatamente il ruolo genitoriale né di condurre una vita dignitosa.
La presente proposta di legge si pone come obbiettivo il sostegno della persona nell'immediatezza di un processo di divorzio o di separazione coniugale al fine di evitare che gli effetti negativi conseguenti sul piano sociale, economico, finanziario, patrimoniale e abitativo determinino una condizione di povertà, prevenendola. Anticipare o prevenire il precipitare della persona in una condizione di povertà è di fondamentale importanza in quanto spesso superata quella soglia, risulta poi molto difficile recuperare e quella condizione si cronicizza con conseguenze devastanti.
Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvederà con risorse individuate con legge finanziaria nell'ambito delle disponibilità individuate ai fini dell'applicazione della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – "Agiudu torrau").
La proposta di legge si compone di 11 articoli:
L'articolo 1 definisce principi e finalità della legge.
L'articolo 2 individua i destinatari dei benefici e delle agevolazioni.
L'articolo 3 illustra le competenze della Regione.
L'articolo 4 introduce misure tese a promuovere e sostenere la mediazione e l'assistenza familiare.
L'articolo 5 prevede benefici e agevolazioni finalizzate al superamento dell'emergenza abitativa.
L'articolo 6 dispone l'introduzione di misure di sostegno economico.
L'articolo 7 prevede misure agevolative tributarie.
L'articolo 8 definisce le modalità di attuazione della legge.
L'articolo 9 dispone l'attività di valutazione, verifica e controllo dello stato di attuazione della legge e dell'efficacia delle misure da essa disposte.
L'articolo 10 individua le risorse finanziarie a copertura delle misure previste dalla legge.
L'articolo 11 dispone circa l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art.1
Principi e finalità1. La Regione riconosce l'importanza del ruolo genitoriale e definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati al fine di garantire la centralità del loro ruolo nei rapporti con i figli e garantire la conduzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.
2. La presente legge si prefigge l'obbiettivo di prevenire la cronicizzazione di condizioni di povertà, di tutelare e sostenere la persona nell'immediatezza di un processo di divorzio o separazione al fine di inibire gli effetti negativi sociali, economici, finanziari, patrimoniali e abitativi generatori della condizione di povertà.
Art. 2
Destinatari1. I benefici previsti dalla presente legge sono rivolti ai coniugi separati legalmente o divorziati residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che si vengano a trovare in situazione di disagio sociale ed economico a seguito di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che dispongono in ordine all'assegnazione della casa familiare e agli obblighi del coniuge nei confronti dell'altro in relazione al mantenimento.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il disagio sociale ed economico è valutato e accertato secondo la disciplina regolamentare di cui all'articolo 8.
3. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni decorrenti dalla data di ammissione ai benefici, in seguito al provvedimento di omologa della separazione consensuale, alla sentenza di separazione legale o di divorzio. Tale periodo è pari a quattro anni nel caso di presenza di figli portatori di handicap grave o affetti da gravi patologie. È ridotto a un anno nel caso in cui non vi siano figli.
4. Le agevolazioni previste dalla presente legge non si applicano ai coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
5. Sono, inoltre, esclusi dall'applicazione dei benefici previsti dalla presente legge i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) e per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
Art. 3
Competenze della Regione1. La Regione favorisce e sostiene forme di collaborazione tra le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio regionale diretti:
a) alla promozione di misure finalizzate alla prevenzione e sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale attraverso i centri di assistenza e mediazione familiare;
b) alla predisposizione di interventi di sostegno e mitigazione del disagio derivante dall'emergenza abitativa a seguito di separazione o divorzio;
c) all'assegnazione di misure di sostegno economico;
d) alla protezione e sostegno dei minori presenti nel disciolto nucleo familiare.
Art. 4
Assistenza e mediazione familiare1. La Regione promuove e sostiene la mediazione e l'assistenza familiare in un'ottica di prevenzione e protezione a sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, finalizzate ad affiancare la coppia in procinto di separarsi per creare i presupposti di un accordo durevole e mutuamente accettabile, compatibilmente con i bisogni di ciascun componente della famiglia e, in particolare, di quelli preminenti dei figli, in uno spirito di corresponsabilità e di uguaglianza del ruolo genitoriale.
2. Ai fini dell'applicazione dei principi e delle disposizioni di cui al comma 1, la Regione adotta misure tese alla valorizzazione dei consultori pubblici e privati quali centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale.
Art. 5
Superamento dell'emergenza abitativa1. Ai fini del superamento dell'emergenza abitativa conseguente a separazione o divorzio, la Regione finanzia interventi e misure di sostegno a favore dei coniugi separati o divorziati che si trovano in condizioni di disagio economico a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria con il quale è stato disposto il versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli ed eventualmente del coniuge e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
2. È prevista l'erogazione di contributi volti a ridurre la spesa sostenuta dai soggetti di cui all'articolo 2 per il pagamento dei canoni di locazione dell'unità abitativa presso la quale stabiliscono la nuova residenza a seguito del provvedimento di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge.
3. È prevista, inoltre, l'erogazione di contributi destinati alla copertura di una quota parte di interessi delle rate di mutuo per l'acquisto della prima casa assegnata all'altro coniuge, contratti dai soggetti destinatari della presente legge che si trovino in una condizione di disagio sociale e economico a seguito di separazione o divorzio.
4. La Regione promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con gli enti locali e con gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato presso il comune di residenza dei figli o, in mancanza, presso il comune di residenza del nucleo familiare.
Art. 6
Misure di sostegno economico1. Al fine di consentire il recupero e la conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa, la Regione sostiene i soggetti di cui all'articolo 2 attraverso la concessione temporanea di contributi economici destinati a far fronte al sostenimento delle spese correnti, limitatamente al pagamento delle utenze domestiche e a un sussidio finalizzato al sostenimento delle spese di vitto.
2. L'accesso ai benefici di cui al comma 1 è subordinato alla predisposizione di piani personalizzati di recupero e superamento della condizione di disagio sociale ed economico modulati e attagliati alle specifiche necessità e bisogni del coniuge e alla sua situazione economico-patrimoniale, conseguenti a quanto disposto dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
3. È disposta, inoltre, la costituzione di un fondo di salvaguardia della salute finalizzato a garantire ai soggetti di cui all'articolo 2 l'esenzione dalle prestazioni e dai ticket sanitari relativi a spese sanitarie a proprio favore e in favore del disciogliendo nucleo familiare.
4. Le misure di sostegno economico previste dalla presente legge sono cumulabili con quelle previste da altre norme se non diversamente disposto da queste.
Art. 7
Misure di carattere tributario1. Per i soggetti di cui all'articolo 2 che risultino soggetti passivi dell'Imposta regionale sulle attività produttive e/o dell'Addizionale regionale IRPEF, tali imposte sono determinate applicando aliquote ridotte.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono determinate ogni anno in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio successivo.
Art. 8
Modalità attuative1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito regolamento regionale criteri, misure e modalità di attuazione della presente legge e, in particolare, quelli per la valutazione del disagio economico e sociale e per l'attuazione degli interventi di sostegno di cui agli articoli 5 e 6.
Art. 9
Attività di controllo, verifica e valutazione1. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati raggiunti, fornendo dati e informazioni circa il grado di congruità delle risorse impiegate rispetto al fabbisogno e all'entità e circa l'andamento prospettico del fenomeno.
Art. 10
Norma finanziaria1. Per le finalità di cui alla presente legge, a decorrere dall'anno 2018, si provvede con legge finanziaria.
Art. 11
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.