CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 460
presentata presentata dal Consigliere regionale
SOLINAS Antonioil 7 novembre 2017
Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4
(Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006)***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge si compone di un unico articolo che integra la legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006), consentendo di definire il ruolo di alcuni comuni della Sardegna, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettera a) e lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nei confronti del gestore unico Abbanoa Spa.
Il legislatore nazionale ha previsto, all'articolo 147, comma 2 bis, lettera a) e lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la salvezza di due tipologie di gestioni del servizio idrico in forma autonoma:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti gią istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi dei codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.La presente proposta di legge consente che alcuni comuni della Sardegna possano rientrare nel campo di applicazione della previsione di tale legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2015 (Principi di sussidiarietą, di differenziazione e di adeguatezza)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006) sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. Nell'Ambito territoriale ottimale di cui al comma 1 rimangono in ogni caso ferme, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 147, comma 2 bis, lettere a) e b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le gestioni esistenti svolte in forma autonoma tramite affidamento o in via diretta o attraverso convenzioni stipulate dai comuni con altri enti locali o gestori.
1 ter. Ai fini dell'articolo 147, comma 2 bis, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006, si considerano positivamente verificati e assentiti, nel periodo della sua vigenza, i requisiti di cui all'articolo 148, comma 5 del medesimo decreto, quando la gestione sia iniziata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006 e sia in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.".
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).