CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 451

presentata presentata dai Consiglieri regionali
UNALI - CHERCHI Augusto - CONGIU - DESINI - MANCA Pier Mario

il 21 settembre 2017

Tutela e promozione delle danze tradizionali folkloriche della Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Come è noto la danza folkloristica trae le sue origini dalla danza popolare, ma è ormai eseguita solo dagli amanti delle tradizioni o da gruppi specializzati.

Ogni paese, ogni territorio ha la sua danza distintiva che richiama secolari tradizioni. Appare importante che tali danze tradizionali non vengano dimenticate ma vengano preservate come testimonianza e tramandate alle generazioni future.

Sin dall'antichità, la danza è simbolismo, evoca riti e preghiere, diviene momento di aggregazione nelle feste popolari e quindi occasione di aggregazione tra persone.

Su ballu sardu, come è risaputo, identifica la totalità delle tipiche danze tradizionali della Sardegna. Si ritiene che possa derivare dalle cerimonie sacre preistoriche celebrate per propiziarsi una caccia abbondante o un buon raccolto ma pare rappresentasse anche un divertimento.

La figura fondamentale eseguita dai ballerini nel ballu tundu, inoltre, è il cerchio in cui tutte le coppie si tengono per mano, questo confermerebbe l'importanza dell'unione tra gli individui durante questi significativi momenti di aggregazione sociale.

Attualmente la danza folklorica tradizionale sarda è una delle più ricche e interessanti d'Italia e del Mediterraneo.

È necessario considerare che già nel 1975 R. Leydi, etnomusicologo italiano, riportava: "Si può citare il caso della Sardegna dove il ballo tondo si mantiene in relativa integrità e funzionalità", ne consegue che è sempre più necessario ed importante che questo patrimonio culturale non venga disperso e possa essere tramandato.

L'aspetto educativo è evidente: ballare in un gruppo significa accettare le regole, che insieme diventano più comprensibili e invogliano gli individui a considerare tutti i partecipanti.

Rispettare un passo, scambiare il partner al momento giusto, interagire con un compagno, non sono solo tecnicismi ma forme di relazione che possono migliorare il modo di rapportarsi agli altri. È indubbio che danzare in gruppo incoraggia alla socializzazione anche le persone più timide, inoltre, secondo Jean Piaget, l'attività cognitiva trae origine proprio dall'interiorizzazione degli schemi d'azione della fase senso-motoria. La motricità è, dunque, un prerequisito indispensabile dell'attività cognitiva, che permette di entrare in relazione con gli altri, con il mondo che ci circonda. La danza tradizionale folklorica sarda come strumento di sviluppo cognitivo e motorio può rivestire un ruolo importante nei contesti scolastici, permettendo l'acquisizione di competenze peculiari dell'educazione motoria come coordinazione, equilibrio, orientamento spaziale, ma anche l'acquisizione di competenze sociali come l'empatia, la capacità di lavorare in gruppo e l'autocontrollo.

È questo il motivo che, con questa proposta di legge, si intende introdurre e diffondere la danza tradizionale folklorica sarda nelle scuole elementari e medie della Sardegna.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi generali

1. La Regione riconosce le espressioni artistiche nelle varie forme espressive, afferma e valorizza il proprio patrimonio culturale con particolare riferimento alle danze tradizionali folkloriche, che rappresentano un aspetto fondamentale della cultura e della tradizione popolare sarda, e sostiene le iniziative dei gruppi folklorici sardi e delle associazioni di danza tradizionale folklorica sarda che abbiano l'iscrizione nel Registro regionale di cui all'articolo 4.

2. L'intervento della Regione è finalizzato in particolare a:
a) promuovere, soprattutto tra i giovani, la conoscenza delle danze tradizionali, anche attraverso corsi di formazione;
b) favorire, fuori dal territorio regionale, la conoscenza e il recupero delle danze tradizionali sarde;
c) promuovere studi e ricerche, attraverso collaborazioni con altre istituzioni specializzate, sulla storia della cultura del ballo tradizionale folklorico sardo;
d) promuovere occasioni di incontro, gemellaggio con altri gruppi folklorici nazionali e internazionali per facilitare lo sviluppo e la diffusione del concetto di fratellanza e di integrazione tra popoli;
e) favorire quelle attività che attualizzano la danza sarda tradizionale nel contesto più ampio del panorama culturale italiano, europeo e del bacino del Mediterraneo al fine di ricercare, all'interno delle apparenti differenze, le somiglianze e le chiavi comuni per lo sviluppo della interculturalità.

 

Art. 2
Attività finanziate

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 anche in accordo con istituzioni pubbliche e con soggetti privati, mediante il sostegno finanziario alle associazioni di danza tradizionale folklorica sarda per le seguenti attività:
a) organizzazione di manifestazioni, incontri e gemellaggi con altri gruppi di danza tradizionale folklorica nazionali e internazionali;
b) partecipazione ad eventi e festival nazionali ed internazionali delle danze tradizionali folkloriche;
c) organizzazione in Sardegna di eventi e festival nazionali ed internazionali delle danze tradizionali folkloriche;
d) organizzazione di convegni, seminari sui temi attinenti le tradizioni delle danze folkloriche della Sardegna;
e) interazione con le scuole primarie per la salvaguardia e lo studio delle danze tradizionali folkloriche della Sardegna;
f) interscambio fra i sardi e gli emigrati sardi nel mondo, favorendo i reciproci contatti sia attraverso la partecipazione dei gruppi di danza folklorici alle manifestazioni, organizzate all'estero dai nostri corregionali, sia promuovendo la partecipazione dei gruppi medesimi a manifestazioni e spettacoli nazionali e regionali.

 

Art. 3
Accademia sarda della danza
tradizionale folklorica

1. La Regione istituisce l'Accademia sarda della danza tradizionale folklorica per rendere continuativa la conoscenza e la padronanza delle danze tradizionali folkloriche sarde.

2. La Regione finanzia tutte le associazioni di danza folklorica sarda che vanno a formare l'Accademia sarda della danza tradizionale folklorica per corsi di studio, approfondimento e perfezionamento dei balli tradizionali sardi tenuti da rappresentanti riconosciuti a livello locale, nazionale e internazionale da svolgersi presso le scuole elementari e medie e le sedi dei gruppi e associazioni di danza tradizionale folklorica sarda operanti nel territorio regionale ed iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

3. I criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento dell'Accademia sarda della danza tradizionale folklorica sono stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4
Registro regionale dei gruppi
e associazioni folkloriche

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport il Registro regionale dei gruppi e associazioni di danze tradizionali folkloriche sarde.

2. I criteri e le modalità per l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) iscrizione con atto costitutivo registrato da almeno tre anni di attività;
b) statuto che assicuri un ordinamento interno a base democratica e che individui come scopo principale dell'Associazione la promozione dell'attività della danza folklorica, nonché la mancanza di qualsiasi finalità di lucro e di propaganda politica.

 

Art. 5
Servizi di conservazione del patrimonio della danza tradizionale folklorica sarda -
Ufficio del catalogo delle danze e tradizioni folkloriche sarde

1. La Regione istituisce presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, l'Ufficio del catalogo delle danze tradizionali folkloriche sarde predisponendo una mediateca.

2. La mediateca è costituita da documenti video, audiovisivi e massmediali di tutto il materiale scaturito dalle manifestazioni nazionali e internazionali. Il materiale è catalogato, conservato e valorizzato così da mantenere la memoria di tutti i tipi di danze tradizionali folkloriche sarde per renderlo disponibile a chiunque ne faccia richiesta per la divulgazione.

 

Art. 6
Federazione sarda tradizioni danze popolari

1. La Regione riconosce la Federazione sarda tradizioni danze popolari, alla quale si possono iscrivere tutte le associazioni sarde di danze folkloriche già iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 4.

2. La Regione contribuisce al pagamento delle quote per le associazioni con almeno tre anni di vita per l'assicurazione di responsabilità civile.

 

Art. 7
Finanziamento spese di partecipazione

1. La Regione finanzia le spese sostenute dalle associazioni di danze tradizionali folkloriche sarde, che abbiano almeno otto anni di vita associativa, per la partecipazione all'estero ai festival internazionali di danze tradizionali folkloriche, con copertura delle spese di almeno il 30 per cento per i viaggi extraeuropei, e del 50 per cento per i viaggi all'interno dell'Unione europea.

 

Art. 8
Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale determina, con proprio atto e previo parere della Commissione consiliare competente, le modalità ed i criteri per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 2, 6 e 7 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria annuale.

 

Art. 9
Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2017, l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.