CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 447
presentata presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - TENDAS - COMANDINI - MORICONI - COCCO Daniele Secondo - COLLU - COZZOLINO - DEMONTIS - DERIU - FORMA - MANCA Gavino - PINNA Rossella - PISCEDDA - SABATINI - SOLINAS Antonio - RUGGERI - MELONI - ANEDDA - GAIA - MANCA Pier Mario - UNALIil 1° agosto 2017
Norme per il rilancio del comparto ippico ed equestre della Sardegna
***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
L'allevamento del cavallo e degli equini in genere ha storicamente rappresentato per la Sardegna un aspetto particolarmente importante, non solo per la sua incidenza sull'economia dell'Isola, ma anche, e ancor di più, per il legame particolare con queste specie animali che, in tutte le sue manifestazioni folkloristiche sportive e religiose, da sempre ha contraddistinto il popolo sardo.
Per lunghi anni le attività legate al comparto dell'allevamento del cavallo in Sardegna hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per l'intero comparto nazionale.
Le vicende degli ultimi 30 anni hanno visto il comparto, in Italia, specialmente per quanto riguarda l'ippica e il mondo delle corse in genere, attraversare una profonda crisi; infatti, attraverso un mai interrotto processo di riorganizzazione, che ha visto scomparire l'UNIRE, nonché la ridistribuzione delle competenze tra i Ministeri delle finanze e dell'agricoltura, senza che si consolidasse una soluzione di governance alternativa, si è verificato un sostanziale ridimensionamento del comparto con una drastica riduzione delle corse con conseguente ricaduta negativa sia sul mondo dell'allevamento sia sulla rete degli ippodromi nazionali che si è drasticamente ridimensionata.
In questo quadro, il comparto dell'allevamento del cavallo in Sardegna, e l'ippica con gli sport equestri in particolare, non potevano non risentire, come di fatto è accaduto, delle vicende nazionali. Solo l'intervento autonomo della Regione, da una parte, e la particolarità del legame tra il popolo sardo e il mondo del cavallo, ha consentito a quest'ultimo di sopravvivere seppure in una situazione di estrema e gravissima difficoltà.
La stessa riforma degli enti agricoli, che ha visto la nascita delle tre agenzie agricole e l'attribuzione delle competenze in materia di allevamento equino all'AGRIS, non ha dispiegato appieno le previste potenzialità ed anzi ci troviamo di fronte oggi ad un significativo ridimensionamento del ruolo della Regione nella promozione del comparto.
Sulla base di quanto sopra appare quanto mai urgente un aggiornamento della normativa regionale in materia, al fine di creare le condizioni per un rilancio del comparto ridefinendo il ruolo degli strumenti regionali e le modalità di coinvolgimento del mondo imprenditoriale nella gestione complessiva del comparto. Particolare attenzione dovrà essere data alla costruzione degli strumenti di intervento autonomo della Regione, in sintonia e in accordo con le autorità ministeriali, con il pieno e responsabile coinvolgimento delle imprese private. Il tutto allo scopo di conseguire il pieno rilancio del comparto, con riferimento all'allevamento, alla selezione e alla multifunzionalità agricola, alle manifestazioni equestri di vario genere (equitazione, endurance, pali e turismo equestre più in generale) nonché alla gestione delle risorse derivanti dalle scommesse sulle corse cui è particolarmente legato il rilancio dell'ippica in Sardegna di cui è nota l'incidenza sull'intero comparto.
L'articolo 1 riporta le finalità della proposta e le motivazioni che le ispirano e che nascono dalle tradizioni popolari.
L'articolo 2 impegna la Regione a introdurre nella programmazione regionale azioni di sostegno al comparto.
L'articolo 3 istituisce il Comitato di coordinamento dell'ippica e degli sport equestri per avviare un dialogo costante tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nel comparto.
L'articolo 4 definisce i compiti del comitato e in particolare il ruolo attribuitogli di avviare un percorso che, con il confronto con le autorità nazionali competenti, individui la possibilità che il comparto ippico sardo possa autonomamente gestire le risorse ad esso assegnate. Al comitato, per la gestione delle risorse, è affidato anche il compito di contribuire a individuare la possibilità di costituire una società con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, sottoposta alla vigilanza della Regione, cui affidare il ruolo specifico nella gestione della complessa materia delle corse e delle scommesse.
L'articolo 5 elenca i ruoli da attribuire alla società di gestione.
L'articolo 6 imposta le scelte strategiche per la riforma dell'allevamento equino in quanto nodo cruciale per il rilancio del comparto e per il raggiungimento di risultati d'eccellenza, partendo dalla scelta dei riproduttori fino alla gestione delle manifestazioni correlate al percorso di addestramento dei giovani soggetti con la previsione di un programma operativo di assistenza tecnica al comparto.
L'articolo 7 affronta il tema della tutela della biodiversità delle razze locali sarde del cavallino della Giara, del cavallo del Sarcidano, dell'asino sardo e di quello dell'Asinara, promuovendo una azione di assistenza tecnica specifica nel programma operativo di assistenza tecnica di cui all'articolo 6.
L'articolo 8 prevede la costituzione della Rete degli allevatori equini sardi attraverso una profonda attività di animazione svolta da LAORE per riaggregare le potenzialità del comparto equino.
L'articolo 9 è dedicato alla previsione di percorsi formativi per le figure professionali connesse al mondo dell'ippica e dell'equitazione, nonché alla campagna di ricognizione dei soggetti in addestramento per un monitoraggio dell'andamento dell'allevamento.
L'articolo 10 dedica una specifica attenzione all'impostazione di attività che contemplino l'utilizzo dei cavalli e degli asini nei trattamenti sanitari (ippoterapia e onoterapia), dedicati a particolari categorie di pazienti e un ruolo di sensibilizzazione nel garantire benessere ai soggetti a fine carriera.
L'articolo 11 è riferito alla valorizzazione delle attività turistiche connesse al mondo dei cavalli con riferimento allo svolgimento delle gare sportive, delle manifestazioni popolari e folkloristiche e delle attività escursionistiche. Particolare attenzione viene rivolta alle condizioni per la partecipazione degli equini alle manifestazioni nonché alla loro razionale calendarizzazione per agevolarne la promozione e la positiva incidenza sullo sviluppo turistico della Sardegna.
L'articolo 12 prevede la predisposizione delle direttive di attuazione della presente legge.
Gli articoli 13 e 14 disciplinano rispettivamente la norma finanziaria e l'entrata in vigore.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione riconosce l'importanza del comparto ippico ed equestre della Sardegna per le tradizioni popolari, la produzione agricola, il patrimonio naturalistico ambientale e per le attività ricreative, turistiche, sportive e sanitarie che lo caratterizzano nella consapevolezza del profondo legame che si è creato nei secoli tra i sardi e i cavalli.
2. La Regione affronta la profonda crisi del comparto ippico ed equestre con una azione di riordino complessivo del comparto, per valorizzare il patrimonio di esperienze e raggiungere il rilancio del comparto.
3. La presente legge, al fine di garantire il sostentamento e lo sviluppo economico del comparto, prevede la riorganizzazione dell'intero comparto ippico ed equestre della Sardegna, sia per la parte professionistica che per quella dilettantistica e amatoriale, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi nazionali e internazionali.
Art. 2
Programmazione e sostegno1. La Regione introduce nella programmazione regionale specifiche azioni destinate a evidenziare l'importanza e le potenzialità economiche del comparto ippico ed equestre in Sardegna.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono sostenute con incentivi finalizzati al rilancio del comparto e diretti a:
a) garantire lo svolgimento delle manifestazioni sportive necessarie per il mantenimento e lo sviluppo del comparto in termini agonistici e di selezione dei soggetti sardi;
b) sostenere le aziende agricole che annoverano nel proprio indirizzo produttivo l'allevamento equino;
c) sostenere il proseguimento delle attività di selezione e miglioramento dei soggetti e delle razze di interesse regionale;
d) incentivare le manifestazioni popolari tradizionali caratterizzate dalla partecipazione degli equini.
Art. 3
Comitato per il coordinamento dell'ippica
e degli sport equestri1. È costituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il Comitato per il coordinamento dell'ippica e degli sport equestri, di seguito chiamato "comitato", quale strumento principale della Regione di raccordo con gli operatori e di rilancio del comparto.
2.Il comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che lo presiede;
b) un rappresentante dei gestori degli ippodromi della Sardegna;
c) un rappresentante della Federazione italiana sport equestri (FISE) Sardegna;
d) tre rappresentanti degli allevatori;
e) un rappresentante dell'associazionismo sardo di promozione e diffusione della cultura ippica ed equestre;
f) un dirigente dell'agenzia AGRIS e uno dell'agenzia LAORE;
g) un funzionario dell'Assessorato con ruolo di segretario del comitato.3. I componenti di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) ed f), devono possedere qualificata e comprovata esperienza nel comparto.
4. Il comitato individua al proprio interno un vicepresidente che svolge le funzioni di coordinamento e di sostituzione delle funzioni di presidente in assenza dell'Assessore.
5. Il comitato può coinvolgere gli altri assessorati regionali, in particolare quelli competenti in materia di sanità, ambiente, turismo e sport, e le università ogni qual volta i temi trattati interagiscono con le rispettive competenze.
6. I criteri per la nomina e il funzionamento del comitato sono definiti nelle direttive di cui all'articolo 12. Il Presidente della Regione, entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive, nomina il comitato, che dura in carica tre anni.
Art. 4
Compiti del comitato1. Il comitato ha una funzione consultiva per l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e la Giunta regionale e il suo parere è obbligatorio nelle procedure di definizione delle principali scelte fatte in materie riferibili al comparto equino.
2. Il comitato di cui all'articolo 3:
a) contribuisce con la Giunta regionale e le agenzie agricole competenti, alla elaborazione delle politiche regionali di sviluppo del comparto con particolare riferimento alle linee da seguire relativamente alle scelte strategiche di cui all'articolo 6;
b) garantisce, di concerto con la Giunta regionale, la rappresentanza dei soggetti regionali portatori di interesse nelle occasioni di confronto e programmazione con le autorità nazionali in merito alla organizzazione degli eventi ippici e delle manifestazioni sportive equestri e alla programmazione della utilizzazione delle relative risorse;
c) avvia, di concerto con la Giunta regionale, un percorso per il riconoscimento, anche a titolo sperimentale, del ruolo specifico delle autorità regionali sarde nella gestione del comparto ippico in tutte le sue espressioni compresa la gestione delle risorse di competenza derivanti dalle scommesse sulle corse;
d) contribuisce alla individuazione e costituzione di una società di cui all'articolo 5.
Art. 5
Società di gestione1. Allo scopo di agevolare il rilancio del comparto e curarne le attività di promozione con criteri di efficienza e per dare corso agli obbiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), la Giunta regionale può procedere alla costituzione di una società a cui possano partecipare soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. La società di cui al comma 1 ha la funzione di:
a) pianificazione e gestione degli stanziamenti nazionali e regionali per lo sviluppo e la promozione del comparto ippico ed equestre;
b) pianificazione e gestione delle risorse derivanti dalle quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al comparto ippico ed equestre riservate all'Isola;
c) concorso nella vigilanza e controllo sulla regolarità delle corse in stretta relazione con le autorità governative nazionali competenti;
d) concorso al raggiungimento degli obiettivi per la riforma dell'allevamento equino di cui all'articolo 6.
Art. 6
Scelte strategiche per la riforma dell'allevamento equino1. L'effettivo rilancio del comparto è innanzitutto connesso a una riforma sostanziale delle scelte relative all'allevamento con l'obiettivo del raggiungimento di risultati eccellenti perseguibili solo con una profonda revisione delle scelte strategiche e delle procedure regionali che governano il comparto. In particolare l'attività di incremento ippico ed il rilancio del comparto possono essere conseguiti attraverso:
a) la realizzazione di un programma di miglioramento genetico generalizzato attraverso l'utilizzo di riproduttori con indici genetici certificati, in grado di apportare un significativo salto di qualità negli allevamenti sardi;
b) la conservazione del materiale riproduttivo e la razionale gestione del suo utilizzo;
c) l'attivazione e intensificazione di un circuito di manifestazioni per la selezione dei soggetti attraverso la programmazione di specifiche prove funzionali;
d) l'incentivazione di premi e concorsi nel comparto ippico ed equestre al fine di sostenere le attività di allevamento, selezione e formazione di soggetti sardi da destinare alle competizioni sportive;
e) l'assistenza aziendale agli allevatori per l'ottimale dotazione di strutture, risorse alimentari e qualità ambientale degli spazi dedicati all'allevamento dei soggetti in selezione.2. Al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 lettere a) e b), fornisce un contributo importante il Centro di riproduzione equina di Ozieri, da aprire al coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.
3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettere c) e d), svolgono un ruolo determinante le associazioni degli allevatori, la FISE e le società di gestione degli ippodromi.
4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera e), la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, predispone un Programma operativo di assistenza tecnica per il comparto equino con il quale pianificare le azioni relative alle specifiche esigenze che lo caratterizzano.
5. Al programma operativo di assistenza tecnica per il comparto equino possono essere chiamati a partecipare i servizi veterinari delle ASL e le associazioni degli allevatori.
6. Per il conseguimento degli obiettivi complessivi di cui al presente articolo l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale si avvale dell'opera di AGRIS e LAORE.
Art. 7
Valorizzazione e salvaguardia della biodiversità equina1. La Regione promuove e incentiva ogni azione tesa alla tutela, salvaguardia e studio delle razze e popolazioni equine e asinine tipiche della Sardegna iscritte al Registro anagrafico delle popolazioni equine a limitata diffusione, anche mediante la conservazione del relativo materiale genetico.
2. Le azioni per la tutela della biodiversità equina, riferite alle razze cavallino della Giara, cavallo del Sarcidano, asino sardo e asino dell'Asinara, sono inserite nel Programma operativo di assistenza tecnica del comparto equino di cui all'articolo 6, comma 4.
Art. 8
Rete degli allevatori equini sardi1. La Regione, per rivitalizzare il comparto equino, promuove un'azione di coinvolgimento degli allevatori favorendo la costituzione della Rete degli allevatori equini sardi, per un incremento del dialogo e del confronto continuo all'interno del comparto, per la condivisione delle conoscenze e il sostegno reciproco nella partecipazione agli eventi sportivi e non, sia nel territorio regionale che nazionale.
2. Le funzioni di animazione della rete nel suo funzionamento sono affidate all'agenzia LAORE che ne avvia la costituzione nell'ambito delle attività di servizio di sviluppo delle imprese agricole e nell'ottica di sostenere la multifunzionalità delle aziende.
Art. 9
Formazione e addestramento1. Al fine di favorire uno sviluppo equilibrato del comparto, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, con il contributo dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e con il coinvolgimento delle agenzie agricole e del comitato di cui all'articolo 3:
a) promuove un percorso di formazione per le figure professionali connesse al mondo dell'ippica e dell'equitazione al fine di incrementare il numero degli addetti e per trasmettere alle fasce giovanili della popolazione la tradizione isolana di arte equestre;
b) attiva una campagna di ricognizione e monitoraggio dei soggetti in addestramento e dell'andamento dell'allevamento equino in Sardegna al fine di fornire alla Rete degli allevatori equini sardi le informazioni basilari per le collaborazioni anche con il coinvolgimento della Federazione italiana sport equestri regionale.
Art. 10
Equini da compagnia, attività sanitaria, gestione dei soggetti a fine carriera1. Nell'ambito delle attività di riorganizzazione del comparto ippico ed equestre è riservata una specifica attenzione al ruolo che gli equini rivestono nei rapporti con le fasce deboli della popolazione quali minori, disabili e categorie di pazienti psichiatrici, prevedendone l'utilizzo nell'attività sanitaria (ippoterapia e onoterapia) e in quella formativa e ricreativa.
2. Nell'ambito del Programma operativo di assistenza tecnica di cui all'articolo 6, comma 4, è previsto e coordinato l'utilizzo dei soggetti per l'attività sanitaria individuando uno specifico ambito nel comparto regionale.
3. La Regione vigila affinché ai soggetti a fine carriera, non più utilizzabili nelle competizioni, sia garantito un livello minimo di benessere animale anche con il coinvolgimento in attività sociali, sanitarie e turistiche.
Art. 11
Turismo equestre e manifestazioni
della tradizione popolare1. La Regione, con il coinvolgimento degli Assessorati competenti in materia di agricoltura e turismo:
a) sostiene le iniziative di valorizzazione e sviluppo delle attività turistiche legate all'utilizzo dei cavalli e degli asini negli eventi della tradizione popolare e in quelli sportivi;
b) autorizza la partecipazione degli equini a manifestazioni popolari nelle quali sia previsto lo svolgimento delle gare nel rispetto delle norme e degli accordi nazionali per la tutela del benessere degli animali;
c) per sostenere la tradizione e le caratteristiche delle manifestazioni folkloristiche e religiose nelle quali vi è la partecipazione degli equini prevede la predisposizione e l'aggiornamento del calendario degli eventi da divulgare a fini promozionali e rispetto al quale stabilire gli incentivi in ordine alla rappresentatività dell'evento nel territorio;
d) dedica particolare attenzione ai percorsi per lo svolgimento delle gare sportive (endurance) e ai percorsi escursionistici, comprese le ippovie regionali, al fine di garantirne la corretta manutenzione e fruibilità.
Art. 12
Direttive di attuazione1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione, che individuano e disciplinano, in particolare:
a) le modalità di nomina del comitato di cui all'articolo 3;
b) i requisiti, le procedure e gli strumenti per la costituzione e il funzionamento della società di cui all'articolo 5;
c) le modalità di attivazione delle collaborazioni e le competenze dei soggetti coinvolti nelle attività previste all'articolo 6.2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
Art. 13
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati in euro 1.500.000 per il 2017 e in euro 2.500.000 annui per gli anni successivi e trovano così copertura:
a) agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5, quantificati in euro 500.000, si provvede mediante quota parte degli stanziamenti di cui alla missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi;
b) agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, quantificati in euro 1.000.000 per il 2017 e in euro 2.000.000 annui per gli anni successivi si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti di cui alla missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - capitolo SC06.0825 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 14
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).