CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 444
presentata presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONIil 21 luglio 2017
Interventi a favore del sistema di gestione degli aeroporti sardi
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La grave situazione del trasporto aereo in Sardegna è oramai sotto gli occhi di tutti, cittadini ed imprese sono ostaggio delle compagnie aeree. I risultati delle politiche intraprese fino ad ora sono assolutamente inconsistenti rispetto agli obiettivi da raggiungere, e cioè garantire a tutti i sardi il pieno diritto alla mobilità da e verso l'Isola, alle imprese la possibilità di esportare in tempi ragionevoli le merci ed ai turisti la possibilità di raggiungere la Sardegna con facilità ed a prezzi ragionevoli.
Tutto ciò, senza dubbio, favorirebbe lo sviluppo economico e la creazione di ricchezza. Appare, pertanto, necessario ed opportuno intraprendere una forte iniziativa programmatoria a livello istituzionale, finalizzata a pervenire ad una gestione di tutti gli aeroporti sardi più organica e funzionale alle esigenze dei cittadini e degli operatori economici.
Il decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, ha individuato in Sardegna tre aeroporti di interesse nazionale: Cagliari, Olbia e Alghero; ma esistono anche altri due aeroporti minori, Oristano-Fenosu e Tortolì-Arbatax, attualmente inutilizzati.
La realizzazione in Sardegna di un unico sistema di gestione aeroportuale, che sia in grado di valorizzare le peculiarità di ogni infrastruttura esistente, sarebbe sicuramente più funzionale all'attuale offerta turistica, ma potrebbe integrarsi con la necessità di allegare l'offerta verso i centri minori, oggi destinati allo spopolamento e al degrado. Una gestione omogenea delle infrastrutture permetterebbe di far conoscere ed apprezzare la cultura e la bellezza della nostra Isola, al di là delle coste e anche in periodi di bassa stagione. Il clima mite per quasi tutto l'anno consente di scoprire ed apprezzare uno scenario unico al mondo abbinato ad una cultura millenaria ed altrettanto unica, anche fuori dai mesi estivi.
Gli esempi di altre regioni italiane, quali ad esempio la Puglia, sono emblematici: la gestione unitaria e sinergica degli aeroporti, ciascuno con una sua vocazione (turistica, trasporto merci, ecc.) legata anche alla localizzazione, ha dato grandi risultati, sia in termini di sviluppo e crescita economica, sia riguardo alla mobilità di passeggeri e merci.
L'aeroporto di Oristano-Fenosu potrebbe facilmente essere utilizzato come snodo per il traffico merci, in quanto ben collegato con le principali arterie stradali e collocato al centro della Sardegna. Allo stesso modo, l'aeroporto di Tortolì-Arbatax potrebbe offrire una via di accesso alle zone interne e meno facilmente raggiungibili su gomma.
La presente proposta di legge intende, perciò, promuovere la gestione unitaria delle infrastrutture aeroportuali presenti in Sardegna. In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità della legge, mentre l'articolo 2 autorizza la Regione ad acquisire almeno il 10 per cento delle quote delle società che gestiscono le infrastrutture aeroportuali di Cagliari, Alghero, Olbia, Oristano e Tortolì; entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta degli Assessori regionali della programmazione e dei trasporti e previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni, approva un programma di acquisizione delle quote societarie.
L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. Allo scopo di pervenire ad un sistema aeroportuale più organico e più funzionale a garantire il pieno diritto alla mobilità da e verso l'Isola, la Regione partecipa finanziariamente alle società concessionarie della gestione degli aeroporti di interesse nazionale presenti in Sardegna ed alle società proprietarie degli aeroporti minori di Tortolì e Oristano.
Art. 2
Acquisizione di quote societarie1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione è autorizzata a detenere almeno il 10 per cento delle quote delle società che gestiscono le infrastrutture aeroportuali di Cagliari, Alghero, Olbia, Oristano e Tortolì.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e dell'Assessore regionale dei trasporti, e previo parere della competente Commissione consiliare da esprimersi entro quindici giorni, approva un programma di acquisizione delle quote societarie.
Art. 3
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 25.000.000 per l'anno 2017, si fa fronte con le risorse presenti nel capitolo SC08.0045 (missione 20 - programma 03).
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).