CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 437
presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Antonio - COCCO Pietro - DERIU - COZZOLINO - FORMA - PISCEDDA - MORICONI - MELONI - COMANDINIil 29 giugno 2017
Norme per le cooperative di comunità in Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Lo scopo della presente proposta di legge è quello di definire gli strumenti normativi per avviare le cooperative di comunità in Sardegna, il cui scopo è costituito dalla produzione di vantaggi, ovvero beni o servizi, a favore delle economie dei territori nei quali risiedono ed operano.
Quella delle cooperative di comunità è una importante esperienza che va affermandosi positivamente in diverse parti d'Italia, con progetti su forestazione, agricoltura e zootecnia biologica, cura del verde e del territorio, turismo agreste, agriturismo, turismo scolastico e turismo di comunità, albergo diffuso, ecc; inoltre si contano diversi casi di cooperative di comunità il cui settore d'attività è imperniato nei servizi pubblici locali, quali ad esempio nei settori dell'energia elettrica, idrico o della gestione dei rifiuti.
Si vuole favorire, attraverso le cooperative di comunità, il ritorno ad una visione umano centrica anche dei rapporti economici e sociali, creando le basi giuridiche, per un modello sociale in cui le tradizioni e le produzioni tipiche, la storia, l'ambiente, ed anche i rapporti personali saranno il fondamento di un nuovo progetto di sviluppo. La costituzione di una cooperativa di comunità, da un punto di vista formale e giuridico, non diverge dalla costituzione di una qualsiasi cooperativa, in quanto l'unica differenza sarà costituita dall'oggetto dello scambio mutualistico, in questo caso afferente un servizio rivolto agli appartenenti ad una determinata comunità.
Questo può consistere nel fruire di beni e/o servizi a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato o disporre di opportunità di lavoro che assicurino la continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. L'intento è quello di costituire una società cooperativa capace di adattarsi alle esigenze, peculiarità e problematiche del territorio nel quale opera, valorizzandone al meglio le potenzialità, dando risposte alle esigenze degli abitanti, creando contestualmente nuove occasioni di lavoro ed evitando lo spopolamento di aree ricche di storia e cultura locale.
Le cooperative di comunità rappresentano, dunque, uno strumento in più che consente ai cittadini di una comunità con tali caratteristiche di organizzarsi, con il supporto della Regione, dei Comuni e in sinergia con altre associazioni già presenti nel territorio. La Sardegna, per le sue caratteristiche demografiche ed orografiche, appare una realtà regionale nella quale, più di altre, lo strumento delle cooperative di comunità può affermarsi, dando risposte efficaci implementando le proprie politiche a vantaggio dei piccoli centri dell'interno per cercare di arginare il fenomeno dello spopolamento, offrendo servizi e nuove opportunità di lavoro.
Il testo proposto consta di otto articoli. Nel primo viene enunciato il riconoscimento delle cooperative di comunità e le loro finalità. Nel secondo tali cooperative vengono definite nelle loro caratteristiche essenziali. L'articolo 3 istituisce l'Albo regionale delle cooperative di comunità. L'articolo 4 individua i soci delle cooperative di comunità. L'articolo 5 prevede la realizzazione di progetti integrati. L'articolo 6 disciplina gli interventi regionali. L'articolo 7 reca la norma finanziaria. L'articolo 8 prevede l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, in attuazione dell'articolo 45 della Costituzione e del proprio statuto di autonomia speciale, al fine di valorizzare le risorse umane, sociali, economiche e le vocazioni proprie del territorio regionale, riconosce, promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili.
Art 2
Definizione1. Si considerano cooperative di comunità le società cooperative a mutualità prevalente che hanno tra gli scopi sociali il miglioramento della qualità della vita sociale ed economica delle comunità interessate. Esse operano per il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono. Nel perseguire questo obiettivo le cooperative valorizzano le risorse umane, le innovazioni, le tradizioni, i beni culturali, ambientali e comuni presenti nella comunità.
2. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e 233 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
3. Le cooperative di comunità sono costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza.
4. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono tutti i cittadini residenti nell'ambito territoriale dove operano le cooperative di comunità; tale ambito è definito in sede costituente nello statuto della cooperativa di comunità.
Art. 3
Albo regionale1. È istituito presso la Presidenza della Regione l'Albo regionale delle cooperative di comunità della Sardegna.
2. Le cooperative di comunità sono inoltre iscritte all'Albo regionale delle cooperative di comunità istituito dalla Regione. L'iscrizione all'Albo regionale, disposta con decreto del Presidente della Regione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, è requisito essenziale per ottenere la concessione di agevolazioni o incentivi o qualsiasi altro beneficio da parte della Regione.
3. I requisiti per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale sono oggetto di specifico regolamento da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'Albo regionale delle cooperative di comunità è soggetto a revisione annuale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione.
5. La cancellazione delle cooperative iscritte all'Albo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale qualora non mantengano i requisiti di iscrizioni previsti.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato il regolamento recante le misure attuative del presente articolo.
Art. 4
Soci1. Le cooperative di comunità sono costituite quali cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste, e la loro forma, nonché il funzionamento, è regolata dalla normativa nazionale ad essa relativa. Sono soci delle cooperative di comunità i soggetti previsti dalla normativa nazionale in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori e soci utenti, che sono residenti nella comunità interessata o che in essa operano a vario titolo, e di soci finanziatori che possono essere residenti anche al di fuori della comunità interessata.
2. Possono diventare soci, in virtù dello scambio mutualistico:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa;
d) gli enti locali in cui opera la cooperativa di comunità ed altri enti pubblici.
Art. 5
Progetti integrati1. Per il raggiungimento dei fini sociali e per l'adeguato soddisfacimento delle esigenze della collettività, le cooperative di comunità predispongono progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:
a) valorizzazione di beni comuni, culturali e ambientali;
b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
c) difesa e valorizzazione delle tradizioni popolari tipiche territoriali;
d) valorizzazione delle risorse umane;
e) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
h) inclusione sociale e lavorativa con la promozione di nuova occupazione.2. Al fine di agevolare l'attività delle cooperative di comunità, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono predisposti schemi di convenzione-tipo aventi ad oggetto i rapporti tra le cooperative di comunità e le pubbliche amministrazioni coinvolte nei progetti integrati ai sensi del presente articolo.
Art. 6
Interventi regionali1. La Regione sostiene l'attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati.
2. I contributi di cui al comma 1 possono consistere in finanziamenti agevolati, contributi in conto capitale e incentivi alla creazione di nuova occupazione, in relazione al contenuto del progetto integrato.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione e i criteri di ammissibilità dei progetti, e le spese ammissibili.
4. È fatta sempre salva la possibilità per le cooperative di comunità di accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa in vigore in materia di cooperazione o relativa ai diversi settori di attività, compatibilmente con le norme di settore, concedendo, tra l'altro, incentivi per:
a) la costituzione di nuove imprese cooperative e lo sviluppo ed il consolidamento di quelle esistenti;
b) la creazione di nuova occupazione e di progetti per il reinserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate;
c) la costituzione di start-up anche a vocazione sociale ed in ambito energetico per prodotti e/o servizi ad alto valore innovativo;
d) l'acquisto di beni materiali ed immateriali strumentali all'attività dell'impresa cooperativa;
e) la promozione di azioni volte a favorire le capacità progettuali e imprenditoriali.
Art. 7
Norma finanziaria1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Nel bilancio di previsione della Regione 2017-2019 sono apportate le seguenti modifiche:
in aumento
missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma 08 (Cooperazione e associazionismo) - titolo 1 (Spese correnti)
2017 euro 1.000.000
2018 euro 1.000.000
2019 euro 1.000.000in diminuzione
missione 09 - programma 02 - titolo 1 (capitolo SC04.4070)
2017 euro 1.000.000
2018 euro 1.000.000
2019 euro 1.000.000
Art.8
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).