CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 435

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - DEDONI - COSSA

il 28 giugno 2017

Valorizzazione delle fortificazioni militari della Seconda guerra mondiale. Istituzione dei B&Bunker

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Nel corso della Seconda guerra mondiale, in previsione di uno sbarco delle forze anglo-americane, in gran parte delle coste della Sardegna fu prevista l'edificazione di una serie di capisaldi fortificati. I vertici militari dell'Asse ipotizzarono che lo sbarco della flotta nemica sarebbe stato tentato contro la costa sud e nord occidentale dell'Isola, quindi verso il Golfo di Cagliari, del Sulcis e di Oristano e verso le rade di Alghero, con qualche ulteriore rischio per gli approdi di Porto Torres, dell'Asinara e di parte della Gallura.

Secondo lo schema adottato dalle forze armate italiane si andò a creare una linea difensiva costiera con la edificazione di centinaia di bunker e batterie d'artiglieria per rallentare l'eventuale sbarco della flotta nemica. Tali fortificazioni diffusamente costruite lungo il perimetro costiero dell'Isola e con diversi capisaldi costruiti in posizione arretrata per il controllo di strade ritenute strategiche, rappresentavano un sistema difensivo che nelle intenzioni dei vertici militari italiani e tedeschi sarebbe stato capace di resistere ad attacchi armati congiunti dal mare e per via aerea, che di fatto non ci furono.

Ancora oggi, dopo oltre 75 anni dalla loro costruzione, bunker e fortificazioni militari hanno vinto la sfida del tempo e come sentinelle silenziose, seppur nel totale abbandono, si son mantenute in un apprezzabile stato di conservazione e continuano a incutere soggezione e sorpresa protette dalla forza della natura fra arbusti, rocce, dirupi, radure aperte fino al mare.

La gran parte di questi bunker che punteggiano il perimetro costiero isolano sono incredibilmente integrati nel paesaggio e nell'ambiente, spesso resi invisibili all'occhio nudo e comunque magistralmente mimetizzati fra rocce e macchia mediterranea; in certi casi l'intuito costruttivo del Genio militare del tempo sfruttò incredibili mascheramenti con finti nuraghi, case coloniche, torri costiere che al loro interno ospitavano postazioni per mitragliatrici o addirittura cannoni anticarro.

La tecnica costruttiva dei fortini militari era sempre la stessa: in calcestruzzo con spessori dai 60 centimetri fino al metro, di forma rotonda, a cupola con una trincea circolare e con finestrature a bocca di lupo per l'osservazione e il controllo perimetrale e l'uso delle armi da fuoco. Non mancano però diverse interessanti varianti costruttive con riservette, minuscoli edifici per l'alloggio, il ricovero delle derrate e delle armi o lo stoccaggio delle munizioni. Spesso affiancate a postazioni di più articolati sistemi difensivi, piazzole per mitragliatrici, batterie antiaerea, piattaforme per artiglieria pesante e anche rifugi o trincee.

Ora, sfruttando la naturale vocazione turistica della Sardegna, ma anche le sue peculiarità morfologiche ed ambientali, si intende proporre una legge che abbia lo scopo di proteggere e valorizzare con rispetto tale rete difensiva a scopi di turismo sostenibile, naturalistico ed escursionistico, senza modificare i manufatti e la cornice che li accoglie. Se recuperati, tali bunker potrebbero rispondere pienamente alla riduzione della disoccupazione giovanile, all'aumento dell'imprenditoria fra i giovani attraverso intraprese che sappiano offrire informazione turistica, piccola ospitalità, piccolo ristoro, osservazione naturalistica o, addirittura, esposizione di raccolte di storia e memoria militare a vantaggio di escursionisti, studiosi e appassionati, desiderosi di conoscere uno straordinario patrimonio che ha saputo resistere al tempo, all'incuria e ai vandali, ma che rappresenta un indistruttibile monito alla violenza e alle tragedie provocate dalla guerra. Una vera e propria eredità culturale che, se adeguatamente valorizzata, potrebbe assicurare non trascurabili benefici all'economia locale e regionale diffondendo allo stesso tempo una cultura di pace e pacifica convivenza fra i popoli, in modo che dalla memoria della tragedia bellica nasca un simbolico messaggio di speranza nel futuro.

Un ultimo accenno alla denominazione della iniziativa B&Bunker.

La B vuol essere l'acronimo legato alla parola bunker quale chiave fra le tante declinazioni ad essa associabili e che celano le mille opportunità nei campi dell'accoglienza, dell'ospitalità, dell'informazione, della storia o del semplice godimento: bed, bar, beer, blu, bike, beauty, boat, b-side, ecc.

La sfida è davvero stimolante e il legislatore ha l'occasione di restituire alla conoscenza e affuso strategico tale patrimonio storico elaborando una efficace soluzione legislativa unitamente alla messa in campo di adeguate risorse economiche.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione, al fine di favorire il recupero della memoria storica e la conoscenza dei fatti e dei luoghi legati agli eventi bellici, promuove forme di turismo sostenibile, storico e culturale e favorisce il recupero e la valorizzazione del patrimonio delle strutture legate alla tragica esperienza della guerra.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto regionale e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), incentiva l'acquisizione da parte degli enti locali dei siti e altri beni immobili dismessi dal Ministero della difesa e ubicati nei rispettivi territori.

 

Art. 2
Azioni della Regione

1. La Regione tramite gli Assessorati competenti in materia di patrimonio e demanio avvia e gestisce i rapporti negoziali e le procedure di regolarizzazione amministrativa con il Ministero della difesa.

2. La Giunta regionale definisce con proprio Regolamento le modalità di acquisizione dei beni di cui all'articolo 1, i criteri di recupero e le finalità a cui sono destinati; individua inoltre le modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai contributi degli enti locali, fissa le modalità e i criteri dei procedimenti di assegnazione da parte degli Enti locali ai soggetti beneficiari.

3. La Regione può dare mandato all'agenzia Conservatoria delle coste per l'indizione della procedura pubblica di assegnazione dei beni agli enti locali.

4. La Regione, per l'avvio di progetti pilota in materia di cui alla presente legge, può affidare direttamente all'agenzia Conservatoria delle coste il recupero e la valorizzazione dei beni immobili di cui all'articolo 1.

5. La Regione può inoltre affidare all'Agenzia Forestas il ripristino, la cura e la valorizzazione di sentieri o percorsi tematici sui luoghi legati ai beni e ai fatti di cui all'articolo 1.

6. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo istituisce l'elenco speciale dei B&Bunker e attraverso il puntuale impiego delle strategie di marketing inserisce il prodotto turistico nei progetti di sviluppo dell'offerta previsti dal Piano strategico del turismo

 

Art. 3
Azioni degli enti locali

1. Gli enti locali che intendono procedere all'acquisizione e al recupero di beni immobili militari dismessi presenti nel proprio territorio presentano domanda di contributo in conto capitale finalizzato all'acquisizione, al recupero e valorizzazione secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. Gli enti locali presentano domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso, la finalità e il preventivo di spesa per l'acquisizione e per gli interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione del bene.

3. I bunker o i capisaldi militari dismessi, una volta acquisiti dagli enti locali, che ne manterranno la titolarità, saranno oggetto di assegnazione in concessione ovvero in affitto al costo simbolico di 1 euro, a seconda della natura giuridica e disciplina applicata, individuando quali beneficiari soggetti di età non superiore a 40 anni nella qualità di amministratore e legale rappresentante di imprese o ditte individuali, società di persone e società cooperative. È consentita la partecipazione al bando di assegnazione anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 9 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

4. Gli enti locali espletano i procedimenti di assegnazione di tali beni, garantendo la massima trasparenza e parità di trattamento, mediante il ricorso ad una procedura ad evidenza pubblica, previa approvazione e pubblicazione di un apposito bando con le modalità definite dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

 

Art. 4
Contributi della Regione

1. Per l'attuazione della presente legge sono istituiti:
a) un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati all'acquisizione dei beni di cui all'articolo 1;
b) un fondo per l'erogazione dei contributi in conto capitale finalizzati al recupero e valorizzazione dei beni militari dismessi secondo i criteri previsti dall'articolo 2, comma 2.

2. I contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi per importi non superiori ad euro 50.000 per singolo bene.

3. L'ente locale può essere beneficiario di contributo regionale per un massimo di 2 beni militari dismessi e comunque entro il limite di euro 100.000 per singolo ente locale.

4. L'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata alla fruizione pubblica dei beni di cui all'articolo 1, comma 2.

 

Art. 5
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 5.000.000 per il 2017, in euro 3.000.000 per il 2018 e in euro 2.000.000 per il 2019, si provvede mediante quota parte degli stanziamenti di cui alla missione 07 (Turismo) - programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019.