CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 433
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COCCO Pietro - PITTALIS - CARTA - CONGIU - RUBIU - BUSIA - COCCO Daniele Secondo - ZANCHETTAil 21 giugno 2017
Tutela e disciplina della raccolta dei funghi ipogei
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di legge intende porre rimedio alla carenza di una legislazione regionale in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi ipogei (tartufi), ai fine di salvaguardare l'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna e di impedire l'asportazione o il danneggiamento delle specie fungine.
A oggi non si è ancora provveduto a normare la raccolta dei funghi ipogei, nonostante sin dagli anni '90 abbia preso avvio un programma regionale di sviluppo della tartuficoltura che si propone di acquisire informazioni sistematiche sui tartufi di pregio presenti nell'Isola, di analizzare gli areali naturali esistenti e di realizzare nuovi impianti.
La necessità di individuare regole chiare e certe è da tempo avvertita sia dai raccoglitori occasionali, sia dai micologi e dagli ambientalisti, per permettere una corretta convivenza tra uomo e natura.
In particolare, la presente proposta subordina, come previsto dalle norme statali, la raccolta dei funghi ipogei al possesso di apposita abilitazione (tesserino) rilasciata, previo superamento di un esame, dal comune di residenza o dall'unione dei comuni di cui il comune di residenza eventualmente fa parte, in caso di delega di funzioni.
L'articolo 3 disciplina le modalità di raccolta ed i casi di divieto della stessa.
L'articolo 6 prevede la promozione, da parte della Regione, di campagne informative e di sensibilizzazione sulla salvaguardia della flora fungina e sulla tutela della salute.
Il successivo articolo 7 individua gli enti preposti alla vigilanza sull'osservanza della presente legge, mentre l'articolo 8 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili per le violazioni delle norme.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La presente legge disciplina e regolamenta la raccolta dei funghi ipogei e mira alla salvaguardia dell'equilibrio degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, impedendo il danneggiamento delle specie fungine.
Art. 2
Raccolta dei funghi ipogei (tartufi)1. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita nei boschi e nei terreni non coltivati secondo le specie, le modalità e le date di raccolta indicate nel decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente contenente il calendario annuale di raccolta, elaborato entro il 30 settembre dell'anno precedente, previo parere della commissione scientifica di cui all'articolo 5.
2. Hanno diritto esclusivo di proprietà sui tartufi i proprietari del fondo purché siano apposte tabelle delimitanti le tartufaie. Le tabelle sono poste ad altezza non inferiore a 2,50 metri dal suolo, lungo il confine del terreno, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e da un cartello all'altro delimitante la tartufaia, con la scritta in stampatello "Raccolta di tartufi riservata. Legge regionale n._____ del____".
3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente rilascia, su richiesta, l'autorizzazione alla realizzazione di tartufaie controllate o coltivate.
4. Per tartufaie coltivate si intendo quelle costituite da impianti artificiali di piante tartufigene preventivamente micorizzate.
5. Per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate con opportune pratiche colturali e incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree tartufigene, preventivamente micorizzate, senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.
Art. 3
Modalità di raccolta1. Per praticare la raccolta del tartufo, il raccoglitore, di età non inferiore a 18 anni, deve essere in possesso un tesserino nominativo di abilitazione, previo superamento di un esame per l'accertamento della sua idoneità, rilasciato dal comune di residenza o dall'unione dei comuni, di cui il comune di residenza eventualmente fa parte in caso di delega di funzioni.
2. Sul tesserino sono riportate le generalità e la fotografia del titolare. Il tesserino può essere amatoriale, con un costo annuale di 30 euro, o professionale, con un costo annuale di 120 euro.
3. Il tesserino è personale, non cedibile, valido su tutto il territorio regionale e deve essere esibito nei luoghi di raccolta, unitamente all'attestato di versamento della quota annuale, al personale addetto alla vigilanza.
4.1 tartufi ipogei destinati al consumo da freschi devono appartenere a specie commestibili e la quantità massima di raccolta consentita è di un chilogrammo al giorno per i possessori del tesserino amatoriale e di tre chilogrammi al giorno per i possessori del tesserino professionale. Da queste limitazioni sono escluse le tartufaie controllate e quelle coltivate.
5. La raccolta è effettuata con l'ausilio del cane a ciò addestrato e lo scavo è eseguito con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella), limitato all'area marcata dal cane. È fatto obbligo di procedere alla immediata riempitura delle buche aperte per la raccolta.
6. È fatto divieto di effettuare la raccolta:
a) dei tartufi immaturi,
b) senza l'ausilio del cane,
c) nelle ore notturne.7. Nelle aree percorse dal fuoco è interdetta, con ordinanza del sindaco, sentito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la raccolta dei funghi per almeno tre anni. Il divieto è evidenziato con cartello visivo ad altezza di 2,50 metri dal suolo.
8. La raccolta dei funghi è vietata nelle aree di particolare interesse naturalistico individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.
Art. 4
Lavorazione e commercializzazione dei tartufi conservati1. La lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei tartufi è effettuata nel rispetto dell'articolo 8 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo), e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5
Istituzione della Commissione
scientifica micologica1. Presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituita la Commissione scientifica micologica composta da:
a) un dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo delegato che la presiede;
b) il responsabile del servizio territoriale provinciale dell'Ispettorato forestale e di vigilanza ambientale o un suo delegato;
c) un esperto scelto tra quelli segnalati dalla ASL;
d) un esperto micologo scelto tra quelli segnalati dalie facoltà universitarie di scienze agrarie, forestali e naturali.2. Ai componenti della commissione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 6
Promozione e informazione1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto della flora fungina avvalendosi degli organismi pubblici e delle associazioni micologiche e naturalistiche radicate nel territorio e legalmente riconosciute.
2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione, anche nelle scuole, per la salvaguardia dei funghi ipogei e dei prodotti del sottobosco e per la tutela e la cura dell'ambiente.
Art. 7
Vigilanza1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitata dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, dagli organi di polizia locale e dalle compagnie barracellari.
Art. 8
Sanzioni amministrative1. Ogni violazione delle norme della presente legge comporta la confisca dei funghi raccolti e l'assegnazione, se commestibili, a enti di beneficienza.
2. Per la violazione delle norme della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 500 a euro 1.500 per la raccolta o detenzione di funghi ipogei senza le autorizzazioni previste dall'articolo 3;
b) da euro 200 a euro 800 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di funghi ipogei raccolto in violazione del limite quantitativo di cui all'articolo 3;
c) da euro 150 a euro 500 per la violazione del calendario di raccolta e dei divieti di cui all'articolo 2.3. I soggetti competenti all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2 comunicano i provvedimenti adottati all'ente che ha rilasciato il tesserino, il quale ente, in caso di gravi e reiterate violazioni alle disposizioni della presente legge, provvede alla sospensione o al ritiro del tesserino per la sua durata.
4. I proventi derivanti dall'azione sanzionatoria sono versati su apposito conto corrente postale intestato alla Regione e confluiscono nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 6.
Art. 9
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le nuove entrate derivanti dal versamento delle quote per il rilascio e il rinnovo annuale dei tesserini di cui all'articolo 3 e dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8 e, in caso di insufficienza delle medesime, nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 09 - programma 02, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Art. 10
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).