CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 432

presentata dai Consiglieri regionali
FUOCO - ORRÙ

il 14 giugno 2017

Modifiche alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39
(Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne), la Regione, attraverso l'istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, si è dotata di uno strumento per la concreta attuazione dell'articolo 3 della Costituzione italiana in merito alla rimozione di ostacoli e discriminazione dell'universo femminile del quale si ripropone, al contempo, la promozione delle pari opportunità.

La commissione è composta di venti donne e svolge compiti di primaria importanza interagendo con le istituzioni politiche e amministrative regionali e nazionali a vari livelli al fine di migliorare la condizione femminile, quando la stessa presenti carenza di pari opportunità rispetto alla controparte di genere maschile.

La legge regionale n. 39 del 1989, all'articolo 7, stabilisce che alle venti componenti il collegio siano corrisposti altrettanti gettoni di presenza, indennità e rimborsi vari, calcolati nella misura e con le modalità previste dalla legge regionale vigente in materia.

Pur confermando l'indubbia valenza e la strategicità dei compiti istituzionali che, la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, svolge all'interno della società sarda, con la presente proposta si porta a evidenza l'indubbia criticità riscontrata al suo interno, a causa dell'eccessivo dimensionamento strutturale, che conseguentemente si traduce nella lentezza delle determinazioni assunte da tale organismo.

L'obiettivo della presente proposta, che consiste nella riduzione del numero delle componenti da venti a dieci unità, è duplice e si propone, sia di elevare la tempestività delle determinazioni in capo alla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, sia di contribuire alla realizzazione di politiche di risparmio delle risorse pubbliche, attraverso minori erogazioni di gettoni presenza, indennità e rimborsi previsti all'articolo 7 della citata legge regionale n. 39 del 1989.

Le risorse rinvenienti dai minori esborsi per gettoni di presenza, indennità e rimborsi, previsti all'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1989, n. 39, saranno utilizzate per la copertura di contributi previdenziali per l'impiego lavorativo di donne capofamiglia monoparentali e con figli a carico.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 39 del 1989
(Composizione e modalità di elezione)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne), le parole "da venti donne" sono sostituite dalle parole "da dieci donne".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione net Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).