CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 431

presentata dai Consiglieri regionali
DERIU - PINNA Rossella - PISCEDDA - SOLINAS Antonio - COZZOLINO - SABATINI - FORMA - AGUS - ZANCHETTA - MORICONI - COMANDINI - DEMONTIS - MELONI

il 9 giugno 2017

Disciplina regionale in materia di diritto allo studio universitario

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Gli interventi previsti nella presente legge sono volti a rendere efficace ed efficiente il diritto allo studio universitario all'interno della Sardegna. La Regione non riforma la materia da troppi anni, considerato che l'ultima legge regionale che disciplina il diritto allo studio universitario è la legge del 14 settembre 1987, n. 37, di ben trent'anni fa.

La legge n. 37 del 1987 risulta ormai vecchia e poco consona al funzionamento del diritto allo studio ai giorni nostri, essendo completamente inadeguata soprattutto rispetto alla moderna disciplina nazionale. Per questo si intende riformare la materia, includendo in un'unica legge tutti i punti fondamentali che favoriscono la vita degli studenti all'interno del nostro territorio.

Con l'intento di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la parità di accesso all'istruzione superiore, per consentire la piena applicazione dell'articolo 34 della nostra Carta costituzionale, permettendo ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi, si intende promuovere la cittadinanza, l'integrazione e la socializzazione tra studenti e welfare studentesco efficiente e favorire la cooperazione e la solidarietà tra le diverse istituzioni interessate e le autonomie locali nel garantire servizi di prossimità.

Il cuore della legge è costituito dalle politiche regionali a favore del diritto allo studio, che si articolano in vari servizi destinati alla generalità e non degli studenti universitari, quali borse di studio, servizio abitativo, servizio ristorazione, facilitazioni di trasporto, accesso alla cultura, e altri servizi. Questi devono garantire agli studenti la piena possibilità di intraprendere e proseguire il loro percorso accademico e formativo, così da abbattere in partenza le diseguaglianze economiche e sociali.

Uno dei punti fondamentali della presente legge è costituito dall'istituzione di un unico ente erogatore dei servizi, l'ERSUS, l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario della Sardegna.

L'obbiettivo è quello di garantire uniformità di trattamento all'interno della Regione a tutti gli studenti universitari così che tutti i servizi siano disciplinati nel medesimo modo. Vengono razionalizzati gli organi politici dell'ente, prevedendo un unico presidente, consiglio d'amministrazione, direttore generale e collegio dei revisori. Ampio spazio è dato alle varie componenti accademiche con la previsione sia della rappresentanza dei docenti che di quella degli studenti all'interno del consiglio di amministrazione.

È inoltre istituita una consulta paritetica regionale per il diritto allo studio, composta da studenti e istituzioni, che esprimerà pareri di competenza sulle materie espressamente previste dalla legge.

In vista dell'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, la Regione li inserisce nella normativa e ne fa il motore di questa legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Capo I
Principi generali

Art. 1
Oggetto

1. Con la presente legge la Regione disciplina la materia del diritto allo studio a favore degli studenti universitari, nel rispetto dell'autonomia e del pluralismo delle istituzioni, ed in conformità con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale.

 

Art. 2
Finalità

1. La Regione rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso all'istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, e a tal fine:
a) promuove la cittadinanza, l'integrazione e la socializzazione tra gli studenti;
b) garantisce un welfare studentesco efficiente;
c) assicura l'uniformità delle prestazioni in tutti gli atenei della Regione, nel rispetto delle specificità territoriali;
d) potenzia il livello regionale di vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi;
e) favorisce la cooperazione e la solidarietà tra le diverse istituzioni interessate e le autonomie locali nel garantire servizi di prossimità, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e delle specifiche realtà educative;
f) agevola l'interazione tra l'offerta formativa e il mercato del lavoro, e la coesione tra gli interventi per il diritto allo studio e i programmi europei relativi a istruzione, formazione e lavoro.

 

Art. 3
Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge gli studenti iscritti ai seguenti corsi:
a) laurea;
b) laurea magistrale a ciclo unico;
c) laurea magistrale biennale;
d) specializzazione, fatto salvo per quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE); gli iscritti ai corsi di specializzazione possono accedere ai benefici solo se frequentano un corso obbligatorio per l'esercizio della professione;
e) dottorato di ricerca attivati ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo); gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca accedono al posto alloggio e possono accedere alla borsa di studio solo se non beneficiano delle borse di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca).

2. Possono usufruire degli interventi previsti dalla presente legge, inoltre, gli studenti che frequentano:
a) la Pontificia facoltà teologica della Sardegna;
b) l'Istituto superiore scienze religiose di Cagliari;
c) il Conservatorio statale di musica di Cagliari, ai corsi di triennio superiore di primo livello e biennio superiore di secondo livello;
d) la scuola superiore per mediatori linguistici "Verbum";
e) l'Accademia di belle arti di Sassari;
f) il Conservatorio di musica di Sassari;
g) l'Istituto superiore di scienze religiose ISSR di Tempio Pausania.

 

Art. 4
Interventi

1. La Regione attua le finalità di cui all'articolo 2 attraverso i seguenti interventi:
a) borse di studio;
b) servizi abitativi;
c) servizi di mensa;
d) facilitazioni di trasporto;
e) assistenza sanitaria gratuita per i fuori sede;
f) accesso alla cultura;
g) servizi per la mobilità internazionale;
h) materiale didattico;
i) altri servizi, definiti dalla Regione, dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

Art. 5
Programmazione regionale

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, approva il piano di interventi per il diritto allo studio universitario. Il piano, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, indica gli obiettivi da realizzarsi, in via prioritaria e determina l'ammontare dei finanziamenti globali per l'ERSUS.

2. Il piano, inoltre, stabilisce le direttive per l'organizzazione e la gestione degli interventi da parte dell'ERSUS e per il suo coordinamento con i servizi del diritto allo studio nella scuola di ogni ordine e grado, con i servizi socio-sanitari e di educazione permanente, e con quelli delle altre istituzioni culturali. Il piano stabilisce inoltre, in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, l'adeguamento annuale delle seguenti voci, limiti di reddito familiare per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 18; l'importo della borsa di studio di cui all'articolo 22; le fasce di reddito per l'accesso ai servizi destinati alla generalità degli studenti.

 

Art. 6
Consulta paritetica regionale per il diritto allo studio

1. É istituita la Consulta paritetica regionale per il diritto allo studio quale organo consultivo e di proposta della Regione. Essa è cosi composta:
a) i rettori delle università sarde, o loro delegati;
b) gli amministratori straordinari delle province o loro delegati;
c) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti dell'Ateneo di Cagliari;
d) due studenti nominati dal Consiglio degli studenti dell'Ateneo di Sassari;
e) uno studente della Commissione alloggi di Cagliari;
f) uno studente della Commissione alloggi di Sassari.

2. Il Presidente della consulta è eletto tra i propri componenti nella prima seduta, con la maggioranza assoluta dei votanti. Dal terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. Il presidente rappresenta la consulta nelle sedi istituzionali ed è il suo portavoce.

3. La consulta esprime pareri di competenza su:
a) programma degli interventi approvato dalla Regione e dall'ERSUS;
b) tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
c) statuto dell'ERSUS.

 

Capo II
Ente di gestione

Art. 7
Ente regionale per il diritto allo studio
universitario della Sardegna (ERSUS)

1. Per la gestione degli interventi di cui alla presente legge, è istituito l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario della Sardegna (ERSUS), avente personalità giuridica di diritto pubblico. L'ente è dotato di autonomia amministrativa, contabile e di gestione e realizza, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale ed in collaborazione con le università, gli interventi previsti dalla presente legge e dalle leggi nazionali vigenti in materia di diritto allo studio.

2. Le modalità di funzionamento dell'ente sono disciplinate dalla presente legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

 

Art. 8
Statuto dell'ERSUS

1. Lo statuto dell'ERSUS è deliberato dal consiglio di amministrazione dell'ente a maggioranza assoluta dei componenti e approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro sei mesi dal suo insediamento, sentito il parere della Commissione regionale competente in materia di diritto allo Studio.
2. Lo statuto stabilisce:
a) le modalità di elezione dei componenti il consiglio di amministrazione, e i casi di revoca, decadenza e sostituzione dei medesimi;
b) le modalità di convocazione, di adunanza e di votazione relative all'attività del consiglio di amministrazione;
c) quant'altro previsto dalla presente legge.

 

Art. 9
Organi dell'ERSUS

1. Sono organi dell'ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art .10
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) il presidente, designato dal Presidente della Regione;
b) due rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale, uno espressione della maggioranza, l'altro della minoranza;
c) un rappresentante del corpo docente, eletto tra i docenti degli Atenei di Cagliari e Sassari;
d) un rappresentante degli studenti, eletto tra gli studenti degli Atenei di Cagliari e Sassari che deve essere in corso di laurea all'atto dell'elezione.

2. La durata del consiglio di amministrazione è di tre anni. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore.

3. Ai componenti il consiglio di amministrazione competono le indennità previste per gli enti del primo gruppo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 novembre 1986, n. 165 (Indennità degli amministratori degli Enti regionali), e i rimborsi previsti per gli amministratori degli enti regionali.

 

Art. 11
Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente ha la seguenti funzioni:
a) predispone lo statuto e le sue modifiche;
b) nomina il direttore;
c) propone la dotazione organica alla Giunta regionale, che l'approva, sentita la competente Commissione consiliare;
d) delibera i regolamenti relativi al funzionamento degli organi interni, agli affari inerenti il personale ed alla gestione dei servizi;
e) approva il bilancio di previsione;
f) approva i conti consuntivo e patrimoniale entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;
g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
h) delibera sull'acquisto di beni immobili, sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, e sulle relative autorizzazioni;
i) delibera su ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale non sia espressamente prevista la competenza degli altri organi.

 

Art. 12
Scioglimento del consiglio di amministrazione

1. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di disposizioni normative, di prescrizioni programmatiche o di direttive da parte del consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Contestualmente la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione dell'ente.

2. Entro novanta giorni dalla data di scioglimento del consiglio si procede alla sua ricostituzione.

 

Art. 13
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori legali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale che ne indica anche il presidente, e dura in carica cinque anni. Il collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

2. Al presidente e ai componenti del collegio competono i compensi definiti secondo le modalità previste dal comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).

 

Art. 14
Direttore generale dell'ERSUS

1. Le funzioni di direttore generale sono conferite con decreto del Presidente della Regione con le modalità previste dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), su proposta del consiglio di amministrazione dell'ERSUS.

2. I compiti del direttore generale sono:
a) collaborare con gli organi di direzione politica, esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione;
b) curare l'attuazione delle direttive generali, dei piani e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, affidandone di norma la gestione ai direttori dei servizi, in conformità alle rispettive competenze, e ripartendo fra di essi le risorse strumentali assegnate alla direzione generale;
c) dirigere, controllare e coordinare l'attività dei direttori dei servizi e degli altri dirigenti facenti capo alla direzione generale cui è preposto, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
d) promuovere e resistere alle liti;
e) conciliare e di transigere, di concerto col direttore generale dell'ufficio legale dell'amministrazione ovvero, negli enti, col preventivo assenso del consiglio di amministrazione;
f) decidere sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
g) tenuto conto delle risultanze emergenti dalla periodica rilevazione dei carichi di lavoro e sentiti i direttori dei servizi, assegnare e trasferire ai medesimi servizi o direttamente alla direzione generale il personale a questa attribuito;
h) adottare gli atti di competenza inerenti l'organizzazione e la gestione del personale e, nel rispetto dei contratti collettivi, provvedere all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di competenza.

 

Art. 15
Mezzi finanziari e patrimonio dell'ente

1. L'ente dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento della Regione per il funzionamento dell'ente e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
b) tasse e contributi di cui all'articolo 21;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali;
d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi.

2. Il patrimonio dell'ente, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, è costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'ERSUS (in precedenza Opera universitaria) all'atto del decreto ministeriale di trasferimento di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla L. 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
b) i beni mobili ed immobili acquistati dall'ente con i contributi regionali di cui al comma 1, lettera a);
c) i beni mobili ed immobili acquistati per effetto di donazioni, eredità e legati.

 

Art. 16
Controllo

1. L'ERSUS svolge la propria attività in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale ed è soggetto al controllo e vigilanza di cui alla legge regionale n. 14 del 1995, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il controllo sugli atti dell'ente è esercitato dalla Giunta regionale secondo le modalità previste per gli enti strumentali della Regione. Sono sottoposte al controllo le deliberazioni concernenti il regolamento organico del personale, i regolamenti di amministrazione, di contabilità e di economato, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'alienazione e l'acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, i contratti e le altre trasformazioni e riduzioni del patrimonio di importo superiore a euro 50.000, le emissioni di prestiti e di obbligazioni, la assunzione di mutui e prestiti, le liti attive e passive, le transazioni. Il controllo di merito è finalizzato ad assicurare la coerenza delle delibere degli enti con gli indirizzi ed i programmi della Giunta e del Consiglio regionale.

 

Art. 17
Funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale:
a) esercita le funzioni di vigilanza sull'attività dell'ERSUS, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali);
b) delibera, con decreto del suo presidente, lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ERSUS ai sensi dell'articolo 12;
c) delibera, con decreto del suo presidente, l'indizione delle elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge, fissandone tempi e modalità in accordo con le università.

 

Art. 18
Struttura organizzativa

1. Per quanto concerne la struttura organizzativa e la dotazione organica dell'ente, si rimanda alle norme della legge regionale n. 31 del 1998.

 

Capo III
Politiche in materia di diritto allo studio universitario

Art. 19
Borse di studio

1. Per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e dal bando ''Borse di studio e alloggi" approvato ogni anno dall'ERSUS, il conseguimento del pieno successo formativo è garantito attraverso l'erogazione della borsa di studio.

2. La borsa di studio è incompatibile con tutte le altre borse equiparabili o aventi le medesime finalità.

3. L'importo della borsa di studio e i requisiti di reddito e merito per l'accesso, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ERSUS e la consulta regionale per il diritto allo studio universitario, nel rispetto dei criteri previsti dal decreto legislativo n. 68 del 2012 e dai decreti annuali di adeguamento del Ministero dell'istruzione università e ricerca.

 

Art. 20
Fonti di finanziamento per le borse di studio

1. Al finanziamento delle borse di studio si provvede attraverso: Stato, Fondo integrativo statale; Regione, Fondo regionale; tassa regionale per il diritto allo studio, gettito tassa ERSUS pagata dagli studenti universitari ai sensi della presente legge. La ripartizione delle risorse per i servizi è effettuata in proporzione agli iscritti negli atenei sardi. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina i criteri per l'assegnazione dei fondi.

 

Art. 21
Tassa regionale per il diritto allo studio
universitario (tassa ERSUS)

1. La Regione, con propria deliberazione, determina l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in 3 fasce. La misura minima della fascia più bassa della tassa è fissata in 120 euro e si applica a coloro che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente corrispondente ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai Livelli essenziali di prestazione (LEP) del diritto allo studio. I restanti valori della tassa minima sono fissati in 140 euro e 160 euro per coloro che presentano un Indicatore di situazione economica equivalente rispettivamente superiore al livello minimo e al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. Il livello massimo della tassa per il diritto allo studio è fissato in 200 euro. Qualora la Regione non stabilisca, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia, essa è dovuta nella misura di 140 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. Sono esonerati dal pagamento della tassa regione tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni.

 

Art. 22
Servizi abitativi

1. La Regione, tramite l'ERSUS, garantisce il posto alloggio agli studenti fuori sede che rispettino i requisiti di reddito e merito stabiliti dallo Stato, dalla Giunta regionale e dal bando ''Borse di studio e alloggi" approvato dall'ERSUS.

2. L'ente realizza e gestisce per gli studenti residenze universitarie. Nel caso in cui tali strutture siano insufficienti rispetto alla domanda di utenza, l'ente ha facoltà di stipulare convenzioni per l'uso di edifici in proprietà di altri soggetti, pubblici e privati, purché siano garantite agli studenti le medesime condizioni di accesso e di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

3. Le case dello studente devono garantire una vita dignitosa, nel rispetto degli standard previsti dalle leggi in vigore.

 

Art. 23
Servizi mensa

1. Il servizio mensa è gestito direttamente dall'ERSUS. La gestione mediante appalto è ammessa solo in caso d'impossibilità della gestione diretta per carenza di personale o di strutture.

2. L'ERSUS garantisce il servizio a tutti gli studenti universitari, disciplinato e regolato con regolamento interno dell'ente.

 

Art. 24
Facilitazioni di trasporto

1. Gli studenti universitari hanno diritto a trasporti efficienti e agevolati nel costo a seconda delle fasce di reddito. Per coloro che accedono alla borsa di studio il trasporto è gratuito.

2. I criteri per la determinazione delle tariffe sono disciplinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

Art. 25
Assistenza sanitaria gratuita per i fuori sede

1. La Regione e l'ERSUS garantiscono l'assistenza sanitaria gratuita fuori sede, mediante accordo con l'Università e l'Azienda ospedaliero-universitaria.

2. Gli studenti fuori sede possono recarsi e rivolgersi al medico dell'ERSUS per fruire dei servizi assistenziali minimi, senza necessità di fare un cambio medico dal proprio paese e/o regione di provenienza.

 

Art. 26
Servizi per la mobilità internazionale

1. La Regione e l'ERSUS promuovono e sostengono gli interventi rivolti agli studenti atti a favorire la mobilità internazionale e l'acquisizione di esperienze di studio all'estero.

2. Tali interventi si esplicano mediante l'erogazione di borse di studio e/o contributi volti a supportare gli studenti che scelgono, durante il proprio percorso accademico, di svolgere un periodo di studio all'estero. Le modalità e l'attribuzione di tali contributi sono disciplinate dall'ERSUS.

 

Art. 27
Materiale didattico

1. Gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio accedono al materiale didattico gratuito. Per tutti coloro che vanno oltre i limiti di reddito, il materiale didattico è comunque a prezzi agevolati, mediante interventi attuati dall'ERSUS.

 

Capo IV
Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

Art. 28
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 18 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte con le risorse già iscritte in bilancio per le medesime finalità in conto della missione 04, programma 04.