CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 426

presentata dai Consiglieri regionali
LAI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - ZEDDA Paolo Flavio

il 18 maggio 2017

Disposizioni in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS

***************

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Attualmente il regime contrattuale applicato ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS è distinto da quello applicato a tutte le altre amministrazioni del "sistema Regione". Trovano applicazione, per effetto dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), per le categorie operai, impiegati e quadri, il contratto collettivo nazionale del lavoro degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale, il relativo contratto integrativo e, limitatamente alle materie indicate dal contratto collettivo nazionale di lavoro, la disciplina contrattuale può essere integrata dal contratto collettivo decentrato, negoziato dal comitato di cui all'articolo 59 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) (CORAN), e successive modifiche e integrazioni.

Per i dirigenti vige il CCNL dei dirigenti delle imprese agricole (non applicato perché incompatibile) e il relativo contratto integrativo, applicato parzialmente.

Tale status ha determinato, sin dalla nascita dell'ente, forti discrasie interpretative sull'applicabilità di un contratto privato come quello degli addetti della sistemazione idraulico forestale a un ente strumentale della Regione, e quindi giuridicamente di natura pubblica. Ne sono prova le innumerevoli cause di lavoro che l'ente, e oggi Agenzia FoReSTAS, ha dovuto affrontare con un immenso dispendio di energie e di risorse economiche.

È importante sottolineare come lo status del personale dell'Agenzia FoReSTAS sia, in maniera inequivocabile, il medesimo del personale del "sistema Regione", nel quale rientra anche l'Agenzia FoReSTAS per espressa previsione della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

Tali dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS sono esclusi irrazionalmente, dal comparto Regione-enti strumentali, di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni.

Ennesima ulteriore discrasia derivante dall'inapplicabilità del CCNL degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del pubblico impiego, è emersa in maniera esplosiva con l'azzeramento della mansioni superiori, attribuite principalmente al personale operai da oltre dieci anni, risolvibile con l'applicazione del CCRL adottato per i dipendenti del "sistema Regione".

Solo la modifica normativa dell'articolo 48 della legge regionale n. 8 del 2016 può dare una reale soluzione alle problematiche contrattuali del personale dell'Agenzia FoReSTAS.

La presente proposta di legge è finalizzata a uniformare l'inquadramento professionale e contrattuale del personale dell'Agenzia FoReSTAS a quello del personale del comparto dell'Amministrazione regionale e degli altri enti regionali.

In particolare, la presente proposta di legge sopprime e sostituisce l'articolo 48 (Personale dell'Agenzia), della legge regionale n. 8 del 2016 che prevede l'applicazione ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS del contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti alla sistemazione idraulico-forestale per le categorie operai, impiegati e quadri, e il contratto collettivo nazionale per l'agricoltura al personale dirigente e il relativo contratto integrativo.

Pertanto, la presente proposta di legge prevede l'applicazione anche ai dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS, compresi quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che lavorano per parti dell'anno, della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche e integrazioni.

***************

TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica dell'articolo 48
della legge regionale n. 8 del 2016
(Personale dell'Agenzia)

1. L'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) è sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Personale dell'Agenzia)
1. L'Agenzia FoReSTAS subentra all'Ente foreste della Sardegna nella titolarità dei rapporti giuridici concernenti il personale, compreso quello con rapporto di lavoro a tempo determinato.
2. Al personale dell'agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, e i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. I dipendenti sono inquadrati secondo la classificazione in aree. L'inquadramento avviene in relazione alla qualifica posseduta alla data di approvazione della legge, secondo tabelle comparative emanate dalla Giunta regionale entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.
3. Per il personale a tempo indeterminato che lavora per parti dell'anno semestralmente gli inquadramenti fidi-lime avvengono in contingenti determinati annualmente, garantendo la copertura di eventuali maggiori oneri con i minori costi derivanti da cessazioni e pensionamenti del personale di pari area.".

 

Art. 2
Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in 3.000.000 di euro, si fa fronte con l'utilizzo di quota parte delle risorse già iscritte in conto della missione 09 - programma 02 - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019.

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).