CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 425
presentata dai Consiglieri regionali
LAI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO - ZEDDA Paolo Flavioil 18 maggio 2017
Norme sul trasferimento alla Regione delle competenze e delle risorse in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Con la presente proposta di legge si intende riorganizzare il servizio di lotta agli insetti e agli organismi nocivi per l'uomo, gli animali e le piante, nonché altri agenti trasmettitori di malattie (ratti), attualmente facente capo alla città metropolitana di Cagliari e alle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, sulla base della legge regionale n. 2 del 2016.
Per cogliere le ragioni fondanti tale proposta è necessario fare una piccola digressione storica sulle azioni che la regione ha condotto nel settore della lotta agli insetti nocivi nella nostra isola.
Il primo intervento effettuato in Sardegna si ebbe con l'Ente regionale per la lotta anti anofelica in Sardegna (ERLAAS), istituito con il decreto luogotenenziale n. 174 del 12 aprile 1946 per attuare il progetto di eradicazione della malaria nell'Isola.
L'ERLAAS, che operò materialmente dal novembre 1946 al dicembre 1950, riuscì a realizzare l'obiettivo della totale sconfitta dell'endemia e fu soppresso nel 1951.
Dopo la cancellazione dell'ERLAAS la Regione assunse il compito di attuare tutti gli interventi necessari ad impedire l'insorgenza di nuovi focolai malarici tramite l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Successivamente tale funzione fu ereditata dal Centro regionale antimalarico e anti insetti (CRAI), istituito con la legge regionale n. 6 del 1953.
Scongiurato il pericolo della malaria, alla lotta contro gli agenti trasmettitori delle malattie venne riconosciuta una propria, ampia peculiarità, disgiunta da situazioni emergenziali. Tale nuovo ruolo venne codificato con la legge regionale n. 25 del 1957
Con la soppressione del CRAAI nel 1980 i suoi compiti vennero assunti prima dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente (legge regionale n. 2 del 1980) e in un secondo tempo delegati alle amministrazioni provinciali, con la legge regionale n. 13 del 1986.
Con la legge regionale n. 21 del 1999 le competenze e funzioni prima delegate vennero definitivamente trasferite alle province e con esse vennero trasferite le risorse (risorse umane trasferite in comando presso le province, risorse strumentali, immobili) mentre le risorse finanziarie vengono trasferite annualmente per la gestione del servizio, secondo una ripartizione tra le province/città metropolitana che tiene conto della diversa conformazione ed estensione territoriale, della diversa diffusione dei fenomeni da combattere, della densità di popolazione, ecc.
Con la presente proposta di legge, si intende creare un assetto istituzionale che abbia una unica direzione e uniformità nelle modalità operative della lotta agli insetti. Tale nuovo assetto si ottiene innanzitutto attraverso il passaggio di tali competenze alla Regione, con l'abolizione della legge regionale n. 21 del 1999.
I motivi che sottendono a tale proposta sono diversi.
In primo luogo, trattandosi di fenomeni che coinvolgono tutto il territorio regionale si rende assolutamente necessario e opportuno l'intervento di un'unica regia che coordini la lotta ai vettori trasmettitori di malattie, anche attraverso l'emanazione di linee guida che uniformino a livello regionale le modalità operative da adottare per le attività di disinfestazione e derattizzazione, nonché le tipologie di prodotto (presidi medico-chirurgici) da utilizzare per i trattamenti, nel rispetto delle varie direttive emanate periodicamente a livello nazionale e nel rispetto dell'impatto ambientale.
In secondo luogo si evidenzia la esigenza di rendere fluidi e immediatamente efficaci i procedimenti amministrativi, attraverso la loro semplificazione. Finora, infatti, i passaggi procedimentali di tipo amministrativo tra diverse istituzioni hanno reso farraginosi e sfilacciati gli interventi sul campo.
Come terzo aspetto, la direzione unica delle azioni faciliterebbe il monitoraggio e controllo dei fenomeni su scala territoriale regionale consentendo agli interventi di essere più incisivi e tempestivi. La conoscenza profonda dei fenomeni di diffusione è infatti un aspetto fondamentale, propedeutico alle scelte operative da adottare, tenendo sempre in considerazione del fattore di rischio, infatti, un servizio non efficace o tempestivo di lotta agli insetti e agli organismi nocivi può comportare rischi per la tutela ambientale e per la salute pubblica e quindi responsabilità anche di natura penale che possono sfociare, nelle ipotesi peggiori, anche nel decesso della persona colpita.
Nella direzione del coordinamento regionale insiste inoltre un problema oggettivo, legato al fatto che la lotta alla diffusione degli insetti e organismi nocivi non si presta ad essere attivata secondo confini amministrativi territoriali (comunali, provinciali o di città metropolitane).
Non ultimi vanno considerati gli aspetti economici: l'accorpamento delle funzioni di approvvigionamento non può che portare ad economie di bilancio che possono essere altrimenti impiegate per incrementare le azioni/attività.
Sono quindi tante le considerazioni che spingono nella direzione di dare una dimensione regionale alla lotta agli insetti.
Per quanto riguarda la dislocazione degli uffici, è auspicabile che Cagliari mantenga un ruolo baricentrico nell'organizzazione, considerato che nella città capoluogo di Regione è presente un laboratorio entomologico (unico a livello regionale) fornito di moderne strumentazioni in grado di individuare rapidamente gli insetti sottoposti a esame e a vantare la presenza di un funzionario esperto in materia entomologica.
In conclusione, si ritiene essenziale l'emanazione di una normativa regionale che possa recepire le ipotesi sopra esplicitate di accorpamento del servizio, che preveda anche il trasferimento, nei ruoli della Regione, di tutte le risorse umane attualmente impiegate nel Servizio antinsetti.
La proposta si compone di 6 articoli.
L'articolo 1 dispone il trasferimento alla regione delle competenze in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo.
L'articolo 2 individua il livello organizzativo a cui afferiranno le competenze prima in capo alle province. Questo sarà un servizio in capo all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
Lo stesso articolo 2 individua le modalità attuative del processo unitario di gestione della lotta agli insetti.
L'articolo 3 tratta dell'organizzazione del personale e del passaggio dagli enti di provenienza all'Ente Regione.
Gli articoli 4 e 5 afferiscono gli aspetti di ordine finanziario per la copertura dei costi e le norme di attuazione per l'esecuzione della presente legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Trasferimento alla Regione delle competenze in materia di controllo e lotta contro gli insetti
nocivi e i parassiti dell'uomo1. Le funzioni provinciali in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, sono trasferite alla Regione autonoma della Sardegna a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 sono abrogate le norme della legge regionale 21 gennaio 1986, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni relative al controllo e alla lotta degli insetti nocivi, dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante) e della legge regionale 1° giugno 1999, n. 21 (Trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento), in contrasto con il trasferimento di funzioni disposto dalla presente legge.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono trasferite in proprietà della Regione, d'intesa con gli enti e nelle more della stesura degli atti derivanti, tutte le risorse strumentali di proprietà dei Centri antinsetti, e adibiti alla medesima data alle funzioni trasferite con la presente legge.
Art. 2
Coordinamento unitario1. Le competenze di cui all'articolo 1 sono attribuite alla Direzione generale competente in materia di difesa dell'ambiente.
2. Per la migliore attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, il territorio della Regione è suddiviso in cinque zone coincidenti con i territori della città metropolitana di Cagliari, Provincia del Sud Sardegna e di Sassari, Nuoro, Oristano.
3. L'Assessorato regionale competente in materia di tutela dell'ambiente convoca, almeno una volta all'anno, una conferenza programmatica per la definizione delle linee guida comuni a tutto il territorio regionale, inerenti le tecniche e gli strumenti di lotta da utilizzare nel settore.
4. L'Assessorato programma annualmente la formazione del personale, sia tecnico che amministrativo-contabile, al fine di garantire pari livelli di conoscenza ed un aggiornamento continuo.
Art. 3
Organizzazione del Servizio e del personale1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 è trasferito alla Regione il personale non appartenente al ruolo dirigenziale così individuato:
a) personale regionale che alla data del 31 dicembre 2015 prestava servizio in comando presso le province ai sensi della legge regionale n. 21 del 1999, già facente parte dell'organico della Regione;
b) personale delle province e della Città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2015 prestava servizio nei centri provinciali antinsetti;
c) il personale in possesso di almeno cinque anni di servizio effettivo in ruolo presso i CPAI.2. La direzione del CRAAI è affidata dal direttore generale dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche e gestionali.
3. L'individuazione dei dipendenti di cui al comma 1, lettera a), avviene sulla base di apposita ricognizione dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. L'individuazione dei dipendenti di cui al comma 1, lettera b), avviene sulla base di apposita ricognizione dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica delle dotazioni organiche dei centri antinsetti delle province vigenti al 31 dicembre 2015. L'individuazione dei dipendenti di cui al comma 1, lettera c), avviene previa domanda da parte del personale in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e degli accertamenti sanitari. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, con apposito provvedimento, dà attuazione alla procedura di reclutamento ai sensi dell'articolo 5. Il trasferimento dei dipendenti di cui alle lettere a) e b) è disposto d'ufficio, salvo espresso rifiuto dei dipendenti; il trasferimento dei dipendenti di cui alla lettera c) è disposto su base volontaria. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone le conseguenti variazioni in aumento dell'organico della Regione.
4. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della Regione, in cui il personale è inquadrato; a seguito del trasferimento del personale sono ridotte, in maniera corrispondente, le dotazioni organiche delle province interessate.
5. Il personale di cui al presente articolo è assegnato alla Direzione generale competente in materia di difesa dell'ambiente che provvede all'adeguamento della dotazione organica in conformità alle previsioni della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).
Art. 4
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attivazione della presente legge, quantificati per il 2017 in euro 6.618.000, si fa fronte con l'utilizzo di quota parte delle risorse già iscritte in conto della missione 13 - programma 07 - capitolo SC05.0229 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018.
Art. 5
Misure attuative1. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le concrete modalità attuative dell'articolo 3.
Art. 6
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).