CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 424

presentata dai Consiglieri regionali
SABATINI - PINNA Rossella - COMANDINI - MORICONI - DEDONI - MARRAS -
ZEDDA Paolo Flavio

l'11 maggio 2017

Istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali, istituti e luoghi della cultura
e modifiche alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14
(Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La seguente proposta di legge è una riproposizione, aggiornata e contestualizzata, del lavoro che i Consiglieri regionali della XIV Legislatura hanno portato a termine con l'impegno e l'apporto fattivo di tutte le forze politiche e avente l'obiettivo di uniformare e razionalizzare la gestione, la valorizzazione, la fruizione dei luoghi e degli istituti della cultura della Sardegna di cui al titolo III, capi I-II della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura).

"Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico e archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà", con queste parole, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni, definisce il concetto di beni culturali e indica l'importanza della loro tutela e della loro valorizzazione anche al fine di preservare la memoria della comunità e di promuovere lo sviluppo della cultura.

Partendo dalla consapevolezza di possedere un patrimonio culturale di inestimabile valore, si è sentita la necessità di realizzare un sistema di gestione che coinvolga, anche attraverso accordi istituzionali, la Regione autonoma della Sardegna, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli enti di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), l'ISRE, le università, gli istituti di ricerca e gli altri soggetti, pubblici e privati, con l'obiettivo non solo di tutelarlo e valorizzarlo, ma anche di favorire la sua fruizione alla collettività.

La presente proposta di legge interviene nel solo ambito dei beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, tralasciando ad apposita normativa l'eventuale gestione del beni paesaggistici di cui al comma 3.

Nel tempo è cambiata la concezione classica che si aveva dei beni culturali, intesi come espressione dell'identità e della storia di un popolo, e si è arrivati a considerarli anche quale risorsa economica da poter "sfruttare" per dare nuovo slancio allo sviluppo e alla crescita del territorio. Sicuramente un notevole contributo in tale direzione è arrivato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 il quale, riordinando vecchie norme e introducendo nuovi principi, ha cercato di definire un sistema di gestione, di tutela e di promozione dei beni culturali al passo con i tempi. Tale normativa ha tracciato il percorso da seguire, ma l'obiettivo finale è ancora molto lontano, in quanto il patrimonio culturale oggi è una risorsa poco valorizzata. Occorre entrare nell'ottica che tale ricchezza, se ben gestita, può diventare un volano per lo sviluppo locale.

Da tutte queste considerazioni emerge la pressante necessità di adottare un modello di crescita nel quale la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali, dei luoghi e degli istituti della cultura, assumano una centralità strategica. La cultura diventa, quindi, parte integrante del processo di crescita sociale ed economica di un territorio.

Anche in Sardegna, terra ricca di storia, arte e tradizioni, nel tempo si è affermata la concezione che la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, dei luoghi e degli istituti della cultura possano imprimere una spinta decisiva allo sviluppo economico.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 26 luglio 2005 "Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo" e con la legge regionale n. 14 del 2006, è stato dato avvio a un processo di riforma del sistema di gestione dei beni culturali, dei luoghi e degli istituti della cultura nell'isola: la Regione, nell'ambito delle competenze assegnatele in materia, riconosce l'importanza della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica del popolo sardo.

Nonostante i buoni propositi, però, non si è mai riusciti a costruire un sistema diffuso che gestisse in maniera sinergica tutti i luoghi e gli istituti della cultura di cui al titolo III della medesima legge regionale.

Come è noto, nell'isola la gestione dei beni culturali, dei luoghi e degli istituti della cultura è affidata per lo più a soggetti privati o a cooperative costituitesi non in seguito a normativa specifica, ma attraverso disposizioni riguardanti solo indirettamente i musei, le biblioteche, gli archivi storici o i siti archeologici.

Le norme che negli ultimi anni sono state utilizzate a questo scopo sono:
- legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1 (Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti), che dispone l'erogazione di contributi ai comuni per l'apertura dei musei;
- legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione) e legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988), riguardanti progetti finalizzati alla creazione di occupazione nell'ambito dei beni culturali;
- articolo 86 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992), che prevede contributi a enti pubblici e privati per completamento e allestimento di musei;
- articolo 38 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000) che assegna agli enti locali contributi per l'affidamento in gestione dei musei e altri servizi culturali a cooperative e società.

La gestione dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura della Sardegna è stata per oltre vent'anni, dunque, portata avanti con finanziamenti regionali destinati a progetti presentati dai comuni i quali, pertanto, ne detengono la titolarità: gli enti locali, nell'impossibilità di gestire in amministrazione diretta tali progetti, ne hanno affidato l'erogazione del servizio a soggetti privati, rarissimamente con gare a evidenza pubblica, prevalentemente con affidamenti diretti andati poi di proroga in proroga.

Negli anni, questo sistema di gestione ha mostrato tutti i suoi limiti. La Regione ha avuto il ruolo di mero erogatore di risorse e l'incertezza dei finanziamenti, che con il tempo sono drasticamente diminuiti, spesso ha messo in difficoltà gli enti pubblici titolari dei progetti.

Con la legge n. 14 del 2006, che avrebbe dovuto garantire un esercizio unitario e coordinato delle funzioni di tutela, valorizzazione e garanzia della fruizione dei beni culturali, dei luoghi e degli istituti della cultura, la situazione non è migliorata: le continue proroghe e i ritardi nell'erogazione dei finanziamenti hanno reso impossibile per gli enti locali garantire un servizio di gestione ottimale e continuativo.

Alla luce di quelle che sono le problematiche emerse, oggi si rende necessaria una rivisitazione della normativa regionale nonché l'individuazione di uno "strumento di governance" che metta insieme tutte le realtà esistenti per dare continuità a servizi ormai essenziali, per far uscire dal precariato le centinaia di operatori e per generare economie di scala tali da impegnare al meglio le risorse al fine di innalzare la qualità dei servizi di conservazione, tutela, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, dei luoghi e degli istituti della cultura.

Lo strumento individuato è quello di una fondazione che abbia tra i suoi compiti la tutela, la conservazione, la promozione, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali, dei luoghi e degli istituti della cultura della Sardegna. La fondazione è costituita dalla Regione autonoma della Sardegna, dagli enti di cui alla legge regionale n. 2 del 2016 ed eventualmente altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro che concorrano alla formazione del patrimonio della fondazione o che concorrano stabilmente al finanziamento della sua gestione attraverso quote di adesione annuali.

La seguente proposta di legge si compone di 21 articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge.

L'articolo 2 definisce l'oggetto, ossia l'istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali.

L'articolo 3 definisce le finalità e i compiti della fondazione.

L'articolo 4 stabilisce la possibilità di dar vita ad accordi istituzionali, funzionali al raggiungimento dell'obiettivo specifico della fondazione.

L'articolo 5 individua i soci della Fondazione.

L'articolo 6 definisce le modalità e i requisiti per la partecipazione delle fondazioni che attualmente gestiscono beni culturali, istituti e luoghi della cultura della Sardegna alla fondazione.

L'articolo 7 specifica le funzioni della Regione nell'ambito della fondazione.

L'articolo 8 disciplina le modalità di compartecipazione alla fondazione dei comuni e degli altri soggetti di cui agli articoli 7, 8, 24 della legge regionale n. 2 del 2016 e dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, della legge medesima.

L'articolo 9 definisce le caratteristiche dello statuto.

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 individuano rispettivamente gli organi della fondazione, la figura del presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti e il comitato tecnico-scientifico.

L'articolo 14 definisce la sede e il personale di cui la fondazione si avvarrà per l'espletamento dei suoi compiti.

L'articolo 15 individua le modalità di gestione dei beni culturali, dei luoghi e degli istituti della cultura.

L'articolo 16 stabilisce l'attivazione di servizi per il pubblico presso i luoghi e gli istituti della cultura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni.

L'articolo 17 definisce le modalità di utilizzo degli incassi e il riparto dei proventi.

L'articolo 18 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 19 contiene la norma finanziaria.

L'articolo 20 contiene le abrogazioni.

L'articolo 21 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e nel rispetto dei limiti e delle prerogative sancite dall'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni, e nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura), e successive modifiche e integrazioni, persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo e della sua specialità nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l'organizzazione di un sistema regionale di istituti e di luoghi della cultura e la qualità dei relativi servizi e attività.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1 e, attraverso la legge regionale n. 14 del 2006, disciplina le attività di valorizzazione e di fruizione dei beni, degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la disponibilità, assicurando, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e dei compiti e delle funzioni a essi conferiti ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), degli articoli 46 e 59 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), condizioni omogenee di efficace gestione e l'esercizio di funzioni programmatorie e amministrative relative ai luoghi e agli istituti della cultura della Sardegna.

 

Art. 2
Oggetto

1. É istituita, nelle forme previste dal Codice civile, e secondo le disposizioni dell'articolo 112, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, la "Fondazione Sardegna beni culturali, istituti e luoghi della cultura", di seguito denominata Fondazione, ai fini della gestione, della valorizzazione, fruizione e ricerca scientifica nell'ambito del settore dei beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni, e dei luoghi ed istituti della cultura del territorio regionale sardo, così come individuati dalla legge regionale n. 14 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.

2. La Fondazione è l'organo tecnico-scientifico di programmazione e di gestione regionale nel settore dei beni culturali della Sardegna ed esercita le proprie attività statutarie, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale, promuovendo la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio.

 

Art. 3
Funzioni e compiti della Fondazione

1. La Fondazione conserva, promuove, valorizza e gestisce i beni culturali e i luoghi e gli istituti della cultura della Sardegna di cui all'articolo 4, comma 1, che a essa afferiscono, garantendone la pubblica fruizione, senza fini di lucro e senza distribuzione di utili.

2. La Fondazione definisce strategie e obiettivi di valorizzazione dei beni culturali della Sardegna ed elabora piani strategici di sviluppo.

3. La Fondazione promuove l'integrazione tra gli istituti e i luoghi della cultura per ottimizzare l'uso delle risorse e maturare economie di scala, al fine di costruire un sistema diffuso dei beni culturali della Sardegna.

4. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei commi 1, 2 e 3:
a) sviluppa tutte le attività editoriali e di comunicazione funzionali al conseguimento al raggiungimento dei suoi obiettivi;
b) promuove corsi e convegni, iniziative pubbliche, concorsi, borse di studio e quanto possa favorire lo sviluppo e la conoscenza dei beni culturali della Sardegna;
c) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti anche in forma di affidamento da parte di enti pubblici e/o privati;
d) stipula gli atti e i contratti, necessari al finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;
e) partecipa ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e, se opportuno, concorre alla costituzione degli anzidetti organismi;
f) costituisce, ovvero partecipa a società di capitali, che svolgono in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
g) stipula convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività istituzionali.

5. La Fondazione può sviluppare iniziative congiunte con soggetti italiani e stranieri, pubbliche amministrazioni, organismi internazionali e, in genere, con qualsivoglia operatore economico e sociale pubblico e privato.

6. La Fondazione collabora con l'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) di cui alla legge regionale 5 luglio 1972, n. 26 (Istituzione con sede in Nuoro dell’Istituto superiore regionale etnografico con annesso Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde nel centenario della nascita della scrittrice Grazia Deledda) per le finalità comuni.

7. La Fondazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, propone alla Giunta regionale l'istituzione di un logotipo che sia espressione identificativa dei beni culturali della Sardegna, dei luoghi e degli istituti della cultura, nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di immagine coordinata.

8. Entro centottanta giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale del logotipo di cui al comma 7, i luoghi e gli istituti della cultura della Sardegna afferenti alla fondazione, lo adottano e lo armonizzano con altri eventuali loghi identificativi già esistenti.

 

Art. 4
Accordi istituzionali

1. La Regione autonoma della Sardegna per le finalità di cui all'articolo 1, promuove accordi istituzionale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli enti di cui alla legge regionale n. 2 del 2016, l'ISRE, le università, gli istituti di ricerca e gli altri soggetti, pubblici e privati, ritenuti di volta in volta funzionali al raggiungimento dell'obiettivo specifico.

 

Art. 5
Soci della Fondazione

1. La Regione è socio promotore/fondatore della Fondazione.

2. Possono aderire alla Fondazione, previa approvazione del consiglio di amministrazione, o della Giunta regionale nella prima fase, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro che concorrano alla formazione del patrimonio della Fondazione o che concorrano stabilmente al finanziamento della sua gestione attraverso quote di adesione annuali.

3. L'ISRE è di diritto socio della Fondazione.

 

Art. 6
Modalità e requisiti per la partecipazione
delle fondazioni dei beni culturali
della Sardegna alla Fondazione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le preesistenti fondazioni che operano nel settore della gestione e della valorizzazione dei beni culturali, dei luoghi e degli istituti della cultura della Sardegna così come definiti dalla legge regionale n. 14 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, possono chiedere di entrare a fare parte della Fondazione a titolo di soci fondatori, purché siano costituite esclusivamente da soci pubblici o privati senza fini di lucro o dimostrino di possedere tali requisiti entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di adesione alla Fondazione.

2. La richiesta di entrare a far parte della Fondazione è indirizzata all'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport ed è corredata di specifica deliberazione dell'organo di amministrazione del richiedente.

3. Con la deliberazione dell'organo di amministrazione, l'ente che intende entrare a far parte della Fondazione si impegna a:
a) partecipare in qualità di socio fondatore e a conferire i beni;
b) individuare come forma di gestione per i beni culturali, i luoghi e gli istituti della cultura di sua proprietà, o allo stesso conferiti o pertinenti al proprio territorio, quella definita dalla presente legge;
c) compartecipare alla gestione dei beni culturali e/o dei luoghi e degli istituti della cultura con fondi propri iscritti a bilancio da conferire alla Fondazione;
d) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e le spese dei servizi tecnologici e di pulizia dei beni culturali e/o dei luoghi e degli istituti della cultura di propria competenza;
e) assicurare mediante propri dipendenti, secondo i profili del personale stabiliti dalla normativa di settore, i ruoli direttivi dei singoli istituti culturali, anche nelle forme consortili, con l'individuazione del soggetto direttivo;
f) aderire al Sistema museale regionale e al Sistema bibliotecario regionale;
g) adottare il logotipo di cui all'articolo 2, comma 4.

 

Art. 7
Funzioni della Regione

1. La Regione ha compiti di programmazione delle politiche culturali, di definizione degli indirizzi generali e di verifica della loro corretta attuazione.

2. La Regione persegue le finalità previste nella presente legge anche attraverso trasferimenti di risorse ordinarie alla Fondazione in base agli indirizzi del piano regionale previsto nell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, per:
a) la gestione dei servizi relativi a musei di ente locale, parchi archeologici ed ecomusei;
b) il funzionamento dei sistemi museali;
c) la gestione dei servizi relativi a biblioteche e archivi storici di ente locale e d'interesse locale;
d) il funzionamento dei sistemi bibliotecari;
e) il funzionamento dei centri per i servizi culturali UNLA e Società umanitaria previsti nella legge regionale 15 giugno 1978, n. 37 (Finanziamento dei Centri per i servizi culturali operanti in Sardegna).

 

Art. 8
Compartecipazione

1. I comuni e gli altri soggetti di cui agli articoli 7, 8 e 24 della legge regionale n. 2 del 2016 e i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, partecipano con fondi propri, iscritti a bilancio, alla Fondazione, in funzione dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura degli enti locali e di interesse locale, oltreché dei sistemi museali e bibliotecari ai quali afferiscono, sulla base dei criteri indicati nel piano regionale previsti nell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 9
Statuto

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva lo statuto della Fondazione, previo parere della competente commissione consiliare.

2. Lo statuto prevede l'indicazione dei seguenti aspetti minimi:
a) la denominazione dell'ente;
b) l'indicazione dello scopo;
c) la quantificazione esatta del patrimonio;
d) l'indicazione della sede legale;
e) le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, ivi compresa la dettagliata indicazione delle cariche e dei relativi compiti;
f) i diritti e gli obblighi dei soci;
g) le condizione di ammissione dei soci;
h) la modalità di erogazione delle rendite;
i) le modalità di estinzione dell'ente, di devoluzione del patrimonio;
j) le norme sulla trasformazione della Fondazione.

 

Art. 10
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) l'assemblea dei soci;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il comitato tecnico-scientifico;
e) il collegio dei revisori dei conti.

 

Art. 11
Presidente della Fondazione

1. Il presidente è il legale rappresentante della Fondazione e convoca e presiede con diritto di voto le sedute del consiglio d'amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno.

2. Il presidente sovrintende al buon funzionamento della Fondazione e assicura l'attuazione degli indirizzi emanati dal consiglio d'amministrazione.

3. Il presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, a eccezione dei poteri attribuiti espressamente al consiglio d'amministrazione e, in particolare, compie gli atti opportuni all'attuazione e al raggiungimento delle finalità statutarie.

 

Art. 12
Consiglio di amministrazione
e collegio dei revisori dei conti

1. Il consiglio di amministrazione è costituito dai seguenti componenti:
a) tre indicati dalla Regione, dei quali uno svolge le funzioni di presidente;
b) uno in rappresentanza dei comuni non costituiti in unioni;
c) uno in rappresentanza della città metropolitana;
d) uno per ciascuna unione dei comuni aderente alla Fondazione;
e) uno in rappresentanza di eventuali altre fondazioni di cui all'articolo 8, comma 1, qualora decidano di aderire alla nuova Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Ai componenti spettano i rimborsi previsti dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale), e un gettone di presenza nella misura massima fissata dall'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

3. L'anno finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Il riscontro sulla gestione è effettuato da un collegio di revisori.

4. Il collegio dei revisori di cui all'articolo 10 è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dalla Giunta regionale.

 

Art. 13
Comitato tecnico-scientifico

1. Entro due mesi dall'istituzione della Fondazione è istituito, con decreto del Presidente della Regione, un comitato tecnico-scientifico di supporto all'attività della Fondazione.

2. Il comitato tecnico-scientifico, con competenze nei settori dell'archeologia, dei beni storico-artistici e del paesaggio, dei beni demoetno-antropologici, dei beni librari e archivistici, è così costituito:
a) per la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, quattro esperti nei settori di cui al presente comma;
b) per le università di Cagliari e Sassari, quattro esperti nei settori di cui al presente comma;

3. La durata della carica del comitato scientifico è disciplinata dall'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione).

4. Il comitato elegge nella prima seduta il proprio presidente e si riunisce almeno due volte l'anno, anche in sottocomitati omogenei e ogni volta che sia richiesto dalla Fondazione o dal presidente o dalla metà dei componenti del comitato. Ai componenti spetta esclusivamente il rimborso delle spese di missione.

5. Il comitato collabora con la Giunta regionale nella redazione del piano triennale dei beni culturali previsto nell'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, e definisce gli indirizzi tecnico-scientifici per la programmazione e la gestione dei beni culturali della Sardegna.

6. Le funzioni dell'osservatorio regionale dei musei e dell'osservatorio regionale delle biblioteche, previsti rispettivamente negli articoli 14 e 17 della legge regionale n. 14 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, sono assunte dal comitato tecnico-scientifico della Fondazione.

 

Art. 14
Sede e personale

1. La Fondazione ha sede in Cagliari.

2. Per la sua attività di programmazione e di istruttoria, nella fase di avvio e fino all'espletamento di concorsi idonei al reclutamento di figure professionali specifiche, si avvale di personale di ruolo dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport che, in sede di prima attuazione della presente legge, assicura gli adempimenti burocratici ed economici della Fondazione e ne verifica i risultati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

3. Ai fini del corretto funzionamento della Fondazione, sono banditi concorsi atti all'assunzione di figure professionali specializzate, in possesso di adeguate competenze nel settore della gestione e valorizzazione dei luoghi e istituti della cultura.

4. I concorsi di cui al comma 3 prevedono premialità/riserve di posti atte a salvaguardare le professionalità che operano sul territorio regionale con comprovata e pluriennale esperienza nella gestione di beni culturali, istituti e luoghi della cultura, e che siano in possesso delle qualifiche professionali di cui al comma 3.

5. Gli operatori selezionati mediante i concorsi di cui al comma 3 proseguono la propria attività senza modifiche alla sede di servizio di provenienza salvo eventuali necessità legate alla riorganizzazione del comparto.

 

Art. 15
Gestione dei beni culturali, dei luoghi
e degli istituti della cultura

1. La gestione dei beni culturali e dei luoghi e degli istituti della cultura della Sardegna di competenza statutaria della Regione, o conferiti a essa o agli altri soggetti di cui agli articoli 5, 6 e 8, comma 1, è esercitata direttamente dalla Fondazione a partire dal 1° gennaio 2018.

2. La gestione di cui al comma 1 è attuata ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 16
Servizi per il pubblico

1. Negli luoghi e negli istituti della cultura di cui all'articolo 2, comma 2 della presente legge, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. Tra i servizi di cui al comma 1 rientrano:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
e) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
h) servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

3. La gestione dei servizi di cui al comma 2 è attuata nelle forme previste dall'articolo 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14.

 

Art. 17
Incasso e riparto dei proventi

1. I canoni di concessione dei servizi indicati all'articolo 15, comma 2, sono versati alla Fondazione.

2. La Fondazione utilizza i canoni di cui al comma 1 per le seguenti finalità:
a) spese integrative per il personale;
b) spese di gestione amministrativa e funzionamento della Fondazione stessa;
c) promozione dei luoghi e degli istituti della cultura;
d) realizzazione di interventi per la sicurezza, conservazione e funzionamento dei luoghi e degli istituti della cultura;
e) incremento della valorizzazione dei beni culturali oggetto della gestione;
f) creazione di nuovi servizi aggiuntivi.

3. La riscossione dei canoni di cui al comma 1 è attuata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 18
Clausola valutativa

1. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione in ordine all'istituzione della Fondazione.

2. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare, entro il mese di marzo di ogni anno, il resoconto delle attività e degli interventi realizzati dalla Fondazione e il dettaglio delle risorse impegnate.

 

Art. 19
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 22 milioni annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 14 del 2006, iscritte nel bilancio regionale in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 01.

 

Art. 20
Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella legge regionale n. 14 del 2006 sono abrogati i seguenti:
a) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 4;
b) nel comma 2 dell'articolo 5 le parole da "Le province erogano" a "di cui all'articolo 7";
c) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;
d) l'articolo 14;
e) l'articolo 17;
f) l'articolo 21, così come modificato dal comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009).

 

Art. 21
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).