CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 422
presentata dal Consigliere regionale
CARTAil 28 aprile 2017
Disposizioni in materia di criteri da seguire in occasione di nomine
o deleghe da parte del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e della Giunta regionale***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
RELAZIONE POLITICA
Onorevoli colleghi,
è comune sentire che la politica deve recuperare credibilità e autorevolezza in un tempo in cui, in tutti gli strati della nostra società, è diffuso un sentimento di totale sfiducia verso chiunque ricopra cariche istituzionali.
Senza avventurarmi in indagini sociologiche e analisi antropologiche, con la presente proposta si intende porre un freno "all'immortalità" in politica e tentare di spezzare il cordone ombelicale che sembra legare politica e affari.
Come, credo, noto a tutti, attraverso i più diversi canali, chi entra in politica tende a non uscirne più e, dopo le assise elettive, tende a occupare quelle di nomina in istituzioni ed enti che, al contrario, dovrebbero essere ben distinti dalla politica.
Questa commistione potrebbe essere causa, fra le altre, dell'insana ingerenza della politica in settori della nostra economia.
Trasporti, progettazioni, appalti, credito, immobiliare sono settori importantissimi che rappresentano i pilastri sui quali si crea sviluppo e coesione.
Tanto più in Sardegna, penalizzata dall'insularità che, ben lungi dall'essere il vantaggio che in molti auspichiamo, è diventato il gap insuperabile per garantire ai Sardi e alle imprese mobilità e con essa sviluppo.
Inoltre, si evidenzia come l'ingresso in politica delle nuove generazioni è frenato, o addirittura impedito, dal permanere di coloro che, seppur esaurite le cariche elettive, perseverano se stessi con incarichi attribuiti da nomine e deleghe.
Le nomine e le deleghe arrivano, come consuetudine consolidata, per indicazione di partiti.
I partiti stessi, forse consapevoli del dilagante dissenso che hanno alimentato, stanno faticosamente cercando di darsi delle regole che agevolino l'ingresso in politica delle nuove generazioni.
A questo fine, numerosi di loro hanno adottato il limite delle due legislature oltre le quali viene negata la candidatura a cariche elettive.
Questa condivisibile norma è disinnescata con l'istituto della nomina o della delega.
Un soggetto, infatti, che trova preclusa, nel suo partito, la possibilità della candidatura, e quindi per l'elezione, ripiega verso l'alternativa offerta mediante la nomina o la delega, che può essere del Consiglio regionale, del Presidente della Regione o della stessa Giunta regionale.
In molti casi si occupano posizioni privilegiate che possono consentire, non solo di perpetuare se stessi, ma anche di incidere pesantemente nella vita politica e amministrativa della Regione.
Si consente, attraverso le nomine, di esercitare funzioni che hanno un'incidenza notevole nella vita dei cittadini, soprattutto quando interessano società, enti, istituzioni, fondazioni nelle quali la Regione ha partecipazioni e con le quali opera per fini legittimi e di interesse generale.
In sostanza, da un lato si allunga la permanenza in politica di chi dovrebbe lasciare il passo e, contestualmente, gli si dà l'occasione di incidere in scelte che dovrebbero essere di stretta competenza dei rappresentanti che il popolo liberamente elegge.
Queste interferenze producono ciò che è sotto gli occhi di tutti: soggetti, spesso con lauti vitalizi, che incassano altrettante laute indennità ma, altrettanto iniquo, che possono condizionare il corretto evolversi delle vicende di partiti, di enti, di settori importanti della nostra economia, praticamente senza pagare dazio: senza doversi poi rimettere al giudizio degli elettori essendo ormai immunizzati con l'istituto della nomina e della delega.
La politica attiva, esercitata da chi è stato eletto, offre, a chi è già stato consigliere regionale, deputato, senatore o parlamentare europeo, gli strumenti per condizionare questa e alimentare la loro ingerenza.
La distanza sempre maggiore della gente dalla politica e il sentimento di sfiducia sempre più diffuso, trovano, con la pratica appena descritta, l'alimento indispensabile per crescere, come in effetti sta crescendo.
La presente proposta di legge intende porre un freno a questa pratica nella consapevolezza che servirà, per la sua condivisione e approvazione, la ferma volontà di stabilire confini che la politica ha da tempo distrutto, se mai li ha avuti.
La proposta, come spero sia chiaro, non intende chiudere le porte della politica a nessuno. Vuole essere, anzi, stimolo e strumento per consentire, a chi ha la passione per la politica e ha avuto la possibilità di maturare esperienze significative, di metterle a disposizione della sua comunità e delle nuove generazioni con strumenti diversi da quelli strettamente legati alla gestione di potere.
Chi ha maturato esperienze utili per la soluzione di problemi comuni può e deve restituire questa esperienza, con tutte le opportunità che esistono al di fuori delle stanze di potere: i partiti, le associazioni di volontariato, le associazioni culturali, il mondo dello sport, la scuola offrono tutti le opportunità a chi vuole continuare a fare politica anche dopo aver lasciato il Consiglio regionale, il Senato o la Camera dei deputati o il Parlamento europeo.
Perché costoro, noi, non possiamo porre un freno e indicare una strada nuova e diversa?
Abbiamo questa possibilità attraverso una legge che non è minatoria verso le ambizioni di nessuno: tutti possono candidarsi e ottenere il via libera per continuare nelle istituzioni attraverso l'elezione con le regole di cui ogni partito intende dotarsi. Ma se così non è, o non sarà, si abbia il coraggio di indicare le alternative, che esistono, per continuare a interessarsi di politica senza necessariamente gestire il "potere".
Mettiamo un punto all'immoralità politica basata sulla gestione del potere.
Apriamo una nuova stagione che sia per noi motivo di vanto per avere avuto il coraggio di cambiare e per i giovani speranza di potersi cimentare nella politica senza necessariamente aspettare che biologicamente chi sta davanti sia obbligato a ritirarsi e lasciare loro il passo.
RELAZIONE TECNICA
L'articolo 1 reca i criteri nelle nomine e nella delega di competenza del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e della Giunta regionale:
- comma 1: è previsto che dalle nomine e dalle deleghe di competenza del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e della Giunta regionale, vengano esclusi coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere regionale, deputato, senatore o parlamentare europeo e coloro che hanno ricoperto quelle cariche da meno di cinque anni;
- comma 2: la previsione di cui al comma 1 non viene applicata a coloro in carica fino alla scadenza naturale del mandato.L'articolo 2 reca la norma di entrata in vigore della legge.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Criteri nelle nomine
di competenza del Consiglio regionale
del Presidente della Regione
e della Giunta regionale1. Al fine di rafforzare il ruolo della politica attiva e agevolare l'ingresso in politica delle nuove generazioni, per i componenti di nomina o designazione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e della Giunta regionale, in organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, in enti amministrativi regionali, in comitati e commissioni costituiti dalla Regione presso istituti di credito convenzionati, in società finanziarie per la concessione di provvidenze creditizie a valere su fondi costituiti con risorse provenienti dal bilancio regionale, in enti, fondazioni e in tutte le altre istituzioni comunque denominate o società, interne ed esterne al sistema Regione, o delle quali la Regione detenga una partecipazione azionaria, sono esclusi coloro che abbiano ricoperto le cariche di Consigliere regionale, senatore, deputato o parlamentare europeo o siano stati nominati e ricoperto incarichi negli enti e istituzioni citati da meno di cinque anni.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono cariche di cui al comma 1 fino alla scadenza naturale del mandato.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).