CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 419
presentata dal Consigliere regionale
LEDDAil 20 aprile 2017
Agenzie sociali per la casa e per la realizzazione del progetto turistico "Destinazione Sardegna". Disposizioni per il sostegno alle attività delle agenzie sociali per la casa
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Partendo dal problema del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, in particolare causato da ragioni economiche e sociali, la Regione affronta con questa proposta di legge la riduzione delle risorse pubbliche disponibili, necessarie per un'adeguata risposta alla domanda del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione. La proposta di legge crea degli strumenti idonei per affrontare anche i nuovi bisogni, ad esempio dei piccoli e medi comuni rurali che si trovano a gestire patrimoni immobiliari immensi inutilizzati e sottoutilizzati. Il modello che viene codificato in questa proposta, con il fine di soddisfare questi nuovi bisogni, è il progetto per le cosiddette "case ad un euro" promosso dal Comune di Ollolai, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8.
Le finalità della proposta possono essere perseguite con il coinvolgimento di nuovi attori che, spontaneamente, si sono formati nel territorio anche grazie ai suddetti progetti pilota messi in essere dalle amministrazioni comunali. La proposta, pertanto, individua soggetti senza finalità di lucro, denominati "agenzie sociali per la casa", autonomamente organizzati sul territorio, anche col coinvolgimento dei comuni e di altri soggetti pubblici e privati, che possono dare risposte, anche in termini di servizi, al bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione, ma anche a favore dei nuovi cittadini che intendono insediarsi nei comuni rurali in via di spopolamento.
È necessario, pertanto, intervenire con specifiche norme che diano una disciplina a queste innovative politiche, favorendo la cooperazione tra i soggetti pubblici e quelli privati. L'obiettivo è quello di favorire e sostenere anche la rete delle agenzie sociali per la casa, al fine di dare una strategia di livello regionale, anche per un progetto di "destinazione Sardegna" per i cittadini del mondo che ritengano l'Isola come loro destinazione per alcuni mesi della propria vita.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto1. Con la presente proposta di legge la Regione detta disposizioni per lo sviluppo ed il coordinamento delle agenzie sociali per la casa, quali strumenti di sostegno al soddisfacimento del bisogno abitativo delle fasce deboli della popolazione e per sviluppare progetti di riutilizzo del patrimonio abitativo sottoutilizzato e/o inutilizzato di cui all'articolo 40, comma 9, della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), anche con forme innovative di locazioni a canoni simbolici.
2. La Regione riconosce le agenzie sociali per la casa quali laboratori per la sperimentazione di modelli innovativi dell'abitare sociale.
Art. 2
Agenzie sociali per la casa1. Ai fini della presente legge, le Agenzie sociali per la casa, di seguito denominate agenzie, sono i soggetti giuridici privati senza finalità di lucro che operano per l'inserimento abitativo degli individui e dei nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato e per favorire i progetti di riutilizzo del patrimonio immobiliare promossi dagli enti locali.
2. Le agenzie svolgono, tutte o alcune, le seguenti attività:
a) reperimento di alloggi sul mercato libero attraverso attività di mediazione e di garanzia ai proprietari;
b) messa a disposizione di alloggi non afferenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
c) messa a disposizione di alloggi in favore dei nuclei familiari e dei soggetti che non riescono autonomamente, per condizioni economiche, anche temporanee, o per altre cause, a soddisfare il bisogno di una casa adeguata alle proprie necessità abitative;
d) recupero degli alloggi in proprietà ai fini della loro piena funzionalità, e degli alloggi in disponibilità a qualunque titolo, previa convenzione con il soggetto proprietario;
e) sostegno e mediazione sociale per il reperimento degli alloggi e per la loro gestione, anche in forma autonoma da parte dei soggetti interessati;
f) svolgimento, in modo continuativo, di attività di informazione e orientamento all'utenza;
g) svolgimento di attività di garanzia nei confronti dei proprietari degli alloggi intermediati per gli eventuali stati di insolvenza dettati da difficoltà economiche accertate, e per gli eventuali danni ai fabbricati, fatto salvo l'obbligo di rivalsa sui soggetti responsabili.
Art. 3
Collaborazione con soggetti istituzionali1. Le agenzie accreditate ai sensi dell'articolo 5 operano in collaborazione con gli enti pubblici territoriali di riferimento e con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Le attività oggetto della collaborazione di cui al comma 1 sono svolte in conformità alle previsioni del protocollo sottoscritto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli strumenti della programmazione, europea, statale, regionale e locale.
3. Accedono ai benefici della presente legge le agenzie accreditate ai sensi dell'articolo 5.
Art. 4
Garanzia di trasparenza e partecipazione1. Le agenzie operano garantendo la piena trasparenza e l'accessibilità degli atti. Perseguono inoltre l'obiettivo della massima partecipazione alle attività svolte da parte dei soggetti sociali e delle organizzazioni interessati.
Art. 5
Accreditamento delle agenzie sociali per la casa1. Sono accreditate, previa domanda alla struttura comunale competente, le agenzie che documentano lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), f) e g), le quali abbiano:
a) sottoscritto un protocollo con gli enti pubblici territoriali di riferimento o con i soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con il quale è definita l'attività di collaborazione di cui all'articolo 3;
b) adottato un regolamento di accesso ai servizi redatto secondo lo schema tipo definito dalla rete delle agenzie.2. La struttura comunale competente inserisce le agenzie in un elenco sottoposto a revisione annuale a seguito della verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 6
Rete delle agenzie sociali per la casa1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione, la Regione favorisce la messa in rete delle agenzie accreditate localmente individuando i relativi strumenti, anche telematici, con l'obiettivo di intensificare la risposta pubblica integrata alla domanda di abitare delle fasce di popolazione svantaggiate non in grado di accedere all'offerta di mercato. La rete è lo strumento per gestire progetti di turismo esperienziale di una "destinazione Sardegna".
Art. 7
Contributi1. La Regione può concedere contributi alle agenzie accreditate ai sensi dell'articolo 5, allo scopo di sostenere le attività di cui all'articolo 2, comma 2, con priorità per le spese di gestione e le spese relative alle garanzie di cui allo stesso comma 2, lettera g).
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione stabilisce le modalità operative per la presentazione delle domande di contributo e per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi.
Art. 8
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 300.000 per l'anno 2017, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte in conto della missione 12 - programma 06 - titolo 1 del bilancio della Regione 2017-2019. A decorrere dall'anno 2018 si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa autorizzati con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari.