CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 418

presentata dai Consiglieri regionali
DEMONTIS - COLLU

il 13 aprile 2017

Urbanistica e governo del territorio

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il presente progetto di legge "una nuova legge urbanistica" riprende il disegno di legge della Giunta regionale "Disciplina regionale per il governo del territorio" con l'obiettivo principale di renderlo di più facile lettura e interpretazione. Con un'attenta riscrittura gli articoli passerebbero dagli attuali 113 (oltre a due allegati) a 63 del progetto di legge in argomento. L'impianto normativo, seppure notevolmente semplificato, non viene sostanzialmente modificato a meno dei seguenti punti:

1) si riduce il ricorso allo strumento degli accordi di pianificazione;

2) non si considerano permanenti gli incrementi volumetrici di cui alla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio);

3) si riducono gli elaborati necessari alla predisposizione dei Piani urbanisti comunali (PUC) e il relativo procedimento di approvazione, considerando l'importanza strategica dei Piani urbanistici comunali e di quelli intercomunali nel governo del territorio;

4) pur confermando per gli interventi di riqualificazione delle strutture turistico ricettive, anche nella fascia dei 300 metri, la possibilità di ampliamento dei volumi esistenti sino alla percentuale massima del 25 per cento si propone, al fine di elevare gli standard di qualità complessiva delle strutture, che almeno il 50 per cento degli ampliamenti ammissibili siano destinati a migliorare l'offerta dei servizi (bar-ristorante, centri benessere, centri congressi, servizi per il tempo libero e lo sport, dotazioni logistiche);

5) si propone che nella determinazione del fabbisogno quantitativo per gli ambiti di interesse turistico venga superato il calcolo dei mc/ml di spiaggia (insomma che il volume edificabile non debba essere calcolato unicamente in funzione del numero dei potenziali bagnanti) e tale dimensionamento sia oggetto di Piano urbanistico intercomunale (PUIC) e non del solo di PUC;

6) pur condividendo il principio del superamento della cosiddetta "zonizzazione rigida", si ipotizza che i PUC debbano individuare ulteriori ambiti rispetto a quelli già previsti nel disegno di legge della Giunta regionale. In sintesi si propongono:
a) ambiti Ac di valorizzazione e conservazione;
b) ambiti Ar di riordino, riqualificazione e rigenerazione urbana;
c) ambiti Ae di sviluppo e crescita urbana;
d) ambiti As destinati ai sistemi integrati per i servizi generali;
e) ambiti At destinati alla valorizzazione turistica del territorio, ricettività e servizi;
f) ambiti Ap destinati ai sistemi produttivi;
g) ambiti Aa destinati alla valorizzazione e sviluppo agricolo-forestale;
h) ambiti Ai destinati ai sistemi e servizi infrastrutturali;
i) ambiti Avp di valorizzazione paesaggistico-ambientale;

7) in particolare, si ritiene che i PUC debbano individuare sia gli ambiti Ac nei quali prevalga la finalità di valorizzazione, mediante interventi di riqualificazione con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a scopo conservativo, sia gli ambiti Ar 1, compresi i centri di antica e prima formazione, per i quali prevalga invece la finalità di riqualificazione, anche con interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione, riconfigurazione plano-volumetrica di parti dell'insediamento originario, e quelli Ar 2 nei quali prevalga la finalità di crescita e valorizzazione dell'insediamento, mediante riqualificazione e rigenerazione urbana sia con singoli interventi sia con interventi di riconfigurazione planivolumetrica e di riassetto generale;

8) si propone che la nuova edificazione negli ambiti Aa, destinati alla valorizzazione e sviluppo agricolo-forestale, sia consentita al fine di conservare, migliorare e sviluppare le attività agricolo-forestali secondo un obbligatorio piano aziendale di gestione e sviluppo, che dovrà individuare anche la superficie territoriale minima di intervento.
Sarebbero legittimati alla nuova edificazione:
a) gli agricoltori che svolgono allo stato attività agricolo-forestale secondo adeguata certificazione che ne confermi la legittimità, ovvero chiunque svolga tale attività agricola anche a titolo non principale;
b) i nuovi agricoltori o soggetti imprenditoriali nel settore agricolo forestale, che dimostrino e certifichino con un piano di sviluppo aziendale le attività che svolgono e intendono svolgere;
In ogni caso il lotto minimo per la realizzazione di nuove residenze, fermo restando il rispetto dei parametri stabiliti dalle presenti norme e dal PUC, non dovrà risultare inferiore a 3 ha.

9) i programmi e progetti ecosostenibili di grande interesse sociale ed economico si ritiene che possano essere prodotti anche da soggetti privati (non solo quindi da enti e soggetti pubblici) e dovranno risultare conformi al PPR. In particolare, non potranno essere in contrasto con le norme del PPR relative agli ambiti territoriali destinati a tutela integrale e/o di cui alle disposizioni dell'articolo 9, comma 3, punto g) della presente proposta di legge. Con il supporto di approfonditi e adeguati studi e analisi territoriali, potranno introdursi adeguamenti, integrazioni e specificazioni alla disciplina paesaggistica del PPR relativamente agli ambiti di cui all'articolo 9, comma 3, punti h) e i), della presente proposta di legge.

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INDICE

Titolo I Disposizioni generali. Atti di governo del territorio

Capo I Principi e finalità

Art. 1 Oggetto della legge
Art.2 Principi della pianificazione territoriale
Art. 3 Finalità della pianificazione
Capo II Soggetti e strumenti di governo del territorio
Art. 4 Soggetti della programmazione e pianificazione territoriale
Art. 5 Strumenti di governo del territorio
Art. 6 Coerenza degli atti di governo del territorio con la disciplina paesaggistica
Art. 7 Forma degli atti di governo del territorio

Capo III Strumenti di programmazione e pianificazione territoriale di livello regionale, comunale e sovracomunale

Art. 8 Il documento di programmazione regionale dello sviluppo
Art. 9 Il piano paesaggistico regionale
Art. 10 Piano strategico triennale della città metropolitana
Art. 11 Il piano urbanistico comunale
Art. 12 Piani urbanistici intercomunali
Art. 13 Procedure di approvazione del PPR
Art. 14 Procedure di approvazione del PUC e del PUIC
Art. 15 Variante al PUC e PUIC. Procedure di approvazione delle varianti
Art. 16 Interventi sostitutivi per la mancata approvazione del PUC
Art. 17 Decadenza dei vincoli

Titolo II Contenuti e modalità attuative della pianificazione comunale

Capo I I contenuti del PUC

Art. 18 Individuazione degli ambiti territoriali
Art. 19 Ambiti Ac di valorizzazione e conservazione
Art. 20 Ambiti Ar di riordino, riqualificazione e rigenerazione urbana
Art. 21 Ambiti Ae di sviluppo e crescita urbana
Art. 22 Ambiti As destinati ai sistemi integrati dei servizi generali
Art. 23 Ambiti At destinati alla valorizzazione turistica del territorio, ricettività e servizi
Art. 24 Ambiti Ap destinati ai sistemi produttivi
Art. 25 Ambiti Aa destinati alla valorizzazione e sviluppo agricolo-forestale
Art. 26 Ambiti Ai destinati ai sistemi infrastrutturali e relativi servizi
Art. 27 Ambiti Avp di valorizzazione paesaggistico-ambientale

Capo II Modalità attuative del PUC

Art. 28 Piani attuativi. Norme generali
Art. 29 Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione
Art. 30 Piani attuativi per l'edilizia residenziale sociale
Art. 31 procedure di approvazione dei piani attuativi
Art. 32 Convenzione urbanistica
Art. 33 Validità dei piani attuativi
Art. 34 Piani attuativi - Interventi sostitutivi

Capo III Parametri urbanistico-edilizi e disposizioni particolari per la pianificazione attuativa

Art. 35 Parametri urbanistico-edilizi norme generali
Art. 36 Parametri urbanistico-edilizi negli ambiti destinati a residenze e relativi servizi Ac, Ar e Ae
Art. 37 Parametri urbanistico-edilizi negli ambiti destinati ai servizi integrati dei servizi generali
Art. 38 Parametri urbanistico-edilizi negli ambiti At destinati alla valorizzazione turistica del territorio, ricettività e servizi
Art. 39 Parametri urbanistico-edilizi per gli ambiti ap destinati ai sistemi produttivi
Art. 40 Disposizioni speciali per gli ambiti Aa destinati alla valorizzazione e sviluppo agricolo-forestale
Art. 41 Parametri urbanistico-edilizi per gli ambiti Aa destinati alla valorizzazione e allo sviluppo agricolo-forestale
Art. 42 Disposizioni speciali e parametri urbanistico-edilizi per gli ambiti Avp di valorizzazione paesaggistico-ambientale
Art. 43 Norme per gli interventi di riqualificazione delle strutture turistico-ricettive
Art. 44 Interventi per il turismo rurale

Titolo III Strumenti speciali di programmazione e di pianificazione territoriale. Disposizioni comunali

Capo I Strumenti speciali di programmazione e di pianificazione territoriale

Art. 45 Piano regolatore del porto di interesse regionale e varianti
Art. 46 Piano aeroportuale e varianti
Art. 47 Piano del parco e delle riserve naturali
Art. 48 Piano di utilizzo dei litorali
Art. 49 Piano delle aree industriali di dimensione sovracomunale. Varianti
Art. 50 Programmi e progetti strategici per lo sviluppo di interesse regionale

Capo II Ulteriori norme di tutela per la formazione dei piani

Art. 51 Fasce e zone di rispetto a tutela della sicurezza
Art. 52 Fasce di rispetto a tutela dei territori costieri, dei fiumi e dei laghi
Art. 53 Fasce di rispetto a tutela dei corpi idrici

Capo III Altri strumenti e modalità attuative degli atti di governo del territorio

Art. 54 Copianificazione nel processo di formazione dei piani
Art. 55 Perequazione urbanistica
Art. 56 Compensazione urbanistica
Art. 57 Accordi di programma

Titolo IV Organismi tecnico-amministrativi di valutazione. Sistemi informativi

Capo I Organismi per le istruttorie e le valutazioni multidisciplinari e i relativi servizi tecnici

Art. 58 Istituzione del servizio per il governo del territorio
Art. 59 Comitato multidisciplinare paesaggistico e urbanistico regionale
Art. 60 Il sistema informativo territoriale regionale

Titolo V Norme finali

Capo I Norme transitorie e finali

Art. 61 Adeguamento dei PUC e PUIC alla legge e al PPR
Art. 62 Norme sul rilascio dei titoli abilitativi

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Disposizioni generali.

Atti di governo del territorio

Capo I
Principi e finalità

Art. 1
Oggetto della legge

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione e in attuazione dell'articolo 3, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e relative disposizioni di attuazione, detta le norme in materia di governo del territorio regionale.

 

Art. 2
Principi della pianificazione territoriale

1. Nell'attuazione della presente legge, la Regione e gli enti locali, gli altri enti o associazioni pubbliche ai quali è attribuita potestà pianificatoria, operano nel rispetto del principio di leale collaborazione e favoriscono la partecipazione dei cittadini.

2. L'attività di pianificazione è attuata nel rispetto dei principi di sussidiarietà e persegue la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

 

Art. 3
Finalità della pianificazione

1. La Regione e gli enti locali, nelle forme associative consentite, perseguono le seguenti finalità:
a) un coerente ed equilibrato uso e valorizzazione del territorio;
b) la tutela e la valorizzazione del paesaggio;
c) la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi;
d) la priorità alle azioni di riqualificazione paesaggistico-ambientale, urbanistica ed edilizia;
e) la sostenibilità e l'elevata qualità globale delle scelte pianificatorie;
f) la tutela e la valorizzazione delle identità storico-culturali dei sistemi insediativi e ambientali;
g) il contenimento del consumo del suolo privilegiando il recupero, il riuso, la riqualificazione e la rigenerazione in senso sostenibile dei sistemi territoriali e insediativi esistenti;
h) il contenimento dei consumi energetici, anche mediante efficiente utilizzo delle risorse naturali, in termini di sostenibilità ambientale ed in coerenza con le norme e direttive comunitarie;
i) gli elevati livelli di qualità paesaggistica e architettonico-edilizia mediante la diffusione dell'attività edilizia sostenibile e dell'efficienza energetica delle costruzioni;
j) la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico.

 

Capo II
Soggetti e strumenti di governo del territorio

Art. 4
Soggetti della programmazione
e pianificazione territoriale

1. Le funzioni in materia di programmazione e pianificazione del territorio sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Regione, dai comuni, nelle forme associative consentite, secondo i principi di leale collaborazione e sussidiarietà.

 

Art. 5
Strumenti di governo del territorio

1. Sono strumenti di governo del territorio:
a) il Documento di programmazione regionale dello sviluppo (DPRS) predisposto e approvato dalla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), che contiene le strategie e gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire per lo sviluppo economico e sociale del territorio;
b) il Piano paesaggistico regionale (PPR);
c) il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI);
d) il piano strategico della città metropolitana (PSTM);
e) il Piano urbanistico comunale (PUC);
f) il Piano urbanistico intercomunale (PUIC).

2. Ulteriori atti di governo del territorio sono quelli, comunque denominati, che incidono sull'assetto e sull'organizzazione dei sistemi territoriali, infrastrutturali e insediativi, che possono comportare anche variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti:
a) i Piani regolatori portuali (PRP), per i porti di rilevanza economica internazionale, nazionale, interregionale e regionale, approvati dalla Regione secondo le disposizioni vigenti, e i piani dei porti turistici predisposti dalla Regione e/o dai comuni;
b) i Piani delle aree e nuclei di sviluppo industriale, predisposti dai consorzi di sviluppo industriale previsti dalla legge e approvati dai comuni e dalla Regione;
c) i Piani di sviluppo settoriale di rilevante interesse pubblico;
d) gli accordi di programma relativi a interventi e investimenti produttivi di speciale rilevanza regionale.

 

Art. 6
Coerenza degli atti di governo del territorio
con la disciplina paesaggistica

1. Tutti gli atti di governo del territorio, di cui all'articolo 5, risultano conformi alle prescrizioni del PPR e contengono, obbligatoriamente, un documento attestante la coerenza con il PPR medesimo.

 

Art. 7
Forma degli atti di governo del territorio

1. Gli atti di governo del territorio sono predisposti nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, la gestione e la conservazione dei documenti informatici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 bis, 23 ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) e delle ulteriori regole tecniche emanate in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".

2. Gli atti di governo del territorio sono pubblicati in formato integrale sui siti internet istituzionali degli enti competenti alla loro elaborazione e approvazione.

 

Capo III
Strumenti di programmazione
e pianificazione territoriale di livello regionale, comunale e sovracomunale

 

Art. 8
Il documento di programmazione regionale
dello sviluppo

1. La Regione adotta il DPRS, anche ai sensi della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), che disciplina i contenuti e il procedimento di formazione, approvazione e aggiornamento.

2. Il DPRS rappresenta il quadro programmatico di riferimento per tutti gli atti e strumenti di programmazione e pianificazione sottordinati che devono risultare coerenti con esso.

 

Art. 9
Il piano paesaggistico regionale

1. La Regione individua il quadro conoscitivo delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali e storico-culturali e definisce la disciplina di uso, tutela e valorizzazione del territorio, per uno sviluppo sostenibile, mediante il PPR.

2. Il PPR rappresenta il quadro programmatorio e normativo di riferimento, in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio per uno sviluppo sostenibile, per tutti gli atti di governo del territorio.

3. Il PPR contiene:
a) l'analisi del territorio con l'individuazione e la definizione dei valori paesaggistici, ambientali, storico-culturali e identitari oggetto di tutela e valorizzazione;
b) il quadro conoscitivo del territorio regionale, dei sistemi insediativi e infrastrutturali, con l'evidenziazione delle potenzialità, delle dinamiche evolutive, delle situazioni di vulnerabilità e delle condizioni di compatibilità delle azioni di trasformazione;
c) l'individuazione di ulteriori immobili o aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
d) la ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
e) la ricognizione delle aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
f) gli eventuali ulteriori contesti, di cui all'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, da sottoporre a misure di salvaguardia e valorizzazione;
g) l'individuazione, mediante adeguata rappresentazione e mappatura, dei sistemi territoriali che, per il valore e l'intensità delle risorse naturali, paesaggistiche, ambientali e storico-culturali presenti, impongono una tutela integrale e il divieto di qualunque trasformazione, fatta salva l'azione di riqualificazione, restauro conservativo e rinaturalizzazione e valorizzazione paesaggistica;
h) l'individuazione, mediante adeguata rappresentazione e mappatura, dei sistemi territoriali e dei valori paesaggistico-ambientali presenti, la loro caratterizzazione, i conseguenti indirizzi e criteri e la normativa necessaria per assicurare l'uso, la tutela e la valorizzazione degli stessi;
i) le misure necessarie per disciplinare il compatibile inserimento, nei contesti paesaggistici, degli interventi di trasformazione, al fine di garantirne la sostenibilità ed elevati livelli di qualità;
j) gli indirizzi, direttive e prescrizioni per la pianificazione dei sistemi infrastrutturali, in coerenza con i contesti paesaggistico-ambientali e in termini di sostenibilità;
k) le misure di salvaguardia.

4. Il PPR contiene, pertanto:
a) la relazione generale e per tematismi specifici;
b) gli elaborati cartografici di rappresentazione territoriale, ove possibile in scala 1:10.000 o superiore, con la ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134, lettera c), 136 e 142, del decreto legislativo n. 42 del 2004;
c) gli elaborati nei quali sono chiaramente identificati gli areali specifici, di cui al comma 3, per beni paesaggistici, la loro classificazione e le relative prescrizioni normative;
d) le norme tecniche di attuazione.

 

Art. 10
Piano strategico triennale
della città metropolitana

1. La città metropolitana adotta e aggiorna annualmente il Piano strategico triennale della città metropolitana (PSTCM) del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo sociale, economico e ambientale e per l'esercizio delle funzioni dei comuni ricadenti nel territorio metropolitano, comprese le funzioni delegate o assegnate dalla Regione.

2. Il PSTCM è formato e adottato dal Consiglio metropolitano acquisito il parere obbligatorio della conferenza metropolitana.

3. Il PSTCM definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l'area metropolitana e individua le priorità di intervento, le risorse necessarie, i tempi e gli strumenti di attuazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

4. Il PSTCM contiene:
a) il quadro conoscitivo territoriale;
b) l'individuazione degli ambiti paesaggistici di rilievo d'area metropolitana;
c) gli indirizzi per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;
d) gli indirizzi per la pianificazione dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di trasporto della città metropolitana;
e) gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica della città metropolitana in coerenza con la programmazione regionale;
f) l'individuazione delle azioni di prevenzione dei rischi nel territorio di riferimento, secondo gli indirizzi stabiliti da piani e programmi regionali;
g) l'individuazione degli eventuali ambiti per la pianificazione coordinata tra più comuni, al fine di armonizzare i criteri di utilizzo e destinazione d'uso dei territori di comuni limitrofi.

5. Il PSTCM si compone almeno di:
a) relazione tecnica illustrativa;
b) elaborati cartografici in scala almeno 1:25000-10.000, con la rappresentazione del quadro conoscitivo del territorio;
c) elaborati con la rappresentazione e delimitazione degli ambiti di paesaggio;
d) modalità operative per l'attuazione, in ambito metropolitano, delle politiche di sviluppo regionale;
e) normativa di coordinamento relativa all'uso del territorio, la sua tutela e i programmi di sviluppo con finalità di sostenibilità ed alta qualità globale ed efficienza dei sistemi insediativi;
f) rapporto ambientale e sintesi non tecnica.

 

Art. 11
Il piano urbanistico comunale

1. Il PUC è lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale mediante il quale il comune, sulla base di un quadro conoscitivo globale dei caratteri fisici, paesaggistici, ecologico-ambientali, storico-culturali, dei sistemi insediativi e infrastrutturali e delle condizioni economico-sociali, definisce le esigenze di sviluppo e il necessario assetto territoriale in una logica di sostenibilità, di minor consumo possibile del suolo, di valorizzazione e tutela dell'ambiente e del paesaggio e della migliore qualità possibile degli ambiti insediativi in attuazione del PPR.

2. Il PUC, elaborato in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, del PPR, e dei documenti di programmazione regionale vigente, può essere redatto anche dai comuni in forma associata. Relativamente alla pianificazione dei servizi generali e delle infrastrutture, la Regione favorisce il coordinamento intercomunale sulle scelte pianificatorie da adottarsi, in una logica di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse da impegnare e dei sistemi gestionali per il contenimento dei relativi costi.

3. Il PUC, relativamente allo stato delle conoscenze e degli indirizzi pianificatori:
a) identifica, attraverso l'analisi territoriale, il sistema delle componenti fisico-naturali, ecologico-ambientali e paesaggistiche;
b) identifica e classifica il sistema territoriale agricolo al fine di definirne la capacità d'uso dei suoli, l'eventuale stato di degrado o uso improprio, i livelli di qualità e sostenibilità ambientale e le criticità rilevate;
c) identifica il sistema degli insediamenti esistenti, di qualunque natura e caratterizzazione, analizzandone la consistenza, le dotazioni territoriali e i livelli di qualità e sostenibilità con le relative criticità;
d) identifica tutte le risorse archeologiche, storiche, architettoniche e culturali, già soggette a vincolo da norme o provvedimenti vigenti, e quelle eventualmente da sottoporre ad adeguata disciplina per una loro tutela e valorizzazione;
e) individua il sistema infrastrutturale e le relative attrezzature di maggiore rilevanza, l'analisi e la valutazione dei livelli di qualità e di sostenibilità, e le eventuali criticità;
f) effettua la ricognizione e lo studio delle aree instabili o a rischio per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche e idrauliche;
g) identifica le parti del proprio territorio caratterizzate da degrado e da usi impropri o eccessivi che mettono a rischio le risorse ambientali e paesaggistiche;
h) identifica, per gli ambiti costieri, il grado di compromissione derivante dalla presenza degli insediamenti e infrastrutture e ne valuta i livelli di compatibilità e sostenibilità al fine di aiutare il processo pianificatorie di riqualificazione e sviluppo in coerenza con i principi e le finalità della legge e del PPR;
i) individua, con analisi dedicate, lo stato del patrimonio forestale e vegetazionale in genere, al fine di identificare le più adeguate azioni di riqualificazione, tutela e sviluppo;
j) promuove le azioni di riuso e riciclo per la protezione della salute e dell'ambiente e tutte le possibili misure per aumentare il tasso di riciclo e facilitare la transizione verso un'economia circolare, secondo le misure approvate dalla Commissione dell'Unione europea.

4. Il PUC, relativamente alle problematiche di carattere economico-sociale e dello sviluppo:
a) contiene l'analisi demografica e socio-economica, riferita agli scenari di 10-20-30 anni, al fine di valutare e pianificare la domanda futura di insediamenti, servizi e infrastrutture per un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni;
b) contiene l'analisi dei settori produttivi del territorio, agricoltura, industria, artigianato e commercio, turismo e servizi, riferita a uno scenario di 10-20-30 anni, al fine di valutare le dotazioni, le criticità e gli indirizzi pianificatori di riassetto e razionalizzazione dei sistemi.

5. Il PUC, relativamente alle scelte pianificatorie:
a) classifica il territorio, in coerenza con le metodologie di indagine adottate per il PPR e quale approfondimento su scala comunale dello stesso, in ambiti, areali e risorse puntuali, sotto il profilo dei valori ambientali, paesaggistici, ecologici e storico-culturali, identificando quelli soggetti a tutela integrale e ai vari livelli di tutela e di valorizzazione in relazione al complesso delle risorse presenti;
b) classifica il territorio urbanizzato e urbanizzabile in relazione alle possibilità di trasformazione, derivanti dalle analisi, dalla valutazione del quadro conoscitivo complessivo e la relativa disciplina, al fine di conseguire gli obiettivi di qualità e sostenibilità richieste;
c) definisce i fabbisogni insediativi da soddisfare residenziali, produttivi e dei servizi generali, turistico-ricettivi e infrastrutturali pubblici e privati;
d) definisce le linee pianificatorie per gli ambiti rurali, in funzione della situazione esistente, della tradizione e tipicità, dell'effettiva capacità d'uso dei suoli, della necessità di riassetto produttivo e insediativo, al fine di un armonico sviluppo degli ambiti tipicamente rurali in attuazione della politica di sviluppo agricolo sostenibile;
e) definisce le azioni e la disciplina degli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale e urbanistico-edilizia, attraverso il riassetto, la rigenerazione e la valorizzazione compatibile degli ambiti territoriali, degli ambiti insediativi e infrastrutturali al fine di assicurare adeguati livelli qualitativi del territorio e la sostenibilità delle trasformazioni;
f) verifica le previsioni e lo stato di attuazione degli strumenti attuativi vigenti e disciplina le condizioni per la riconferma, il ridimensionamento e/o il superamento delle previsioni degli stessi, al fine di ricondurli nei termini di qualità e sostenibilità programmati;
g) individua le aree per il soddisfacimento dei fabbisogni di servizi e le attrezzature pubbliche;
h) definisce i criteri per la localizzazione e l'attribuzione della potenzialità edificatoria dei nuovi insediamenti e/o di riassetto degli insediamenti esistenti da realizzarsi in ambiti di trasformazione, come identificati dalle analisi territoriali e in coerenza con le necessità di tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale, storico-culturale e identitaria;
i) definisce le metodologia e i criteri di eventuali azioni di perequazione e compensazione, anche mediante possibili attribuzioni di compatibili incrementi volumetrici;
j) definisce le metodologie di valutazione e analisi degli aspetti di compatibilità paesaggistico-ambientale e di qualità urbanistico-edilizia, in ragione degli obiettivi e strategie pianificatorie rispettose dei caratteri specifici del territorio e degli ambiti insediativi, della loro storia, tradizioni e identità, da applicarsi nell'istruttoria di atti, piani e progetti di interventi di trasformazione territoriale;
k) definisce il regolamento edilizio.

 

Art. 12
Piani urbanistici intercomunali

1. I comuni hanno facoltà di associarsi ai fini dell'elaborazione di un PUIC con l'obiettivo di condividere le strategie di pianificazione dei territori interessati con la finalità di coordinare le azioni e ottimizzare le risorse.

2. I comuni associati elaborano e condividono un accordo di pianificazione che contiene le direttive e le linee guida da osservare nell'elaborazione del PUIC al fine di conseguire unitariamente gli obiettivi strategici del piano che hanno rilevanza generale.

3. L'accordo di pianificazione identifica i soggetti tecnico-amministrativi delegati all'elaborazione del piano, i mezzi e i servizi tecnici necessari, le risorse necessarie, il cronoprogramma per la definizione delle varie fasi di elaborazione, di vigilanza e di controllo fino al perfezionamento degli atti e all'entrata in vigore del PUIC.

4. I contenuti e i relativi elaborati, riferiti alla scala intercomunale, sono quelli previsti dall'articolo 11. I contenuti di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono integralmente confermati anche per i PUIC.

 

Art. 13
Procedure di approvazione del PPR

1. La Giunta regionale predispone un documento preliminare, quale atto di indirizzo e linee guida per la elaborazione del PPR, che sottopone alla valutazione e all'approvazione del Consiglio regionale.

2. In seguito all'approvazione del documento preliminare, la Giunta regionale attiva la procedura di concreta elaborazione del Piano paesaggistico e la contestuale valutazione ambientale strategica nell'ambito della unificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

3. La concreta elaborazione di cui al comma 2 è delegata dalla Giunta regionale, che conserva il coordinamento generale, agli assessorati regionali competenti in materia di programmazione economica e assetto del territorio, urbanistica, tutela del paesaggio e difesa dell'ambiente con le loro strutture tecnico-amministrative e l'eventuale concorso di figure scientifico-professionali, di consulenza specialistica nei diversi tematismi d'interesse, nominate dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale adotta il PPR, in via preliminare, con propria deliberazione, unitamente al rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica.

5. Dalla data di adozione in via preliminare e fino all'approvazione definitiva si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004, con esclusivo riferimento ai divieti di ogni edificazione o di qualsiasi altra azione di modifica espressamente previste dal PPR.

6. Dell'avvenuta adozione, da parte della Giunta regionale, anche ai fini di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni, è data notizia mediante pubblicazione di avviso nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

7. Il PPR adottato è depositato presso la sede della Presidenza della Regione e presso l'assessorato regionale competente in materia di difesa dell'ambiente per gli adempimenti di carattere ambientale. Inoltre, ai fini dell'espressione del relativo parere, il PPR è trasmesso, mediante idoneo supporto digitale, alla competente commissione del Consiglio regionale. Il parere della commissione consiliare è trasmesso alla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

8. Il PPR adottato è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

9. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione, chiunque può presentare osservazioni sul PPR, in forma scritta, indirizzate all'assessorato regionale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, che procede alla preliminare istruttoria delle stesse.

10. Le osservazioni pervenute sono esaminate, con il coordinamento della Giunta regionale, unitamente dagli assessorati di cui al comma 3, in seno a un organismo unitario appositamente costituito.

11. In sede di esame delle osservazioni, gli assessorati regionali competenti esprimono un parere conclusivo, comprensivo anche di quello espresso agli effetti della materia ambientale e procedono all'eventuale revisione della proposta di PPR, entro complessivi novanta giorni a partire dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni al piano.

12. Le osservazioni, unitamente alle relazioni istruttorie, ai pareri motivati in materia ambientale e alla conseguente eventuale revisione della proposta del PPR, sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva.

13. L'approvazione definitiva del PPR interviene entro due anni dalla data della deliberazione di approvazione del piano, a pena di decadenza delle misure di salvaguardia di cui al comma 5. Restano invece efficaci, anche dopo la scadenza del biennio, le misure di salvaguardia relative ai beni di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

14. La deliberazione di approvazione definitiva, unitamente agli elaborati del PPR, al parere motivato espresso dall'autorità competente in materia ambientale e alla dichiarazione di sintesi, è pubblicata sul BURAS e dal giorno successivo il PPR entra in vigore.

15. Il piano approvato e pubblicato sul BURAS è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

16. La Giunta regionale, anche tramite l'Osservatorio del paesaggio, verifica periodicamente lo stato di gestione del PPR e, con periodicità quinquennale, procede agli aggiornamenti in relazione alle politiche di programmazione, pianificazione e assetto del territorio e delle politiche di tutela paesaggistico-ambientale della Regione. Le modifiche al piano sono assoggettate alla medesima procedura di approvazione di cui al presente articolo.

17. Non costituiscono variante al PPR, e non necessitano di assoggettamento a VAS e VINCA, comunque soggette ad approvazione dalla Giunta regionale e pubblicate per estratto nel BURAS, le seguenti modifiche:
a) la correzione di errori materiali;
b) le correzioni e adeguamenti necessitati da carenza di univoca e chiara interpretazione degli elaborati del piano.
c) i meri aggiornamenti degli elementi conoscitivi dei vari tematismi del piano, anche derivanti dagli approfondimenti di studio nella elaborazione dei PUC al PPR, quando non incidono nella normativa di attuazione e delimitazione degli areali tutelati dallo stesso PPR.

 

Art. 14
Procedure di approvazione del PUC e del PUIC

1. Il PUC è presentato dal sindaco al consiglio comunale che procede alla prima adozione dello stesso in versione preliminare. La versione preliminare del PUC contiene:
a) gli indirizzi e gli obiettivi di pianificazione;
b) gli studi finalizzati al dimensionamento del PUC in termini di fabbisogni insediativi, dei servizi e delle infrastrutture;
c) gli studi e le analisi relative al quadro conoscitivo in materia territoriale fisico-naturale, ecologico-ambientale e paesaggistica;
d) le analisi e gli studi in materia di assetto idrogeologico;
e) gli studi e le analisi in materia di risorse storico-culturali e insediative;
f) il rapporto ambientale preliminare;
g) il quadro di assetto complessivo sotto il profilo urbanistico-territoriale, paesaggistico ed ecologico-ambientale in coerenza con le analisi e gli studi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f);
h) tutti gli elaborati richiesti ai fini dell'adeguamento al PPR, al PAI e al PRGA e il rapporto ambientale preliminare necessario per la verifica degli impatti significativi sull'ambiente.

2. Il Piano urbanistico preliminare, adottato dal consiglio comunale, è trasmesso all'autorità competente in materia ambientale e alla direzione generale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, è pubblicato sul sito internet istituzionale del comune e della Regione ai fini della consultazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per l'esame istruttorio e per la valutazione di conformità di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il Piano urbanistico preliminare, a seguito degli adempimenti di cui al comma 2, è sottoposto all'esame istruttorio in sede di apposita conferenza di servizi, coordinata dalla direzione generale dell'assessorato competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e di cui fanno parte tutti gli enti e soggetti competente per legge ai fini della valutazione e approvazione del piano e, in particolare, l'autorità competente in materia ambientale ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Ove il territorio oggetto di pianificazione comprenda o proponga Siti di importanza comunitaria (SIC), zona speciali di conservazione e zone di protezione speciale, il progetto di piano urbanistico è corredato da uno studio per individuare e valutare gli effetti che può avere sul sito e la valutazione di incidenza, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), effettuata dal rappresentante dell'Amministrazione regionale competente in materia, nell'ambito della medesima conferenza di servizi.

5. Il comune, sulla base dei contenuti del verbale della conferenza di servizi, comprensiva delle determinazioni dell'autorità competente in materia ambientale, predispone la versione definitiva del PUC, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, da sottoporre al consiglio comunale per la relativa adozione.

6. Entro quindici giorni dall'adozione, anche ai fini di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, il PUC è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e presso la sede dell'autorità competente in materia ambientale ai fini della Valutazione ambientale strategica.

7. Dell'avvenuta adozione e deposito è data notizia mediante pubblicazione nel BURAS, nel sito istituzionale del comune e in quello dell'autorità competente in materia ambientale.

8. I comuni possono avvalersi di ulteriori forme di pubblicità.

9. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURAS, chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni, in forma scritta, sul Piano e sul rapporto ambientale.

10. Entro il termine di sessanta giorni, dalla scadenza del termine di cui al comma 9, il esamina le osservazioni e, con deliberazione del consiglio comunale, decide con adeguata motivazione l'accoglimento e/o il rigetto delle stesse.

11. La relativa documentazione, unitamente al PUC adottato, è trasmessa entro quindici giorni all'organismo regionale di cui all'articolo 59, che esprime il parere di competenza entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione. Il coordinamento dell'attività istruttoria fa capo all'assessorato regionale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che agisce d'intesa con gli organismi ministeriali competenti in materia di paesaggio.

12. Ricevuto il parere e, comunque, trascorsi quaranta giorni dall'avvenuta ricezione della documentazione da parte del COMPUR, il comune sottopone al consiglio comunale la proposta di approvazione definitiva del PUC.

13. Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAS della deliberazione di approvazione definitiva.

14. Il comune e la Regione provvedono alla pubblicazione del PUC e dei pareri espressi nei propri siti internet istituzionali.

 

Art. 15
Variante al PUC e PUIC.
Procedure di approvazione delle varianti

1. Le varianti sostanziali al PUC e PUIC sono approvate con la medesima procedura di cui all'articolo 14.

2. Non sono considerate varianti sostanziali quelle che:
a) non comportano variazioni al dimensionamento complessivo del piano;
b) adeguano il piano a disposizioni di leggi statali o regionali intervenute successivamente all'approvazione, a condizione che non incidano significativamente sull'assetto complessivo del piano;
c) attengono ad aggiornamenti cartografici e documentali che riportino localizzazioni di infrastrutture pubbliche approvate con efficacia di variante al PUC;
d) attengono ad aggiornamenti cartografici derivanti da approfondimenti di indagine e studio che non comportino rilevanti variazioni alla definizione degli ambiti dell'assetto territoriale;
e) introducono correzioni di errori materiali e/o adeguamenti necessari per garantire chiarezza di lettura delle norme di piano.

3. Le varianti non sostanziali di cui al comma 2 sono approvate con deliberazione motivata del consiglio comunale contenente gli elaborati tecnico-amministrativi che la illustrano.

4. Tale deliberazione e gli allegati sono trasmessi alla Regione, direzione generale dell'assessorato regionale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio che, ove valuti la variante in contrasto con la presente legge, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, formula e trasmette mediante posta elettronica certificata le proprie motivate osservazioni al comune che, entro i successivi venti giorni, provvede in via definitiva con apposita deliberazione del consiglio comunale.

5. Nel caso in cui, entro il termine fissato per la trasmissione delle osservazioni, queste non pervenissero al comune, la deliberazione di cui al comma 3 è immediatamente pubblicata sul BURAS, con gli effetti di cui all'articolo 14, comma 10.

 

Art. 16
Interventi sostitutivi
per la mancata approvazione del PUC

1. In tutti i casi in cui un adempimento connesso all'approvazione del PUC o del PUIC, o relative varianti, non risulti effettuato dall'amministrazione procedente entro i termini procedimentali indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. L'assessorato regionale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio assegna al consiglio comunale un termine di tempo non superiore a sessanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, ove il mancato completamento non sia imputabile a ritardi o inadempimenti di altre amministrazioni, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore competente, nomina uno o più commissari perché provvedano in via sostitutiva.

3. Nel procedimento di approvazione del PUC e del PUIC, l'intervento sostitutivo della Regione è obbligatorio qualora il conflitto di interessi in capo alla metà più uno dei consiglieri comunali impedisca al consiglio l'esame e l'approvazione del piano.

 

Art. 17
Decadenza dei vincoli

1. Le previsioni del PUC o PUIC, che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora, entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano, non abbia avuto inizio il procedimento espropriativo.

2. La reiterazione dei vincoli di cui al comma 1 è subordinata all'equo ristoro a favore dei proprietari degli immobili interessati, mediante tecniche di perequazione e di compensazione.

3. Nelle aree interessate da vincoli espropriativi decaduti, sugli edifici e aree esistenti si applicano le norme del PUC previgenti all'apposizione del vincolo.

 

Titolo II
Contenuti e modalità attuative
della pianificazione comunale

Capo I
I contenuti del PUC

Art. 18
Individuazione degli ambiti territoriali

1. Il PUC, sulla base del quadro conoscitivo del territorio e dei sistemi insediativi, delle analisi e studi specifici sui diversi tematismi, delle valutazioni degli aspetti paesaggistici, storico-culturali ed ecologico-ambientali, individua, dettandone la relativa disciplina, i seguenti ambiti territoriali:
a) ambiti Ac di valorizzazione e conservazione;
b) ambiti Ar di riordino, riqualificazione e rigenerazione urbana;
c) ambiti Ae di sviluppo e crescita urbana;
d) ambiti As destinati ai sistemi integrati per i servizi generali;
e) ambiti At destinati alla valorizzazione turistica del territorio, ricettività e servizi;
f) ambiti Ap destinati ai sistemi produttivi;
g) ambiti Aa destinati alla valorizzazione e sviluppo agricolo-forestale;
h) ambiti Ai destinati ai sistemi e servizi infrastrutturali;
i) ambiti Avp di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

2. La disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, per ogni singolo ambito e per eventuali ulteriori classificazioni in sub-ambiti, è adeguata, coerente e conseguente in relazione alle finalità pianificatorie generali del PUC e alle finalità specifiche individuate dagli studi di settore.

3. I parametri urbanistico-edilizi e le dotazioni standard, per ogni singolo ambito e/o sub-ambito, sono adeguatamente relazionati, commisurati e dimensionati in ragione degli studi di settore di cui al comma 2 e alle valutazioni di incidenza e impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica delle trasformazioni ammissibili. I limiti massimi e minimi di tali parametri sono definiti dalla presente legge.

 

Art. 19
Ambiti Ac di valorizzazione e conservazione

1. Gli ambiti Ac sono gli ambiti urbani e territoriali compresi, in tutto o in parte, i centri di antica e prima formazione nei quali, a motivo del valore delle risorse presenti storico-culturali, architettonico-edilizie e infrastrutturali, prevale la finalità di valorizzazione delle stesse mediante interventi di riqualificazione con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a scopo conservativo, senza aumento di volume e significative alterazioni di sagoma e, relativamente alle infrastrutture di superficie, senza modifica dell'impianto originario.

2. Gli interventi si attuano, in applicazione delle norme specifiche dettate dal PUC, mediante titoli edilizi diretti e/o Piani attuativi di riqualificazione.

3. Il PUC può consentire le variazioni delle funzioni urbane e delle destinazioni d'uso, nel rispetto delle fondamentali caratteristiche originarie dell'insediamento, senza aumento della volumetria complessiva dell'ambito.

4. Gli interventi sono soggetti a parere preventivo della commissione comunale sulla qualità urbana e, laddove previsto per legge, alla autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

Art. 20
Ambiti Ar di riordino,
riqualificazione e rigenerazione urbana

1. Gli ambiti Ar sono gli ambiti urbani, compresi i centri di antica e prima formazione, nei quali prevale l'interesse per il riassetto urbanistico al fine di elevare la qualità urbana degli insediamenti, la salvaguardia delle risorse storico-culturali e architettoniche, la valorizzazione dei contesti di paesaggio urbano, la coerente ricomposizione delle funzioni urbane, l'adeguamento delle dotazioni dei servizi e il riordino dei sistemi infrastrutturali.

2. Il PUC specifica, con maggiore dettaglio, tali finalità, definendo la relativa disciplina urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale riferita a sub-ambiti con specifica caratterizzazione:
a) ambiti Ar.1
comprende i sub-ambiti, compresi i centri di antica e prima formazione, per i quali prevale la finalità di riqualificazione e valorizzazione storico-culturale, mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia a indirizzo conservativo dei caratteri storico-architettonici senza alterazioni significative di sagoma e volume, ristrutturazione edilizia anche mediante demolizione e ricostruzione, riconfigurazione plano-volumetrica di parti dell'insediamento originario ormai compromesse che hanno perso i caratteri storico-culturali e architettonici originali e di matrice identitaria.
Tali interventi, contenuti nei limiti fissati dalla presente legge e dalla specifica disciplina del PUC, sono, comunque, finalizzati a rivitalizzare le funzioni urbane, anche prevedendo le diverse destinazioni d'uso necessarie per assicurare la conservazione, la valorizzazione, la crescita e lo sviluppo dei quartieri storici. Il PUC definisce i sub-ambiti per i quali è obbligatorio il piano attuativo di riqualificazione.
b) ambiti Ar.2
Nei quali prevale la finalità di crescita e valorizzazione dell'insediamento, mediante riqualificazione e rigenerazione urbana, da conseguire sia con interventi singoli di manutenzione, risanamento, ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione, sia mediante piani attuativi che prevedano la riconfigurazione plano-volumetrica, il riassetto generale o per sub-ambiti a specifica caratterizzazione, contenendo la crescita nei limiti definiti dalla presente legge e/o dal PUC, comunque finalizzati all'equilibrio delle funzioni urbanistiche e assetti armonici del contesto urbano da assicurarsi mediante standard elevati di qualità complessiva sotto il profilo urbanistico, architettonico-edilizio e paesaggistico-ambientale.

 

Art. 21
Ambiti Ae di sviluppo e crescita urbana

1. Gli ambiti Ae sono gli ambiti territoriali destinati ai nuovi sistemi insediativi urbani, in coerente e armonico inserimento rispetto al sistema insediativo esistente e al contesto urbano e paesaggistico-ambientale d'insieme, nella misura adeguata e coerente rispetto ai reali fabbisogni di crescita individuati dalle analisi urbane, socio-demografiche, economico-sociali e alle valutazioni di sostenibilità complessiva.

2. Gli interventi si realizzano esclusivamente mediante piani attuativi, nei limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni specifiche del PUC.

 

Art. 22
Ambiti As
destinati ai sistemi integrati dei servizi generali

1. Gli ambiti As sono gli ambiti territoriali e urbani destinati alla riqualificazione e riorganizzazione dei servizi generali integrati ai sistemi insediativi, esistenti e/o di nuovo sviluppo, che assumono rilevanza strategica per il riassetto urbano complessivo in termini di qualità urbana ed efficienza gestionale dei sistemi.

2. Il PUC definisce più specificamente i sub-ambiti As con le diverse caratterizzazioni urbanistiche.

3. Sono ricompresi nei sistemi integrati dei servizi generali:
a) i complessi relativi alle attività commerciali al dettaglio e all'ingrosso, i centri commerciali integrati e quelli dei pubblici esercizi in genere;
b) i complessi direzionali in generale caratterizzati da:
1) complessi edilizi per l'istruzione di ogni ordine e grado;
2) complessi edilizi di carattere politico-amministrativo e sedi istituzionali;
3) uffici delle direzionalità sia pubblici che privati;
4) strutture di ricerca per l'industria e il terziario avanzato;
5) complessi ricettivi di ogni tipo, classificazione e destinazioni specifiche, alberghiere ed extralberghiere, abitazioni collettive per le diverse comunità (collegio, convitti, conventi, etc.) e relativi servizi integrati per la gestione dei complessi;
6) complessi per il tempo libero, svago e sport, parchi e giardini;
7) strutture e attrezzature per la cultura, fiere e mostre, compresi i relativi servizi;
8) complessi destinati alle strutture socio-sanitarie e relativi servizi anche logistici;
9) cimiteri e relativi servizi;
10) parcheggi attrezzati anche multipiano, e le attrezzature funzionali ai servizi tecnici degli insediamenti per i trasporti.

4. Gli interventi si realizzano, esclusivamente mediante piani attuativi, nei limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni specifiche del PUC.

 

Art. 23
Ambiti At destinati alla valorizzazione turistica del territorio, ricettività e servizi

1. Gli ambiti At sono gli ambiti territoriali destinati alla realizzazione, riqualificazione e organizzazione dei sistemi turistici integrati per la valorizzazione turistica del territorio.

2. Comprendono i sistemi insediativi esistenti e quelli pianificati per lo sviluppo, le strutture ricettive e i relativi complessi integrati dei servizi per la fruibilità del territorio e la sua valorizzazione, pianificati e progettati in termini di elevata qualità globale e sostenibilità complessiva ai fini della tutela paesaggistico-ambientale.

3. Il PUC definisce, con adeguato dettaglio, l'articolazione complessiva degli ambiti insediativi, dei relativi complessi dei servizi e infrastrutture e il loro dimensionamento, secondo avanzati criteri di compatibilità paesaggistico-ambientale, al fine di scongiurare effetti di negativo impatto e assicurare la coerente localizzazione nel contesto territoriale dei nuovi interventi.

4. Il PUC stabilisce, pertanto, sulla base degli studi scientifici del territorio e del sistema paesaggistico-ambientale in particolare, delle analisi e previsioni di carattere economico-sociale e di fattibilità sotto il profilo degli investimenti finanziari realisticamente possibili e sostenibili, i parametri urbanistico-territoriali da assegnare agli ambiti o sub-ambiti, tali da assicurare adeguati livelli di compatibilità paesistico-ambientale, l'effettiva sostenibilità dei programmi di sviluppo e di valorizzazione e la relativa disciplina di adeguata definizione e dettaglio.

 

Art. 24
Ambiti Ap destinati ai sistemi produttivi

1. Gli ambiti Ap sono gli ambiti territoriali caratterizzati dalla consolidata presenza di strutture produttive commerciali, artigianali e industriali, o destinati ai nuovi insediamenti per la crescita e lo sviluppo dei settori produttivi.

2. Il PUC prevede la riqualificazione e la riorganizzazione dei sistemi insediativi esistenti e la pianificazione di nuovi interventi, in coerente e armonico inserimento rispetto al contesto del paesaggio urbano e territoriale, nella misura adeguata e coerente rispetto ai reali fabbisogni di crescita e di sviluppo individuati dalle analisi urbanistiche, socio-economiche e dei settori produttivi strategici per il territorio interessato, ovvero in quanto parte integrata di sistemi più generali a rete.

3. Il PUC prevede condizioni effettive di compatibilità sotto il profilo urbanistico, paesaggistico ed ecologico-ambientale nella pianificazione della riqualificazione dei sistemi esistenti e in quelli di nuovo sviluppo e disciplina, con sufficiente e adeguato dettaglio, i criteri di qualità urbanistica, architettonico-edilizia e paesaggistica da osservare nella pianificazione e progettazione di tutti gli interventi consentiti.

 

Art. 25
Ambiti Aa destinati
alla valorizzazione e sviluppo agricolo-forestale

1. Gli ambiti Aa sono gli ambiti territoriali, che in seguito all'analisi e studi specifici di settore, risultano caratterizzati dalla presenza di:
a) risorse forestali;
1) aree agricole produttive esistenti e/o potenziali, classificabili come tali da idonei studi specifici;
2) aree a elevato grado di naturalità, ancorché non interessate da boschi e attività agricole;
b) insediamenti rurali storici o consolidati, residenziali e a carattere produttivo, con tipologia ad aggregazione puntuale o diffusa.

2. Il PUC persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere la valorizzazione e lo sviluppo dell'agricoltura e zootecnia sostenibili;
b) valorizzare gli ambiti forestali ai fini ecologico-ambientali e produttivi;
c) conservare e/o ripristinare elevati gradi di biodiversità della flora e della fauna;
d) valorizzare i paesaggi rurali tipici e promuovere la rigenerazione dei sistemi ecologico-ambientali a fini storico-culturali e produttivi;
e) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio rurale e promuovere la qualità architettonico-edilizia e paesaggistico-ambientale degli insediamenti esistenti e di quelli programmati per lo sviluppo;
f) disciplinare la realizzazione delle strutture e delle attrezzature funzionali per la produzione, la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli, per la silvicoltura, la zootecnia e l'itticoltura, mediante adeguato dimensionamento in relazione al reale fabbisogno aziendale ai fini della sostenibilità e della compatibilità ambientale;
g) individuare gli interventi di risarcimento e di sistemazione ambientale, conseguenti alle trasformazioni del territorio rurale necessarie ai fini produttivi.

3. Il PUC prevede la classificazione dei suoli ai fini della valutazione delle potenzialità produttive, delle necessità di riqualificazione e valorizzazione del territorio, disciplinando l'uso per sub-ambiti omogenei individuati con le analisi territoriali tipiche per gli ambiti agricolo-forestali.

4. Il PUC identifica, all'interno dell'ambito rurale, le aree di insediamento produttivo di interesse storico-culturale e/o di rilevanza identitaria, meritevoli di particolari operazioni di valorizzazione e tutela.

5. La riqualificazione urbanistica, architettonico-edilizia e paesaggistico-ambientale si realizza mediante progetti o piani attuativi di riqualificazione e/o sviluppo disciplinati da specifica normativa dal PUC.

6. Le condizioni e i parametri principali di riferimento sono disposti dalla presente legge.

 

Art. 26
Ambiti Ai destinati ai sistemi infrastrutturali e relativi servizi

1. Gli ambiti Ai sono gli ambiti territoriali o urbani destinati a contenere i sistemi integrati dei servizi relativi alla infrastrutturazione del territorio:
a) impianti e opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua;
b) reti fognarie, impianti di depurazione e/o trattamento e relative canalizzazioni;
c) spazi e impianti per lo smaltimento, il trattamento, il riciclaggio e la gestione dei rifiuti;
d) impianti di illuminazione pubblica, di rete e impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del calore e del gas combustibile per uso domestico e relative centrali tecniche;
e) impianti e reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni.
f) infrastrutture legate al sistema stradale, ferroviario e aeroportuale.

2. Il PUC individua le aree più idonee in termini di razionalità, di assetto e di efficienza gestionale dei sistemi infrastrutturali e dei relativi servizi, avendo cura di assicurare le migliori condizioni di compatibilità paesaggistico-ambientali e di qualità complessiva delle trasformazioni. Stabilisce, inoltre, le procedure e gli interventi di minimizzazione degli impatti negativi e percettivi nei contesti interessati e i parametri urbanistico-edilizi da adottare nei limiti stabiliti dalla presente legge o dalle risultanze degli studi specifici di settore compresi negli elaborati del PUC.

 

Art. 27
Ambiti Avp di valorizzazione
paesaggistico-ambientale

1. Gli ambiti Avp sono gli ambiti territoriali per i quali il PUC riconosce speciale rilevanza sotto il profilo paesaggistico ed ecologico-ambientale e, pertanto, meritevoli di speciali azioni di tutela e valorizzazione, anche in senso produttivo ed economico-sociale. Comprendono anche le porzioni di territorio che rivestono un particolare valore naturalistico, biotico o abiotico, speleologico e archeologico.

2. Negli ambiti Avp sono consentiti i seguenti interventi sugli edifici esistenti:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e conservativo, la ristrutturazione edilizia senza aumento di volume.
b) la realizzazione di pertinenze ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile, strettamente connesse all'edificio esistente e non incidenti sul carico urbanistico.
3. Purché ricompresi in piani di riqualificazione e/o valorizzazione ambientale, sono consentiti:
a) gli interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale finalizzata alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla fruizione dell'ambito e del ripristino degli ecosistemi;
b) gli interventi per la prevenzione e latutela della salute dell'incolumità pubblica;
c) gli interventi necessari per la valorizzazione ecologico-ambientale e forestale;
d) gli impianti connessi all'utilizzo produttivo del mare, di laghi, di stagni e di fiumi, purché coerenti con le finalità di tutela e valorizzazione.

 

Capo II
Modalità attuative del PUC

Art. 28
Piani attuativi. Norme generali

1. I piani attuativi sono gli strumenti di attuazione delle previsioni del PUC che possono interessare tutti gli ambiti urbani e territoriali, come definiti nella presente legge.

2. I piani attuativi sono di iniziativa pubblica, privata o pubblico-privata.

3. A seconda delle finalità sono denominati:
a) piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione;
b) piani di recupero, risanamento e riqualificazione di ambiti urbani e territoriali, sotto il profilo paesaggistico e urbanistico-edilizio;
c) piani per l'edilizia economico-popolare;
d) piani per l'edilizia residenziale sociale
e) piani delle aree per insediamenti produttivi;
f) piani di utilizzo dei litorali;
g) piani di sviluppo urbanistico-edilizio;
h) piani di assetto del sistema dei servizi;
i) piani di sviluppo turistico-ambientale.

4. I piani attuativi elaborati in coerenza con i parametri urbanistico-edilizi di cui alla presente legge, contengono:
a) l'esatta definizione planimetrica delle aree oggetto della pianificazione attuativa con riferimento all'ambito interessato, come definito dalle previsioni del PUC;
b) lo studio di dettaglio degli aspetti paesaggistici ed ecologico-ambientali, ai fini delle scelte pianificatorie dell'assetto urbanistico in termini di compatibilità e di minimizzazione degli impatti negativi degli interventi nel contesto territoriale e urbano di riferimento;
c) il progetto di massima dell'assetto planivolumetrico complessivo, anche con riguardo alla dotazione dei servizi;
d) la configurazione del sistema infrastrutturale e la relativa caratterizzazione tecnica mediante progetto di massima di tutte le infrastrutture;
e) i1 progetto di valorizzazione paesaggistica;
f) le indicazioni sulla tipologia edilizia da adottare e gli standard di qualità architettonico-edilizia da rispettare;
g) la disciplina di dettaglio, sotto il profilo urbanistico e architettonico-edilizio, per la concreta realizzazione delle opere previste dal piano;
h) il quaderno tecnico delle misure di attenuazione degli impatti e delle eventuali compensazioni di carattere ecologico-ambientale;
i) le operazioni di recupero, di riqualificazione e di rifunzionalizzazione degli edifici e/o complessi di edifici esistenti nell'area di intervento, in coerenza con le norme urbanistico-edilizie del PUC, con la indicazione delle specifiche categorie di intervento ammesse;
j) i necessari elaborati documentali, grafici e cartografici per l'esatta definizione del contenuto del piano attuativo nella quantità e qualità adeguata;
k) la relazione di fattibilità economico-finanziaria e il cronoprogramma da rispettare in fase attuativa;
l) il computo metrico estimativo delle opere, ai fini del calcolo degli oneri e delle garanzie da prestare;
m) lo schema di convenzione urbanistica nel caso di iniziativa privata e negli ulteriori casi in cui ne sia prevista la stipulazione;
n) gli elaborati specifici necessari per le valutazioni ambientali e le approvazioni sotto il profilo paesaggistico;
o) gli elaborati catastali, compresi quelli relativi a eventuali espropriazioni o da vincolare secondo le leggi vigenti;
p) le norme tecniche di attuazione del piano attuativo.

 

Art. 29
Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione

1. Il Piano particolareggiato per il centro di antica e prima formazione è lo strumento con cui i comuni disciplinano gli interventi consentiti in ambiti urbani Ac e Ar come delimitati dal PUC e riconosciuti di rilevanza paesaggistica in coerenza con il PPR.

2. Anche prima dell'elaborazione e approvazione del PUC ai sensi della presente legge, su proposta del comune, gli ambiti da assoggettare al Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione sono individuati, anche in sede di copianificazione tra comune/i e Regione, con determinazione della direzione generale dell'assessorato competente in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.

3. Il piano particolareggiato studia e analizza i seguenti aspetti:
a) le caratteristiche storiche dell'assetto dalla prima formazione allo stato attuale e il rapporto con l'intero sistema insediativo ed il sistema paesaggistico;
b) le caratteristiche architettoniche dell'edificato, le analisi e valutazioni dell'intero tessuto urbano in rapporto alle tipologie e agli usi effettivi;
c) tutti gli elementi di carattere storico-artistico, culturale e monumentale;
d) lo stato di uso e conservazione del patrimonio insediativo e la caratterizzazione storica dello stesso, ville e complessi storici speciali;
e) l'assetto viario, gli spazi pubblici e l'arredo urbano e il verde, parchi e giardini.

4. Il piano particolareggiato, in relazione al quadro conoscitivo di cui al comma 3, persegue i seguenti obiettivi:
a) la tutela, la valorizzazione e la fruizione degli edifici di particolare pregio e di interesse storico, architettonico, monumentale e paesaggistico;
b) il recupero, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di riqualificazione sotto il profilo urbanistico, edilizio-architettonico, storico, monumentale e paesaggistico;
c) la riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti, anche mediante manutenzione e recupero delle aree libere degradate e riconfigurazione nel segno del restauro e della tutela dei caratteri storici, e l'adeguamento funzionale ai fini degli usi consentiti e pianificati;
d) la pianificazione delle condizioni di uso per il mantenimento dell'insediabilità esistente, l'apporto dei nuovi inserti insediativi, unitamente ai necessari servizi e attività produttive compatibili, al fine di rivitalizzare gli insediamenti storici;
e) l'eliminazione, la modificazione e la riconfigurazione delle strutture edilizie incongrue e incoerenti rispetto al contesto storico-culturale, urbanistico, architettonico e paesaggistico;
f) la riorganizzazione, in termini di efficienza, di compatibilità di contesto e qualità globale, delle infrastrutture, dell'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche.

5. Il piano particolareggiato è composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnico-illustrativa;
b) relazione storica;
c) norme tecniche di attuazione;
d) quadro tecnico sugli interventi e standard qualitativi;
e) inquadramento cartografico alle diverse scale di rappresentazione aerofotogrammetrico, stralcio del PUC vigente e ortofoto del centro matrice;
f) planimetrie di rilievo dello stato esistente;
g) cartografia catastale e storica;
h) cartografia di analisi urbanistico-edilizia del tessuto urbano, schede dei rilievi e valutazioni degli isolati;
i) rappresentazione dei profili significativi dello stato attuale e previsioni pianificatorie di riqualificazione e riassetto di progetto;
j) grafici progettuali architettonici;
k) grafici progettuali su pavimentazioni, piazze, spazi pubblici e verde urbano;
l) arredo urbano;
m) abachi e prescrizioni sui caratteri storici, architettonici, tipologici;
n) relazione paesaggistica;
o) elaborati richiesti per le valutazioni ambientali.

6. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PPR, i comuni, con idonea deliberazione del consiglio comunale, verificano la coerenza dei piani particolareggiati dei centri storici ricadenti nelle aree di antica e prima formazione con il PPR alla loro attuazione per le parti coerenti con lo stesso.

7. I comuni, per le aree del centro di antica e prima formazione esterne al Piano particolareggiato del centro storico, verificano la coerenza della relativa disciplina urbanistiche con il PPR ed elaborano il piano particolareggiato ai sensi del comma 2.

8. La deliberazione di cui al commi 6 e il piano particolareggiato di cui al comma 7 sono trasmesse all'assessorato regionale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio e al ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si esprimono in merito alla coerenza con il PPR.

9. Alla conclusione del procedimento di cui al comma 8, il comune pubblica sul BURAS le deliberazioni di cui ai commi 6 e 7. Dal giorno successivo alla pubblicazione le stesse producono gli effetti di legge.

 

Art. 30
Piani attuativi per l'edilizia residenziale sociale

1. La Regione, con apposita deliberazione della Giunta regionale, detta le direttive per la individuazione dei comuni nei quali risulti particolarmente urgente soddisfare la domanda di edilizia sociale.

2. L'elenco di tali comuni è approvato dalla Giunta regionale su proposta degli assessorati competenti in materia di lavori pubblici, urbanistica e tutela del paesaggio ed è elaborato nel rispetto delle direttive di cui al comma 1.

3. Nei comuni, ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, i piani attuativi di iniziativa privata, relativi agli ambiti territoriali e urbani Ar e Ae di cui agli articoli 20 e 21, obbligatoriamente riservano il 15 per cento della superficie fondiaria e della volumetria complessivamente pianificata all'edilizia sociale e ai servizi pubblici. Pertanto, nell'assetto planivolumetrico di piano attuativo si individua la superficie fondiaria destinata all'edilizia sociale e relativi servizi pubblici.

4. La volumetria complessiva di piano risulta:
a) 70 per cento per residenze e servizi privati;
b) 15 per cento per edilizia sociale;
c) 15 per cento per servizi pubblici e/o servizi strettamente connessi con la residenza.
Le aree fondiarie per l'edilizia sociale sono parte delle cessioni pubbliche a titolo gratuito.

5. Il soggetto attuatore del piano attuativo, mediante disposizioni particolari della convenzione urbanistica e relativo cronoprogramma, assicura la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, correlate con l'insediamento di edilizia sociale e servizi pubblici, entro tre anni dalla stipula della convenzione urbanistica, salvo proroghe motivate, disposte dall'amministrazione comunale per ulteriori due anni.

6. Tali opere di urbanizzazione risultano in condizioni di piena efficienza funzionale alla scadenza del periodo indicato per l'ultimazione delle opere, quale condizione per il rilascio degli ulteriori permessi di costruire previsti.

7. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, i comuni, non compresi nell'elenco di cui al comma 2, hanno comunque facoltà di pianificare ed elaborare ulteriori piani attuativi, anche di iniziativa privata, specificamente destinati alla residenza sociale, agevolata e/o sovvenzionata, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi per l'ambito interessato.

 

Art. 31
Procedure di approvazione dei piani attuativi

1. I piani attuativi di cui all'articolo 28 sono proposti dai soggetti attuatori e sono adottati con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla relativa presentazione.

2. Entro quindici giorni dall'adozione, anche ai fini di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, qualora necessario, il piano attuativo è depositato, a disposizione del pubblico, presso la segreteria del comune e, ove necessario, la sede della valutazione ambientale strategica. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione nel BURAS e nel sito web istituzionale del comune. I comuni possono adottare ulteriori forme di pubblicità dell'avvenuta adozione.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURAS, chiunque può prendere visione del piano attuativo e presentare osservazioni, in forma scritta, sullo stesso e sul rapporto ambientale. Quando previsto e necessario, le osservazioni sono esaminate in collaborazione dall'autorità procedente e da quella competente in materia ambientale.

4. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale decide in merito alle osservazioni presentate entro sessanta giorni e approva il piano attuativo che diventa efficace il giorno della pubblicazione della deliberazione di approvazione nel BURAS, salvo i casi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8.

5. Quando risulti necessaria l'acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni e ulteriori atti di assenso, comunque denominati e previsti da normative di leggi vigenti e di competenza di altre amministrazioni, il sindaco, dopo l'approvazione di cui al comma 4, convoca una conferenza di servizi i cui lavori si concludono entro il termine di sessanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 2.

6. Nel caso di piani attuativi che interessano aree soggette a vincolo paesaggistico, alla conferenza di servizi partecipa anche il Ministero per i beni e le attività culturali e turismo, le cui valutazioni sono vincolanti.

7. I soggetti di cui al comma 1 e/o l'autorità procedente provvedono alle eventuali integrazioni e revisioni del piano attuativo in conformità alle osservazioni, prescrizioni e condizioni formulate in sede di conferenza di servizi o derivanti dall'autorità competente in materia ambientale quando necessaria.

8. All'esito degli adempimenti di cui ai commi 5, 6 e 7, il piano attuativo è approvato in via definitiva con deliberazione del consiglio comunale. Il piano approvato è pubblicato nel BURAS e nel sito internet istituzionale del comune ed entra in vigore il giorno successivo.

9. I piani attuativi sono assoggettati a VAS, o a verifica di assoggettabilità a VAS, unicamente ove comportino variante allo strumento sovraordinato; in tal caso la valutazione ambientale ha come oggetto la variante allo strumento urbanistico generale.

10. Le varianti ai piani attuativi sono adottate e approvate con le medesime procedure di cui al presente articolo, fatto salvo il caso di varianti non sostanziali.

11. Le varianti che incidono sul dimensionamento delle superfici e/o dei volumi del piano attuativo in misura non superiore al 2 per cento dei valori urbanistici del piano approvato, non sono considerate varianti sostanziali, purché sia confermato, sostanzialmente, l'assetto urbanistico del piano approvato e le dotazioni territoriali pubbliche e/o di interesse pubblico. La variante non sostanziale è approvata con unica deliberazione del consiglio comunale entro trenta giorni dalla presentazione.

 

Art. 32
Convenzione urbanistica

1. Le modalità attuative, sotto ogni profilo, gli obblighi e le garanzie per la concreta realizzazione dei piani attuativi di iniziativa privata o pubblico-privata, sono disciplinate con apposita convenzione urbanistica.

2. La convenzione urbanistica prevede:
a) l'individuazione puntuale delle aree destinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e il relativo trasferimento a titolo gratuito della proprietà al comune, da trascriversi a cura del soggetto attuatore;
b) l'obbligo del soggetto attuatore di farsi carico della realizzazione delle opere di cui alla lettera a) entro i termini previsti nella convenzione stessa e, comunque, non superiori a dieci anni dalla data della stipulazione;
c) le eventuali perequazioni e compensazioni urbanistiche e le eventuali misure di compensazione paesaggistiche ed ecologico-ambientali;
d) il termine di inizio e ultimazione degli interventi previsti dal piano;
e) le garanzie che il soggetto attuatore costituisce per gli eventuali inadempimenti degli obblighi assunti con la sottoscrizione della convenzione;
f) il valore delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e i criteri per l'eventuale scomputo dagli altri oneri dovuti;
g) la disciplina e le modalità per i controlli e il collaudo tecnico-amministrativo, ai fini del trasferimento al comune della proprietà delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
h) il programma operativo per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e il conseguente rilascio dei singoli titoli abilitativi.

 

Art. 33
Validità dei piani attuativi

1. Il piano attuativo ha validità di dieci anni, a partire dalla data di stipula della convenzione urbanistica o atto equipollente. Entro tale termine il piano è complessivamente realizzato.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, senza che sia intervenuta proroga motivata:
a) se le opere di urbanizzazione sono state completate e collaudate, la disciplina urbanistica prevista dal piano trova ulteriore applicazione e possono, quindi, essere rilasciati i permessi di costruire nei singoli lotti fondiari, salvo che il comune non ritenga, con apposito atto deliberativo del consiglio comunale, di prendere atto della scadenza del piano al fine di procedere a una nuova pianificazione delle aree interessate;
b) qualora le opere di urbanizzazione primaria e secondaria non risultino completate entro i termini fissati nella convenzione urbanistica, il piano attuativo perde efficacia per la parte non attuata.

3. Relativamente alle aree interessate dalla parte non attuata del piano attuativo, il soggetto attuatore può proporre un nuovo piano attuativo di completamento e integrazione del piano attuativo originario, garantendo le dotazioni territoriali e l'equilibrio complessivo dell'insediamento in termini di qualità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica. Il procedimento di approvazione rimane disciplinato dagli articoli 31 e 32.

 

Art. 34
Piani attuativi - Interventi sostitutivi

1. L'infruttuosa decorrenza dei termini relativi alle adozioni e approvazioni definitive dei piani attuativi costituisce presupposto per la richiesta di intervento sostitutivo di competenza della Regione attraverso l'assessorato competente in materia urbanistica.

2. I1 soggetto che ha presentato il piano attuativo, trascorso il termine di cui all'articolo 31, comma 1, può intimare al comune, con atto notificato in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, di provvedere nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il soggetto che ha presentato il piano attuativo può inoltrare al dirigente dell'assessorato regionale competente di cui al comma 1 istanza per la nomina di un commissario ad acta. Il dirigente provvede entro quindici giorni dal ricevimento di tale istanza, invitando il comune a esaminare il piano attuativo e ad adottare la deliberazione del consiglio comunale di adozione o il rigetto della istanza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, nominando contestualmente il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia del comune.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento; gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.

5. Con le medesime modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 può essere richiesto l'intervento sostitutivo regionale in relazione all'inosservanza di ciascun termine fissato dall'articolo 31.

 

Capo III
Parametri urbanistico-edilizi e disposizioni
particolari per la pianificazione attuativa

Art. 35
Parametri urbanistico-edilizi norme generali

1. Il PUC definisce i parametri urbanistico-edilizi da adottare in coerenza con la disciplina di cui all'articolo 11, comma 5, che consente di individuare i valori più adeguati in relazione alle finalità, ai fabbisogni e all'effettiva sostenibilità delle operazioni di trasformazione del territorio. La presente legge stabilisce i limiti entro i quali contenere tali parametri riferiti agli ambiti territoriali, di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, e le norme particolari a cui attenersi. Al fine di favorire la dinamica delle trasformazioni urbane e territoriali e la creatività pianificatoria, sono consentite azioni di pianificazione attuativa che comprendano più ambiti, a diversa caratterizzazione urbanistica e paesaggistica, nei quali prevedere aggregazioni e ricomposizioni delle funzioni urbane-territoriali a carattere integrato e complesso. All'interno di tale perimetrazione di ambito più generale si assicura il rispetto dei parametri urbanistico-edilizi massimi e il bilancio urbanistico complessivo in termini quantitativi, risulta invariato.

2. Gli ambiti territoriali definiti dal PUC sono il riferimento sostanziale per l'adozione dei parametri urbanistico-edilizi che sono specificati, sulla base della caratterizzazione e classificazione di tali ambiti, mediante specifiche analisi e studi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali.

3. Ai fini della specificazione delle dotazioni territoriali fondamentali sono identificate le seguenti categorie degli insediamenti urbani:
a) classe I, centri con popolazione residente > 50.000 abitanti;
b) classe II, centri con popolazione residente da 10.000-50.000 abitanti;
c) classe III, centri con popolazione residente da 3.000-10.000 abitanti;
d) classe IV, centri con popolazione residente fino a 3.000 abitanti.
Quando la pianificazione territoriale interessa più comuni l'attribuzione della classe è stabilita con riguardo all'intera popolazione residente nell'insieme dei comuni.

 

Art. 36
Parametri urbanistico-edilizi negli ambiti destinati a residenze e relativi servizi Ac, Ar e Ae

1. Per gli ambiti a prevalente destinazione residenziale i parametri da osservare nella pianificazione sono contenuti tra 100 e 250 mc/ab.

2. Nei centri di prima e antica formazione e negli ambiti già urbanizzati, Ac e Ar, si adottano i valori mediamente valutati allo stato esistente, determinati per sub-ambiti omogenei ragionevolmente identificati. In ogni caso non possono superarsi i limiti massimi, indicati al comma 1.

3. Negli ambiti di nuovo sviluppo Ae, il parametro è contenuto tra 100-120 mc/ab in relazione agli obiettivi strategici e di qualità urbanistico-edilizia che si intendono adottare, ovvero alla quantità di servizi strettamente connessi con la residenza pianificati.

4. L'indice territoriale massimo, per gli ambiti di nuovo sviluppo Ae, si contiene nei limiti massimi di:
a) comuni classe I, indice territoriale it max 1,5 mc/mq;
b) comuni classe II, indice territoriale it max 1,4 mc/mq;
c) comuni classe III, indice territoriale it max 1,2 mc/mq;
d) comuni classe IV, indice territoriale it max 1,0 mc/mq.

5. L'indice fondiario massimo per gli ambiti di nuovo sviluppo Ae, fermo restando il contenuto di cui all'articolo 35, comma 1, si contiene nei limiti di:
a) comuni classe I, indice fondiario if max 7,0 mc/mq;
b) comuni classe II, indice fondiario if max 5,0 mc/mq;
c) comuni classe III, indice fondiario if max 3,0 mc/mq;
d) comuni classe IV, indice fondiario if max 3,0 mc/mq.

6. Gli ulteriori parametri urbanistici, da assicurare negli ambiti di nuovo sviluppo Ae risultano di:
a) comuni classe I e II:
1) superficie fondiaria max < 60 per cento della superficie territoriale;
2) verde pubblico e servizi > 25 per cento della superficie territoriale;
3) infrastrutture > 15 per cento della superficie territoriale;
b) comuni classe III:
1) superficie fondiaria max < 62 per cento della superficie territoriale;
2) verde pubblico e servizi > 23 per cento della superficie territoriale;
3) infrastrutture > 15 per cento della superficie territoriale;
c) comuni classe IV:
1) superficie fondiaria max < 65 per cento della superficie territoriale;
2) verde pubblico e servizi > 20 per cento della superficie territoriale;
3) infrastrutture > 15 per cento della superficie territoriale.

7. La ripartizione delle dotazioni territoriali minime, come specificato al comma 6, relativamente al verde pubblico e aree per servizi pubblici o di utilizzo pubblico, è definita più specificamente dal PUC in ragione della situazione esistente, delle dotazioni medie in ambito urbano e dei fabbisogni specifici desunti dall'analisi urbana.

8. Per gli ambiti già urbanizzati Ac e Ar, fermo restando quanto disposto dagli articoli 19 e 20, si adottano gli indici fondiari massimi di seguito specificati:
a) comuni classe I e II if max 7 mc/mq;
b) comuni classe III e IV if max 5 mc/mq.

9. Le dotazioni minime, relativamente ad aree e servizi pubblici, da assicurarsi negli interventi pianificati con piano attuativo negli ambiti Ar, risultano non inferiori a:
a) comuni classe I e II:
1) verde pubblico e servizi 15 per cento della superfici pianificate;
2) parcheggi e infrastrutture 10 per cento della superfici pianificate;
b) comuni classe III e IV:
1) verde pubblico e servizi 13 per cento della superfici pianificate;
2) parcheggi e infrastrutture. 8 per cento della superfici pianificate.

 

Art. 37
Parametri urbanistico-edilizi negli ambiti destinati ai servizi integrati dei servizi generali

1. L'indice territoriale massimo consentito in sede di piano attuativo si contiene in:
a) comune classe I it max 2,5 mc/mq;
b) comune classe II it max 2,0 mc/mq;
c) comune classe III it max 1,5 mc/mq;
d) comune classe IV it max 1,0 mc/mq.

2. L'assetto planivolumetrico prevede:
a) comuni classe I e II:
1) superficie fondiaria max 60 per cento della superficie territoriale;
2) superficie verde e servizi pubblici >20 per cento della superficie territoriale;
3) superficie infrastrutture e parcheggi pubblici >20 per cento della superficie territoriale;
b) comuni classe III e IV:
1) superficie fondiaria max 65 per cento della superficie territoriale;
2) superficie verde e servizi pubblici >20 per cento della superficie territoriale;
3) superficie infrastrutture e parcheggi pubblici > 15 per cento della superficie territoriale.

3. L'indice fondiario massimo risulta contenuto nei seguenti valori:
a) comune classe I if max 4,5 mc/mq;
b) comune classe II if max 3,5 mc/mq;
c) comune classe III if max 2,5 mc/mq;
d) comune classe IV if max 2,0 mc/mq.

 

Art. 38
Parametri urbanistico-edilizi negli ambiti At
destinati alla valorizzazione turistica
del territorio, ricettività e servizi

1. I criteri pianificatori e la definizione dei parametri urbanistico-edilizi sono stabiliti in coerenza con quanto previsto dall'articolo 23 e, in particolare, dal comma 3.

2. Negli ambiti At, comprensivi di una fascia territoriale costiera, la determinazione della residua potenzialità edificatoria risulta da una analisi urbanistico-territoriale e paesaggistico-ambientale di natura complessa, fatte salve le conclusioni di cui all'articolo 23, comma 3, che contemperi:
a) l'ampiezza del territorio, quale superficie territoriale complessiva sottesa dalla sua fascia costiera;
b) la popolazione residente stabilmente nel territorio comunale e quella fluttuante nella stagione turistica;
c) la distribuzione e il peso insediativo lungo la fascia costiera e all'interno del territorio comunale;
d) lo sviluppo costiero e la sua articolazione fisico-qualitativa, anche in termini di balneabilità;
e) lo stato urbanistico-edilizio della situazione esistente, relativamente alla quantità e qualità dei volumi edificati e la loro distribuzione nel territorio;
f) la qualità paesaggistica e i siti sensibili presenti nel territorio;
g) le presenze turistiche storicamente consolidate e le verifiche su criticità e su ultime tendenze di sviluppo;
h) l'accertamento dell'incidenza percentuale, sul totale delle volumetrie esistenti, relativamente a strutture ricettive, residenze permanenti o temporanee, e strutture di servizi generali connessi al settore turistico;
i) la presenza dei centri costieri di matrice storica e di adeguato impianto urbanistico ed eventuale presenza di porti turistici;
j) le condizioni di sostenibilità complessiva che rappresentano il maggiore indicatore pianificatorio per la determinazione dei principali parametri urbanistico-territoriali. La concorrenza e la relativa valutazione di tali condizioni consente di individuare un ragionevole limite massimo delle complessive quantità volumetriche pianificabili dalle quali, sottraendo le volumetrie già realizzate in tali ambiti, ricavare la residua capacità edificatoria da articolare nell'assetto territoriale di piano.

3. La residua capacità pianificatoria, così determinata, in termini di insediabilità e volumetrie, si distribuisce preferibilmente tra gli ambiti e sub-ambiti già interessati da insediamenti esistenti. In particolare:
a) relativamente agli ambiti insediativi esistenti, le operazioni consentite e/o privilegiate sono quelle orientate alla riqualificazione, al riuso, alla riconfigurazione degli insediamenti in termini di maggiore qualità urbanistico-edilizia, all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali e dei servizi, al rafforzamento e al rinnovo della dotazione ricettivo-alberghiera; la quota parte di residua potenzialità edificatoria è commisurata e coerente con tali finalità e preferibilmente si localizza in contiguità con gli insediamenti esistenti, quale integrazione e completamento, e/o con i centri abitati di storica e solida formazione, nonché negli ambiti portuali;
b) gli ambiti e sub-ambiti destinati al nuovo sviluppo sono quelli identificati dagli studi e analisi di cui all'articolo 23, in termini di compatibilità paesistico-ambientale e di sostenibilità complessiva delle trasformazioni territoriali.

4. I principali parametri urbanistico-edilizi da adottare per tutti gli ambiti sono i seguenti:
a) dotazioni volumetriche:
1) residenze turistiche 100 mc/ab.;
2) strutture ricettivo alberghiere classificate:
1.1 hotel ***** e superiori ≥ 180 mc/ pl;
1.2 hotel **** ≥ 140 me/ pl;
1.3 hotel *** ≥ 100 me/ pl;
1.4 altri ≥ 80 mc/ pl;
1.5 strutture diffuse (B&B) ≥ 70 mc/ pl;
b) assetto urbanistico nuovi insediamenti:
1) superficie destinata alla ricettività comunque classificata ≥ 50 per cento della superficie territoriale totale;
2) superficie destinata ai servizi integrati del sistema turistico ≤ 25 per cento della superficie territoriale totale;
3) superficie destinata alla residenza turistica ≥ 25 per cento della superficie totale contenuta comunque, nel 50 per cento destinato a ricettività.
Tali superfici sono comprensive di infrastrutture e parcheggi. Il PUC determina l'entità dei parametri specifici, in quanto derivanti dalle analisi, studi e valutazioni in precedenza descritti, tuttavia, con il rispetto dei seguenti parametri massimi e minimi:
a) limiti superficie fondiaria: la superficie fondiaria non è superiore al 50 per cento della superficie territoriale;
b) indici di fabbricabilità territoriale: indice territoriale massimo determinato dagli studi di compatibilità paesaggistico-ambientale e dalle valutazioni di cui all'articolo 23, comma 3, e all'articolo 35, non superiore a 0,70 mc/mq;
c) indici di fabbricabilità fondiaria: determinato dagli studi di compatibilità paesistico-ambientale e, comunque, non superiore a 1,5 mc/mq;
d) superfici destinate a servizi pubblici, verde, infrastrutture e parcheggi:
1) non inferiore al 50 per cento della superficie territoriale;
2) la superficie a verde pubblico non inferiore al 25 per cento della superficie totale;
3) la superficie a verde pubblico e privato complessiva non inferiore al 50 per cento della superficie totale.

5. Relativamente ai parametri urbanistico-edilizi per gli ambiti interessati da insediamenti esistenti, come specificati al comma 3, lettera a), valgono le seguenti prescrizioni:
a) per gli areali interessati da pianificazione attuativa completata sono consentite operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volume e a condizione che sia migliorata la qualità architettonico-edilizia degli edifici, interventi di demolizione e ricostruzione, finalizzati a migliorare l'inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale e la qualità dell'insediamento anche con rinconfigurazione parziale o totale degli stessi;
b) per gli areali interessati da pianificazione attuativa non completata, in conformità al piano attuativo e relativa convenzione urbanistica ancora legittimamente vigente, è consentito il completamento delle previsioni di piano, tassativamente entro i termini di scadenza di tale convenzione e a condizione che lo stato di attuazione risulti superiore al 50 per cento in termini volumetrici. È obbligatoria la conformità alle norme del PPR sulla minimizzazione degli impatti paesistico-ambientali;
c) qualora lo stato di attuazione del piano attuativo risulti inferiore al 50 per cento e siano trascorsi 10 anni dalla stipula della convenzione, lo stesso piano, per la parte non attuata, è rimodulato in conformità alle norme urbanistico-edilizie previste dalla presente legge per gli ambiti di nuovo sviluppo e alle prescrizioni del PPR, inoltre, è soggetto alle modalità di approvazione di cui all'articolo 31 e al rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica.

6. Relativamente alla fascia costiera dei 300 metri dalla linea di battigia marina, in generale non è consentita ulteriore edificazione con la sola eccezione di:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza aumento di volume a condizione che siano migliorati la qualità architettonico-edilizia e l'inserimento nel contesto paesaggistico, la demolizione di fabbricati destinati a essere ricostruiti oltre la fascia dei 300 metri;
b) gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettivo-alberghiere esistenti alle condizioni stabilite all'articolo 43;
c) le infrastrutturazioni e i servizi riconosciuti di grande interesse pubblico con motivato provvedimento delle amministrazioni pubbliche competenti nonché quelle finalizzate alla valorizzazione paesaggistico-ambientale.

 

Art. 39
Parametri urbanistico-edilizi per gli ambiti ap destinati ai sistemi produttivi

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 24, la pianificazione attuativa considera le seguenti condizioni generali:
a) controllo della frammentazione paesaggistica, rispetto della biodiversità, dell'integrità delle componenti ambientali e delle connessioni ecologiche;
b) risparmio del suolo attraverso sviluppo di economie di agglomerazione e prossimità;
c) cura degli aspetti morfologici, formali, volumetrici, cromatici e materici;
d) cura delle aree di frangia e riduzione delle interferenze visive anche con introduzione di elementi finalizzati alla mitigazione dell'impatto;
e) mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 50 per cento della superficie del lotto di pertinenza al netto dell'ingombro dell'edificio al fine di consentire l'assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche;
f) previsione di idonei collegamenti con le reti di trasporto e di una adeguata disponibilità idrica e di energia.

2. In relazione al contenuto dell'articolo 24 e del comma 1, la pianificazione attuativa individua i parametri urbanistico-edilizi più coerenti e adeguati rispettando i seguenti valori limite:
a) la pianificazione attuativa dei nuovi insediamenti prevede un assetto con i seguenti parametri massimi e minimi:
1) superficie fondiaria ≤ 60 per cento;
2) superficie a verde ≥ 20 per cento;
3) superficie per infrastrutture e parcheggi ≥ 20 per cento;
b) indice di fabbricabilità territoriale e fondiario:
1) comune classe I it, max 2,5 mc/mq;
2) comune classe II it max 2,0 mc/mq;
3) comune classe III it max 1,5 mc/mq;
4) comune classe IV it max 1,0 mc/mq;
5) comune classe I if max 4,5 mc/mq;
6) comune classe II if max 3,5 mc/mq;
7) comune classe III if max 2,5 mc/mq;
8) comune classe IV if max 2,0 mc/mq;
c) il rapporto di copertura tra superficie coperta e superficie fondiaria di pertinenza non superiore al 50 per cento;
d) superficie utile agibile non superiore al 65 per cento della superficie fondiaria di pertinenza; parte di tale superficie utile può essere destinata a unità residenziale non superiore a 120 mq;
e) i parcheggi asserviti alle attività produttive risultano pari a 1 mq ogni 2 mq di superficie utile agibile, il 50 per cento dei quali da prevedersi all'interno dei lotti fondiari.

 

Art. 40
Disposizioni speciali per gli ambiti Aa destinati alla valorizzazione e sviluppo agricolo-forestale

1. Fermo restando il recepimento delle disposizioni generali e direttive di cui all'articolo 25, per gli interventi di valorizzazione e sviluppo degli ambiti Aa, ovvero sub-ambiti omogenei come classificati dal PUC, si applicano le seguenti specifiche disposizioni:
a) interventi ammessi negli edifici esistenti:
negli ambiti e sub-ambiti Aa, sono ammessi gli interventi di recupero e valorizzazione degli edifici esistenti alle seguenti condizioni:
1) la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo finalizzati a una migliore qualità architettonico-edilizia, orientata ai caratteri dell'edilizia rurale tipica del territorio di riferimento;
2) la ristrutturazione edilizia, anche mediante demolizione e ricostruzione, riconfigurazione fisico-formale degli edifici, al fine di elevare la qualità complessiva e un migliore inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, senza aumento di volume. Quando conforme alla normativa specifica del PUC per i sub-ambiti interessati, la ristrutturazione e la riconfigurazione edilizia possono prevedere l'ampliamento e la trasformazione dei complessi edilizi esistenti, in coerenza con le norme della presente legge e di quelle specifiche del PUC;
3) gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento per l'accessibilità da parte dei portatori di disabilità;
4) gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e della eco-sostenibilità;
5) La realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie a garantire la qualità dell'abitare e della conduzione del fondo interessato;
b) insediamenti rurali storici o consolidati:
1) il PUC individua la perimetrazione dei sub-ambiti caratterizzati dalla presenza di insediamenti rurali storici, di caratterizzazione identitaria e meritevoli di speciali azioni di conservazione e valorizzazione, definendo la relativa disciplina;
2) sono sempre consentiti interventi finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto dei caratteri storico-architettonici, identitari e tradizionali quali gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia finalizzata alla migliore qualità architettonico-edilizia e al coerente inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale;
3) sono consentiti interventi di riqualificazione dei complessi con parziale o totale riconfigurazione, compresi ampliamenti volumetrici non superiori al 20 per cento dei volumi legittimamente esistenti. Qualora gli interventi di riqualificazione comportino aumenti di volumetria superiori a tale limite, è obbligatorio il Piano attuativo di riqualificazione e sviluppo i cui limiti in termini di parametri urbanistico-edilizi sono fissati dalle norme specifiche del PUC;
c) nuova edificazione:
1) la nuova edificazione è consentita esclusivamente al fine di conservare, migliorare e sviluppare le attività agricolo-forestali secondo un obbligatorio piano aziendale di gestione e sviluppo che contiene anche uno schema di convenzione che vincoli la realizzazione dell'intervento al raggiungimento dei programmi aziendali. Sono legittimati alla nuova edificazione:
1.1 gli agricoltori che svolgono allo stato attuale attività agricolo-forestale secondo adeguata certificazione che ne confermi la legittimità, ovvero chiunque svolga tale attività agricola anche a titolo non principale;
1.2 i nuovi agricoltori o soggetti imprenditoriali nel settore agricolo-forestale, che dimostrano e certificano con un piano di sviluppo aziendale le attività che svolgono e intendono svolgere.
In ogni caso il lotto minimo per la realizzazione di nuove residenze, fermo restando il rispetto dei parametri stabiliti dalle presenti norme e dal PUC, non risulta inferiore a 3 ha.
2) il PUC, in conformità all'articolo 25 e al PPR, stabilisce le norme specifiche per la potenzialità edificatoria dei diversi sub-ambiti in termini di compatibilità paesistico-ambientale, assicurando anche un'adeguata proporzione tra la superficie fondiaria, destinata alla edificazione dei complessi produttivi ed eventuali connesse residenze, e superficie totale dell'azienda, come specificato dal piano aziendale di sviluppo che identifica le effettive tipologie produttive ed il piano di investimenti necessari.
Il PUC stabilisce, inoltre, la normativa specifica relativamente alle tipologie architettonico-edilizie, al coerente inserimento della nuova edificazione, riqualificazione e ampliamento di quelle esistenti nel contesto paesaggistico ambientale, i parametri urbanistico-edilizi, le dotazioni di servizi e di infrastrutture, agli aspetti ecologici e di contenimento dei consumi energetici.
I nuovi edifici a destinazione residenziale sono ammessi esclusivamente per i soggetti di cui alla lettera a); in particolare, gli interventi di edilizia residenziale sono subordinati alla diretta conduzione dell'attività agricola da parte di chi assume nell'edificio il domicilio e la residenza, l'imprenditore agricolo professionale, il legale rappresentante dell'azienda agricola o dipendenti addetti con continuità alla conduzione del fondo;
3) tutti gli interventi di nuova costruzione sono consentiti sulla base di un piano aziendale, redatto da tecnico abilitato, che:
1.1 certifichi il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
1.2 descriva analiticamente i fattori costitutivi l'azienda agricola in termini di numero di addetti, entità delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate o programmate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti e/o necessari per la produzione, il mantenimento e lo sviluppo dell'azienda;
1.3 dimostri analiticamente la congruità del dimensionamento degli interventi proposti rispetto alle attività aziendali e alle capacità produttive;
1.4 dimostri l'esistenza delle infrastrutture di servizio all'edificio o la possibilità di realizzarle da parte del richiedente contestualmente alla costruzione dell'edificio;
1.5 illustri e dimostri la compatibilità paesaggistico-ambientale delle trasformazioni proposte.

 

Art. 41
Parametri urbanistico-edilizi
per gli ambiti Aa destinati alla valorizzazione
e allo sviluppo agricolo-forestale

1. I parametri urbanistico-edilizi sono definiti dal PUC con particolare riferimento ai contenuti degli articoli 11, 18, 25 e 40; i limiti minimi e massimi sono comunque quelli stabiliti dal presente articolo.

2. La superficie territoriale minima di intervento è precisata nel piano aziendale, condizione essenziale per tutti gli interventi di ampliamento o nuovo impianto dei complessi produttivi e residenze annesse; dallo stesso documento risulta giustificata tale superficie, quale entità idonea rispetto al piano di assetto e sviluppo aziendale.

3. Nell'ambito della superficie territoriale totale, come precisato dal piano aziendale con idonei elaborati, sono precisati gli areali fondiari dove realizzare gli interventi edilizi di qualunque tipo. La superficie fondiaria totale non può superare il 20 per cento della superficie territoriale, con la sola eccezione per la serricoltura.

4. Relativamente alle residenze ammissibili, secondo le specifiche di cui all'articolo 40, il parametro di riferimento quale superficie minima netta per unità residenziale è di mq 120, la dotazione volumetrica pro-capite di 100 mc/ab. Il limite massimo, per le residenze ammesse in ambito aziendale, è di 1000 mc. La misura specifica è stabilita dal piano aziendale che deve esaurientemente giustificare il fabbisogno residenziale richiesto in relazione alla dimensione dell'azienda e del numero di addetti per i quali è richiesta la stabile presenza.

5. Il piano aziendale contiene una relazione paesaggistico-ambientale che illustra, motiva e giustifica le scelte localizzative, quantitative e di carattere tipologico-architettonico di tutti gli interventi dallo stesso previsti, in termini di minimo impatto e di adeguata coerenza rispetto al contesto paesaggistico-ambientale, in coerenza con le disposizioni specifiche del PUC.

6. Sono edifici strumentali alla produzione:
a) i fabbricati e impianti connessi alla conduzione agricolo-forestale e zootecnico;
b) i fabbricati e impianti connessi alla silvicoltura;
c) i fabbricati e impianti connessi alla produzione, alla valorizzazione e alla trasformazione dei prodotti aziendali, ivi compresi i locali destinati alla vendita diretta dei prodotti;
d) i fabbricati destinati all'esercizio dell'attività agrituristica e ittituristica;
e) i fabbricati destinati all'esercizio dell'attività di fattoria didattica e sociale e della ricerca nella materia agro-forestale;
f) i fabbricati e impianti connessi all'itticoltura.

7. Gli indici di fabbricabilità, i caratteri costruttivi e tipologici, le altezze massime degli edifici, le diverse destinazioni ammesse, distanze tra fabbricati e confini sono definiti dal PUC in ragione anche dei caratteri storici, tradizionali e in coerenza con le finalità di evitare impatti negativi nel contesto paesaggistico-ambientale. I limiti massimi fondiari sono comunque fissati in:
a) residenze ammesse 0,03 mc/mq;
b) impianti e attrezzature produttive 0,10 mc/mq.

8. Al fine di limitare le ricadute sulla popolazione in termini igienico ambientali, negli insediamenti zootecnici i fabbricati, destinati al ricovero degli animali e gli impianti connessi alla raccolta, o allo stoccaggio e alla raccolta e al trattamento dei reflui zootecnici, rispettano la distanza minima di 50 metri dai confini di proprietà. I fabbricati e tali impianti inoltre rispettano le seguenti distanze minime dagli edifici residenziali esistenti in ambito rurale e dal perimetro dell'ambito urbano o degli insediamenti esistenti in ambiti diverso dall'urbano:
a) 50 metri se trattasi di allevamento per suini;
b) 300 metri per avicoli, conigli e altro;
c) 100 metri per bovini, ovicaprini ed equini.

9. Nel caso di svolgimento di attività di produzione agricola e zootecnica destinata esclusivamente o prevalentemente a uso personale e familiare, fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero dei volumi esistenti, possono essere realizzati annessi agricoli, destinati esclusivamente al ricovero degli animali, delle attrezzature e dei prodotti agricoli, nella misura massima di 200 mc per fondi da uno a dieci ettari e di 400 mc per fondi superiori. Non è ammesso il mutamento delle destinazioni d'uso dei fondi agricoli.

 

Art. 42
Disposizioni speciali e parametri
urbanistico-edilizi per gli ambiti Avp
di valorizzazione paesaggistico-ambientale

1. Ferma restando l'ammissibilità degli interventi di cui all'articolo 27, comma 2, gli stessi, assentibili mediante permesso di costruire, devono risultare tali da assicurare una migliore qualità architettonico-edilizia e paesaggistica.

2. Per tutti gli altri interventi di trasformazione del territorio negli ambiti AVP, è obbligatorio lo strumento del piano di riqualificazione e/o di valorizzazione paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 27, comma 3.

3. I piani di riqualificazione e/o valorizzazione paesaggistico-ambientale hanno valenza di piano attuativo con finalità di tutela e salvaguardia del territorio e uso sostenibile dello stesso per la valorizzazione della cultura, delle tradizioni, della naturalità ed ecologia dei sistemi, in piena conformità con la disciplina paesaggistica vigente.

4. I piani di cui al comma 3 possono assumere valenza speciale nell'ipotesi di pianificazione di aree parco finalizzate ai diversi tematismi paesaggistici ed ecologico-ambientali, anche in conformità alla legge regionale 7 giugno 1989 n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale).

5. La disciplina urbanistico-edilizia è stabilita dal piano attuativo, soggetto alle procedure di approvazione di cui all'articolo 31.

6. I parametri urbanistico-edilizi massimi, fatti salvi gli esiti degli studi paesaggistico-ambientali e di sostenibilità che determinano i livelli di trasformazione e tutela del territorio interessato, non possono superare i valori di cui agli articoli 40 e 41, ridotti del 50 per cento.

 

Art. 43
Norme per gli interventi di riqualificazione
delle strutture turistico-ricettive

1. Al fine di elevare gli standard di qualità complessiva delle strutture, l'adeguata compatibilità paesaggistica, l'ottimale dotazione dei servizi e l'organizzazione tecnico-funzionale e gestionale, sono incentivati gli interventi di riqualificazione del sistema turistico-ricettivo.

2. Sono consentiti gli interventi di:
a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) risanamento strutturale e conservativo;
c) ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici;
d) demolizioni, totali o parziali, con riconfigurazione fisico-formale delle strutture per il miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica.
Gli interventi di ampliamento possono riguardare le strutture esistenti o la realizzazione di corpi separati, integrati funzionalmente e omogeneamente con il complesso esistente.

3. Gli interventi possono riguardare anche le strutture ricettive esistenti localizzate nella fascia territoriale dei 300 metri dalla linea della battigia marina.

4. Gli eventuali incrementi volumetrici:
a) sono ammessi, anche in deroga ai parametri e agli indici di fabbricabilità previsti dagli strumenti urbanistici, nella misura massima percentuale del 25 per cento calcolata sui volumi esistenti legittimamente autorizzati;
b) sono realizzati sempre in arretramento rispetto alla linea passante per lo spigolo del corpo di fabbrica esistente più vicino alla battigia marina;
c) assicurano l'adeguamento delle dotazioni secondo quanto disposto dall'articolo 38;
d) almeno il 50 per cento degli ampliamenti ammissibili sono destinati a migliorare l'offerta dei servizi della struttura ricettiva (bar-ristorante, centri benessere, centri congressi, servizi per il tempo libero e lo sport, dotazioni logistiche);
e) possono usufruire degli incrementi volumetrici anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già beneficiato degli incrementi previsti dall'articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), e successive modifiche e integrazioni, fino alla concorrenza del 25 per cento dei volumi esistenti legittimamente autorizzati;
f) possono usufruire degli incrementi volumetrici anche le strutture turistico-ricettive che abbiano già beneficiato parzialmente degli incrementi previsti dagli articoli 4 e 13, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo) e dell'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), unicamente fino alla concorrenza dei rispettivi limiti massimi percentuali previsti dalle suddette norme di legge;
g) gli interventi di riqualificazione e ampliamento contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità secondo gli indirizzi per il turismo sostenibile UNEP.

 

Art. 44
Interventi per il turismo rurale

1. Il PUC può prevedere, negli ambiti Aa, la possibilità di realizzare strutture destinate al turismo rurale, sulla base di studi e analisi attinenti al profilo agricolo-produttivo, paesaggistico ed ecologico-ambientale.

2. In relazione a tali studi, il PUC può individuare il numero e la dimensione delle strutture destinate al turismo rurale.

3. Le strutture sono destinate all'accoglienza e alla ricettività, alla ristorazione, ai servizi per lo svago, il tempo libero e la pratica sportiva, alle attività di divulgazione e istruzione e ai servizi per l'escursionismo culturale ed ecologico-ambientale. Tali strutture sono dimensionate in stretta correlazione con le dimensioni e l'importanza dell'azienda quale risultante da apposito piano aziendale allegato alla richiesta.

4. Per le strutture a destinazione mista che comprendano la ricettività, è richiesta una dimensione aziendale minima di dieci ettari, non necessariamente accorpati e la volumetria massima realizzabile rispetta i seguenti parametri:
a) unità ricettiva max 10 camere o 20 posti letto;
b) volume max ricettivo mc 100/posto letto;
c) volume max per i servizi connessi e per le diverse destinazioni specifiche mc 30/posto letto.

5. Per le strutture che non comprendono la ricettività, le volumetrie massime realizzabili sono pari al cinquanta per cento di quelle massime realizzabili previste dal comma 4.

6. Il piano aziendale allegato alla richiesta contiene una relazione paesaggistica-ambientale che illustri, motivi e giustifichi le scelte localizzative, i caratteri architettonico-edilizi, le operazioni di sistemazione e valorizzazione paesaggistica.

7. L'architettura dei nuovi insediamenti risulta coerente e rispettosa degli aspetti paesaggistici, storici, identitari e tradizionali e contribuisce al migliore inserimento paesaggistico-ambientale, al contenimento dei consumi energetici, all'ecologia del riuso e del riciclo.

 

Titolo III
Strumenti speciali di programmazione
e di pianificazione territoriale.
Disposizioni comunali

Capo I
Strumenti speciali di programmazione
e di pianificazione territoriale

Art. 45
Piano regolatore del porto di interesse regionale e varianti

1. I porti marittimi di categoria I e di categoria II, classi I e II, come definiti dall'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) ricadenti nel territorio della Regione, sono disciplinati, in quanto porti di interesse nazionale e internazionale, dalle disposizioni della legge n. 84 del 1994 e dalle relative norme di attuazione. Il Piano regolatore portuale è predisposto in coerenza con il PPR, con il PAI e con il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA). La deliberazione della Giunta regionale di approvazione del piano è corredata dal parere di coerenza agli strumenti di pianificazione sovraordinati e dei parerei in merito alle valutazioni ambientali espressi dalle direzioni generali regionali competenti in materia.

2. I porti marittimi di interesse regionale, categoria II, classe III, come definiti dall'articolo 4 della legge n. 84 del 1994, compresi i porti e gli approdi turistici, sono disciplinati dai commi seguenti e individuati nel PPR o nel piano di settore relativo alla portualità di interesse regionale.

3. Il piano regolatore del porto di interesse regionale, nel rispetto degli indirizzi, direttive e prescrizioni contenuti nel PPR e delle previsioni del piano urbanistico comunale o intercomunale, definisce le scelte strategiche di sviluppo parziale e funzionale dell'area portuale, delimita l'assetto complessivo del porto, individuando le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, di servizio passeggeri, alla pesca, e le aree destinate alla nautica da diporto, ai relativi servizi commerciali e turistici e la relativa destinazione funzionale.

4. Il piano regolatore del porto di interesse regionale è adottato dal comune con deliberazione del consiglio comunale, previa intesa con l'autorità marittima in ordine alla compatibilità delle previsioni di piano con le esigenze di sicurezza portuale, della navigazione marittima, del traffico marittimo e della idoneità delle aree finalizzate al controllo e previa acquisizione del parere di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994.

5. Entro quindici giorni dall'adozione, anche ai fini di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, il piano è depositato a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune e presso la sede dell'autorità competente in materia ambientale ai fini della valutazione ambientale strategica, ove necessaria, dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso sul BURAS e sul sito istituzionale del comune. Ai fini della piena conoscibilità, il piano, completo di tutti gli elaborati, è pubblicato sul sito web istituzionale del comune e in quello dell'autorità competente in materia ambientale. I comuni possono adottare ulteriori forme di pubblicità dell'avvenuta adozione.

6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni, in forma scritta, sul rapporto ambientale e sul piano.

7. Le osservazioni sono esaminate in collaborazione dall'autorità procedente e da quella competente in materia ambientale.

8. Alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il sindaco convoca una conferenza di copianificazione, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'espressione di pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. I lavori della conferenza si concludono entro novanta giorni, termine entro il quale esprimono il proprio parere motivato l'autorità competente in materia ambientale, i rappresentanti degli organi ministeriali preposti alla tutela del paesaggio e i rappresentanti dell'amministrazione regionale in merito alla coerenza con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e con gli atti di pianificazione sovraordinati, inclusi il PPR e il PAI.

9. Il consiglio comunale esaminate le osservazioni presentate e i risultati della conferenza di copianificazione formula una proposta di approvazione del piano regolatore alla Giunta regionale.

10. Il piano regolatore del porto di interesse regionale, corredato degli atti e pareri relativi alle valutazioni ambientali è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli assessori regionali competenti in materia di governo del territorio, lavori pubblici e demanio.

11. Il piano regolatore del porto di interesse regionale non è sottoposto al procedimento di VAS, qualora lo strumento di pianificazione generale vigente che prevede la struttura portuale sia stato approvato, con parere motivato positivo da parte dell'autorità competente per la VAS, o qualora il piano di settore che prevede la realizzazione del porto sia stato approvato con parere motivato positivo da parte dell'autorità competente per la VAS. In tal caso, il piano regolatore portuale specifica in via definitiva i contenuti del rapporto ambientale dello strumento di pianificazione generale per l'ambito da essi considerato.

12. Le varianti al piano regolatore del porto di interesse regionale sono approvate con la medesima procedura di approvazione prevista dal presente articolo, a eccezione di quelle aventi carattere esclusivamente tecnico-funzionale che sono approvate con la procedura di cui all'articolo 46.

13. Le previsioni del piano regolatore del porto di interesse regionale, approvato ai sensi della legge n. 84 del 1994 o ai sensi della presente legge, non contrastano con gli atti di governo del territorio comunale.

14. Qualora si renda necessario procedere alla realizzazione di nuovi porti o approdi turistici di interesse regionale, ovvero all'impianto di quelli esistenti e ciò comporti la necessità di modificare il PPR o il PUC, o il PUIC, la Regione, anche su proposta del comune o dei comuni interessati, procede mediante accordo di pianificazione.

15. Non comportano variazioni del PPR le riqualificazioni funzionali o ambientali dei porti o approdi esistenti finalizzati al conseguimento di standard di livello regionale o statale.

16. Le varianti al piano regolatore del porto di interesse regionale aventi carattere esclusivamente tecnico-funzionale sono relative agli interventi di adeguamento tecnico-funzionali del porto e delle relative strutture. Sono tali gli interventi che, pur modificando la configurazione morfologica delle infrastrutture del porto, non riguardino:
a) la modifica delle funzioni portuali;
b) l'incremento in misura maggiore del 5 per cento della superficie complessiva degli specchi acquei individuati nel piano regolatore portuale;
c) opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale.

17. Sulla natura di variante tecnico-funzionale si pronuncia l'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, sentito l'assessorato regionale competente in materia di governo del territorio.

18. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 46
Piano aeroportuale e varianti

1. La pianificazione degli aeroporti del territorio regionale è disciplinata dal regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), e successive modifiche e integrazioni, e attua le previsioni del Piano generale dei trasporti di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 245 (Elaborazione del piano generale dei trasporti) e del Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna).

2. I vincoli alla proprietà privata conseguenti alla localizzazione degli aeroporti sono disciplinati dalla parte seconda, libro primo, titolo terzo, capo III del regio decreto n. 327 del 1942 e dalla normativa di settore.

3. Ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) spettano alla Regione le funzioni e compiti di pianificazione e programmazione degli aeroporti di interesse regionale.

 

Art. 47
Piano del parco
e delle riserve naturali

1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, previsti dalla legge regionale n. 31 del 1989, sono istituiti con legge regionale che individua quale strumento di pianificazione il piano del parco o della riserva naturale.

2. Il piano del parco è lo strumento di tutela dei valori naturali, ambientali, storico culturali, demo-antropologici e degli ecosistemi presenti nel parco, disciplina l'organizzazione del territorio in relazione agli usi compatibili, suddividendolo in base al diverso grado di protezione.

3. Il piano dispone, in particolare:
a) l'organizzazione generale del territorio, la sua articolazione in aree con la definizione dei vincoli e degli usi consentiti in virtù delle esigenze di tutela e conservazione delle risorse naturali e ambientali presenti, le destinazioni d'uso e le relative norme applicative;
b) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo agli accessi, ai percorsi e alle strutture riservate ai diversamente abili e agli anziani;
c) i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del parco, con indicazione delle tipologie costruttive e i materiali consentiti;
d) gli interventi ammessi sulle strutture e infrastrutture esistenti;
e) le modalità di esercizio delle attività produttive e compatibili con le finalità istitutive del parco.

4. Il piano, sulla base di formali intese tra l'ente parco e i comuni interessati, può prevedere l'individuazione delle aree contigue al parco stesso e la disciplina delle medesime ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

5. Il piano è predisposto dall'organismo di gestione del parco ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi, corredato dal parere di coerenza con il PPR e con il PAI, espresso dalle direzioni generali regionali competenti in materia. La predisposizione del piano può essere effettuata sulla base di un accordo di pianificazione tra tutti i soggetti territoriali ricadenti nell'area del parco.

6. Il piano è depositato a disposizione del pubblico presso la sede dell'organismo di gestione del parco, presso la segreteria dei comuni interessati e presso la sede dell'autorità competente in materia ambientale ai fini della valutazione ambientale strategica. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 sul BURAS e sul sito internet istituzionale della Regione e dell'organismo di gestione del parco. Ai fini della piena conoscibilità, il piano, completo di tutti gli elaborati, è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione, dell'organismo di gestione del parco e in quello dell'autorità competente in materia ambientale.

7. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni, in forma scritta, sul rapporto ambientale e sul piano.

8. Le osservazioni sono esaminate in collaborazione dall'organismo gestore del parco, dalla Regione e dall'autorità competente in materia ambientale.

9. Alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'autorità competente in materia ambientale convoca la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'espressione di pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. I lavori della conferenza si concludono entro il termine di novanta giorni, termine entro il quale esprimono il proprio parere motivato l'autorità competente in materia ambientale e i rappresentanti dell'amministrazione regionale in merito alla coerenza con il PPR e il PAI, e i rappresentanti degli organi ministeriali preposti alla tutela del paesaggio.

10. Ove il territorio oggetto di pianificazione comprenda o proponga SIC, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, il piano è corredato da uno studio per individuare e valutare gli effetti che può avere sul sito. La valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è effettuata dal rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia che si esprime nei termini e modi previsti dal comma 8 in sede di conferenza di copianificazione.

11. L'organismo gestore del parco provvede alle eventuali revisioni della proposta di piano conformandosi alle eventuali prescrizioni e condizioni apposte dai partecipanti alla conferenza di copianificazione e sottopone il Piano alla Giunta regionale per l'approvazione definitiva.

12. Il piano è approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia ambientale.

13. Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS della deliberazione di approvazione definitiva, a cura della Giunta regionale.

14. Il piano del parco è soggetto a periodiche verifiche e a eventuali aggiornamenti con frequenza non superiore a dieci anni.

15. Le varianti al piano sono approvate con le procedure previste dal presente articolo.

16. Qualora i rilevanti valori naturali presenti nel territorio o le particolari dimensioni della riserva naturale regionale comportino la necessità di pianificazione specifica, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.

17. A seguito dell'approvazione del piano del parco naturale regionale o del piano della riserva naturale regionale, con partecipazione dei rappresentanti degli organi ministeriali preposti alla tutela del paesaggio, all'organismo gestore del parco può essere attribuita la delega all'esercizio delle competenze in materia di tutela del paesaggio, finalizzata al rilascio dei provvedimenti di cui agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni commesse nel territorio del parco sono riscosse dall'organismo gestore del parco e impiegate per opere e interventi coerenti con le finalità di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

18. Ai parchi e alle riserve naturali nazionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, e successive modifiche e integrazioni. La deliberazione della Giunta regionale di adozione e approvazione è corredata dal parere di coerenza con il PPR e con il PAI, espresso dalle direzioni generali regionali competenti in materia.

19. Le previsioni del piano del parco sono immediatamente vincolanti per chiunque e sono recepite di diritto negli atti di governo del territorio dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

 

Art. 48
Piano di utilizzo dei litorali

1. Il Piano di utilizzazione dei litorali (PUL) è lo strumento con cui i comuni disciplinano l'utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e regolamentano l'organizzazione del territorio immediatamente contiguo ai litorali, ivi compresa l'accessibilità viaria e pedonale delle aree nel loro complesso e dei singoli siti. Il PUL estende la propria disciplina anche ad ambiti contigui, in funzione delle interrelazioni fra diversi elementi e componenti paesaggistico-ambientali, sociali, economiche che siano in stretta attinenza con i diversi gradi di antropizzazione rilevabili nel contesto e che abbiano influenza sulla strategia di utilizzazione degli ambiti demaniali.

2. Sono escluse dall'ambito territoriale disciplinato dal PUL, le aree del demanio della navigazione interna e quelle del demanio marittimo inerenti alle strutture portuali, di qualsiasi categoria e classe, e delle infrastrutture a esse annesse.

3. Il PUL è redatto sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale ed è approvato secondo le procedure di cui all'articolo 14. Trovano applicazione le disposizioni in materia di VAS di cui all'articolo 6, parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificata dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

4. Le varianti al PUL sono approvate con la medesima procedura.

5. Non costituiscono variante al piano, i riposizionamenti, ampliamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in concessione, anche in considerazione della mutevole conformazione dei litorali, purché la nuova posizione permanga all'interno delle superfici totali assentibili.

6. I PUL, come definiti nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, e la relativa disciplina fanno parte integrante dei PUC e sono in questi recepiti. Le eventuali varianti del PUL, anche sostanziali, in quanto approvate con le procedure di cui all'articolo 14, non richiedono apposita deliberazione di variante al PUC che, automaticamente, si ritiene conformato al PUL dal giorno della sua entrata in vigore.

 

Art. 49
Piano delle aree industriali
di dimensione sovracomunale.Varianti

1. Le aree industriali di dimensione sovracomunale sono definite dalla tabella A allegata alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), con affidamento della gestione ai consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Le varianti al piano delle aree industriali di dimensione sovracomunale sono predisposte, in coerenza con il PPR e con il PAI, dal consorzio industriale e da questo adottate.

3. La variante al piano proposta dal consorzio industriale, ove comporti modifiche al perimetro consortile, è elaborata sulla base di un accordo di pianificazione tra i comuni facenti parte del consorzio e la Regione.

4. A seguito dell'adozione, la variante al piano delle aree industriali di dimensione sovracomunale, è depositata a disposizione del pubblico presso la sede del consorzio industriale, presso la segreteria dei comuni che fanno parte del consorzio e presso la sede dell'autorità competente in materia ambientale ai fini della valutazione ambientale strategica, individuata presso la Regione. Dell'avvenuta adozione e del deposito è data notizia mediante pubblicazione di un avviso, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sul BURAS e sul sito internet istituzionale della Regione e del consorzio. Ai fini della piena conoscibilità il piano, completo di tutti gli elaborati, è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione e del consorzio.

5. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS, chiunque può prendere visione della variante al piano e presentare osservazioni, in forma scritta, sul rapporto ambientale e sul piano.

6. Le osservazioni, comprese quelle dei comuni facenti parte del consorzio, sono esaminate in collaborazione dal consorzio e dalla Regione, in qualità di autorità competente in materia ambientale.

7. Alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il legale rappresentante del consorzio convoca la conferenza di copianificazione, alla quale partecipano tutti i soggetti competenti all'espressione di pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati. I lavori della conferenza si concludono entro il termine di novanta giorni, termine entro il quale esprimono il proprio parere motivato l'autorità competente in materia ambientale e i rappresentanti dell'amministrazione regionale in merito alla coerenza con le vigenti disposizioni in materia di governo del territorio e con gli atti di pianificazione sovraordinati, inclusi il PPR e il PAI, e i rappresentanti degli organi ministeriali preposti alla tutela del paesaggio.

8. Ove il territorio oggetto di pianificazione comprenda o proponga SIC, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale, il piano è corredato da uno studio per individuare e valutare gli effetti che può avere sul sito. La valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è effettuata dal rappresentante dell'amministrazione regionale competente in materia che si esprime nei termini e modi previsti dal comma precedente in sede di conferenza di copianificazione.

9. Ove, a seguito dei pareri espressi sia necessario conformarsi alle eventuali prescrizioni e condizioni apposte dai partecipanti alla conferenza di copianificazione, il consorzio procede alla revisione della proposta, sottopone per l'approvazione definitiva il piano alla Regione che verifica il rispetto delle prescrizioni e condizioni apposte e provvede all'approvazione del piano con le modifiche e integrazioni necessarie, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni.

10. Dell'approvazione della variante al piano è data notizia, mediante pubblicazione per estratto della deliberazione della Giunta regionale di approvazione definitiva, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica e nel BURAS.

11. Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS della deliberazione di approvazione definitiva.

12. I comuni interessati adeguano entro sei mesi i propri piani urbanistici alle previsioni del piano consortile.

 

Art. 50
Programmi e progetti strategici per lo sviluppo di interesse regionale

1. La Regione, i comuni, gli enti e gli altri soggetti pubblici o privati, singolarmente o in associazione tra loro, possono proporre programmi, piani e progetti strategici di investimento, interessanti i diversi settori produttivi, che siano tali da incidere significativamente sul sistema economico-sociale, sull'organizzazione, sulla tutela e sulla valorizzazione paesaggistico-ambientale del territorio e che risultino di interesse regionale, che possono comportare anche varianti e/o modifiche agli atti di governo del territorio.

2. I piani e progetti strategici sono dichiarati dalla Regione di grande interesse sociale ed economico e assicurano concrete condizioni di sostenibilità.

3. I soggetti di cui al comma 1, illustrandone in termini sintetici lo scopo, la sostenibilità e la fattibilità, formulano la proposta al Presidente della Regione diretta a verificare la compatibilità della proposta con la programmazione regionale in materia urbanistico-territoriale, paesaggistico-ambientale ed economico-sociale.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla richiesta, sulla base dell'istruttoria preliminare degli Assessorati regionali della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; degli enti locali, finanze e urbanistica, della difesa dell'ambiente, verificata la compatibilità della proposta con la programmazione regionale in materia urbanistico-territoriale, paesaggistico-ambientale ed economico-sociale, delibera l'ammissione della stessa all'ulteriore fase istruttoria da espletarsi nel rispetto della procedura fissata dal presente articolo.

5. I programmi e progetti strategici risultano conformi al PPR. In particolare, non sono in contrasto con le norme del PPR relative agli ambiti territoriali destinati a tutela integrale e/o di cui alle disposizioni dell'articolo 9, comma 3, lettera g). Con il supporto di approfonditi e adeguati studi e analisi territoriali, possono introdursi adeguamenti, integrazioni e specificazioni della disciplina paesaggistica del PPR relativamente agli ambiti di cui all'articoli 9, comma 3, lettere h) e i). In tal caso, si applicano le procedure di cui agli articoli 13 e 14.

6. I piani o progetti strategici, definiscono, per gli ambiti territoriali interessati, la disciplina urbanistica e i parametri urbanistico-edilizi in conformità ai valori limite previsti dagli articoli di cui al titolo II, capo III, e in coerenza con il PPR e gli studi specifici sul territorio, paesaggio, ambiente, sistemi insediativi e infrastrutturali.

7. Il programma e/o il progetto strategico per lo sviluppo di interesse regionale contiene:
a) le deliberazioni degli organi competenti dell'ente che propone l'intervento;
b) le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni interessati dagli interventi, anche in materia di variante agli strumenti urbanistici vigenti;
c) la relazione illustrante il programma o progetto, gli obiettivi e le finalità, le strategie programmatorie e attuative, le risorse finanziarie e i programmi operativi dell'intero processo;
d) la relazione tecnico progettuale sugli interventi da realizzare;
e) gli studi economico-finanziari ed economico-sociali che illustrino l'incidenza nel contesto territoriale, sociale ed economico, le ricadute e i benefici programmati;
f) la relazione sulla sostenibilità economica, sociale ed energetica, urbanistico-territoriale e paesaggistico-ambientale;
g) il progetto complessivo di tutti gli interventi a livello preliminare, elaborato secondo le norme vigenti in materia;
h) il progetto di valorizzazione paesaggistico-ambientale e delle compatibilità degli interventi rispetto al contesto culturale e ambientale;
i) i progetti infrastrutturali a livello preliminare;
j) il quadro completo dei rischi e sensitività, e tutti gli impatti derivanti dall'intervento e il quadro delle misure da adottare;
k) la quantificazione economico-finanziaria per la stima delle opere da realizzare e l'attuazione del programma;
l) l'atto di condizione e impegno per l'attuazione del programma, il rispetto del cronoprogramma, eventuali garanzie finanziarie e accordo di programma.

8. Con la deliberazione di ammissione, la Giunta regionale fissa le eventuali condizioni cui si attiene il proponente per il successivo svolgersi della procedura.

9. La deliberazione di ammissione di cui al comma 8, insieme alla proposta di piano o progetto strategico, è depositata presso la Presidenza della Regione e presso gli assessorati competenti in materia di urbanistica, tutela del paesaggio e difesa dell'ambiente e tempestivamente pubblicata nei siti internet istituzionali. Dell'avviso di deposito è data pubblicità nel BURAS, anche ai fini di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Quando l'attuazione del piano o del progetto comporti varianti urbanistiche, la deliberazione della Giunta regionale, insieme alla proposta di piano o al progetto strategico, sono depositate anche presso le segreterie dei comuni interessati da tali varianti.

10. Entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di ammissione, i soggetti proponenti, nel rispetto delle condizioni eventualmente fissate ai sensi del comma 9, presentano alla Presidenza della Regione il piano o il progetto strategico completo di tutti gli elaborati ritenuti utili per l'ulteriore istruttoria.

11. Entro trenta giorni, dall'avvenuta presentazione del piano o del progetto, il Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, nomina una commissione speciale della quale fanno parte di diritto i direttori generali degli Assessorati regionali della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; degli enti locali, finanze e urbanistica; della difesa dell'ambiente. Per ogni singolo piano o progetto, il Presidente della Regione può nominare rappresentanti di altri settori dell'amministrazione regionale preposti alla cura di interessi collegati all'attuazione del piano o progetto e figure scientifico-professionali esterne all'amministrazione, particolarmente qualificate nei settori di intervento. Definita la composizione della commissione e nominati i componenti straordinari, il direttore generale della Giunta regionale convoca la commissione per la prima riunione che si tiene entro trenta giorni dalla nomina dei componenti

12. La commissione, coordinata dal direttore generale della Giunta regionale, ha sede presso gli uffici regionali, esamina gli elaborati della proposta relativamente a tutti gli aspetti di carattere urbanistico-territoriale, paesaggistico-ambientale, economico-sociale e di complessiva sostenibilità dell'iniziativa e a ogni altro aspetto ritenuto utile per la migliore valutazione dell'iniziativa e dell'affidabilità finanziaria dei soggetti proponenti. A tal fine può richiedere al soggetto proponente tutti i chiarimenti e le integrazioni documentali ritenuti utili per le proprie valutazioni.

13. La commissione istruttoria conclude la propria attività nel tempo massimo di centoventi giorni dalla prima riunione di cui al comma 11, e formula il proprio parere definitivo, positivo o negativo, eventualmente indicando le ulteriori prescrizioni cui si attiene il soggetto proponente.

14. Nel caso di approvazione subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni preliminari, il soggetto proponente, entro trenta giorni, presenta i nuovi elaborati in conformità alle prescrizioni richieste. La commissione completa l'istruttoria entro i successivi sessanta giorni, verificando la coerenza della documentazione integrativa prodotta dal proponente.

15. Nell'ambito di tale commissione si perfeziona ogni iter amministrativo e tecnico necessario; si provvede all'acquisizione di intese, di nulla osta, di autorizzazioni, di pareri o di altri atti di assenso necessari, ivi incluso il parere motivato dell'autorità competente in materia ambientale in merito alle verifiche di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione di incidenza ambientale e ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale.

16. Entro il termine di trenta giorni dall'avviso di deposito di cui al comma 9, chiunque può formulare osservazioni motivate sulla proposta, di cui la commissione tiene conto con parere motivato.

17. La determinazione finale della commissione è trasmessa, insieme ai relativi elaborati, al Presidente della Regione.

18. Nei successivi trenta giorni, la Giunta regionale adotta la deliberazione definitiva di approvazione o di non approvazione del piano o del progetto strategico.

19. La deliberazione di approvazione indica anche il termine entro il quale è sottoscritto l'accordo attuativo fra tutte le parti pubbliche e private eventualmente coinvolte.

20. La deliberazione definitiva di approvazione del piano o progetto strategico acquista piena efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURAS del decreto del Presidente della Regione che, verificata la sottoscrizione dell'accordo attuativo, ne dispone l'esecutività. Da tale giorno, il programma, il piano o il progetto è legittimamente operante e si possono attivare tutti gli atti conseguenti e necessari.

21. Il provvedimento finale, quando necessario, acquista valore di variante agli strumenti urbanistici vigenti interessati e, ove previsto, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere previste.

22. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri che i proponenti devono osservare per la presentazione, ai sensi del comma 3, della proposta dei piani o dei progetti strategici.

 

Capo II
Ulteriori norme di tutela
per la formazione dei piani

Art. 51
Fasce e zone di rispetto a tutela della sicurezza

1. Al fine di garantire la visibilità e consentire gli ampliamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori eventuali infrastrutture, a protezione dei nastri e degli incroci stradali, attrezzati e non, all'esterno dei centri abitati è prevista un'adeguata fascia di rispetto, comunque non inferiore a quella disposta dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada). Il piano urbanistico, comunale o intercomunale riporta la perimetrazione del centro abitato come definito dal Codice della strada e secondo le indicazioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709/97.

2. Nella aree ricomprese negli ambiti urbanizzati e nei nuovi insediamenti, la distanza fra gli edifici e il ciglio delle strade extraurbane principali non è inferiore a 10 metri, riducibili a 6 metri in particolari situazioni orografiche e di impianto urbanistico.

3. Nelle fasce di rispetto stradale, rappresentate nel piano urbanistico, comunale o intercomunale, non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni, la ricostruzione o l'ampliamento degli edifici esistenti, salvo quanto previsto dal comma 6, e trovano, inoltre, applicazione gli ulteriori limiti previsi dal decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Il piano urbanistico, comunale o intercomunale, può prevedere che nelle fasce di rispetto stradale siano realizzati percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, interventi tesi a raccordare in termini ecologici, funzionali e percettivi l'infrastruttura con i contesti attraversati, parcheggi pubblici, impianti per la distribuzione di carburante o per il lavaggio delle autovetture.

5. Nel piano urbanistico, comunale o intercomunale, è rappresentata e disciplinata la fascia di rispetto ferroviaria, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) nella quale, comunque, non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni e la ricostruzione o l'ampliamento degli edifici esistenti. Possono essere autorizzate riduzioni alle distanze prescritte dalle norme vigenti ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980.

6. Negli edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario, il piano urbanistico, comunale o intercomunale, può prevedere aumenti di volume non superiori al 20 per cento del volume preesistente, unicamente per sistemazioni igieniche o tecniche e a condizione che gli ampliamenti si sviluppino sul lato opposto a quello della infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare, o mediante sopraelevazione.

7. Nel piano urbanistico, comunale o intercomunale, è rappresentata e disciplinata la fascia di rispetto cimiteriale comunque non inferiore a quanto previsto dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) e pari a 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.

8. Nella fascia di rispetto cimiteriale non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni e la ricostruzione o l'ampliamento degli edifici esistenti. Nella fascia di cui al primo periodo è consentita la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale.

9. La fascia di rispetto cimiteriale può essere ridotta unicamente previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale (ASL) e non oltre il limite di 50 metri per la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti per consentire la realizzazione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie.

10. Il piano urbanistico, comunale o intercomunale, determina, nel rispetto delle normative di settore, le fasce di rispetto attorno agli edifici industriali, ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, agli impianti di gestione dei rifiuti, alle opere di presa degli acquedotti, agli impianti di depurazione delle acque di rifiuto e le caratteristiche delle colture arboree da piantare in tali fasce.

11. Nelle fasce di rispetto di cui ai commi 1, 5, 7 e 10 possono essere ubicati impianti e infrastrutture per la trasformazione e il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di pubblici servizi.

12. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo possono essere computate, ai fini della edificabilità realizzabile nelle aree limitrofe.

13. Nel piano urbanistico, comunale o intercomunale, è rappresentata la fascia di rispetto aeroportuale, nel rispetto delle disposizioni del codice della navigazione, delle previsioni regolamentari dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e dei piani di rischio.

14. Per le ulteriori fasce di rispetto si applicano le vigenti disposizioni normative regionali e nazionali.

 

Art. 52
Fasce di rispetto a tutela dei territori costieri,
dei fiumi e dei laghi

1. Nel piano urbanistico, comunale o intercomunale, è rappresentata la fascia di rispetto a tutela dei territori costieri, vincolata paesaggisticamente dall'articolo 142, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche e integrazioni, fissata in 300 metri dalla linea della battigia e sottoposta a vincolo di integrale conservazione nella quale è vietato ogni intervento di nuova edificazione.

2. Nelle isole di Sant'Antioco, San Pietro, La Maddalena gli interventi di nuova edificazione sono vietati nella fascia ricompresa nei 150 metri dalla linea di battigia.

3. È, inoltre, vietata ogni nuova edificazione:
a) nella fascia di rispetto dei fiumi compresi in un apposito elenco approvato dalla Giunta regionale tra quelli iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), fissata in 150 metri dagli argini o dalle sponde;
b) nella fascia di rispetto dei laghi naturali e degli invasi artificiali, con esclusione di quelli a scopo irriguo o zootecnico e delle vasche di raccolta, fissata in 300 metri dalla linea di battigia;
c) all'interno del perimetro delle zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
d) nella fascia di rispetto delle lagune, degli stagni e delle zona umide diverse da quelle di cui alla lettera c), fissata in 150 metri dalla linea di battigia;
e) nelle isole minori della Sardegna, con esclusione delle isole di Sant'Antioco, San Pietro, La Maddalena.

4. Non sono soggetti al vincolo di integrale conservazione le aree già ricadenti nelle zone omogenee A, B e nelle zone C, D, F, G e H contermini agli abitati, come individuate, in base al decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U, negli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione della presente legge.

5. Sono, inoltre, esclusi dal vincolo di inedificabilità di cui ai commi 1, 2 e 3 lettera a), b), c), d) i comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici vigenti, siano contermini al mare, ai fiumi, alle lagune, agli stagni e alle zone umide; in sede di pianificazione tali comuni possono individuare, anche all'interno delle fasce di rispetto individuate ai sensi del presente articolo, ambiti suscettibili di nuova urbanizzazione purché contigui all'ambito urbanizzato; gli ambiti di trasformazione non sono individuabili in presenza dei vincoli di cui al comma 3, lettere c), d) ed e).

6. Nelle fasce di rispetto individuate ai sensi del presente articolo sono, in ogni caso, ammessi:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia senza aumento di volume;
b) gli interventi di prevenzione e di tutela della salute e dell'incolumità pubblica;
c) gli interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale, finalizzati alla salvaguardia dei beni tutelati paesaggisticamente o al ripristino degli ecosistemi;
d) gli interventi in attuazione dei piani e dei progetti di opere pubbliche o di iniziativa pubblica, con particolare riferimento alle strutture necessarie per garantire le dotazioni territoriali essenziali, a condizione che sia dimostrata la impossibilità di una localizzazione alternativa;
e) gli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali essenziali all'interno dei piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 32 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche e integrazioni;
f) gli interventi di ristrutturazione, di razionalizzazione e di incremento delle volumetrie, in misura non superiore al 25 per cento delle volumetrie già realizzate, purché strettamente funzionali al miglioramento dell'offerta turistica, all'adeguamento delle strutture turistico ricettive esistenti o delle residenze per il tempo libero e le vacanze da trasformare, conformemente al piano paesaggistico regionale, in strutture turistico ricettive e, in ogni caso, a condizione che i nuovi volumi siano realizzati in arretramento rispetto all'edificio o al complesso edilizio esistente e, ove possibile, oltre le fasce di rispetto di cui al presente articolo;
g) gli interventi di realizzazione delle pertinenze di cui all'articolo 817 del Codice civile;
h) gli interventi edilizi strettamente necessari agli impianti di acquacoltura e, comunque, di utilizzazione produttiva del mare, dei fiumi, degli stagni, delle lagune e delle zone umide;
i) gli interventi previsti nei piani di utilizzo dei litorali a condizione che le strutture a servizio della balneazione siano di facile rimozione e i parcheggi non comportino alterazione permanente e reversibile dello stato dei luoghi.

7. Nel piano urbanistico, comunale o intercomunale, sono rappresentate le fasce di rispetto a tutela dei beni di cui al presente articolo.

 

Art. 53
Fasce di rispetto a tutela dei corpi idrici

1. È, inoltre, vietata ogni nuova edificazione nelle seguenti fasce di rispetto:
a) lungo il corso dei fiumi non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 96, comma 3, lettera a), dei torrenti non arginati per una profondità di 50 metri dalle rive o, se esistente, dal limite esterno dell'area golenale;
b) lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di 25 metri dagli argini;
c) lungo i corsi d'acqua all'interno dei centri edificati, per una profondità di 10 metri dagli argini dei corsi o per una profondità di 25 metri in mancanza di argini.

2. Nelle fasce di tutela di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le ulteriori previsioni delle norme di attuazione del PAI, del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) e nel Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF).

 

Capo III
Altri strumenti e modalità attuative
degli atti di governo del territorio

Art. 54
Copianificazione
nel processo di formazione dei piani

1. I comuni hanno la facoltà di ricorrere, nel processo iniziale di formazione del PUC, alla collaborazione con la Regione, che coordina l'intervento con gli enti competenti che si esprimono sul governo del territorio, al fine di identificare un documento istruttorio coordinato, preordinato a costituire il quadro delle coerenze da rispettare in sede pianificatoria, fermo restando il procedimento di cui agli articoli 16 e 17.

2. Il comune si avvale della facoltà di cui al comma 1, mediante formale richiesta indirizzata all'assessorato regionale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio. La conferenza di copianificazione è convocata dalla direzione generale dell'assessorato competente. Alla conferenza partecipano i comuni che svolgono la funzione pianificatoria, la Regione con i propri uffici competenti, il Ministero per i beni e le attività culturali e turismo, nelle ipotesi di conformazione e di adeguamento alle previsioni del PPR, le amministrazioni o enti pubblici la cui partecipazione sia necessaria ai fini della valutazione ambientale e gli ulteriori soggetti invitati dal proponente.

3. In sede di conferenza di copianificazione, i partecipanti si esprimono attraverso indicazioni preliminari, pareri, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati e previsti dalle vigenti disposizioni. Sono vincolanti le valutazioni espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali e turismo, e della Regione per gli aspetti di tutela del paesaggio.

4. La conferenza di copianificazione ha il fine di:
a) verificare il rispetto delle previsioni della presente legge e delle ulteriori vigenti disposizioni in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica;
b) verificare l'adeguamento e la conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinati o agli altri atti adottati a tutela di rilevanti interessi pubblici in materia di paesaggio, ambiente, beni culturali, pericolosità e rischio idrogeologico;
c) verificare la conformità ad altri atti di pianificazione, anche di settore, che individuino aree da tutelare per le peculiarità in tema di tradizioni agroalimentari locali, biodiversità e paesaggi rurali, o destinate alla localizzazione di infrastrutture di rilevanza sovracomunale;
d) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla valutazione ambientale strategica;
e) esprimere le valutazioni in merito agli aspetti connessi alla valutazione di incidenza ambientale;
f) assicurare il coordinamento delle politiche territoriali con le politiche comunitarie, nazionali e regionali.

5. La conferenza si conclude con un verbale contenente le intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.

 

Art. 55
Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica è lo strumento mediante il quale i comuni possono disciplinare gli aspetti di equità nel coinvolgimento delle proprietà immobiliari in sede di pianificazione, perseguendo anche le finalità di:
a) garantire la certa realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde e dell'edilizia sociale, economica e popolare;
b) perseguire gli obiettivi di qualità ambientale, urbana e paesaggistica nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed equità.

2. La perequazione urbanistica si applica per la realizzazione di interventi da attuarsi unitariamente all'interno degli ambiti di trasforma-

bilità, come definiti dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, può essere estesa a tutte le aree di trasformazione urbanistica ovvero solo a una loro porzione e può riguardare territori organizzati in ambiti costituiti da parti anche non contigue secondo le specifiche del PUC.

3. I meccanismi perequativi si esauriscono all'interno dello stesso ambito di trasformabilità.

4. Con il piano attuativo sono individuate le aree nelle quali è concentrata l'edificazione e le aree destinate alla localizzazione delle dotazioni territoriali essenziali e il riequilibrio dei parametri urbanistico-edilizi.

5. Ai fini dell'operatività dello strumento perequativo la convenzione urbanistica, da stipularsi tra il comune e il consorzio dei proprietari lottizzanti delle aree, prevede:
a) la ripartizione proporzionale tra i proprietari dei diritti edificatori attribuiti in funzione della volumetria complessiva riconosciuta in base all'indice di capacità edificatoria attribuito all'area di trasformabilità;
b) la ripartizione proporzionale tra i proprietari degli oneri che assumono nei confronti del comune;
c) ove non sia già intervenuta, la ricomposizione dell'assetto proprietario delle aree ricomprese nell'ambito del piano attuativo, al fine di riequilibrare la capacità edificatoria del piano tra i lottizzanti, attraverso permute e cessioni immobiliari;
d) la contestuale cessione al comune delle aree o il loro asservimento al fine di realizzare le dotazioni territoriali essenziali;
e) il cronoprogramma degli interventi pubblici e privati, al fine di garantire l'attuazione unitaria e contestuale delle previsioni di piano;
f) i modi e le forme di utilizzazione delle eventuali premialità;
g) gli eventuali impegni aggiuntivi proporzionati alla valorizzazione delle aree a seguito delle scelte pianificatorie.

6. Nel caso in cui le previsioni delle convenzioni urbanistiche non siano attuate, in tutto o in parte, nei tempi previsti, oltre ai rimedi normalmente esperibili, il comune può procedere all'espropriazione delle aree individuate a tale fine in sede di piano attuativo.

 

Art. 56
Compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica è lo strumento mediante il quale il comune, a seguito di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e in alternativa all'indennità di esproprio, attribuisce al titolare dell'immobile gravato da vincolo aree edificabili o crediti compensativi consistenti in diritti edificatori.

2. La compensazione urbanistica produce effetti a seguito della registrazione della cessione volontaria dell'immobile gravato dal vincolo.

3. La compensazione urbanistica si attua tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici, nei quali sono individuate le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, con assegnazione di un indice compensativo per la quantificazione dei diritti edificatori e le aree o i comparti edificatori nei quali possono essere realizzati i diritti edificatori.

4. I diritti edificatori attribuiti in compensazione sono pari al corrispondente valore pecuniario che spetta in caso di corresponsione dell'indennità di esproprio oltre alle indennità aggiuntive previste per legge, incluse quelle per la conclusione dell'accordo di cessione.

 

Art. 57
Accordi di programma

1. La Regione, la città metropolitana, i comuni e loro forme associative possono stipulare, anche con altri soggetti pubblici e con l'eventuale partecipazione di soggetti privati, accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di riferimento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di due o più soggetti.

2. La conclusione dell'accordo è promossa dal Presidente della Regione o dal sindaco, quale soggetto titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, che indìce una conferenza di servizi finalizzata alla definizione del contenuto dell'accordo e alla sua approvazione.

3. La conferenza di servizi ha a oggetto:
a) la definizione del calendario dei lavori, delle modalità partecipazione alle sedute e dei tempi di conclusione che tengono conto dei termini previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modifiche e integrazioni;
b) la verifica di conformità urbanistica della localizzazione dell'opera come rappresentata negli elaborati dello studio di fattibilità o del progetto preliminare e, in mancanza della conformità, la definizione delle iniziative da assumere;
c) la determinazione dei tempi per la progettazione definitiva e degli adempimenti istruttori per l'approvazione del progetto;
d) l'esame del progetto definitivo, finalizzato all'espressione dell'assenso preliminare all'accordo, corredato da uno specifico studio degli effetti sul sistema ambientale e territoriale dell'opera, intervento o programma di intervento, e, nell'ipotesi di non ricorrenza della conformità urbanistica, dagli elaborati relativi alle variazioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
e) l'acquisizione delle intese, dei nulla-osta, delle autorizzazioni, dei pareri o degli atti di assenso necessari, ivi inclusi il parere motivato dell'autorità competente in materia ambientale in merito alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, alla valutazione di incidenza ambientale e i provvedimenti di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale, alla valutazione di impatto ambientale;
f) la richiesta di pubblicazione degli elaborati, della conseguente variante urbanistica, delle eventuali condizioni poste dalla conferenza;
g) l'esame delle osservazioni e delle proposte formulate a seguito dei processi partecipativi e di consultazione;
h) l'approvazione dell'accordo di programma, tenendo conto delle osservazioni e proposte presentate, recependo le prescrizioni apposte dalle autorità competenti.

4. La proposta di accordo, corredata dallo studio e dagli elaborati progettuali, è depositata presso le sedi degli enti partecipanti all'accordo e pubblicata sui relativi siti internet istituzionali, dell'avviso di deposito è data pubblicità sul BURAS, anche ai fini di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Entro il termine di sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui al comma 4, enti, organismi pubblici, associazioni economiche e singoli cittadini e portatori di interessi diffusi possono formulare osservazioni e proposte.

6. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Presidente della Regione o il sindaco convoca i soggetti interessati per la conclusione e sottoscrizione dell'accordo, che esprimono le proprie determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni o delle proposte presentate e verificando il previo recepimento delle prescrizioni apposte dalle autorità competenti.

7. Ai fini dell'espressione dell'assenso preliminare e definitivo all'accordo, i rappresentanti degli enti coinvolti sono muniti di delega espressa da parte dell'organo istituzionalmente competente, al fine di attribuire all'approvazione dell'accordo l'effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

8. L'accordo è raggiunto con il consenso unanime del Presidente della Regione, dei sindaci e degli altri soggetti coinvolti, è sottoscritto nel corso della conferenza di servizi, ed è pubblicato oltre che nei siti internet istituzionali degli enti interessati, nel BURAS.

9. L'accordo produce i suoi effetti dal giorno del pubblicazione nel BURAS e, ove previsto, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso ricomprese.

 

Titolo IV
Organismi tecnico-amministrativi
di valutazione. Sistemi informativi

Capo I
Organismi per le istruttorie e le valutazioni
multidisciplinari e i relativi servizi tecnici

Art. 58
Istituzione del servizio
per il governo del territorio

1. Per assicurare un'adeguata organizzazione amministrativa ai fini degli adempimenti previsti dalla presente legge, è istituito, presso l'Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica della Regione, il Servizio regionale per il governo del territorio.

2. Al Servizio regionale per il governo del territorio è affidata l'istruttoria di tutti gli atti e procedimenti di competenza regionale in materia di governo del territorio, con particolare riguardo a tutti i livelli della pianificazione urbanistica previsti dalla presente legge.

3. Il servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è istituito dall'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e la dotazione organica dirigenziale è definita dalla Giunta regionale tenendo conto del fabbisogno connesso agli obiettivi e alle risorse assegnati alle direzioni generali, ai servizi e alle unità di progetto.

 

Art. 59
Comitato multidisciplinare
paesaggistico e urbanistico regionale

1. È istituito il COMPUR, ai fini delle valutazioni a carattere multidisciplinare necessarie per attestare la coerenza degli strumenti urbanistici generali rispetto ai contenuti della presente legge e al PPR e, in particolare, a tutte le norme legislative in materia e agli atti di programmazione e pianificazione sovraordinati.

2. Il COMPUR è costituito:
a) dal direttore generale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze, urbanistica con funzioni di presidente;
b) dal dirigente del servizio di cui all'articolo 58;
c) dal dirigente dell'Assessorato regionale programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
d) dal dirigente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
e) dai seguenti esperti, laureati nelle diverse discipline di riferimento, provenienti da università, scuole e istituti di ricerca, dalle libere professioni, dal mondo economico-imprenditoriale, di riconosciuta e comprovata esperienza e professionalità, nominati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione:
1) n. 2 esperti in materia urbanistica e pianificazione del territorio;
2) n. 2 esperti in architettura degli insediamenti;
3) n. 2 esperti in materia paesaggistica;
4) n. 2 esperti in materia di sistemi infrastrutturali;
5) n. 1 esperto in idrogeologia;
6) n. 1 esperto naturalista;
7) n. 1 esperto in materia agricolo-forestale;
8) n. 1 esperto in beni culturali;
9) n. 1 esperto in sociologia urbana;
10) n. 1 esperto in economia;
11) n. 1 esperto in materia di diritto amministrativo;
12) n. 1 soprintendente o un suo delegato.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo designato dal direttore generale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica.

4. I componenti del COMPUR sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica e durano in carica fino alla fine della legislatura.

5. Per ciascuna riunione del COMPUR, in caso di loro impedimento, il Presidente e tutti gli altri dirigenti regionali di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), possono delegare un loro sostituto, scelto fra i dipendenti delle rispettive strutture amministrative regionali.

6. Il Presidente convoca il COMPUR con un preavviso minimo di sette giorni; per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; i pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta, i pareri del COMPUR sono comunicati agli enti interessati e sono pubblicati sul sito internet della Regione.

7. L'esposizione degli argomenti in discussione è affidata a un relatore o gruppo di relatori scelti tra i componenti l'organo collegiale e gli esperti esterni che partecipano alla seduta, che si avvalgono della relazione istruttoria predisposta dal servizio dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici competente per materia. Qualora la specificità dell'argomento lo richieda, possono essere chiamati a far parte dell'attività istruttoria funzionari tecnici e amministrativi di altri assessorati, per gli aspetti di loro competenza.

8. Il comitato di cui al comma 1, comprende le figure previste dall'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, svolge anche le funzioni di commissione regionale per il paesaggio con il compito di formulare e trasmettere alla Regione le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per le quali si applicano gli articoli 139, 199, 140, 141 e 141 bis del decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

Art. 60
Il sistema informativo territoriale regionale

1. La Regione, al fine di promuovere e agevolare la produzione degli atti di pianificazione e governo del territorio, istituisce presso apposita struttura tecnico-amministrativa regionale, il Sistema informativo territoriale regionale (SITR).

2. Il SITR costituisce il sistema organizzato del quadro conoscitivo territoriale in materia di urbanistica, paesaggio, ecologia e ambiente e di tutti i tematismi territoriali connessi alla loro gestione, destinati a diventare la base conoscitiva per le azioni di analisi, studio e pianificazione dei sistemi territoriali.

3. I comuni e tutti gli enti locali conferiscono al SITR tutte le documentazioni in loro possesso, con riferimento al comma 2, al fine di consentire la riorganizzazione in termini di omogeneizzazione e standardizzazione di tutti i dati territoriali, comunque utili per le attività di analisi, studio e predisposizione degli atti di governo e pianificazione territoriale. La Regione, con apposita direttiva, disciplina le modalità tecnico-operative per la raccolta e l'organizzazione dei dati territoriali, e dell'aggiornamento degli stessi, in particolare per lo scambio e la integrazione dei dati mediante una rete unificata.

4. Tutti gli elementi cartografici del quadro conoscitivo territoriale regionale sono predisposti sulla base della cartografia tecnica regionale, messa a disposizione dalla Regione che ne precisa, con idoneo atto amministrativo, le modalità tecnico operative di uso, gestione e aggiornamento da parte dei comuni.

 

Titolo V
Norme finali

Capo I
Norme transitorie e finali

Art. 61
Adeguamento dei PUC
e PUIC alla legge e al PPR

1. I comuni hanno l'obbligo di elaborare e/o adeguare il PUC e PUIC alla presente legge e al PPR nel termine di trenta mesi dall'entrata in vigore della legge.

2. Qualora i comuni, alla scadenza del termine di cui al comma 1, non abbiamo adottato il PUC, di cui all'articolo 14, comma 4, gli strumenti urbanistici generali vigenti perdono di efficacia e non possono adottarsi varianti agli stessi. Sono consentiti esclusivamente:
a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) restauro e risanamento conservativo;
c) ristrutturazione edilizia a carattere conservativo senza aumento di volume;
d) interventi di completamento previsti da piani attuativi legittimamente vigenti e non in contrasto con il PPR;
e) opere pubbliche dichiarate tali secondo procedure di legge.

3. Qualora i comuni alla scadenza del termine di cui al comma 1 abbiano adottato il nuovo PUC ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e il procedimento di approvazione non sia stato ancora perfezionato, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalle norme transitorie e/o di salvaguardia del PUC adottato e della presente legge.

4. Qualora per giustificati motivi, entro il termine di cui al comma 1, risulti ancora in corso di perfezionamento la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi della presente legge, il Presidente della Regione può disporre, una sola volta, motivata proroga dei termini di cui al comma 1 per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

 

Art. 62
Norme sul rilascio dei titoli abilitativi

1. Il rilascio dei titoli abilitativi previsti per i singoli interventi, così come il sistema sanzionatorio, continuano a essere disciplinati dalla legge regionale n. 23 del 1985 e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).