CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 412
presentata dal Consigliere regionale
SATTAil 30 marzo 2017
Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5) - Norme in materia di commercio ambulante e itinerante
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di modifica alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5) intende dare una soluzione definitiva e trasparente a un serio problema che da diverso tempo genera insorgenti conflitti, contrapponendo, da un lato, gli operatori che praticano il commercio itinerante, i quali, pagando tasse e diritti, legittimamente pretendono di poter esercitare liberamente le loro attività nei diversi territori dell'isola, dall'altro, le amministrazioni comunali che talvolta, agiscono a protezione degli interessi dei commercianti locali in sede fissa, attraverso ordinanze o altri atti, tesi a limitare o a impedire le attività di tali ambulanti.
A seguito dell'approvazione della legge regionale n. 5 del 2006 e della legge regionale n. 17 del 2006, con deliberazione n. 15/15 del 19 aprile 2007, sono state emanate le direttive e i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, di cui al capo XX, articoli 14-18, tutt'ora in vigore.
La materia, tuttavia, si è evoluta, in particolare è stata emanata la direttiva CE 123 del 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, recepita dal Governo il 26 marzo 2010 con il decreto legislativo n. 59 e successive modifiche e integrazioni. Tale direttiva è intervenuta nel comparto del commercio a sancire i principi della libertà d'impresa e della libera concorrenza, ulteriormente richiamata dalle norme nazionali con i decreti del Governo Monti in poi (vedi articolo 1 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1).
In sostanza, con tali norme, si asseverano i principi della libertà d'iniziativa economica, mentre la possibilità di restrizioni è consentita esclusivamente per motivi d'interesse generale.
Anche l'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in vigore dall'8 maggio 2010, stabilisce che il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto su qualsiasi area, purché in forma itinerante a condizione che gli operatori siano regolarmente autorizzati.
Di fondamentale importanza si rileva il fatto, che tale attività, sempre per volere della norma in questione, è soggetta alle norme comunitarie e nazionali, non potendo i comuni operare indiscriminatamente limitazioni o divieti assoluti se non in ragione di eccezionali esigenze di carattere generale.
Si evidenziano, in proposito, le risoluzioni del Ministero dello sviluppo economico n. 23.506 del 12 febbraio 2014, n. 3.064 del 12 gennaio 2016 e la comunicazione e parere inviata in data 6 maggio 2013 sempre dal Ministero dello sviluppo economico al Comune di Castellana Grotte (BA) e alla Regione Puglia, che affermano ancora una volta, l'impossibilità per i comuni di imporre restrizioni allo svolgimento di vendita itinerante nelle aree pubbliche se non motiviate da giustificate e motivate esigenze di carattere generale.
In tale contesto, di particolare rilievo appare l'aspetto concernente le aree demaniali marittime che vengono individuate dall'articolo 28 del Codice della navigazione (Approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 aggiornato con L. 26 febbraio 2010, n. 25), nel quale sono indicati come tali, le spiagge, i porti, gli arenili, i lidi (parti di terra toccate dal mare), le rade, le zone adiacenti al porto) le lagune (lagune morte e stagni) e foci dei fiumi e bacini salati.
Per quanto qui interessa, ai fini della modifica che si propone, si ha notizia, che gli organi di controllo comunali e le Forze di Polizia in genere, considerano come tali, anche le aree che si estendono tra i 50 e i 200 metri dalle spiagge, che non rientrano sicuramente all'interno delle aree del demanio marittimo, nelle quali, invece, necessita il nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso a tali aree.
Tali precisazioni si rendono oltremodo urgenti, anche alla luce, da ultimo, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Mille proroghe) - "Proroga e definizione di termini". Tale decreto, proroga al 31 dicembre 2018 tutte le scadenze in essere per il commercio su strada e prevede che gli enti locali mettano a bando le nuove concessioni su aree pubbliche entro la stessa data. Il Parlamento, con la legge 27 febbraio 2017, n. 19, ha convertito il decreto legge n. 244 del 2016, disponendo, all'articolo 6, comma 8, definitivamente la proroga delle concessioni alla data del 31 dicembre 2018.
La direttiva citata, CE 123 approvata nel 2006 e recepita nel 2010, nota come direttiva "Bolkestein" è fortemente contestata dalla categoria degli ambulanti, i quali chiedono al Governo di intervenire direttamente per escludere completamente la categoria dall'obbligo di messa a bando delle concessioni pubbliche, cioè l'esclusione dal perimetro di applicazione della "Bolkestein".
In data 26 gennaio 2017, il Governo (Consiglio dei ministri n. 10) ha approvato il disegno di legge recante "Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo".
In conclusione, posto che la legge regionale n. 5 del 2006 e la legge regionale n. 17 del 2006, le direttive comunitarie, le leggi nazionali, le risoluzioni ministeriali e i pareri stabiliscono e consentono il libero svolgimento dell'attività di tentata vendita itinerante a tutti coloro che siano in possesso di regolare licenza e che rispettino appieno le norme igienico sanitarie, fatta salva la potestà dei comuni e degli enti, di regolare eccezionalmente, in merito alle giornate, agli orari e alle modalità, ma non consente di vietare del tutto tali attività, la necessità di intervenire con le norme che seguono.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Sospensione dei terminiper il rinnovo
delle concessioni per l’esercizio
delle attività di commercio su aree pubbliche1. Le procedure e la pubblicazione dei bandi, da parte dei comuni della Sardegna, relative alle assegnazioni delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati e nei posteggi isolati e per attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e per attività di rivendita di quotidiani e periodici, di cui al capo II, articoli dal 14 al 18, della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), così come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)), sono sospese, per effetto della legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative), che, all'articolo 6, comma 8, ha disposto la proroga delle concessioni in essere sino alla data del 31 dicembre 2018.
2. Tutte le procedure amministrative di cui al comma 1, eventualmente poste in essere dai comuni, e giuridicamente non perfezionatesi, previo pubblicazione delle graduatorie definitive, entro il 1° marzo 2017, data di entrata in vigore della legge n. 19 del 2017, sono sospese e gli atti, eventualmente adottati, non producono e non generano effetti.
Art. 2
Competenza comunale nella limitazione degli orari delle attività commerciali su aree pubbliche1. I comuni, a fronte della regola generale di liberalizzazione degli orari delle attività commerciali su aree pubbliche, in via del tutto eccezionale, per evitare possibili danni alla salute dei propri cittadini, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine e la quiete pubblica e con il sistema tributario nel proprio ambito territoriale, adottano un piano e un regolamento attuativo a tutela delle materie sopra elencate, il quale può prevedere eventuali limitazioni dell'esercizio delle attività, con esclusione tassativa di divieti assoluti nella libertà d'impresa.
2. Le motivazioni adottate a giustificazione delle limitazioni alla libertà d'impresa, si sostanziano sempre con un'esauriente istruttoria contenenti le ragioni concrete e specifiche, da esplicitare e documentare puntualmente, secondo il principio di proporzionalità che consideri i seguenti profili:
a) idoneità, la soluzione adottata consente di raggiungere l'obiettivo nel miglior modo possibile con il minor sacrificio per l'impresa;
b) necessarietà, assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo;
c) adeguatezza, tollerabilità della restrizione per il destinatario.3. I comuni adottano il piano e il regolamento attuativo di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2018.
Art. 3
Abrogazione restrizioni su distanze minime1. A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011 e della legge n. 27 del 2012, e successive modifiche e integrazioni, sono abrogate le restrizioni disposte da ordinanze o norme regolamentari comunali, contenenti l'imposizione, nei confronti degli esercenti attività ambulanti, di distanze minime con le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica in sede fissa.
2. I commercianti ambulanti non possono occupare stabilmente una porzione di suolo pubblico, ma possono svolgere la propria attività in quel punto, per il tempo necessario a soddisfare le richieste dei clienti.
3. Non sussiste nei loro confronti, l'obbligo di spostamento a stazionamenti successivi, sia in ordine a eventuali distanze minime, né di orario.
4. Agli esercenti attività commerciali ambulanti e itineranti su aree pubbliche si applicano le medesime disposizioni valide per le attività in sede fissa, quali: ristoratori, baristi, commercianti, artigiani ecc., che possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo orario di apertura e chiusura, ivi compresi gli orari notturni.
5. Gli ambulanti sono, altresì, esonerati dall'obbligo della chiusura domenicale, festiva e da quella della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, fatti salvi motivati provvedimenti di interesse generale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, contenenti gli elementi che giustifichino le limitazioni orarie imposte.
Art. 4
Esercizio dell'attività
nelle zone limitrofe ad aree demaniali1. L’esercizio del commercio ambulante sulle aree demaniali marittime è consentito alle imprese iscritte al registro di cui all’articolo 68 del Codice della navigazione e dell’articolo 28, comma 9, del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e della legge regionale n. 5 del 2006, ai titolari della prescritta autorizzazione commerciale, da rilasciarsi previo bando a evidenza pubblica dal comune di residenza o della sede legale.
2. Il commercio ambulante e itinerante, privo dell'autorizzazione di cui al comma 1, non può subire divieti, limitazioni o restrizioni, nelle zone limitrofe ed esterne alle aree del demanio marittimo, così come individuate dall'articolo 28 del Codice della navigazione.
3. I limiti e i confini delle aree del demanio marittimo all'interno delle quali sono consentite le attività delle imprese iscritte al registro di cui all’articolo 68 del Codice della navigazione, sono fisicamente delimitate a cura del comune competente per territorio, mediante cartelli o altri adeguati impianti di segnalazione.
Art. 5
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).