CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 411
presentata dal Consigliere regionale
LAIil 22 marzo 2017
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23
(Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna)***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La presente proposta di modifica della legge regionale n. 23 del 1998 (Norme per lo protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), nelle more dell'attuazione del PRFV, ha l'obiettivo di modificare alcuni articoli, per rendere possibile una migliore pianificazione venatoria.
Le modifiche si rendono necessarie per la prevenzione di danni alle colture, al bestiame, e favorire la protezione della flora e della fauna, nonché la tutela della salute e la sicurezza pubblica.
Si vogliono inoltre coinvolgere le associazioni venatorie, ambientaliste e le autogestite di caccia per la vigilanza antincendio, in particolare quella prestata dai cacciatori, di cui al comma 1 dell'articolo 38.
Nella presente proposta di modifica della legge regionale n. 23 del 1998 sono contenute norme relative ad alcune specie animali che, diffuse nei centri abitati, stanno creando notevoli danni alle colture e rappresentano una fonte di trasmissione di malattie, tra cui l'aviaria, di cui si è ripreso recentemente a parlare in più occasioni, anche nelle cronache regionali della stampa, in seguito al ritrovamento di alcuni soggetti infetti.
Per queste specie, in particolare il piccione domestico inselvatichito o la tortora dal collare orientale (streptopelia decaoto) vi è la necessità di consentire l'abbattimento nel rispetto delle distanze dai centri abitati e fabbricati e di ogni altra norma prevista dalla legge regionale n. 23 del 1998.
Tra le modifiche dalla legge regionale n. 23 del 1998 vi è anche il divieto dei porto e utilizzo di pallettoni per tutta la stagione venatoria, per la totalità delle specie cacciabili. Questo per importanti ragioni quali limitare l'abbattimento illegale ed evitare tragedie che ogni anno capitano nelle campagne sarde.
Tra le modifiche si chiede di inserire anche la possibilità che la Regione chieda i pareri di competenza in materia faunistica all'Istituto regionale della fauna selvatica facendo valere le norme sulla specialità dell'Isola, prevedendo anche una forma di collaborazione più stretta con il mondo delle associazioni venatorie e ambientaliste.
Nell'articolo 1 si apportano modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta le specie tutelate. Si ritiene opportuno di inserire tra le specie cacciabili anche i piccioni domestici inselvatichiti e la tortora dal collare orientale (streptopelia decaoto), quelli che siano almeno a 150 metri dalle case coloniche e/o fattorie o centri abitati, in quanto la numerosa popolazione ormai presente in tutti i centri dell'Isola, sta creando numerosi problemi, anche riguardanti la salute pubblica.
Nell'articolo 2 vengono apportate modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta la cattura e l'abbattimento autorizzato. Si ritiene indispensabile inserire anche l'abbattimento di certi tipi di fauna per favorire il loro controllo. Inoltre si è sostituita la parola "nazionale" con regionale, in quanto si ritiene che l'Istituto regionale della fauna selvatica possa e debba lavorare in piena autonomia, anche in virtù dello Statuto speciale della Regione sarda.
Sempre nell'articolo 2, si è ritenuto opportuno che per le operazioni di inanellamento e studio debbano essere coinvolte direttamente anche le associazioni ambientaliste e venatorie; nel caso non fossero in possesso dei requisiti per procedere direttamente o qualora i procedimenti investissero terzi soggetti (società, università ecc.) deve essere garantita durante tutta la fase di studio/campionamento, la presenza di almeno un'esponente delle sopra citate associazioni, evitando in tal modo malintesi e/o eventuali ricorsi sulla validità e correttezze degli studi stessi.
Nell'articolo 3 vengono apportate le modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta l'Istituto regionale per la fauna selvatica, al fine di dargli piena autonomia.
Nell'articolo 4 vengono apportate le modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 che regolamenta la composizione del Comitato regionale faunistico.
Si è ritenuto opportuno inserire due nuove figure; una in rappresentanza degli armieri sardi e delle attività commerciali che ruotano attorno all'attività venatoria; l'altra riguardante un rappresentante dei coadiutori della fauna selvatica, una nuova figura abilitata in tutte le province e operativa per il contenimento degli animali dannosi.
Nell'articolo 5 sono previste modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 in materia di addestramento e allenamento cani.
Nell'articolo 6 vengono introdotte modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria) prevedendo il divieto per tutta la stagione venatoria del porto e uso della munizione spezzata "tipo pallettoni". Considerato che nonostante la legge ne vieti l'utilizzo, la maggior parte degli incidenti di caccia sono stati causati dall'utilizzo delle cartucce a pallettoni, si vuole arginare questo problema inserendo il divieto di porto di cartucce caricate a pallettoni durante le battute di caccia al cinghiale. Nelle citate battute sarà vietato portare con se munizionamento spezzato con diametro del singolo pallino superiore allo zero numerazione italiana 3,9 mm di diametro. Sarà vietato l'uso e il porto di cartucce caricate a "pallettoni" anche per tutte le altre specie cacciabili e per tutta la stagione venatoria. Viene altresì inserito l'uso dell'arco e del falco, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 della legge quadro n. 157 del 1992.
Nell'articolo 7 viene introdotta l'integrazione all'articolo 43 (Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia - Esame di abilitazione), prevedendo la possibilità di acquisire direttamente in sede di abilitazione venatoria il patentino di coadiutore per le specie dannose, dando così la possibilità agli aspiranti cacciatori di rendersi disponibili per i piani di controllo dei nocivi. Allo stesso tempo si sgravano le province dall'organizzazione dei corsi e si risparmiano risorse di denaro pubblico.
Nell'articolo 8 sono previste modifiche all'articolo 48 della legge regionale n. 23 del 1998 (Specie di fauna selvatica cacciabile) e aggiunta la specie cacciabile tortora dal collare orientale "streptopelia decaoto" e del piccione domestico inselvatichito per gli uccelli e Daino e Muflone per i mammiferi; l'inserimento di queste due specie è dovuto all'incremento di questi mammiferi e si ritiene necessario, per fa salvaguardia della specie, effettuare degli abbattimenti selettivi.
Nell'articolo 9 vengono introdotte modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 (Periodo di caccia) allungando l'attività venatoria nel territorio della Sardegna per abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 28 febbraio dell'anno successivo e modificando la lettera c del comma 1 dell'articolo 49 inserendo la tortora selvatica (Streptopelia turtur), tortora dal collare orientale (streptopelia decaoto), colombaccio, merlo, cornacchia grigia e piccione domestico, dalla prima giornata utile di settembre.
Nell'articolo 10 viene inserito un nuovo articolo, il 49 bis, che regolamenta la caccia in deroga.
Si ritiene indispensabile l'inserimento di questo nuovo articolo, in quanto alcune specie di uccelli selvatici stanno causando seri problemi alle coltivazioni e ad alcune specie di fauna, in particolare a quella marina.
Si ribadisce che il ricorso alla caccia in deroga sono tuttavia limitate e queste ultime devono essere giustificate rispetto agli obiettivi generali della direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio e soddisfare le specifiche condizioni stabilite all'articolo 9 della stessa direttiva comunitaria. Gli stati membri non sono tenuti a consultare la Commissione prima di applicare le deroghe ma hanno l'obbligo di trasmetterle annualmente una relazione su tutte le deroghe applicate. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 della direttiva comunitaria uccelli.
Nell'articolo 11 l'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 è sostituito con un nuovo articolo recante disposizioni per il "Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica" arrecati alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche ed alle opere e attrezzature approntate sui terreni coltivati o a pascolo. Fa carico alla Regione, per il tramite delle province, il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nelle aree adibite a parchi naturali regionali o nazionali, nelle aree SIC e ZPS. Fa carico ai rispettivi titolari o agli organismi preposti alla gestione l'indennizzo dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorìe, nelle aziende agrituristico-venatorie e nei centri faunistici attrezzati. Fa carico alla Regione la predisposizione di interventi per opere di prevenzione per i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche dei compendi lagunari e in mare aperto e dai delfini alle attrezzature di pesca degli operatori ittici. La regione provvede a risarcire i pescatori e le aziende interessate dai danni ponendo in essere anche attività per il contenimento degli uccelli ittiofagi. Compete alla Regione, in raccordo con le Province, stabilire dei piani annuali per il contenimento delle cornacchie per la prevenzione dei danni in agricoltura con l'intervento dei coadiutori che per il tramite della Province, riceveranno appositi rimborsi spese, e a tale scopo viene costituito un apposito fondo regionale. Fa carico alla Regione prevedere in bilancio apposito fondo per il risarcimento dei danni derivanti da fauna selvatica avvenuti nella viabilità statale di competenza dell'ANAS, nella viabilità di competenza delle province, nella viabilità di competenza dei comuni, nelle strade poderali, interpoderali e vicinali ad uso pubblico. Compete infine alla Regione stabilire idonee misure di prevenzione contro i danni da fauna selvatica mediante il finanziamento ai comuni e alle province di apposita cartellonistica di segnalazione dei pericoli lungo la viabilità.
Nell'articolo 12 sono indicate le norme di carattere finanziario.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 1998 (Specie tutelate)1. Al comma 6 dell'articolo 5 (Specie tutelate), della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), dopo la parola "arvicole" sono aggiunte le seguenti: "e alle forme inselvatichite di piccione domestico".
Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998
(Cattura e abbattimento autorizzati)1. All'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera e) del comma 1 è cosi sostituita:
"e) adottare, secondo i pareri dell'istituto regionale della fauna selvatica, idonei piani di intervento, compreso l'abbattimento, per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, al fine di assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, e tutelare la salute, il patrimonio storico artistico, le produzioni zoo-agro-forestali e quelle ittiche. Il controllo è praticato selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici;";
b) il comma 2 è così sostituito:
"2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring). L'Istituto regionale della fauna selvatica può avvalersi anche della collaborazione delle associazioni ambientaliste e venatorie riconosciute.";
c) al comma 3 la parola "nazionale" è sostituita con "regionale";
d) al comma 4 la parola "nazionale" è sostituita con "regionale".
Art. 3
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998
(Istituto regionale per la fauna selvatica)1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"3. L'Istituto regionale per la fauna selvatica esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge",
Art. 4
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 (Composizione del
comitato regionale faunistico)1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituita:
"n) un rappresentante nominato dall'Associazione armieri sardi e un coadiutore della fauna selvatica.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 38
della legge regionale n. 23 del 1998
(Addestramento e allenamento cani)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 23 del 1998 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Nell'Isola di La Maddalena è individuata un'area di almeno 5 ettari di territorio libero da destinare agli animali d'affezione, compresi i cani da caccia.
3 ter. Al fine di garantire la vigilanza antincendio da parte dei cacciatori è consentito l'allenamento dei cani a partire dal 1° di agosto, previa autorizzazione da parte delle province e/o associazioni riconosciute, anche sul territorio libero.
3 quater. Le prove di lavoro, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzate dalle province e approvate dall'ENCI e/o da associazioni riconosciute e si possono svolgere dal 1° febbraio al 30 giugno.".
Art. 6
Modifiche all'articolo 41
della legge regionale n. 23 del 1998
(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 23 del 1998, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Durante la stagione venatoria è fatto divieto di porto e utilizzo di cartucce caricate con munizione spezzata del tipo "a pallettoni". Pertanto è vietato portare e utilizzare cartucce con pallini superiori al numero doppio zero (diametro 4,1 mm). È consentito altresì l'uso dell'arco e del falco.".
Art. 7
Modifiche all'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 1998 (Commissione per l'abilitazione all'esercizio della caccia -
Esame di abilitazione).1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 1998 è aggiunta la seguente:
"e bis. Gli aspiranti cacciatori che intendono acquisire anche il patentino di coadiutore per il contenimento dei nocivi, devono sostenere un esame supplementare.".
Art. 8
Modifiche all'articolo 48
della legge regionale n. 23 del 1998
(Specie di fauna selvatica cacciabile)1. Al comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 23 del 1998, nella specie "Mammiferi" sono aggiunte le specie "Daino" e "Muflone". Nella specie "Uccelli" sono aggiunte le specie cacciabili tortora dal collare orientale (Streptopelia decaoto) e piccione domestico inselvatichito.
Art. 9
Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 (Periodo di caccia)1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo è così sostituito:
"1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio della Sardegna è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 48, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 28 febbraio dell'anno successivo, con le seguenti eccezioni";
b) la lettera c) è così sostituita:
"c) Tortora selvatica (Streptopelia turtur), tortora dal collare orientale (streptopelia decaoto), colombaccio, merlo cornacchia grigia e piccione domestico, dalla prima giornata utile di settembre;".
Art. 10
Integrazioni all'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998 (Periodo di caccia)1. Dopo l'articolo 49 della legge regionale n. 23 del 1998è aggiunto il seguente:
"49 bis (Caccia in deroga)
1. Le deroghe sono "eccezioni" che introducono un certo margine di flessibilità nell'applicazione di un provvedimento normativo. Grazie ad esse, un numero limitato di attività normalmente vietate dalla direttiva "Uccelli selvatici" è autorizzato qualora si verifichino o possano verificarsi particolari problemi o situazioni. Le possibilità di ricorso alle deroghe sono tuttavia limitate: queste ultime devono essere giustificate rispetto agli obiettivi generali della direttiva e soddisfare le specifiche condizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva comunitaria. Gli stati membri non sono tenuti a consultare la Commissione prima di applicare le deroghe, ma hanno l'obbligo di trasmetterle annualmente una relazione su tutte le deroghe applicate. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 della direttiva comunitaria uccelli per le seguenti ragioni:
a) per garantire la salute e la sicurezza pubblica, e la sicurezza aerea; per la protezione della flora e della fauna e per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;
b) per favorire la ricerca e l'insegnamento, nonché il ripopolamento e l'allevamento connesso a tali operazioni;
c) per consentire, per piccole quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinate specie di uccelli.
2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:
a) le specie che formano oggetto delle medesime;
b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura e/o di uccisione autorizzati;
c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
d) l'autorità abilitata a dichiarare il rispetto delle condizioni stabilite; e decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
e) i controlli che saranno effettuati.
3. Gli stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2. L 20/10 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26.1.2010.".
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 (Indennizzo danni)1. L'articolo 59 della legge regionale n. 23 del 1998 è così sostituito:
"Art. 59 (Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica)
1. I danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche ed alle opere e attrezzature approntate sui terreni coltivati o a pascolo sono risarciti per intero, come specificato dai commi seguenti, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.
2. Fa carico alla Regione, per il tramite delle province, il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, nelle aree adibite a parchi naturali regionali o nazionali, nelle aree SIC e ZPS. In queste ultime due aree la regione provvederà a richiedere all'Unione Europea appositi fondi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ittiche e zootecniche e alle opere e attrezzature che servono alla produzione.
3. Fa carico ai rispettivi titolari o agli organismi preposti alla gestione l'indennizzo dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende agrituristico-venatorie e nei centri faunistici attrezzati.
4. È a carico della Regione predisporre interventi per opere di prevenzione per i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche dei compendi lagunari e in mare aperto e dai delfini alle attrezzature di pesca degli operatori ittici. La regione provvede a risarcire i pescatori e le aziende interessate dai danni ponendo in essere anche attività per il contenimento degli uccelli ittiofagi.
5. Compete alla Regione, in raccordo con le province, stabilire dei piani annuali per il contenimento delle cornacchie per la prevenzione dei danni in agricoltura inserendo nel calendario venatorio apposite giornate per l'abbattimento e stabilendo calendari di abbattimento in altri periodi dell'anno impiegando in tali operazioni i coadiutori già inseriti in appositi elenchi provinciali ai quali la Regione, per il tramite delle province, che ricevono gli appositi fondi, rimborsa le spese viaggio e le altre spese necessarie per l'attività programmata. A tale scopo è costituito un apposito fondo regionale per sostenere le spese di viaggio, munizionamento e quant'altro utile per attuare i piani provinciali di abbattimento controllato messo in atto dalle province su disposizione della Regione.
6. È a carico della Regione il finanziamento di polizze assicurative per i danni da fauna selvatica secondo le modalità stabilite dall'unione europea in materia di aiuti di Stato.
7. Fa carico alla Regione prevedere in bilancio apposito fondo per il risarcimento dei danni derivanti da fauna selvatica avvenuti nella viabilità statale di competenza dell'ANAS, nella viabilità di competenza delle Province, nella viabilità di competenza dei Comuni, nelle strade poderali, interpoderali e vicinali ad uso pubblico.
8. Compete alla Regione stabilire idonee misure di prevenzione contro i danni da fauna selvatica mediante il finanziamento ai comuni e alle province di apposita cartellonistica di segnalazione dei pericoli lungo la viabilità.
9. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina la materia e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti e dei finanziamenti delle opere di prevenzione di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto stabilito dal piano faunistico-venatorio regionale.".
Art. 12
Norma finanziaria1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, valutati in euro 100.000 per l'anno 2017 e in euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, trovano copertura nei corrispondenti capitoli di bilancio di cui alla missione 09 - programma 05 del bilancio regionale di previsione 2017-2019.