CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 410
presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - CRISPONI - COSSAil 22 marzo 2017
Interventi per la promozione del patrimonio di cultura, arte e tradizione sarde
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Nei giorni scorsi la Sartiglia di Oristano è stata inserita tra le manifestazioni carnevalesche storiche più importanti d'Italia. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha classificato la giostra equestre oristanese al sesto posto in un bando per la promozione dei carnevali storici. Tra le caratteristiche esaminate figurano la storicità della manifestazione, la qualità artistica e creativa del progetto, le ricadute socio-economiche sul territorio e sui flussi turistici, le connessioni con il patrimonio culturale e i territori, la capacità di integrazione anche finanziaria con gli altri sistemi territoriali e la partecipazione ad azioni speciali internazionali.
L'importante riconoscimento da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), ancora una volta, conferma che promozione e valorizzazione del proprio patrimonio culturale nelle sue varie forme espressive rappresentano uno strumento valido per la ripresa economica dei territori, ma anche per la tutela e la conservazione della unicità millenaria della nostra isola e dei suoi valori identitari e storico culturali.
La Sartiglia è solo una delle tante manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, che hanno luogo in Sardegna nell'arco dell'anno. Sa carrela 'e nanti, il palio di Fonni, l'Ardia di Sedilo, la Sartiglia di Pozzomaggiore, la Cavalcata sarda, il Redentore, la corsa degli scalzi a Cabras, la festa di Sant'Efisio, il matrimonio selargino, la sfilata medioevale di Iglesias, e tanti altri, rendono la Sardegna un eccellente richiamo turistico come cultura, tradizioni, folklore e identità, tale da consentire in modo sinergico e osmotico il rapporto mare e interno nei percorsi e nelle iniziative. Tali manifestazioni favoriscono un forte spirito di aggregazione all'interno delle comunità che coinvolgono e costituiscono un reale mezzo di promozione culturale e turistica. Nei giorni di svolgimento delle manifestazioni i comuni, anche minori, sono, infatti, visitati da migliaia di persone, che hanno dimostrato di apprezzare la riscoperta di antiche tradizioni, vecchi mestieri e specialità enogastronomiche del passato, che rischiano di essere dimenticati.
Le rievocazioni storiche permettono di creare occupazione e indotto economico; l'organizzazione e la realizzazione degli eventi coinvolgono centinaia di persone che, a vario titolo, si impegnano per settimane e talvolta per mesi.
Con la presente proposta di legge si vuole riconoscere le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, quali strumenti capaci di creare lavoro e sviluppo economico, permettendo nel contempo la conservazione e la trasmissione del patrimonio identitario, storico e culturale, del popolo sardo.
In particolare, la proposta di legge consta di sette articoli.
L'articolo 1 stabilisce i principi generali e definisce le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri.
L'articolo 2 definisce le competenze regionali, mentre l'articolo 3 istituisce, presso l'assessorato compente in materia di beni culturali, il comitato scientifico che procede alla ricognizione e valutazione del complesso documentale reso disponibile dai proponenti e procede entro novanta giorni all'approvazione definitiva, motivando con apposita relazione.
L'articolo 4 istituisce, presso l'assessorato competente in beni culturali, l'albo regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'assessore competente in beni culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le categorie delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, i requisiti per l'iscrizione e le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'albo.
L'articolo 5 prevede l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi annui da destinare agli enti locali, alle fondazioni e alle associazioni senza fini di lucro, per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri.
L'articolo 6 individua la copertura finanziaria e l'articolo 7 dispone l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi generali1. La Regione riconosce e garantisce le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, quale componente fondamentale del patrimonio culturale, artistico, sociale ed economico della Sardegna.
2. Sono manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, le rappresentazioni che rispettano documentati criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio di cultura, arte e tradizioni nazionale ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).
3. Le manifestazioni di cui al comma 2 rappresentano un fattore di sviluppo sociale ed economico della Regione, attraverso la valorizzazione del turismo culturale in Italia e all'estero.
Art. 2
Competenze1. Nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, la Regione, in collaborazione con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la pratica collettiva delle rappresentazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri.
2. La Regione promuove:
a) la diffusione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, a livello nazionale e internazionale;
b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, e di eventi a essi connessi;
c) l'istituzione del comitato scientifico per le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, di cui all'articolo 3;
d) l'istituzione e la gestione dell'Albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, di cui all'articolo 4.
Art. 3
Comitato scientifico per le manifestazioni
dei cortei in costume, delle rievocazioni
e dei giochi storici1. È istituito presso l'assessorato compente in materia di beni culturali, il comitato scientifico per le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, con compiti generali di ricognizione, approfondimento storico e valutazione del complesso documentale reso disponibile, al fine dell'affermazione dei principi di attendibilità delle fonti, storicità, veridicità e fedeltà e quindi all'adeguata selezione dei soggetti proponenti l'iscrizione all'albo regionale di cui all'articolo 4.
2. Il comitato scientifico per le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, è nominato dall'assessore competente in materia di beni culturali e ne fanno parte:
a) l'assessore o un suo delegato;
b) tre esperti in demo-etno-antropologia;
c) tre esperti di tradizioni popolari.3. Ai componenti del comitato scientifico spettano i compensi di cui alla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
4. Il comitato scientifico procede alla ricognizione e valutazione del complesso documentale reso disponibile dai proponenti, anche alla luce di ulteriori fonti di documentazione autonomamente individuate, e procede entro novanta giorni all'approvazione definitiva motivando con apposita relazione le ragioni dell'accoglimento o del rigetto della proposta ricevuta.
5. Ai fini delle metodologie di rilevamento e della catalogazione per il riconoscimento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, il comitato scientifico opera nel rispetto della legislazione vigente e ispirandosi a quanto previsto dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 4
Albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici1. È istituito presso l'assessorato competente in beni culturali, l'Albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri.
2. Alla gestione dell'albo provvede l'assessorato competente in beni culturali, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'assessore competente in beni culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:
a) le categorie delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri;
b) i requisiti per l'iscrizione all'albo;
c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'albo.4. L'albo è pubblicato annualmente sul sito istituzionale della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 5
Fondo per la promozione, il sostegno
e la valorizzazione1. Per gli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri, di seguito denominato "Fondo".
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in beni culturali, previo parere della competente commissione consiliare e sentite le rappresentanze delle autonomie locali, approva i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono inoltre individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare agli enti locali, alle fondazioni e alle associazioni senza fini di lucro, prevedendo:
a) una quota base da assegnare, previa domanda, a titolo di concorso alle spese di impianto e di funzionamento delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri;
b) una quota aggiuntiva da assegnare ai gestori delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una commissione istituita presso l'assessorato competente in beni culturali, composta da rappresentanti e da esperti del settore unitamente al comitato scientifico di cui all'articolo 3;
c) una quota aggiuntiva da assegnare agli enti rappresentativi delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni storiche, anche di carattere religioso, e dei giochi storici, in particolare quelli equestri per la realizzazione di pubblicazioni, di rapporti annuali, di convegni e di seminari.
Art. 6
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000 annui a partire dall'anno 2017, si fa fronte con le risorse disponibili nella misura 05 - programma 02.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).