CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 400
presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - DEDONI - COSSAil 27 febbraio 2017
Interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio etno-antropologico della Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La Regione sostiene e valorizza il proprio patrimonio culturale nelle sue varie forme espressive. Nonostante ciò, il sistema di tutela del bene culturale ha mostrato serie lacune nell'ambito della difesa di un nostro particolare spaccato identitario etno-antropologico: la maschera tradizionale etnica.
Le ancestrali maschere antropomorfe e zoomorfe rimandano alla storia millenaria della Sardegna e rievocano con le loro simbologie riti misteriosi, cerimoniali, danze propiziatorie e un rapporto stretto tra l'uomo e la terra.
Spesso tali maschere, portatrici di una storia che si perde nella memoria, varcano i confini della conoscenza regionale e con il forte valore simbolico e l'alone di mistero che le circonda sono parte della rappresentazione dell'immensa ricchezza culturale che ancora oggi la nostra terra custodisce.
Questo variegato patrimonio, articolato fra monumenti, beni, luoghi di straordinario valore artistico e storico, è arricchito da un insieme di valori immateriali quali, abilità, tecniche, conoscenza e tradizione che raccontano la storia della nostra gente e della nostra terra.
Basterebbero probabilmente, a titolo d'esempio, le oltre 1000 feste della Sardegna a rappresentare con i loro valori simbolici e ancestrali con tutta la sequenza di rituali, danze cerimoniali e gesti, quella più generale espressione in cui si fondono gran parte dei simboli dell'identità regionale.
Questa generosa fonte di ricordo, comprensione e identità costituisce una ricchezza inestimabile e, appunto, una eredità culturale che, stante le distrazioni o le concessioni dovute alla modernizzazione dei rapporti fra le persone e alle inevitabili contaminazioni dovute anche alla sviluppo della società, corre il rischio nello scorrere del tempo di offrire un quadro non esattamente rispondente ai principi e ai valori derivati dal faticoso tramandare di gesti, segni ed esperienze collettive.
In definitiva, il patrimonio e l'eredità culturale che ne deriva sono il riflesso dei valori, delle conoscenze e delle tradizioni in cui le popolazioni si identificano e le istituzioni hanno il dovere di creare le condizioni per sostenerle e trasmetterle alle generazioni future.
Con la presente proposta di legge si vuole pertanto proteggere e valorizzare con solido buon senso e con altrettanto rigore scientifico una parte delle nostre tradizioni più vive, preservandole dalla pressione della modernizzazione che spesso grava in modo maldestro. Si vuole insomma assicurare alla traccia identitaria della singola comunità un forte strumento che valga al tempo stesso quale luogo di animazione e ricerca culturale, ma anche di fruizione e tutela. Per contro, si vuole preservare attraverso prudenza e rigore, data dallo strumento legislativo, la tradizione popolare isolana da un certo modo di inventare e recuperare maschere e tradizioni per il solo consumo folkloristico che, senza origini serie, trasparenti e convincenti e senza il minimo riscontro scientifico, alla lunga generano confusione, creano danni di immagine, culturale e anche economici.
Per queste ragioni si è voluto individuare con questa proposta di legge un nuovo percorso che, seppur in colpevole ritardo, intende assicurare storicità e autenticità all'insieme delle maschere della tradizione regionale.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione, in attuazione degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sardo, garantisce il rigoroso rispetto della tradizione e assicura autenticità e certificazione scientifica della maschera etno-antropologica in tutte le forme di rappresentazione identitaria.
Art. 2
Ambiti di applicazione1. La Regione, ai fini della presente legge:
a) incoraggia e sostiene la valorizzazione delle maschere tradizionali;
b) istituisce presso l'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) il Comitato scientifico per la maschera tradizionale della Sardegna;
c) istituisce il Registro delle maschere tradizionali della Sardegna;
d) prevede l'attribuzione del Marchio della tradizione;
e) stabilisce le norme generali sulle modalità di iscrizione al Registro delle maschere tradizionali e di rilascio del Marchio della tradizione.
Art. 3
Contesto1. Il patrimonio delle maschere storiche etno-antropologiche è tutelato dalla pluralità di soggetti istituzionali e privati che provvedono alla protezione degli aspetti specifici di una comunità e nel quadro di un'azione pubblica li sostiene per trasmetterli alle generazioni future.
2. Il valore dell'eredità culturale della maschera tradizionale è messo in luce attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione.
Art. 4
Principi ispiratori1. La Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai principi sanciti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) secondo cui:
a) riconosce ai cittadini il diritto a partecipare alla vita culturale così come definito nella Convenzione Unesco 2003-2005;
b) facilita e incoraggia la responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale;
c) protegge l'identità, quale insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni;
d) garantisce che tutte le forme di eredità culturale costituiscano, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione, in modo che parte del passato viva nel presente;
e) prevede che l'esercizio del diritto all'emersione del patrimonio culturale possa essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti.
Art. 5
Procedure1. La Regione al fine di favorire la conoscenza del patrimonio della maschera tradizionale e del suo abbigliamento valorizza l'insieme di valori nel loro radicamento e nella loro prospettiva e, in particolare:
a) istituisce presso l'assessorato competente in materia di beni culturali il Registro regionale delle maschere tradizionali etno-antropologiche e del suo abbigliamento;
b) stabilisce le norme generali sulle modalità del loro riconoscimento e iscrizione al Registro di cui alla lettera a), sulla base di quanto previsto all'articolo 6, comma 1;
c) fissa i criteri per il rilascio del Marchio della tradizione;
d) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'articolo 1 e ne dispone il deposito presso l'ISRE che, per il tramite del Comitato scientifico per la maschera tradizionale, ne cura la ricognizione, valutazione e catalogazione.2. La procedura di riconoscimento è avviata su richiesta del comune alla cui tradizione la maschera storicamente appartiene.
Art. 6
Istituzione di un comitato scientifico1. È istituito in seno all'ISRE il Comitato scientifico per la maschera tradizionale della Sardegna con compiti generali di ricognizione, approfondimento storico e valutazione del complesso documentale reso disponibile dai proponenti, al fine dell'affermazione dei principi di attendibilità delle fonti, storicità, veridicità e fedeltà e quindi alla adeguata selezione dei soggetti.
2. Il Comitato scientifico per la maschera è nominato dall'assessore competente in materia di beni culturali e ne fanno parte:
a) l'assessore o un suo delegato;
b) il direttore generale dell'ISRE o un suo delegato;
c) tre esperti in demo-etno-antropologia;
d) due esperti di tradizioni popolari.3. Ai componenti del comitato scientifico spettano i compensi di cui alla legge regionale del 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).
Art. 7
Attività del comitato scientifico1. La Regione incoraggia e sostiene la valorizzazione delle realtà riconosciute dal comitato scientifico.
2. Il comitato scientifico procede alla ricognizione e valutazione del complesso documentale reso disponibile dai proponenti. L'analisi è condotta anche alla luce di ulteriori fonti di documentazione autonomamente individuate.
3. Al fine di favorire la partecipazione collettiva alla formazione dell'eredità culturale, il comitato scientifico può sottoporre al dibattito pubblico gli atti e i documenti che abbiano rilevanza per la comunità coinvolta.
4. Il comitato scientifico pubblica per sessanta giorni nel sito web istituzionale dell'ISRE, i testi, gli atti, e i documenti, le informazioni, i dati e i metodi di ricerca usati, in modo da consentire ai cittadini, alle associazioni e alle parti interessate, la presentazione di pareri e osservazioni.
5. Il comitato scientifico, al termine della pubblicazione sul sito web dell'ISRE, procede entro novanta giorni all'approvazione definitiva motivando con apposita relazione le ragioni dell'accoglimento o del rigetto della proposta ricevuta.
6. A seguito dell'attività istruttoria e del procedimento di valutazione da parte del comitato scientifico, sono rilasciate a favore del soggetto proponente l'attestazione finale e il Marchio della tradizione.
7. Ai fini delle metodologie di rilevamento e della catalogazione per il riconoscimento delle maschere tradizionali della Sardegna, il comitato scientifico opera nel rispetto della legislazione vigente e ispirandosi a quanto previsto dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICDD) del Ministero dei beni e delle attività culturali.
Art. 8
Requisiti e caratteristiche1. Sono considerate quali caratteristiche peculiari della maschera:
a) l'esperienza storica della maschera di cui il proponente deve saper riconoscere e collocare criticamente lo spirito autentico e originario di una cultura smarrita o dimenticata nel tempo;
b) il rigoroso rispetto della tradizione, inteso come capacità acquisita di una cultura specifica, non solo materiale, appartenente a una collettività;
c) l'identificazione della lavorazione per la produzione tradizionale e tipica con l'utilizzo di materiali e di tecniche di lavorazione legata alle tradizioni dei luoghi di origine e alla cultura locale;
d) la disponibilità a recepire stimoli e sollecitazioni provenienti dalle istituzioni preposte o che svolgono attività di tutela, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale.2. Una comunità ha il diritto di opporsi alla richiesta di terzi per l'iscrizione nel Registro della maschera tradizionale di una maschera identica o simile a quella registrata presso il Registro regionale delle maschere tradizionali, se, a causa dell'evidente somiglianza fra i tratti caratteristici, i segni, le affinità e le modalità di utilizzo, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione con la maschera tradizionale già registrata tale da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la veridicità e la fondatezza dell'origine storica.
3. L'opposizione all'iscrizione si estende anche all'adozione di una denominazione uguale o simile a una maschera tradizionale anche se non registrata, che goda nella comunità di provenienza, accertata rinomanza storica e carattere distintivo.
Art. 9
Registro regionale
delle Maschere tradizionali della Sardegna1. È istituito presso l'assessorato competente in beni culturali, il Registro regionale delle maschere della tradizione della Sardegna.
2. L'iscrizione di una maschera tradizionale al registro avviene su richiesta del comune a favore del quale è rilasciato l'attestato finale e il Marchio della tradizione di cui all'articolo 7.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dell'attestazione rilasciata dal comitato scientifico in seno all'ISRE.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità per l'iscrizione al registro.
Art. 10
Diritti e responsabilità1. Il comune richiedente, avvenuta la registrazione al registro di cui all'articolo 9, ha la facoltà di fare uso esclusivo della maschera a vantaggio della propria comunità, anche attraverso l'autorizzazione all'utilizzo da parte di soggetti terzi che di tale comunità siano espressione.
Art. 9
Norma transitoria1. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 8, ai fini dell'iscrizione al Registro regionale delle maschere tradizionali e al conseguente rilascio del Marchio della tradizione, l'assessorato competente in materia di beni culturali definisce termini, tipologia e modalità dì presentazione della documentazione.
Art. 10
Finanziamenti1. La Regione finanzia i soggetti iscritti nel Registro regionale delle maschere tradizionali per iniziative che abbiano lo scopo di favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni popolari locali.
2. La Regione assicura, altresì, il proprio sostegno finanziario o il patrocinio esclusivamente a quelle manifestazioni che prevedono la partecipazione e la rappresentazione delle sole maschere tradizionali iscritte o in via di iscrizione presso l'apposito Registro regionale delle maschere tradizionale della Sardegna.
Art. 10
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000 per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019, si fa fronte con le risorse disponibili nella misura 20, programma 03.