CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 398
presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - COCCO Pietro - COLLU - COZZOLINO - FORMA - MANCA Gavino - MELONI - PINNA Rossella - RUGGERI - SABATINI - TENDASil 2 febbraio 2017
Utilizzo del personale delle imprese appaltatrici e delle società strumentali - clausola sociale
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
La clausola sociale, definita anche clausola di protezione o "di riassunzione" o di "assorbimento" o ancora di "salvaguardia sociale", obbliga l'appaltatore subentrante a rilevare il personale occupato dall'appaltatore uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali esistenti al termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra il precedente appaltatore e il soggetto appaltante.
Con la presente proposta di legge intendiamo, in particolare, riaffermare la necessità che in materia di clausole di salvaguardia non ci possano essere richiami blandi o discrezionali, ma che debba essere previsto l'obbligo di inserimento di clausole sociali nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi all'affidamento dei contratti di concessione e di appalto per lavori e servizi.
Si vuole, quindi, consolidare ed estendere la clausola sociale riferita al mantenimento del posto di lavoro in caso di cambio di appalto affermando che, laddove cambia di titolare dell'appalto, ma si è in presenza della continuità del lavoro, è legittimo consolidare la continuità dei rapporti di lavoro in essere.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Utilizzo del personale delle imprese appaltatrici
e delle società strumentali1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l'affidamento di servizi, l'assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto e la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.
2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati.
3. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti e dalle aziende della Regione e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati.
4. Il presente articolo non si applica ai dirigenti. Rientrano nell'applicazione del presente articolo i soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all'atto dell'assunzione presso nuova impresa; in ogni caso, l'assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l'assunzione del personale dipendente della cooperativa.
Art. 2
Disposizioni finanziarie1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).