CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 395
presentata dai Consiglieri regionali
PISCEDDA - COCCO Pietro - DERIU - COZZOLINO - MELONI - SOLINAS Antonio - MORICONI - COLLU - COMANDINI - TENDAS - FORMA - PINNA Rossella - LOTTO - DEMONTISil 27 gennaio 2017
Promozione della cittadinanza attiva e del servizio civile delle persone anziane in Sardegna
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RELAZIONE DEL PROPONENTE
Nella programmazione europea che guarda al 2020 come traguardo temporale per gli obiettivi strategici, uno dei punti cardine è rappresentato dall'invecchiamento attivo. L'Unione europea pone come indirizzo trasversale agli stati membri l'obiettivo di consentire agli anziani di rimanere attivi come cittadini nelle possibilità che lo stato di salute dà loro, sia come lavoratori, che come consumatori e in particolare come cittadini attivi. L'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione difatti "riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale".
Si tratta di una strategia politica importante, che pone la "questione anziani" come una delle questioni determinanti per il futuro dell'Europa. Le tendenze demografiche in atto indicano, del resto, la necessità di un'attenzione differente alla questione. Dalle statistiche emerge chiaramente una marcata progressione verso l'invecchiamento della popolazione nella prevalenza dei paesi europei, determinata da una accresciuta aspettativa di vita e da una marcata riduzione della natalità. Vi è al contempo una prospettiva di aumento della popolazione dovuta al forte afflusso di popolazioni extracomunitarie, che, comunque, non tenderà a contrastare la rilevata tendenza all'invecchiamento della popolazione.
La Sardegna, nello specifico, si inserisce in questo contesto ancora più marcatamente: la speranza di vita dei sardi (ISTAT) si attesta mediamente sugli 83 anni, con i sessantacinquenni che hanno a oggi un'aspettativa di vita di circa ulteriori 20 anni. Secondo le proiezioni attuali (elaborazione IARES su dati ISTAT) nel 2030 in Sardegna la popolazione ultrasessantenne sarà il 33,8 per cento del totale e nel 2065 sarà addirittura il 38,63 per cento; dati ancora più incisivi se letti attraverso alcuni indicatori di struttura demografica: nel 2011 l'indice di dipendenza strutturale (pop. attiva/pop. non attiva) era pari al 46 per cento, nel 2030 si stima sarà pari al 67,7 per cento, per diventare del 96,7 per cento nel 2065. Insomma la tendenza che ci si attende è di una Sardegna in cui la popolazione anziana tenderà a essere la maggioranza della popolazione presente. Fatto che deriva da notevoli fenomeni correlati tra loro, tra cui la denatalità e il migliorato stato di salute. Sarà dunque una Sardegna che tenderà a "dipendere" dalla popolazione anziana e in cui si porranno in modo marcato questioni attinenti al sostegno all'invecchiamento attivo, al lavoro, alla solidarietà intergenerazionale, alla capacità dell'economia di reggere una condizione di prevalente popolazione non attiva.
Uno degli ulteriori aspetti peculiari che riguardano la Sardegna è relativo alla distribuzione sul territorio regionale della popolazione anziana. Nella prospettiva descritta sarà la provincia di Nuoro ad avere la quota più alta di popolazione anziana e in una distribuzione intra-provinciale saranno i comuni dell'interno, in fase di forte spopolamento, a presentare progressivamente maggiori squilibri sulla composizione interna alla popolazione presente, tra anziani e non anziani. Si prospetta pertanto uno scenario che vede gli anziani protagonisti di settori connessi all'esercizio della cittadinanza attiva, quali la partecipazione sociale e politica.
Questi dati di fatto incidono inevitabilmente su ambiti di intervento propri delle politiche pubbliche, dal welfare alle politiche sociali, alla sostenibilità del sistema pensionistico, che devono accompagnare il fenomeno favorendone un adeguato contemperamento tra aspetti critici e opportunità. Si tratta cioè di attivare percorsi virtuosi in grado di favorire la presenza degli anziani nelle comunità come risorsa e come opportunità, prima che come problema da affrontare con interventi di carattere sanitario e assistenziale.
La legge proposta è uno strumento che si inserisce all'interno di una strategia volta a promuovere e tutelare i diritti degli anziani e dei pensionati: come cittadini, componenti attivi della società, come protagonisti della vita sociale e politica che, anche da pensionati, continuano a partecipare attivamente alle iniziative delle organizzazioni dei lavoratori, come portatori di valori sociali, etici e spirituali, come destinatari legittimi di servizi, assistenza e sostegno quotidiani.Rappresenta, inoltre, un modo possibile per valorizzare la propensione all'impegno volontario, attraverso lo stimolo all'ideazione e progettazione di azioni di volontariato gestite direttamente da anziani, risorsa base delle iniziative da loro stessi promosse e progettate.
La proposta di legge è impostata come legge di indirizzi generali che attribuendo risorse a sostegno delle progettazioni territoriali, favorisce la presenza del volontariato degli anziani gestito dalle loro stesse organizzazioni e in coerenza con la programmazione e progettazione delle azioni del welfare locale.
Gli interventi sono pensati come azioni di servizio civile delle persone anziane, inserite nell'ambito delle progettazioni costruite con gli altri attori dei Piani locali unitari dei servizi alla persona previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)). L'iniziativa è lasciata alle organizzazioni del terzo settore (soggetti sociali e solidali), che possono proporre progettazioni da cui scaturiscono convenzioni a sostegno dei progetti.
Le azioni previste sono differenti e possono riguardare idee innovative come quella degli orti sociali finalizzate a recuperare l'auto produzione alimentare, la collaborazione nell'ambito sociale e sociosanitario, fino al sostegno in ambito educativo e formativo.
La parte esecutiva degli indirizzi è lasciata alla Giunta regionale attraverso apposite disposizioni.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Principi generali1. La Regione riconosce la persona anziana come parte essenziale del popolo sardo, promuovendone la cittadinanza attiva e responsabile nel complesso delle politiche di cittadinanza, nell'ambito della cultura, del lavoro, della partecipazione sociale e politica, nell'essere parte essenziale delle famiglie sarde, nel ruolo di sostegno e promozione delle giovani generazioni.
Art. 2
Finalità1. La Regione, nell'ambito delle politiche e servizi per la persona, come regolamentate dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), favorisce il ruolo degli anziani in attività socialmente utili, istituendo il servizio civile degli anziani, quale parte delle più vaste politiche sociali, culturali e di cittadinanza.
2. Ai fini della presente legge, si considerano persone anziane coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o in formule lavorative a queste equiparate ai sensi della vigente normativa.
Art. 3
Ambiti operativi1. Il servizio civile degli anziani si esplica in progettualità localizzate nelle programmazioni locali dei servizi alla persona (PLUS) come definite dalla legge regionale n. 23 del 2005.
2. I soggetti sociali solidali di cui all'articolo 10 della legge n. 23 del 2005, possono presentare progetti di servizio civile degli anziani, coordinandoli con le programmazioni di cui al comma 1.
3. Il servizio civile degli anziani è svolto in attività e ambiti aventi le seguenti caratteristiche:
a) avvio di progettualità di orto sociale svolte attraverso la conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico;
b) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
c) ausilio ai servizi di assistenza a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione;
d) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri;
e) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
f) ausilio alla sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
g) progetti di servizio di trasporto per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
h) ausilio nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
i) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
j) attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
k) interventi di carattere ecologico, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
l) campagne e progetti di solidarietà sociale.
Art. 4
Modalità1. Le pubbliche amministrazioni per lo sviluppo del servizio civile degli anziani, definiscono convenzioni con gli enti di cui all'articolo 3, prevedendo a favore degli anziani, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.
2. L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti resi noti mediante avvisi pubblici nel comune negli ambiti PLUS in cui l'attività è programmata.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, dispone appositi indirizzi finalizzati alla definizione delle modalità operative di cui al presente articolo.
Art. 5
Disposizioni attuative1. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, provvede all'emanazione di apposite disposizioni attuative per i diversi interventi previsti dalla presente legge stabilendo, tra l'altro e qualora non già fissati in legge, i limiti di natura economica applicabili in relazione alle risorse disponibili per ogni anno.
Art. 6
Norma finanziaria1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2017 e di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019:
in aumento
missione 12 - programma 5
2017 euro 200.000
2018 euro 500.000
2019 euro 500.000in diminuzione
missione 12 - titolo 1 - programma 04 - capitolo SC05.5068
2017 euro 200.000
2018 euro 500.000
2019 euro 500.0003. Agli oneri per gli esercizi successivi al 2018, si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate per le finalità di cui alla presente legge alla missione 12, programma 5, titolo 1, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.