CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 391/A
presentata dai Consiglieri regionali
DESINI - CONGIU - CHERCHI Augusto - MANCA Pier Mario - COCCO Pietro - ZANCHETTA - PIZZUTO - MELONI - UNALIil 29 dicembre 2016
Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna). Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive
nelle isole minori della Sardegna***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
Obiettivi
È noto che la Saremar Spa, in concordato preventivo, ha garantito i collegamenti, in regime di continuità territoriale, con le isole minori della Sardegna, Isola di San Pietro - Carloforte e La Maddalena, fino al 31 marzo 2016 in forza della proroga del relativo contratto di servizio con la Regione, nelle more della definizione della procedura finalizzata all'individuazione del nuovo gestore.
Nel gennaio 2016 è stata pubblicata la procedura per l'affidamento del servizio pubblico di trasporto marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori, conclusasi con l'aggiudicazione del servizio alla compagnia di navigazione Delcomar. Dal mese di aprile del corrente anno ha, quindi, preso l'avvio il nuovo servizio di trasporto operato da tale società.
La Saremar aveva garantito il diritto dei residenti alla mobilità sulle suddette tratte, mentre per i non residenti le condizioni tariffarie applicate erano risultate alquanto onerose. Proprio a causa dell'elevato costo del biglietto, anche nella scorsa stagione sportiva, numerose associazioni e società sportive dilettantistiche sarde erano state costrette a rinunciare alle trasferte a Carloforte e a La Maddalena, preferendo pagare la conseguente penale piuttosto che affrontare i costi del trasporto, di fatto eccessivamente gravosi a fronte delle limitate risorse di cui disponevano; ciò che è ancora più grave è che tale fenomeno ha colpito, in particolare, lo sport giovanile (minibasket, pulcini ed esordienti nel calcio, per fare alcuni esempi).
Con il subentro della società Delcomar nell'esercizio del servizio di trasporto sulle succitate tratte, le tariffe diurne ordinarie praticate risultano ancora alquanto onerose, dato che oscillano: tra euro 7,00 ed euro 8,40 e tra euro 7,80 ed euro 9,20 rispettivamente per il servizio di trasporto A/R Calasetta-Carloforte e Portovesme-Carloforte per i soggetti non residenti a Carloforte; tra euro 6,70 ed euro 7,90 per il servizio di trasporto A/R Palau-La Maddalena per i soggetti non residenti a La Maddalena. Le tariffe diurne ordinarie per i passeggeri di età compresa tra i cinque e gli undici anni oscillano: tra euro 6,00 ed euro 7,00 e tra euro 6,60 ed euro 7,60 rispettivamente per il servizio di trasporto A/R Calasetta- Carloforte e Portovesme-Carloforte per i soggetti non residenti a Carloforte; tra euro 5,80 ed euro 6,60 per il servizio di trasporto A/R Palau-La Maddalena per i soggetti non residenti a La Maddalena.
Il numero complessivo di biglietti A/R per le Isole di La Maddalena e di San Pietro necessario per consentire la partecipazione agli eventi sportivi della scorsa stagione degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario delle associazioni e società sportive dilettantistiche sarde può essere stimato in via approssimativa (tenuto conto dei criteri forfettari indicati nella tabella 2 contenuta nel vigente Piano triennale dello sport per l'applicazione degli articoli 27, 28 e 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 - Provvedimenti per io sviluppo dello sport in Sardegna) rispettivamente in 1.600 e 3.500.
Al costo dei suddetti biglietti devono, poi, sommarsi quelli connessi al trasporto degli accompagnatori di atleti di età inferiore ai quattordici anni o portatori di handicap (il cui numero appare difficilmente quantificabile a priori: si tenga, comunque, conto che gli eventi sportivi riservati agli atleti di età inferiore a quattordici anni tenutisi nella precedente stagione nelle isole minori rappresentano circa un quarto degli eventi sportivi complessivi della stagione), nonché al trasporto del materiale e attrezzature sportive anche a mezzo di autoveicoli traghettati alle isole minori e ritorno.
La differenza tra la tariffa diurna ordinaria per i non residenti e quella applicata ai residenti nelle isole minori risulta assai rilevante, dato che si aggira su una media di circa 4,90 euro per la tratta A/R Palau-La Maddalena, su una media di circa 5,70 euro per la tratta A/R Calasetta-Carloforte e su una media di circa 5,90 euro per la tratta A/R Portovesme- Carloforte. Se poi si prendono in considerazione anche le (più elevate) tariffe per il servizio notturno, la differenza tra le tariffe ordinarie e quelle per i residenti diventa ancora più accentuata: circa 7,50 euro di differenza per la tratta A/R Palau-La Maddalena e addirittura circa 8,50 euro di differenza per la tratta A/R Calasetta-Carloforte.
Per i minori di età compresa tra cinque e undici anni la differenza tra le tariffe ordinaria e residenti diurna e notturna si attesta su una media di circa 5 euro per le varie tratte. Per le autovetture (si può ipotizzare la necessità di un'autovettura ogni 5 persone), invece, siffatta differenza si attesta su una media di circa 13 euro per le tratte A/R Palau-La Maddalena e Calasetta-Carloforte e su una media di circa 16 euro per la tratta A/R Portovesme-Carloforte.
Pertanto, si stima che per eliminare la disparità di trattamento, ai fini della partecipazione alle trasferte, tra le società/associazioni dilettantistiche aventi sede nelle isole minori e quelle aventi sede nel resto del territorio sardo, sia necessario un importo di euro 45.000.
La presente proposta di legge si prefigge, per l'appunto, l'obiettivo di eliminare o, perlomeno, attenuare la suddetta disparità di trattamento tra le associazioni/società dilettantistiche sarde ai fini della partecipazione agli eventi sportivi, alleggerendo le spese sostenute dalle stesse per la partecipazione alle trasferte nelle isole minori attraverso la previsione di un coinvolgimento del comitato regionale del CONI, che utilizzerà a tale scopo una (minima) parte del contributo annuo concesso dalla Regione a sostegno delle iniziative promosse dal comitato stesso e pari, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999, al 6 per cento del programma 01 della missione 06.
Quadro normativo di riferimento
La presente proposta di legge attiene alla materia della promozione dello sport.
Lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna non contempla espressamente lo sport tra le materie di potestà legislativa esclusiva (articolo 3) o ripartita (articolo 4). A seguito della riforma del titolo V della Costituzione realizzata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la promozione dello sport non ricade tra le materie di potestà legislativa esclusiva statale ex articolo 117, comma 2, della Costituzione e l'articolo 117, comma 3, fa rientrare soltanto l'ordinamento sportivo tra le materie di potestà legislativa concorrente. Pertanto, dato che la promozione dello sport non pare rientrare tra le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva statale né tra quelle di potestà legislativa concorrente, si può ritenere che la stessa ricada nel comma 4 dell'articolo 117, che contempla la potestà legislativa residuale delle regioni.
L'articolo 10 della predetta legge costituzionale dispone che, nelle more dell'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni dalla stessa dettate trovino applicazione anche alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, sicché può concludersi che in materia di promozione dello sport, fatta eccezione per i profili più propriamente attinenti all'ordinamento sportivo, alla Regione spetti la potestà legislativa residuale.
A livello legislativo regionale, la materia dello sport è attualmente disciplinata dalla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), che contiene due disposizioni di particolare interesse ai fini della presente proposta: gli articoli 29 e 38.
L'articolo 29 (Convenzioni con il CONI, le compagnie e aziende di trasporto) autorizza la Regione a concludere convenzioni con il CONI e con le compagnie ed aziende di trasporto ferroviario, aereo, marittimo ferroviario e su gomma per l'abbattimento dei costi delle trasferte effettuate ai sensi degli articoli 27 e 28 e di quelli sostenuti dalle società dilettantistiche isolane per le trasferte all'interno del territorio regionale.
Dal combinato disposto degli articoli 80 e 81 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 12 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), come recentemente modificati dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), si evince che la programmazione e l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 1999 rientrano nella sfera di attribuzioni delle unioni di comuni.
L'articolo 29 risulta, allo stato, non finanziato né applicato.
L'articolo 38 (Contributi a favore delle iniziative promosse e organizzate dal CONI) autorizza la concessione, da parte della Regione, di un contributo annuo, pari al 6 per cento del programma 01 - missione 06, a sostegno delle iniziative promosse e/o organizzate dal comitato regionale del CONI, nonché di quelle realizzate in collaborazione con la Regione. Il programma delle attività, i criteri e le modalità di erogazione del contributo sono approvati dalla Giunta regionale sul proposta dell'Assessore competente per materia.
A conclusione della ricostruzione del quadro normativo di riferimento della presente proposta di legge, non si rilevano giudizi di costituzionalità pendenti il cui esito sia suscettibile di incidere sull'oggetto della proposta stessa, né analoghe proposte di legge all'esame dell'attuale legislatore regionale.
Non si ravvisano, infine, leggi analoghe vigenti in altre regioni.
La presente proposta di legge è rivolta al CONI e, per il suo tramite, alle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999 che partecipano in trasferta a eventi sportivi (agonistici e non) nelle isole minori della Sardegna e agli atleti, dirigenti, tecnici e personale sanitario facenti capo alle associazioni e società stesse e coinvolti nelle trasferte.
L'obiettivo immediato perseguito consiste nell'assunzione, diretta o indiretta, da parte del CONI di una parte delle spese di trasporto marittimo sostenute dalle società e associazioni sportive dilettantistiche isolane per la partecipazione alle trasferte nelle isole minori della Sardegna. L'indicatore utile a verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo è rappresentato dall'approvazione da parte della Giunta regionale di un programma di attività, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999, comprendente anche un intervento finalizzato all'abbattimento dei costi sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori.
L'obiettivo finale che la presente proposta intende realizzare consiste nell'incremento della partecipazione della società e associazioni sportive dilettantistiche sarde agli eventi sportivi nelle isole minori e, più in generale, nella promozione dello sport dilettantistico in Sardegna, considerato che diminuendo le spese per tali trasferte si liberano risorse utili da investire nel settore. L'indicatore utile è il numero di trasferte sportive nelle isole minori alle quali partecipano le società e associazioni dilettantistiche sarde.
Rispetto all'opzione del mancato intervento legislativo, la presente proposta si ritiene preferibile per ovviare all'attuale situazione discriminatoria esistente tra gli sportivi residenti nelle isole minori della Sardegna e quelli non residenti, data la sensibile differenza tra l'importo della tariffa ordinaria e quello della tariffa agevolata per i residenti, che incide in modo rilevante sul bilancio di un'associazione sportiva dilettantistica, la quale, per partecipare a una trasferta in territorio regionale, deve accollarsi interamente il costo del trasporto di una molteplicità di soggetti oltre che del materiale e delle attrezzature sportive.
Rispetto a possibili interventi normativi alternativi a quello proposto, l'opzione a favore di un intervento sull'articolo 38 della legge regionale risulta essere quella maggiormente economica, in quanto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già stanziate annualmente in favore del comitato regionale del CONI per le iniziative promosse od organizzate dal comitato stesso, comprese quelle realizzate in collaborazione con la Regione. Conseguentemente, si rende necessario intervenire anche sull'articolo 29, comma 1, al fine di evitare che la medesima fattispecie (trasferta sportiva di associazione/società dilettantistica nelle isole minori della Sardegna) possa essere contemporaneamente oggetto tanto delle agevolazioni previste dall'articolo 29 quanto del beneficio introdotto dalla presente proposta con la modifica dell'articolo 38. La presente proposta di legge, pertanto, sottrae dall'ambito generale di applicazione dell'articolo 29 (disposizione peraltro - lo si ribadisce - da tempo non applicata) la particolare fattispecie disciplinata dall'articolo 38, comma 1 bis.
Il testo si compone di tre articoli.
L'articolo 1 modifica parzialmente il disposto dell'articolo 29, comma 1, della legge regionale n. 17 del 1999 al fine di sottrarre dall'ambito generale di applicazione della norma la particolare fattispecie disciplinata dall'articolo 38, comma 1 bis.
L'articolo 2 integra il disposto dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 con l'aggiunta dei commi 1 bis e 2 bis al fine di ricomprendere tra le iniziative finanziate con il contributo di cui al comma 1 l'abbattimento, a cura del comitato regionale del CONI, dei costi di trasporto marittimo sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 17 del 1999 per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica.
L'articolo 3 detta la norma finanziaria.
L'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore della legge.
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RELAZIONE DELLA SESTA COMMISSIONE PERMANENTE SALUTE, POLITICHE SOCIALI, PERSONALE DELLE ASL, IGIENE VETERINARIA, ATTIVITÀ SPORTIVE, ALIMENTAZIONE, EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE
composta dai Consiglieri
PERRA, Presidente - TOCCO, Vice presidente - RUGGERI, Segretario - OPPI, Segretario - ANEDDA - CHERCHI Augusto - COLLU - CONTU - COSSA - COZZOLINO - FUOCO - GALLUS - PINNA Rossella - PIZZUTO - USULA
Relazione On. DESINI
pervenuta il 28 luglio 2017
La Sesta Commissione permanente, nella seduta del 26 luglio 2017 ha approvato a maggioranza, con l'astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari dell'opposizione, il presente provvedimento concernente "Modifiche alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna). Abbattimento dei costi per la partecipazione alle trasferte sportive nelle isole minori della Sardegna", condividendone l'impostazione e le finalità.
Il testo normativo proposto si prefigge l'obiettivo di eliminare o, perlomeno, attenuare la disparità di trattamento tra le società/associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nelle isole minori della Sardegna e quelle aventi sede nel resto del territorio regionale ai fini della partecipazione in trasferta a eventi sportivi (agonistici e non) nelle isole stesse.
Risulta, infatti, assai marcata la differenza tra l'importo della tariffa agevolata del servizio di trasporto marittimo in continuità territoriale per i residenti nelle isole minori di San Pietro e La Maddalena e quello della tariffa ordinaria per i non residenti.
La tariffa ordinaria praticata, alquanto onerosa, finisce per incidere in modo rilevante sul bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche sarde, se si tiene conto delle limitate risorse delle quali dispongono, tanto da indurre numerose associazioni a rinunciare alle trasferte a Carloforte e a La Maddalena, pagando la conseguente penale; ciò si è verificato, in particolare, nell'ambito dello sport giovanile (minibasket, pulcini ed esordienti nel calcio, solo per fare alcuni esempi), minandone le enormi potenzialità in termini di crescita individuale e sociale.
Al fine di porre rimedio alla suddetta disparità di trattamento senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, il presente provvedimento prevede il coinvolgimento del Comitato regionale del CONI affinché destini una parte del contributo annuo concesso dalla Regione ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 all'abbattimento delle spese di trasporto marittimo sostenute dalle società/associazioni dilettantistiche sarde per la partecipazione alle trasferte nelle isole minori.
In tal modo, il provvedimento mira a contribuire concretamente alla promozione e diffusione dello sport dilettantistico in Sardegna, preservando tale realtà soprattutto con riferimento ai giovani e giovanissimi atleti che attendono gli eventi della stagione sportiva con sacrificio, passione, gioia e trepidazione, secondo le indicazioni impartite dalle Istituzioni dell'Unione europea, che a più riprese hanno riconosciuto nello sport uno strumento insostituibile di promozione dello sviluppo identitario e dell'inclusione sociale, integrazione e pari opportunità (si veda, in particolare, la dichiarazione n. 29 sull'importanza sociale dello sport allegata al Trattato di Amsterdam, il I Libro bianco sullo sport del 2007 e, più recentemente, le novità contenute nel Trattato di Lisbona).
La proposta di legge è stata assegnata all'esame della Sesta Commissione il 30 dicembre 2016.
Il provvedimento è stato iscritto all'ordine del giorno nella seduta del 20 luglio 2017; in tale sede e dopo aver sentito sull'argomento l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la Commissione, condividendo le finalità e l'impostazione del provvedimento, ha concluso l'esame dell'articolato e ha deliberato di richiedere il parere della Terza Commissione sulle norme di carattere finanziario, ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 del Regolamento interno, sospendendo, pertanto, l'approvazione finale del testo.
La Terza Commissione, con nota del 25 luglio 2017, ha comunicato di aver espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari della proposta di legge n. 391.
La Sesta commissione, infine, nella seduta del 26 luglio 2017 ha licenziato il provvedimento, auspicandone l'immediata presa in esame e approvazione da parte dell'Assemblea consiliare.
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La Terza Commissione, nella seduta del 25 luglio 2017, ha espresso all'unanimità parere favorevole sulla proposta di legge e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 19991. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 1999 le parole "28, nonché per l'abbattimento dei costi delle trasferte effettuate all'interno del territorio regionale sostenuti dalle società dilettantistiche isolane" sono sostituite dalle seguenti: "28 e per l'abbattimento dei costi delle trasferte effettuate all'interno del territorio regionale sostenuti dalle società dilettantistiche sarde, fatta eccezione per i costi di trasporto marittimo sostenuti dalle società dilettantistiche sarde non aventi sede nelle isole minori per le trasferte nelle isole stesse".
Art. 1
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 17 del 1999
(identico)Art. 2
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 19991. All'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Tra gli interventi finanziati con il contributo di cui al comma 1 rientra, in ogni caso, l'abbattimento dei costi di trasporto marittimo di persone e autoveicoli sostenuti dalle associazioni e società sportive dilettantistiche con sede nel territorio regionale iscritte all'albo regionale delle società sportive di cui all'articolo 9 della presente legge per la partecipazione alle gare in trasferta nelle isole minori della Sardegna nell'esercizio di attività sportiva agonistica e non agonistica. Sono escluse dal beneficio le associazioni e società sportive aventi sede nelle isole minori della Sardegna.";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il programma di cui al comma 2 include la descrizione dell'intervento indicato al comma 1 bis, che prevede la riduzione delle spese di trasporto marittimo degli atleti, tecnici, dirigenti e personale sanitario e del materiale e attrezzature sportive strettamente necessari per la partecipazione all'evento sportivo nonché, nel caso di atleti portatori di handicap o di età inferiore ai quattordici anni, dei loro accompagnatori.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999
(identico)Art. 3
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati complessivamente in euro 45.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 iscritte in conto della missione 06 - programma 01 (Sport e tempo libero) - capitolo SC05.5012, del bilancio della Regione per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.
Art. 3
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati complessivamente in euro 45.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui all'articolo 38 della legge regionale n. 17 del 1999 iscritte in conto della missione 06 - programma 01 (Sport e tempo libero) - titolo 1 - capitolo SC05.5012, del bilancio della Regione per gli anni 2017-2019 e su quelle corrispondenti del bilancio per gli anni successivi.
Art. 4
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
Art. 4
Entrata in vigore
(identico)