CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 385

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - COCCO Daniele Secondo - PITTALIS - DEDONI - ZANCHETTA - ANEDDA - DESINI - CARTA - USULA - RUBIU - PISCEDDA - SABATINI - COMANDINI - COSSA - SOLINAS Christian

il 2 dicembre 2016

Norme in materia di politiche per le famiglie in Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge intende dare organicità e incisività alle politiche regionali di promozione, valorizzazione e sostegno della famiglia, come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, quale soggetto sociale giuridicamente rilevante e centrale nella costruzione della società, a partire dalla funzione di cura ed educazione dei figli e in virtù del suo insostituibile valore pubblico.

In Sardegna le famiglie formalmente costituite sono pari (ISTAT 2015) a 720.646 con un numero medio di componenti pari a 2,29 per famiglia. Le tendenze statistiche in atto dicono che vi è una marcata tendenza all'indebolimento della famiglia su cui incidono le difficoltà socio-economiche contingenti, ed una forte tendenza alla denatalità che pone la Sardegna agli ultimi posti in Italia per nuovi nati per donna. Nei fatti la tendenza è marcatamente condizionata dall'inadeguata presenza di servizi alle famiglie disponibili e diffusamente presenti in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, anche nei territori con bassa densità demografica, che anzi avrebbero bisogno di serie opportunità di offerta in grado di favorire l'insediamento di nuove famiglie.

Anche in Sardegna inoltre le coppie tendono a costituirsi secondo approcci culturali e pluralismo di valori, che individuano la convivenza come scelta con gradi di formalizzazione differenziati, creando al contempo nuclei in cui la relazione tra i componenti è nei fatti una famiglia.

In questo senso, in conformità con la legislazione nazionale ed europea, con questa proposta di legge si mira a un modello di welfare che non si risolva in mero assistenzialismo, ma che coinvolga istituzioni e famiglie quali soggetti attivi che perseguono lo stesso obiettivo, anche attraverso nuovi e strutturati interventi di politica sociale a salvaguardia della famiglia, con particolare attenzione alla tutela dell'infanzia, degli anziani e dei diversamente abili.

L'evoluzione del "ciclo della famiglia", di pari passo al cambiamento culturale e sociale dei nostri tempi, richiama l'attenzione su temi emergenti e non trascurabili, quali quello delle pari opportunità e dei diritti di bambini e minorenni; del lavoro di cura gratuito effettuato dalle donne con responsabilità familiari; di una misura di integrazione dei redditi insufficienti per una vita familiare dignitosa, in grado di sostenere lo sviluppo dei propri componenti.

Le politiche familiari richiedono prospettive lungimiranti e scelte politiche in grado di incidere con risultati di lungo periodo, attraverso interventi strutturati e di sistema. Oltre alle soluzioni a breve termine, spesso adottate nell'ambito delle recenti politiche per la famiglia, quali la previsione di meri trattamenti economici, peraltro isolati e una tantum, si ritiene opportuno proporre ed attuare interventi di sviluppo dei servizi.

Investire sulla famiglia, attraverso una legge che tenga conto delle esigenze delle famiglie sarde, significa investire sul motore della società, sul presente e sul futuro. Soprattutto negli ultimi decenni è infatti la famiglia, con tutta evidenza, a fungere da ammortizzatore sociale in grado di contrastare e contenere, almeno in parte, gli effetti di un periodo storico di grave crisi economica; sempre di più i membri della famiglia, con la loro rete di solidarietà, fungono da aiuto e collante tra generazioni: sono ormai frequenti, a titolo di esempio, la permanenza o il rientro in famiglia di giovani inoccupati o precari o l'assolvimento di compiti di cura e di assistenza per bambini o per anziani non autosufficienti assicurato da aiuti intergenerazionali generalmente femminili.

Una politica organica, attraverso interventi mirati alla famiglia, permette di identificare il nucleo familiare quale area di utenza centrale e consente di intervenire sulla famiglia nel suo complesso, piuttosto che esclusivamente sui singoli individui che la compongono, peraltro già soggetti destinatari di specifiche politiche di settore. Una previsione legislativa di questo tipo, di pari passo con l'attività di organismi associativi e no profit, può certamente giovare ad una virtuosa integrazione tra le diverse politiche (casa, lavoro, socio-educative, socio-sanitarie) che ruotano intorno al soggetto "famiglia".

La Regione Sardegna, come altre nel contesto nazionale, necessita di intervenire sul sistema delle politiche familiari e di ridefinire la modalità di gestione delle risorse economiche pubbliche disponibili, attraverso una programmazione integrata con il più ampio sistema di welfare. Per questo motivo non si può affrontare il tema senza individuare le connessioni con altri grandi temi sui quali la Regione è chiamata a pronunciarsi, quali quello dei servizi socio-assistenziali e sanitari, o dell'organizzazione sul territorio da parte dei soggetti locali pubblici e privati.

La presente proposta di legge, lungi dal mero assistenzialismo, propone una serie di interventi atti a promuovere la famiglia, all'interno di una precisa strategia in grado di dare risposta ai problemi concreti delle famiglie a partire dalle scelte a livello urbanistico, in materia di servizi, in materia di politica culturale e di tempo libero, di armonizzazione tra i tempi di lavoro e i tempi della famiglia, cercando di dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione.

Specificamente, la proposta di legge prevede:
- il riconoscimento e la promozione delle famiglie numerose (articolo 2), attraverso azioni mirate a sostenerne il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo e meccanismi di maggior tutela nella definizione delle modalità di attribuzione delle provvidenze;
- il potenziamento delle politiche per la casa (articolo 3), coordinando le connesse norme regionali in materia di urbanistica ed edilizia, quali: misure per la prima casa; vantaggiosi benefici a favore delle giovani coppie sposate; interventi sperimentali volti all'individuazione e messa a disposizione di soluzioni abitative, anche a supporto dell'esercizio delle funzioni genitoriali in caso di separazione o divorzio; un fondo di garanzia a favore dei soggetti che concedono in locazione immobili di loro proprietà a famiglie numerose; agevolazioni nell'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni favorevoli per le famiglie numerose;
- l'istituzione e il finanziamento di Centri integrati per le famiglie (articolo 4), nell'ambito delle programmazioni triennali territoriali e secondo le competenze di gestione attribuite ai comuni associati, in materia di: formazione etico-giuridica idonea a consentire la costituzione consapevole e partecipata della famiglia; prevenzione degli stati di disagio; sostegno ai nuclei minorili in situazioni di difficoltà; consulenza giuridica sui provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari, con l'attivazione degli strumenti di pronta reperibilità per emergenze sul territorio; promozione di corsi di formazione nel campo delle adozioni e degli affidamenti; sostegno a coppie e gestanti in difficoltà e mediazione tra genitori in casi di separazione ed in relazione ai rapporti con i figli in casi di disagio;
- la creazione e supporto di interventi e servizi per le famiglie (articolo 5), per i quali la Regione è chiamata a coordinare la programmazione, la cui concreta attuazione è demandata ai comuni singoli o associati nelle forme stabilite dalla legge sul sistema integrato dei servizi alla persona n. 23 del 2005 e sul sistema sanitario regionale n. 10 del 2006; ciò anche attraverso la realizzazione di servizi innovativi e sperimentali promossi da soggetti pubblici e privati al fine di ampliare e migliorare l'offerta delle forme di assistenza e dei servizi integrativi per l'infanzia, e attraverso l'erogazione di specifici finanziamenti a favore dei comuni associati per la realizzazione di interventi infrastrutturali funzionali ai suddetti servizi;
- stanziamenti straordinari ai comuni (articolo 6) mirati ad intervenire in sostegno delle famiglie in difficoltà, con un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta, con componenti non autosufficienti o affetti da problemi di natura psichica che non usufruiscono di altri interventi pubblici a qualsiasi titolo; famiglie con minori in situazioni multi problematiche di ordine psico- sociale-sanitario o, nei casi di mancato versamento da parte del genitore obbligato dell'assegno di mantenimento; interventi volti a garantire solidarietà alle donne non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri; è prevista inoltre l'istituzione di un apposito fondo destinato ad interventi finalizzati al supporto d'emergenza ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro;
- la promozione e il sostegno delle forme di associazionismo familiare (articolo 7), e creazione dell'albo delle associazioni familiari che individua tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato che hanno per scopo la tutela della famiglia ed in specie quelle che offrono gratuitamente, attraverso i loro associati, mutuo aiuto nel lavoro domestico e cura di ogni componente della famiglia;
- interventi a favore del lavoro di cura famigliare (articolo 8) non retribuito delle donne e degli uomini, attraverso il finanziamento della polizza assicurativa per la copertura dei rischi infortunistici casalinghi, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, del membro della famiglia che svolge esclusivamente attività lavorativa domestica, con reddito superiore a quello di esenzione già stabilito dalla norma statale, secondo limiti e criteri definiti dalla Giunta regionale;
- interventi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con le esigenze del nucleo familiare (articolo 9), attraverso la promozione e la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali tesi a coordinare gli orari e i modi di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative scolastiche e dell'apertura al pubblico delle amministrazioni pubbliche armonizzando, nel limite del possibile, il funzionamento di tali servizi con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia;
- l'istituzione dei registri delle unioni civili (articolo 10), in ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), tenuto presso i comuni e coordinato in apposito ufficio regionale presso la Presidenza della Regione, denominato Ufficio per il registro delle unioni civili;
- la previsione dell'Osservatorio comunale delle famiglie (articolo 11) costituito da associazioni delle famiglie e altre associazioni di volontariato, in raccordo con il comune nel quale svolgono la propria attività, al fine di monitorare le esigenze e le problematiche dei nuclei familiari, raccogliere dati, proposte, redigere rapporti trimestrali da trasmettere alla Consulta regionale e per promuovere il miglioramento dei servizi previsti nel Piano unitario locale dei servizi alla persona, ai sensi della legge regionale n. 23 del 2005;
- l'istituzione della Consulta regionale per la famiglia (articolo 12) quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari incaricato di esprimere pareri al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale su provvedimenti che possono incidere sulla qualità della vita familiare; avanzare proposte e osservazioni sulla programmazione regionale a favore della famiglia; redigere periodicamente rapporti sullo stato di attuazione della presente legge valutandone l'efficacia e proporre opportuni aggiornamenti in collaborazione con organismi di volontariato sociale, associazioni ed esperti che operano nel settore mediante specifici studi, seminari e convegni; effettuare indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare;
- l'istituzione del Servizio della famiglia (articolo 13) presso la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con i seguenti compiti: monitoraggio delle caratteristiche e delle condizioni di vita; trasformazioni delle famiglie presenti sul territorio; definizione degli specifici interventi connessi all'evoluzione delle caratteristiche e dei bisogni delle famiglie in relazione alla mutazioni delle esigenze sociali di tempo in tempo; stesura del Piano triennale dei servizi alle famiglie e suo aggiornamento; monitoraggio e valutazione degli interventi di cui alla presente legge;
- la stesura di un piano triennale sulle politiche per le famiglie (articolo 14) coordinato e integrato con i piani sanitario e sociale di cui alle relative legislazioni di settore, che definisca gli indirizzi relativi alle politiche per la casa.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Principi, finalità e ambito di applicazione

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce e sostiene la famiglia, come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, ricomprendendo le persone unite da vincoli di parentela, adozione e/o affinità, quale soggetto sociale giuridicamente rilevante e centrale nella costruzione della società e sostiene e valorizza i suoi compiti di cura ed educazione dei figli.

2. La Regione uniforma la propria azione ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 31, 36, 37, 38, 47 e 53 della Costituzione italiana, e nel rispetto della Convezione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 2009 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

3. La Regione autonoma della Sardegna coordina le proprie politiche in materia di servizi alle persone, di tutela del diritto alla salute, alla casa, di diritti sociali, lavoro, educazione e formazione, riconoscendo il ruolo della famiglia e la sua centralità nel contesto socio-economico regionale.

4. La Regione, rifiutando qualsiasi discriminazione legata all'etnia, alla religione ed all'orientamento sessuale, riconosce e tutela le forme di convivenza fra due persone maggiorenni, denominate unioni civili.

5. La Regione, nello sviluppo delle programmazioni stabilite dalle specifiche leggi di settore (servizi alla persona, salute, casa, lavoro, istruzione e formazione) adegua e coordina i propri interventi alle disposizioni di cui alla presente legge:
a) garantendo il diritto di ciascuno a formare un nucleo familiare, rimuovendo gli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo ed economico;
b) riconoscendo l'alto valore personale e sociale della maternità e della paternità, incoraggiando la procreazione libera e consapevole, valorizzando il principio della corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli, anche mediante interventi volti a superare eventuali limitazioni di carattere economico e sociale;
c) garantendo le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità fra uomo e donna, nonché la maggiore condivisione degli impegni di cura e di educazione dei figli;
d) promuovendo adeguati e concreti interventi volti a contrastare le sperequazioni di carattere socio-economico, assicurando equità e misure di sviluppo,
e) favorendo il coinvolgimento della famiglia come soggetto propositivo nelle fasi di definizione delle scelte;
f) favorendo la promozione e la partecipazione dell'associazionismo familiare e delle forme di autorganizzazione delle famiglie nel rispetto del principio di sussidiarietà;
g) promuovendo la progettualità sociale in accordo con le istituzioni pubbliche;
h) verificando l'attuazione di politiche a sostegno delle famiglie nelle comunità locali, sulla base degli interventi definiti a livello regionale;
i) favorendo, tramite politiche economiche e di organizzazione dei servizi, le azioni degli enti locali indirizzate a rimuovere gli ostacoli di qualunque ordine che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia;
j) garantendo ai pazienti ricoverati presso presidi ospedalieri pubblici e privati il benessere psicoaffettivo e la continuità del rapporto con i propri familiari, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi servizi;
k) intervenendo nelle materie di propria competenza in ambito economico e fiscale, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento, tenendo conto delle specifiche caratteristiche della famiglia, delle trasformazioni che la investono di tempo in tempo e nei sui vari cicli di vita (coppie giovani e nuove famiglie, famiglie con minori e studenti, con anziani o non autosufficienti, famiglie con disagi conclamati) e favorendo l'accesso al credito delle famiglie, in particolare, con nuovi figli;
l) individuando modalità di intervento per le emergenze dei genitori separati o divorziati in difficoltà, anche a supporto dell'esercizio delle funzioni genitoriali;
m) riconoscendo il lavoro di cura familiare quale valore inestimabile da proteggere e incentivare, valorizzare e potenziare in ogni ciclo di vita della famiglia;
n) favorendo la conciliazione tra famiglia e lavoro, con particolare riferimento alla pluralità dei compiti e all'ampio ruolo che la donna assume nell'attuale contesto socio-economico;
o) garantendo, attraverso appositi provvedimenti il ruolo maschile all'interno della famiglia, sviluppando la consapevolezza dei compiti di partecipazione al lavoro di cura, di educazione e di assistenza parentale, promuovendo le pari opportunità ed evitando disparità di genere;
p) garantendo interventi volti a contrastare il fenomeno della denatalità, promuovendo misure in favore dei genitori;
q) salvaguardando la gravidanza e il nascituro attivando i servizi atti a soddisfare le esigenze, anche di ordine psicologico, dei genitori;
r) tutelando e promuovendo i diritti delle persone e delle famiglie immigrate e quelli delle famiglie dei lavoratori emigrati di ritorno che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, attraverso la realizzazione, da parte degli enti locali, di iniziative volte anche a consentire l'inserimento dei minori nel ciclo scolastico educativo;
s) organizzando una diffusa informazione sulle modalità relative all'affido e all'adozione nazionale e internazionale e sostenendo le famiglie che accolgono i minori, promuovendo e sostenendo le iniziative tese all'adozione di bambini disabili;
t) assicurando la tutela, l'assistenza e la consulenza a favore dei componenti del nucleo familiare che subiscono discriminazioni e/o maltrattamenti, in particolare dei minori vittime di abusi e di violenza sessuale o di altro tipo;
u) predisponendo una capillare informazione sul territorio regionale relativa ai servizi previsti nella presente legge.

 

Art. 2
Riconoscimento e sostegno delle
famiglie numerose

1. In coerenza con l'articolo 1 la Regione riconosce il ruolo delle famiglie numerose promuovendo azioni mirate a sostenerne il maggiore carico nel lavoro di cura ed educativo.

2. Sono definite famiglie numerose i nuclei famigliari regolarmente costituti con oltre tre figli a carico.

3. Nella definizione delle modalità di attribuzione delle provvidenze di cui alla presente legge e nel piano triennale di cui all'articolo 14 sono definiti meccanismi di maggior tutela in favore delle famiglie come definite al comma 2.

 

Art. 3
Politiche per la casa

1. Al fine di favorire le famiglie nell'accesso al diritto alla casa, la Regione garantisce il potenziamento delle misure per la prima casa, coordinando nell'ambito della presente legge le connesse norme regionali in materia di urbanistica ed edilizia.

2. Ogni provvedimento previsto dalle leggi regionali in materia di urbanistica relativamente all'edilizia privata ed all'edilizia economica e popolare è sottoposto al parere della Consulta sulla famiglia di cui alla presente legge.

3. La Regione, al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, a domanda concede, sulla base di appositi bandi, alle giovani coppie sposate e alle coppie di fatto che contraggano matrimonio entro un anno dalla presentazione della domanda, i seguenti benefici:
a) il rimborso per i primi due anni di matrimonio del 50 per cento delle spese relative alla tassa sui rifiuti riguardante l'abitazione principale;
b) il rimborso delle spese di prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale;
c) per il tramite delle proprie società e/o di istituti di credito: prestiti a tasso agevolato per coprire i costi di arredo e attrezzatura della nuova abitazione; contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, di proprietà della coppia o di uno dei coniugi, che coprano una parte dei costi totali, inclusi quelli notarili e fiscali; i parametri entro cui si collocano gli interventi di cui alla presente lettera sono stabiliti nel Piano triennale della famiglia di cui all'articolo 14;
d) facilitazioni per l'affitto della casa di abitazione permanente della famiglia sotto forma di sgravi fiscali, anche totali, relativi alle imposte di carattere regionale;
e) modularità e flessibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al fine di soddisfare, nel tempo, le esigenze connesse alle trasformazioni della famiglia e facilitare l'introduzione di forme di co-housing con spazi, attrezzature e servizi condivisi.

4. Per fronteggiare l'emergenza abitativa dei genitori separati o divorziati in difficoltà, la Regione promuove interventi sperimentali volti all'individuazione e messa a disposizione di soluzioni abitative, anche a supporto dell'esercizio delle funzioni genitoriali, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 2.

5. La Regione istituisce un fondo di garanzia a favore dei soggetti che concedono in locazione immobili di loro proprietà a famiglie in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la cui dotazione è stabilita con la legge regionale di bilancio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, sono stabiliti i criteri concernenti l'istituzione e la gestione del fondo.

6. Per agevolare l'accesso alla prima casa la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolate ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), e successive modifiche, estendendone l'applicazione a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2; a tal fine la Regione, su richiesta dell'istituto di credito, può concedere fideiussione a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del finanziamento.

7. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione del presente articolo, armonizza la disciplina ivi prevista con quanto stabilito dalla legge regionale n. 32 del 1985, utilizzando anche le convenzioni attualmente in essere con gli istituti bancari e successivamente provvede alla stipula di nuove convenzioni con uno o più istituti bancari.

 

Art. 4
Centri integrati per le famiglie

1. Per le finalità della presente legge la Regione, in attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)), alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5), alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 (Istituzione e disciplina dei consultori familiari), nell'ambito delle programmazioni triennali territoriali e secondo le competenze di gestione attribuite ai comuni associati, istituisce e finanzia i Centri integrati per le famiglie.

2. La programmazione dei Centri integrati per le famiglie, con le relative risorse, è definita nell'ambito del Piano triennale per le famiglie di cui all'articolo 14.

3. Sono di competenza dei Centri integrati per le famiglie:
a) l'attività di formazione etico-giuridica idonea a consentire la costituzione consapevole e partecipata della famiglia;
b) la prevenzione degli stati di disagio;
c) il sostegno ai nuclei minorili in situazioni di difficoltà;
d) la consulenza giuridica sui provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari, con l'attivazione degli strumenti di pronta reperibilità per emergenze sul territorio;
e) la promozione di corsi di formazione nel campo delle adozioni e degli affidamenti e il sostegno a coppie e gestanti in difficoltà;
f) la mediazione tra genitori in casi di separazione ed in relazione ai rapporti con i figli in casi di disagio.

4. Con l'entrata in vigore della presente legge sono svolte dai Centri integrati per le famiglie le competenze di cui alla legge regionale n. 8 del 1979.

5. I Centri integrati per le famiglie possono essere gestiti anche attraverso l'apporto progettuale delle associazioni familiari previamente convenzionate.

 

Art. 5
Servizi per le famiglie

1. La Regione, nell'ambito del Piano triennale per le famiglie di cui all'articolo 14, programma interventi e servizi per le famiglie la cui concreta attuazione è demandata ai comuni singoli o associati nelle forme stabilite dalle leggi regionali n. 23 del 2005 e n. 10 del 2006.

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 23 del 2005 è sostituito dal seguente:
"3. Il sistema integrato dei servizi alla persona coordina le proprie iniziative con la programmazione annuale e triennale in materia di politiche per le famiglie in Sardegna.".

3. I servizi per le famiglie sono così definiti:
a) nido d'infanzia;
b) micronido;
c) nido e micronido aziendale;
d) sezioni primavera;
e) servizi in contesto domiciliare;
f) spazio bambini;
g) ludoteca e centro per bambini e genitori.

4. La Regione prevede incentivi alla creazione dei servizi di cui al comma 3 e disciplina forme di accreditamento e convenzionamento per quelle strutture che ne garantiscono la funzione pubblica, ai sensi della legge regionale n. 23 del 2005.

5. Il piano di cui all'articolo 14 definisce indirizzi in materia di servizi per minori e adolescenti e persone non autosufficienti, promuovendo, in attuazione del principio di sussidiarietà nella sua accezione orizzontale, il ruolo della famiglia come primo nucleo nella progettazione degli interventi di natura sociale necessari a garantire in particolare i soggetti in condizione di debolezza.

6. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, adotta e aggiorna, nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 14, la programmazione dei servizi per la prima infanzia, anche attraverso la promozione delle progettualità sociali e la realizzazione di servizi innovativi e sperimentali promossi da soggetti pubblici e privati al fine di ampliare e migliorare l'offerta delle forme di assistenza e dei servizi integrativi per l'infanzia.

7. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 14 la Regione eroga ai comuni associati finanziamenti per la realizzazione, sul territorio sardo, di uno dei seguenti interventi, comprensivi dell'arredo:
a) costruzione di un nuovo nido o micronido;
b) realizzazione di nuova struttura da adibire a un nuovo nido o micronido attraverso il recupero del patrimonio immobiliare esistente;
c) completamento di strutture in corso di realizzazione anche attraverso l'acquisizione di arredi e attrezzature necessarie per il funzionamento del servizio pubblico;
d) ampliamento di strutture esistenti con la creazione di posti/bambino aggiuntivi;
e) gestione e organizzazione dei servizi improntata a criteri di flessibilità al fine di venire incontro alle esigenze delle lavoratrici in relazione alle nuove forme di organizzazione dei tempi di lavoro e dei contratti di lavoro.

 

Art. 6
Stanziamenti straordinari ai comuni in favore delle famiglie con particolari esigenze sociali

1. La Regione, ai fini degli obiettivi della presente legge, valuta, sentita la Consulta regionale per la famiglia di cui all'articolo 12 e/o su sua proposta, l'attribuzione ai comuni associati di appositi stanziamenti di bilancio mirati ad intervenire in sostegno delle famiglie con un reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta sulla base degli indicatori ISEE, da attivare in coerenza con i principi e secondo le modalità definite dalla legge regionale n. 23 del 2005.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono coordinate nell'ambito dei provvedimenti disposti dalla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 (Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau").

3. Gli interventi di sostegno previsti dal comma 1 sono relativi a famiglie in difficoltà, famiglie con componenti non autosufficienti o affetti da problemi di natura psichica che non usufruiscono di altri interventi pubblici a qualsiasi titolo; famiglie con minori in situazioni multi problematiche di ordine psico-sociale-sanitario o, nei casi di mancato versamento da parte del genitore obbligato dell'assegno di mantenimento.

4. Tra gli stanziamenti di cui al comma 1 sono obbligatoriamente stabiliti interventi volti a garantire solidarietà alle donne non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri.

5. La Regione, per i fini di cui al presente articolo, stabilisce obbligatoriamente un apposito fondo destinato ad interventi finalizzati al supporto d'emergenza ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti sul luogo di lavoro; la regolamentazione dell'intervento è attuata con deliberazione della Giunta regionale che, in relazione alle risorse disponibili, stabilisce annualmente criteri, modalità e importo dell'assegno.

 

Art. 7
Associazionismo familiare

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione, in forma coordinata con gli enti locali, favorisce e finanzia, sulla base di progetti, le forme di associazionismo familiare, promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, crea l'albo delle associazioni familiari che individua tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato che hanno per scopo la tutela della famiglia ed in specie quelle che offrono gratuitamente, attraverso i loro associati, mutuo aiuto nel lavoro domestico e cura di ogni componente della famiglia.

2. La Giunta regionale, con deliberazione proposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'albo delle associazioni familiari di cui al comma 1 e a promuovere la prima iscrizione entro i successivi sessanta giorni.

 

Art. 8
Interventi a favore del lavoro di cura famigliare

1. La Regione riconosce e valorizza il lavoro di cura famigliare non retribuito delle donne e degli uomini. A tal fine provvede al pagamento della polizza assicurativa per la copertura dei rischi infortunistici casalinghi, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici), del membro della famiglia che svolge esclusivamente attività lavorativa domestica, con reddito superiore a quello di esenzione già stabilito dalla norma statale, secondo limiti e criteri definiti dalla Giunta regionale.

 

Art. 9
Pianificazione dei servizi e conciliazione

1. La Regione garantisce interventi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con le esigenze del nucleo familiare. Promuove la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali che prevedono forme di articolazione delle attività lavorative tendenti a conciliare tempi di vita e di lavoro con le esigenze del nucleo familiare.

2. A tal fine il Presidente della Regione promuove con le parti interessate una o più conferenze di servizi per coordinare gli orari e i modi di funzionamento degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, delle istituzioni educative scolastiche e dell'apertura al pubblico delle amministrazioni pubbliche armonizzando, nel limite del possibile, il funzionamento di tali servizi con le esigenze complessive di convivenza proprie della famiglia.

 

Art. 10
Istituzione dei registri delle unioni civili

1. La Regione promuove l'istituzione dei registri delle unioni civili, in ottemperanza al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche ed integrazioni. Il registro è tenuto presso i comuni e coordinato in apposito ufficio regionale presso la Presidenza della Regione, denominato Ufficio per il registro delle unioni civili.

2. Il regime amministrativo delle unioni civili si applica ai cittadini italiani e stranieri, residenti in Sardegna, che costituiscano famiglia anagrafica ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

 

Art. 11
Osservatorio comunale delle famiglie

1. Le associazioni delle famiglie di cui all'articolo 7 e le altre associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale ed aventi per scopo sociale la tutela e l'erogazione di servizi nei settori dell'infanzia, dei giovani e degli anziani, possono costituire, in raccordo con il comune nel quale svolgono la propria attività, un Osservatorio della famiglia.

2. Funzioni principali degli osservatori comunali della famiglia sono:
a) monitorare le esigenze e le problematiche dei nuclei familiari, raccogliere dati, proposte, redigere rapporti trimestrali da trasmettere alla Consulta regionale;
b) intrattenere un rapporto di collaborazione con gli enti locali promuovendo il miglioramento dei servizi previsti nel Piano unitario locale dei servizi alla persona, ai sensi della legge regionale n. 23 del 2005.

 

Art. 12
Consulta regionale per la famiglia

1. È istituita la Consulta regionale per la famiglia, organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. La consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprimere pareri al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale su provvedimenti che possono incidere sulla qualità della vita familiare;
b) avanzare proposte e osservazioni sulla programmazione regionale a favore della famiglia;
c) redigere periodicamente rapporti sullo stato di attuazione della presente legge valutandone l'efficacia e proporre opportuni aggiornamenti in collaborazione con organismi di volontariato sociale, associazioni ed esperti che operano nel settore mediante specifici studi, seminari e convegni;
d) effettuare indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare.

2. La consulta si compone di:
a) rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite e operanti per finalità rientranti nella politica familiare o a essa collegate;
b) rappresentanti del forum delle famiglie;
c) due componenti scelti fra gli operatori sociali che operino nelle strutture socio-assistenziali;
d) rappresentanti delle autonomie locali;
e) un funzionario dell'Assessorato regionale competente per materia, con funzioni di segretario.

3. La consulta è nominata e insediata dal Presidente della Regione, elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il suo funzionamento sono forniti dalla Regione.

4. La consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata e deve presentare almeno un rapporto all'anno, pena la decadenza del mandato.

5. È previsto per i componenti della consulta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio.

 

Art. 13
Istituzione del Servizio della famiglia

1. Presso la Direzione generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituito il Servizio della famiglia con i seguenti compiti:
a) monitoraggio delle caratteristiche e delle condizioni di vita;
b) trasformazioni delle famiglie presenti sul territorio;
c) definizione degli specifici interventi connessi all'evoluzione delle caratteristiche e dei bisogni delle famiglie in relazione alla mutazioni delle esigenze sociali di tempo in tempo;
d) stesura del Piano triennale dei servizi alle famiglie e suo aggiornamento;
e) monitoraggio e valutazione degli interventi di cui alla presente legge.

 

Art. 14
Disposizioni attuative e Piano triennale sulle politiche per le famiglie

1. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, emana apposite disposizioni attuative per i diversi interventi previsti dalla presente legge stabilendo, tra l'altro e qualora non già fissati in legge, i limiti di natura economica applicabili in relazione alle risorse disponibili per ogni anno.

2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 12 e la competente Commissione consiliare, provvede alla stesura di un Piano triennale sulle politiche per le famiglie. Il piano tiene conto degli interventi previsti dalla legge e funge da base per le assegnazioni delle risorse della legge finanziaria e di bilancio.

3. Il Piano triennale sulle politiche per le famiglie si coordina e integra con i piani sanitario e sociale di cui alle relative legislazioni di settore e definisce gli indirizzi relativi alle politiche per la casa di cui all'articolo 3.

 

Art. 15
Norme di attuazione

1. La Giunta regionale, entro novanta giorno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti in cui si preveda:
a) i criteri e le caratteristiche dei servizi di cui all'articolo 5;
b) i criteri e le modalità di nomina dei componenti della consulta di cui all'articolo 12;
c) l'abrogazione dell'articolo 19 del regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale n. 23 del 2005 (Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione), reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4.

 

Art. 16
Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2016 e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016-2018:

in aumento

missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - programma 05 (Interventi per le famiglie)
2016 euro 5.000.000
2017 euro 10.000.000
2018 euro 10.000.000

in diminuzione

missione 13 (Tutela della salute) - programma 04 (Servizio sanitario regionale - ripiano disavanzi sanitari esercizi pregressi)
2016 euro 5.000.000
2017 euro 10.000.000
2018 euro 10.000.000

3. Agli oneri per gli esercizi successivi al 2018 si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 12 - programma 05 - titolo 1, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.