CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 384
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - MANCA Gavino - COMANDINI - DEMONTIS - COLLU - COZZOLINO - PINNA Rossella - PISCEDDA - LOTTO - MORICONI - SABATINI - MELONI - SOLINAS Antonio - DERIUil 17 novembre 2016
Disposizioni per la prosecuzione delle attività previste dalla convenzione relativa alla gestione
del progetto denominato "Parco geominerario" e modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5
(legge di stabilità 2016)***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE
La proposta di legge interviene sulla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), modificando il comma 4 dell'articolo 29 al fine di chiarire meglio:
- i destinatari dei finanziamenti previsti dalla norma, ossia, i soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco geominerario";
- i soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- i lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi).La modifica introdotta, inoltre, evidenzia che l'interesse primario della Regione è quello di proseguire le attività attualmente in corso per la stabilizzazione occupazionale di tali lavoratori e pone in subordine l'attivazione degli interventi di politica attiva.
L'articolo 2 della proposta di legge, invece, affronta il tema dell'imminente scadenza delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2012 e dispone, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, una proroga delle convenzioni in essere per un periodo di sei mesi o, comunque, strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifiche e integrazione
alla legge regionale n. 5 del 2016
(Finanziamenti politiche del lavoro)1. Il comma 29 dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) è così sostituito:
"29. È autorizzata, per l'anno 2017, la spesa di euro 26.200.000 e, per l'anno 2018, la spesa di euro 25.000.000, per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale o per eventuali interventi di politica attiva del lavoro, dei soggetti impegnati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144) e dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), provenienti dal progetto interministeriale interregionale denominato "Parco geominerario della Sardegna", dei soggetti svantaggiati di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144) e dei lavoratori interessati agli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 e dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e dell'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2012, (missione 09 - programma 02).
Art. 2
Prosecuzione degli interventi previsti
per la stabilizzazione occupazionale
nel progetto denominato
"Parco geominerario della Sardegna"1. Al fine di garantire la continuità dei servizi e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, per un periodo di sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, è prorogata la convenzione in scadenza al 31 dicembre 2016, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2000, al decreto legislativo n. 468 del 1997 e all'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 2012, a garanzia delle prestazioni previste dall'articolo 4, comma 29, della legge regionale n. 5 del 2016 così come modificato dalla presente legge.
2. Il concessionario uscente resta obbligato a proseguire le attività sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.
Art. 3
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 26.200.000 per l'anno 2017 e a euro 25.000.000 per l'anno 2018, si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziante nel bilancio della Regione 2016-2018 in conto della missione 09 - programma 02.