CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 381

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - PITTALIS - ANEDDA - ZANCHETTA - CHERCHI Augusto - USULA - RUBIU - CARTA Angelo - DEDONI - COCCO Daniele Secondo

il 9 novembre 2016

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge, attraverso una specifica deroga ai limiti previsti dalla disciplina regionale in vigore, consente la permanenza delle unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e solo in sede di prima applicazione della medesima legge, dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti al fine di costituire una nuova unione o di accorparsi a una già esistente. La proposta invece conferma i limiti demografici, numerici e di continuità territoriale, previsti dalla disciplina regionale in vigore in materia di unioni di comuni, per le unioni istituite o integrate dai comuni che si distaccano dall'unione preesistente.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unione di comuni)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunto il seguente:
"3 bis. In sede di prima applicazione non si applicano i limiti di numero, di popolazione e di continuità territoriale di cui al comma 3, lettera a), alle unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni limitrofi già esistenti o per costituire nuove unioni tra comuni contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la volontà di costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016.".

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali)

1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "all'insediamento dei presidenti eletti a seguito delle elezioni di secondo grado previste dalla presente legge".

 

Art. 3
Integrazioni all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Norma di rinvio)

1. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:
"7. In sede di prima applicazione le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali della tornata del 2017 per una data compresa tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla data del primo turno.".

 

Art. 4
Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma non si applica fino alla data della definitiva soppressione della Provincia di Nuoro, disposta ai sensi del presente articolo, e il subentro avviene con le modalità stabilite d'intesa tra la Regione e gli enti consorziati.".

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).