CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 380

presentata dal Consigliere regionale
RUBIU

il 4 novembre 2016

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8
(Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni
in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/12 del 23 giugno 2015 "Individuazione dei litorali urbani ai sensi dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 22 dicembre 1989", si dava attuazione all'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio), individuando i litorali urbani e identificandoli nello specifico tramite elaborato cartografico allegato alla deliberazione stessa. Si stabiliva di trasmettere gli atti alla commissione consiliare competente in materia di governo del territorio ai fini dell'espressione del previsto parere entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2 bis, della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e si dava, altresì, atto che la deliberazione e l'allegato, che ne fa parte integrante e sostanziale, sarebbe stata resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione, a seguito della ricezione del parere, con conseguente pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e del documento tecnico allegato nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale (www.regione.sardegna.it) e nel portale tematico Sardegnaterritorio.

Tale intervento si rendeva necessario, in particolar modo, a seguito delle disposizioni dell'articolo 20 (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale n. 45 del 1989 (Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici)) della legge regionale n. 8 del 2015, il quale include espressamente tra i piani attuativi i piani di utilizzo dei litorali, come tali da sottoporre ad approvazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 28 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348). Inoltre, l'articolo 17 (Modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989 (Tutela delle zone di rilevante interesse paesaggistico-ambientale)) della legge regionale n. 8 del 2015 regolamenta alcuni aspetti dei piani di utilizzo dei litorali sotto il profilo urbanistico-edilizio, fatta salva l'operatività delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio, con conseguente obbligo di previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, l'articolo 17, al comma 2 bis, stabilisce che "Il posizionamento delle strutture a servizio della balneazione è ammesso nei litorali urbani senza limiti temporali, e nel periodo compreso tra i mesi di aprile e ottobre negli altri casi. In assenza del PUL è ammesso, per una durata non superiore a novanta giorni, il posizionamento di strutture amovibili a servizio della balneazione nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina e negli ambiti contigui ai litorali, ricompresi nella fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina. Si definiscono "urbani" i litorali ricompresi nei territori dei comuni indicati al comma 2, lettera a), e inseriti o contigui a grandi centri abitati, caratterizzati da un'alta frequentazione dell'utenza durante tutto l'anno e da interventi edilizi ed infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità. Tali litorali sono individuati, anche cartograficamente, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere espresso dalla commissione consiliare competente in materia di governo del territorio entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione".

In punta di diritto, i requisii per l'individuazione dei litorali urbani risultano essere:
a) comuni i cui centri abitati, così come storicamente sviluppatisi, siano contermini al mare e ai fiumi;
b) comuni inseriti o contigui a grandi centri abitati;
c) alta frequentazione dell'utenza durante tutto l'anno;
d) interventi edilizi e infrastrutturali tali da aver profondamente alterato gli originari caratteri di naturalità.

Pertanto, con deliberazione della Giunta regionale n. 14/36 del 23 marzo 2016 "Individuazione dei litorali urbani ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2 bis, della legge regionale n. 45 del 22 dicembre 1989, cosi come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 8 del 23 aprile 2015. Integrazione e approvazione definiva a seguito dell'espressione del parere della IV Commissione consiliare", in riferimento alla legge regionale n. 8 del 2015 e, in particolare, all'articolo 17 che regolamenta i piani di utilizzo dei litorali sotto alcuni aspetti sotto il profilo urbanistico-edilizio (fatta salva l'operatività delle disposizioni in materia di tutela del paesaggio, con conseguente obbligo di previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004), al fine di consentire il posizionamento, senza limiti temporali, delle strutture a servizio della balneazione nei litorali urbani, si stabilisce che "Il primo livello ricognitivo, in base ai criteri definiti dalla legge, ha portato all'identificazione dei comuni i cui centri abitati, come storicamente sviluppatisi contermini al mare e come individuati dai rispettivi strumenti urbanistici. In sede di analisi sono stati ricondotti a tale categoria non solo i comuni il cui centro abitato principale si è sviluppato lungo la costa, ma anche quelli caratterizzati dalla presenza sul proprio territorio di insediamenti o borgate marine storiche che abbiano una stretta relazione con il mare. Nella fase propedeutica alla identificazione sono state consultate le cartografie storiche e diverse fonti documentali, nonché analizzato lo sviluppo cronologico del centro abitato. I risultati sono stati di supporto all'identificazione dei centri abitati già noti per letteratura e storia come centri storicamente sviluppatisi contermini al mare".

La normativa fa espresso riferimento al requisito della storicità che appare, tuttavia, non rispecchiare la situazione attuale dei territori costieri della Sardegna.

Se è pur vero infatti, che alcuni comuni hanno avuto uno sviluppo del turismo balneare a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, è altresì vero che altri, hanno attuato interventi forti lungo i litorali solo a partire dall'ultimo trentennio, tali da modificarne i caratteri di naturalità e incentrando il proprio sviluppo sul turismo costiero a più livelli.

Tale criterio, pertanto, determina l'esclusione dall'individuazione dei litorali urbani di territori ricadenti lungo la fascia costiera isolana caratterizzati dalla presenza di numerose strutture a supporto della balneazione, da un'alta frequentazione sia nel periodo estivo e, seppur in misura minore, durante il resto dell'anno e da rilevanti modifiche dell'assetto geomorfologico a causa della reiterata attività antropica.
Infatti, il requisito della storicità impedisce a zone a forte vocazione turistico-balneare e degli sport acquatici, che hanno investito in tale settore la parte preponderante del proprio sviluppo economico, di poter usufruire del beneficio di un posizionamento, senza limiti temporali, delle strutture a servizio della balneazione.

Ritenendosi ciò fortemente discriminante, con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 17, introducendo una norma volta a consentire il mantenimento senza limiti temporali, delle strutture a servizio della balneazione al fine potenziare la presenza turistica anche nella restante parte dell'anno.

La legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 contiene le finalità e l'oggetto.

L'articolo 2 contiene le modifiche all'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del 1989, l'articolo 3 quelle all'articolo 17 della legge regionale n. 8 del 2015, l'articolo 4 la norma finanziaria e l'articolo 5 l'entrata in vigore.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art.1
Finalità e oggetto

1. La presente legge contiene modifiche e integrazioni all'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio) e all'articolo 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).

2. La Regione promuove la riqualificazione e il miglioramento dell'utilizzo dei litorali urbani anche in termini di potenziamento dei servizi turistico-ricettivi e di supporto della balneazione, nel rispetto della tutela dei contesti paesaggistici e ambientali di pregio e nell'ottica della limitazione dello sfruttamento del suolo.

 

Art. 2
Modifiche all'articolo 10 bis
della legge regionale n. 45 del 1989
(Tutela delle zone
di rilevante interesse paesistico-ambientale)

1. All'articolo 10 bis, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 45 del 1989, dopo le parole "ai fiumi", sono aggiunte le seguenti: "e i comuni che, a partire dall'ultimo trentennio, abbiano attuato uno sfruttamento consistente del litorale con finalità turistico-ricettive e di supporto alla balneazione tale da averne compromesso i caratteri di naturalità.".

 

Art. 3
Modifiche all'articolo 17
della legge regionale n. 8 del 2015
(Definizione di "litorali urbani")

2. All'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8 del 2015, dopo le parole "caratteri di naturalità.", sono aggiunte le seguenti "Sono, altresì, compresi nei litorali urbani le aree costiere caratterizzate da uno sfruttamento consistente della fascia costiera con finalità turistico-ricettive e di supporto alla balneazione tale da averne compromesso i caratteri di naturalità mediante interventi edilizi, anche temporanei, e infrastrutturali, e contraddistinti da una frequentazione prolungata nel corso dell'anno.".

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari.

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).