CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 378

presentata dal Consigliere regionale
SABATINI

il 3 novembre 2016

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 8
(Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza)

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

Con la presente proposta si intende meglio definire i requisiti strutturali e organizzativi minimi dei centri antiviolenza al fine di garantire criteri omogenei, per i soggetti identificati nell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza), sul territorio regionale.

L'individuazione dei requisiti minimi necessari per avviare un centro antiviolenza facilita il riconoscimento pubblico dei centri antiviolenza promossi da enti, associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che hanno come scopo primario la lotta e la prevenzione della violenza sulle donne e i minori.

L'individuazione dei requisiti rappresenta anche uno stimolo perché l'istituzione e, soprattutto, l'attività dei centri antiviolenza promossi dagli enti locali non degradi in mero adempimento burocratico ma, viceversa, si inneschi un virtuoso rapporto con il privato-sociale operante nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza.

 

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifica all'articolo 3
della legge regionale n. 8 del 2007
(Costituzione dei centri antiviolenza
e delle case di accoglienza)

1. L'articolo 3 della legge regionale del 7 agosto 2007, n. 8 (Norme per l'istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza) è così modificato:
a) nel comma 1, dopo la parola "finanzia", le parole "centri antiviolenza e case di accoglienza" sono sostituite dalle seguenti: "progetti antiviolenza presentati dai soggetti di cui al comma 2 e case di accoglienza. I progetti prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza.";
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I centri antiviolenza promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di accedere alle provvidenze previste dalla presente legge:
a) possiedono i requisiti di abitabilità e essere articolati in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy;
b) garantiscono un'apertura di almeno cinque giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi;
c) hanno un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24h, anche collegandosi al 1522;
d) aderiscono al numero telefonico nazionale di pubblica utilità e assicurano l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalle normative regionali;
e) garantiscono l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico;
f) si avvalgono esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere;
g) assicurano un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere e iscritte all'albo del gratuito patrocinio;
h) garantiscono la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.

 

Art. 2
Modifiche dell'articolo 9
della legge regionale n. 8 del 2007
(Concessione di contributi)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2007 è sostituito dal seguente:
"2. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla direzione competente dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro il 30 settembre di ogni anno. I fondi stanziati dalla Regione sono erogati entro i sessanta giorni successivi al ricevimento delle domande di concessione dei contributi.".

 

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Sardegna (BURAS).