CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 374

presentata dai Consiglieri regionali
COMANDINI - COCCO Pietro - COZZOLINO - MORICONI - PINNA Rossella - SABATINI

il 27 ottobre 2016

Norme per la protezione della fauna selvatica, di tutela dell'equilibrio ambientale
e per l'esercizio della caccia in Sardegna

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RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di legge vuole dare una risposta all'esigenza fortemente sentita, e più volte manifestata da parte del mondo venatorio sardo, riguardo la necessità di procedere a una revisione organica della disciplina dell'attività venatoria in Sardegna, attualmente disciplinata dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna).

Una caccia moderna, responsabile, strettamente collegata alla scienza è l'obiettivo che la proposta di legge si prefigge di delineare e garantire, a tutela di un'attività e un patrimonio di millenarie tradizioni, che costituiscono a pieno titolo una parte della cultura del nostro popolo e nel riconoscimento della caccia come attività non solo non dannosa, ma anzi necessaria per una corretta gestione ambientale e per la salvaguardia della fauna selvatica.

Per questo motivo, considerato che l'attività venatoria non è un diritto costituzionalmente tutelato, ma trattasi invece di "concessione", sempre nel primario interesse costituzionale di tutela dell'ambiente e quindi del patrimonio animale e vegetale sardo, la normativa che si propone tende a tutelare principalmente le peculiarità ambientali regionali, per certi aspetti uniche rispetto al panorama nazionale ed europeo.

Contestualmente, visto il legame tra abitante della Sardegna e territorio, attraverso l'agricoltura, la pastorizia e la caccia, la presente proposta di legge detta disposizioni volte a salvaguardare le ancestrali tradizioni a cui è sempre stato legato il popolo sardo, perseguendo alcuni principali obiettivi:
- chiarificazione del corpo normativo al fine di dare il più possibile "certezza del diritto" alla caccia e agli operatori del settore, al mondo ambientalista e naturalistico;
- possibilità per i cacciatori sardi di svolgere l'attività venatoria all'interno del territorio regionale sardo a prescindere dalla provincia di residenza, rendendoli partecipi e primi attori della gestione del proprio patrimonio faunistico e ambientale;
- definizione di una durata del periodo di caccia adeguata alle specificità del territorio;
- contenimento dei costi della gestione attraverso la razionalizzazione e la riduzione del numero di organismi deputati alla programmazione e gestione della caccia;
- potenziamento degli organi regionali di studio e consulenza in materia venatoria;
- maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei soggetti interessati al bene ambiente.

Tra le numerose novità introdotte, assumono particolare rilievo quelle di seguito riportate: è istituito il territorio regionale sardo, attraverso il quale sarà possibile effettuare una più razionale gestione della programmazione faunistica e dell'attività venatoria, su tutto il territorio regionale e si consentirà ai cacciatori sardi, muniti di tesserino venatorio, di spostarsi liberamente all'interno della regione senza barriere e complicazioni burocratiche e senza tasse aggiuntive, e, quindi, di esercitare l'attività venatoria nei luoghi ai quali ciascun cacciatore si sente più legato. Nell'ottica di una razionalizzazione e concentrazione delle competenze in materia faunistica, viene trasferita al Comitato regionale faunistico, che svolge già numerose, importanti funzioni di tipo deliberativo, consultivo e propositivo, la competenza alla gestione dell'attività venatoria nel territorio regionale sardo, con particolare riferimento alla programmazione faunistica e all'organizzazione dell'esercizio venatorio al suo interno.

Contestualmente, al fine di salvaguardare maggiormente l'ambiente, con la presente proposta si stabilisce di consentire l'attività venatoria limitatamente ai residenti nella regione o sardi residenti fuori regione, in modo più restrittivo rispetto alla legge quadro nazionale, nelle giornate di giovedì e domenica più eventuali festivi infrasettimanali non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio, già indicate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in quanto appare di tutta evidenza come il cosiddetto "turismo venatorio" sarebbe altamente deleterio per il mantenimento degli equilibri di corretta gestione e salvaguardia dell'ambiente sardo.

Al fine di pervenire a una disciplina compiuta della materia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria, la presente proposta introduce una regolamentazione puntuale dell'istituto dei "prelievi in deroga" con una precisa individuazione dei presupposti e delle modalità di attuazione.

Con la presente normativa vengono attribuite all'Istituto regionale della fauna selvatica (IRFS), diverse importanti competenze, consistenti essenzialmente nell'emissione di pareri vincolanti e indispensabili per la pianificazione faunistico-venatoria, a integrazione o in sostituzione di quelli fino a ora resi dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA).

Al fine di assicurare un più razionale utilizzo delle risorse disponibili per la gestione faunistica e lo snellimento delle procedure tecniche istruttorie attualmente di competenza delle province, è disposta la soppressione dei comitati provinciali faunistici. La modifica consentirà di destinare maggiori risorse ad attività quali il ripopolamento, i censimenti e i miglioramenti ambientali.

Per quanto riguarda le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, si prevede che le stesse possano essere istituite esclusivamente in Zone a protezione speciale (ZPS) all'interno di aree demaniali, così da evitare che, attraverso il moltiplicarsi di zone tutelate di varia natura, venga sottratta all'esercizio dell'attività venatoria una porzione troppo ampia del territorio regionale.

Le disposizioni proposte prevedono una parziale revisione e aggiornamento della normativa concernente l'attività venatoria nelle aziende agri turistico venatorie e l'abbattimento della fauna all'interno delle zone di addestramento e di allenamento cani.

Con riguardo alle materie oggetto di studio relativamente al conseguimento della licenza di caccia, si prevede l'inserimento di nuove materie finalizzate al corretto utilizzo dei mezzi di caccia, propedeutiche all'esame di abilitazione venatoria, da parte degli aspiranti cacciatori che, in aggiunta alle materie precedentemente previste, vedranno l'introduzione di nozioni balistiche con particolare riferimento all'utilizzo delle armi e alla sicurezza.

La proposta di legge introduce, infine, significative novità e aggiornamenti alla normativa che regolamenta gli strumenti e i mezzi utilizzabili per l'attività venatoria, in maniera tale da consentire la facoltà di avvalersi, per la sola caccia agli ungulati, anche armi con la canna rigata (singolarmente o in squadra con la tecnica della braccata, battuta o girata).

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Titolo I
Principi fondamentali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali, disciplina il prelievo venatorio nel rispetto dell'equilibrio ambientale, anche tenendo conto delle tradizioni regionali, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3 del proprio Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

 

Art. 2
Attuazione della normativa nazionale
e comunitaria

1. La Regione tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto delle tradizioni locali e dell'equilibrio ambientale, avvalendosi della competenza primaria di cui all'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna e, nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario), dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche e integrazioni, di recepimento integrale delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modificazioni, n. 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e n. 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione), e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979).

2. La fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 157 del 1992, è patrimonio indisponibile dello Stato, costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta, nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno alle produzioni agricole.

4. In attuazione delle direttive n. 79/409/CEE, n. 85/411/CEE e n. 91/244/CEE, sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, agli habitat interni a tali zone e a esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi.

5. La presente legge si prefigge l'obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli, viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Sardegna, assicurandone la protezione e la gestione con le misure necessarie per la conservazione dei mammiferi, degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.

 

Capo II
Tutela della fauna selvatica e degli ambienti

Art. 3
Tutela della fauna selvatica

1. La fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale e internazionale.

2. La tutela della fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali, culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa, all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è preordinato a un'utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali.

 

Art. 4
Oasi permanenti di protezione
Attuazione delle direttive CEE

1. In attuazione delle direttive della Comunità europea e delle convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, la Regione istituisce oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, finalizzate al mantenimento e alla sistemazione degli habitat ricompresi anche nelle zone di migrazione dell'avifauna, e procede alla realizzazione degli interventi di ripristino dei biotopi distrutti o alla creazione di nuovi biotopi.

2. Tutte le isole di pertinenza della Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle facenti parte di parchi nazionali e regionali, tranne San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

3. Gli interventi e le opere previsti si realizzano nell'ambito della pianificazione urbanistico-territoriale e di sviluppo economico, comprese le opere infrastrutturali a rete, tengono conto delle esigenze connesse alla conservazione delle zone istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di quelle individuate come zone a protezione speciale (ZPS) in attuazione della direttiva n. 92/43 CEE. Gli stessi interventi sono sottoposti a preventiva valutazione della loro compatibilità con le finalità di cui al comma 1.

 

Art. 5
Specie tutelate

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale e nelle acque territoriali a esso prospicienti.

2. La Regione, in armonia con le direttive comunitarie e con le convenzioni internazionali di cui all'articolo 2, persegue lo scopo di assicurare la conservazione della fauna selvatica e del suo habitat, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare e alle specie e sottospecie endemiche.

3. È vietato ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, di cui all'allegato 1, che fa parte integrante della presente legge.

4. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi forma di disturbo alla medesima.

5. Non è considerato disturbo l'addestramento dei cani nei tempi e luoghi consentiti dalla presente legge.

6. Le norme della presente legge non si applicano ai Muridae (ratti e topi), alla Nutria (Myocastor coypus) e alle arvicole, al piccione domestico e alla tortora dal collare (Streptopelia decaocto), come da legge 11 agosto 2014, n. 116 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea)).

 

Art. 6
Cattura e abbattimento autorizzati

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, in armonia con i pareri dell'Istituto regionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 9 e sentito il parere del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 10, ha la facoltà di:
a) autorizzare in qualsiasi periodo dell'anno, per fini di studio e di ricerca scientifica, zoologi e ricercatori universitari o di altri istituti scientifici, a catturare esemplari appartenenti alle specie incluse nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 3, alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione;
b) accordare in ogni tempo agli stessi soggetti di cui alla lettera a), sulla base di precise modalità, permessi a catturare piccoli nati o prendere uova o nidi;
c) autorizzare osservatori ornitologici, istituti di ricerca e singoli ricercatori, che si occupino dello studio delle migrazioni, a effettuare in qualsiasi periodo dell'anno la cattura temporanea di uccelli, anche di specie proibite, a condizioni da stabilirsi volta per volta con la stessa autorizzazione;
d) consentire la cattura di fauna selvatica nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura in caso di particolari necessità tecniche di studio o di ripopolamento di altre località; la fauna catturata per il ripopolamento è subito liberata nelle località da ripopolare;
e) adottare idonei piani di intervento, compresi quelli di abbattimento, per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia per assicurare la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche; il controllo è praticato selettivamente e preferibilmente mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall'Istituto regionale per la fauna selvatica. Tale attività è svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall'Unione europea per l'inanellamento (Euring).

3. L'attività di inanellamento è svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione organizzati dallo stesso istituto e al superamento del relativo esame finale.

4. É fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto regionale per la fauna selvatica, il quale provvede a informare l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

5. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Istituto regionale per la fauna selvatica predispone una relazione sulle statistiche concernenti gli abbattimenti dell'avifauna migratoria che è inviata, tramite il ministero competente, alla commissione della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva CEE n. 79/409.

 

Capo III
Organi preposti al governo della fauna selvatica e all'esercizio venatorio

Art. 7
Organi di tutela

1. Alla tutela, alla conservazione, al miglioramento sia delle comunità animali sia degli ambienti e alla gestione dell'esercizio venatorio provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge:
a) l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
b) il Comitato regionale faunistico;
c) le province.

 

Art. 8
Compiti dell'Assessorato regionale
della difesa dell'ambiente

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è preposto all'applicazione della presente legge, avvalendosi delle proprie strutture centrali e periferiche, dell'Agenzia regionale "Forestas", delle province e del Comitato regionale faunistico di cui all'articolo 10.

 

Art. 9
Istituto regionale per la fauna selvatica

1. Nell'ambito dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente è istituito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS), quale organismo tecnico scientifico specializzato per la conservazione della fauna selvatica e dei suoi habitat naturali, per la pianificazione faunistica e dell'attività venatoria.

2. L'IRFS, oltre ai compiti espressamente previsti dalla presente legge, svolge ogni altra funzione inerente lo studio e la gestione della fauna selvatica.

3. L'IRFS esplica la sua attività di ricerca per la gestione faunistica e gli altri compiti attribuiti dalla presente legge.

4. L'IRFS può, inoltre, collaborare con i dipartimenti di biologia delle università della Sardegna, con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca, con commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione del comune patrimonio faunistico, quali sono gli uccelli migratori o le specie di particolare rilevanza internazionale.

5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentite le commissioni consiliari competenti in materia di personale e di ambiente, provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla definizione della dotazione organica dell'IRFS.

6. All'IRFS, tenuto conto delle sue funzioni in campo faunistico, è assegnato personale regionale provvisto di specifica competenza e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita e documentata.

7. Qualora il personale in servizio presso l'Amministrazione regionale e, in particolare presso gli uffici titolari di funzioni in materia di fauna selvatica, non sia sufficiente o non sia adeguatamente qualificato per coprire l'intera dotazione organica, è assegnato all'IRFS il personale espressamente assunto con concorso pubblico per titoli ed esami.

8. Le funzioni di direzione dell'IRFS sono assegnate a personale con la qualifica di dirigente, già in servizio presso la Regione, o da assumersi con contratto a termine di diritto privato con specifico titolo di studio e documentata esperienza in materia di fauna selvatica.

 

Art. 10
Comitato regionale faunistico - Composizione

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale faunistico, quale organo tecnico-consultivo di gestione e deliberativo per la pianificazione faunistico-venatoria, la tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.

2. Il comitato è composto da:
a) l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, o un suo delegato, che lo presiede;
b) un funzionario dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente;
c) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, competente in materia di produzioni agricole;
d) un funzionario dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
e) tre esperti di cui uno in zoologia e due in agricoltura e foreste designati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno;
f) un funzionario provinciale competente in materia di gestione della fauna e di conservazione dell'ambiente designato da ciascuna delle province sarde o di una persona da essa delegata;
g) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
h) un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
i) un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti in Sardegna;
j) il coordinatore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, o un suo delegato;
k) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofilia italiana.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente appartenente alla categoria D.

4. I componenti il comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione e cessano dall'incarico alla fine della legislatura.

5. Le sedute sono valide, in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità dei voti è preso in considerazione il voto del presidente.

6. Ai componenti il Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l’attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni e altri consessi operanti presso l’Amministrazione regionale).

 

Art. 11
Compiti del Comitato regionale faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio.

2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere:
a) sul Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;
b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
c) sull'autorizzazione a immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;
d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni e ai divieti previsti dalla presente legge;
e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente;
f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura, autogestite faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie e zone addestramento cani e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;
h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 20, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.

3. Il Comitato regionale faunistico formula proposte:
a) sulla vigilanza venatoria;
b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.

4. Il Comitato regionale faunistico provvede alla gestione faunistica e all'organizzazione dell'esercizio venatorio all'interno del territorio regionale sardo; in particolare, promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica e programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, sulla base del Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale, ovvero, nelle more dell'adozione di quest'ultimo, delle indicazioni fornite dalla carta faunistica regionale.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il comitato si avvale della collaborazione dei dipendenti dell'IRFS, dei dipendenti dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e di istituzioni qualificate nelle materie di interesse, o di una persona di fiducia con delega dell'assessorato.

6. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni a esso attribuite dalla presente legge.

 

Art. 12
Compiti delle province

1. Alle province sono attribuiti compiti di pianificazione, di tutela dell'ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge.

2. Le province in particolare, provvedono a:
a) predisporre e attuare i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e i piani di immissione;
b) predisporre e attuare i piani di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura loro affidate e a presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le relazioni annuali delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
c) istituire e regolare la gestione delle zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
d) vigilare sull'osservanza dei divieti fissati dalla presente legge, dal Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale e dal calendario venatorio;
e) seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche;
f) curare l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone, provenienti per almeno 1'80 per cento da catture in oasi e zone di ripopolamento e cattura;
g) accertare gli eventuali danni alle colture provocati dalla fauna selvatica;
h) curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna selvatica nel territorio di competenza;
i) collaborare con gli organismi competenti per l'attività di studi e indagine in ordine alla pianificazione del territorio a fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli incendi e gli inquinamenti, alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;
j) rilasciare i certificati di abilitazione venatoria;
k) svolgere le altre funzioni attribuite dalla presente legge.

3. La Regione trasferisce alle province risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo, e delle commissioni per l'abilitazione venatoria di cui all'articolo 39.

 

Capo IV
Pianificazione faunistico-venatoria

Art. 13
Progetto di gestione
faunistico-venatorio regionale
Carta faunistica regionale

1. Nell'ambito degli obiettivi del piano generale di sviluppo e della pianificazione urbanistico-paesistico-ambientale, la Regione attua il riassetto faunistico-venatorio del proprio territorio, adottando il Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale.

2. Il Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale è finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive, al contenimento naturale delle specie carnivore e delle altre specie e al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Il progetto individua, tenendo conto della pianificazione territoriale e della pianificazione faunistico-venatoria in atto, gli areali delle singole specie selvatiche, lo stato faunistico e vegetazionale degli habitat, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche, analizza il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al miglioramento della fauna e degli ambienti.

4. L'IRFS predispone la Carta faunistica regionale e provvede al suo periodico aggiornamento. La Carta indica le specie tipiche presenti e la relativa vocazione faunistica. La Carta faunistica regionale è adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, come strumento per la stesura e gli adeguamenti periodici della gestione faunistico-venatoria.

 

Art. 14
Approvazione e revisione del Progetto
di gestione faunistico-venatorio regionale

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, elabora, avvalendosi dell'IRFS e a seguito di conforme deliberazione del Comitato faunistico regionale, la proposta di Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale.

2. Il Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente in materia.

3. Il Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale è soggetto a revisione periodica almeno quinquennale.

 

Art. 15
Contenuto del Progetto
di gestione faunistico-venatorio regionale

1. Il Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale contiene, tra l'altro:
a) l'individuazione dei siti in cui realizzare gli interventi di riqualificazione degli habitat delle specie di maggiore interesse, coordinati con gli interventi regionali programmati a tutela dell'ambiente;
b) l'individuazione, tenuto conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine a ospitare la fauna selvatica stanziale e migratoria e dell'esigenza di tutelare e gestire le specie di fauna selvatica proprie della Sardegna:
1) delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
2) delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
3) delle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e di ripopolamento;
4) dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa;
5) delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
6) dei territori da destinare alla costituzione di aziende agrituristico-venatorie e zone addestramento cani;
c) l'indicazione della quota di partecipazione che può essere richiesta ai cacciatori a copertura delle spese di gestione faunistica regionale;
d) i criteri per la ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 76, relativamente a:
1) contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
2) risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
3) finanziamenti da erogarsi alle province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e per i piani di immissione;
4) priorità, parametri e criteri di erogazione delle somme ripartite come alla lettera e) fra i diversi soggetti destinatari delle provvidenze;
5) ripartizione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di studi, ricerche e programmi, di educazione e informazione e formazione tecnica degli operatori incaricati della gestione e della vigilanza.

 

Art. 16
Limiti di estensione delle zone di protezione della fauna selvatica e degli istituti privati

1. L'estensione complessiva del territorio destinato a protezione della fauna selvatica, comprendente le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, le zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna a scopo di studio e ripopolamento, i fondi chiusi e le aree dei parchi e delle riserve naturali, nazionali e regionali, non supera il 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, compresi i territori agro-silvo-pastorali ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni e tutti i territori posti a vincolo per usi civici, zone percorse dagli incendi di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), superfici interessate da strade, aree demaniali e militari.

2. Ai fini della presente legge, per territorio agro-silvo-pastorale si intende il territorio destinato all'attività agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, e il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, i laghi, i fiumi, gli incolti produttivi e improduttivi e le zone montane.

3. L'estensione complessiva degli istituti privati di cui all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, delle zone addestramento cani e dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale è, comunque, contenuta nella percentuale del 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale, da dividersi equamente su ogni provincia.

 

Art. 17
Finalità e dimensioni delle oasi permanenti
di protezione faunistica e di cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria e il loro irradiamento naturale.

2. Esse sono ubicate in zone a protezione speciale (ZPS) all'interno di aree demaniali; di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat.

3. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e interprovinciale.

4. La fauna selvatica che risulti in esubero nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, può essere catturata a cura dell'organo di gestione, sotto la sorveglianza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e coadiuvato da personale autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e immessa ove è necessario il ripopolamento, o essere soggetta a piani di controllo numerico.

5. Le oasi permanenti hanno, di norma, un'estensione non superiore ai 5.000 ettari, e possono fare parte delle zone di massimo rispetto dei parchi naturali.

 

Art. 18
Zone temporanee di ripopolamento e di cattura

1. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura della medesima per l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio.

2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della fauna selvatica stessa e hanno la durata compresa fra tre e sei anni, salvo rinnovo.

3. La riapertura alla caccia avviene contemporaneamente per tutte le zone temporanee di ripopolamento e cattura in scadenza nella stessa annata venatoria e non più rinnovate.

4. La riapertura alla caccia delle zone di cui al comma 1 è subordinata alla istituzione di nuove zone, nei limiti indicati all'articolo 16, con superficie complessiva pari a quella delle aree riaperte alla caccia.

5. L'istituzione di tali zone avviene, di norma, con il criterio della rotazione territoriale.

 

Art. 19
Costituzione e durata delle oasi permanenti e delle zone temporanee

1. La costituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico e avvalendosi dell'IRFS.

2. Nell'atto di costituzione delle zone di cui al comma 1 sono stabiliti, oltreché l'organismo a cui è affidata la gestione, anche i criteri di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e le modalità del loro risarcimento e gli incentivi per l'incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo delle specie la cui elevata densità diventi eccessiva.

3. In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo la concessione del contributo di cui alla presente legge.

4. Ai proprietari o conduttori di terreni di proprietà privata inclusi nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone temporanee di ripopolamento e cattura è concesso dall'Amministrazione regionale un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale.

5. La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'articolo 21, è disposta con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi di gestione.

6. La durata delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura è fissata con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, tenendo presenti le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente e il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

 

Art. 20
Opposizione

1. Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura, i proprietari e i conduttori interessati possono proporre opposizione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. L'assessorato, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso, decide in ordine all'opposizione, sentito il Comitato regionale faunistico.

 

Art. 21
Gestione delle oasi di protezione e cattura e delle zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura di preminente interesse internazionale, nazionale e regionale, come classificate nel Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale, sono gestite dalla Regione o direttamente o per delega della stessa, dalle province, dai comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

2. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'IRFS e dei servizi periferici dell'Agenzia regionale "Forestas" che è, pertanto, autorizzato a utilizzare, anche a tal fine, gli stanziamenti e il personale destinato all'attuazione dei programmi di forestazione e attività connesse.

3. Le zone temporanee di ripopolamento e di cattura sono gestite dalle province, o per delega delle stesse dai comuni, dalle associazioni naturalistiche o dalle associazioni venatorie, anche in forma congiunta tra gli stessi organismi.

4. Gli organi di gestione di cui ai commi 1, 2 e 3 operano sulla base di un piano di gestione redatto dagli stessi organi, sulla base di direttive disposte dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e approvato dallo stesso assessorato.

 

Art. 22
Utilizzo dei terreni
dell'Agenzia regionale "Forestas"

1. I terreni di proprietà dell'Agenzia regionale "Forestas" e quelli demaniali non compresi in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura o in zone temporanee di ripopolamento e di cattura, possono essere destinati all'esercizio della caccia programmata, purché non vietata da altre norme di legge.

 

Art. 23
Centri pubblici e privati
di riproduzione di fauna selvatica

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'IRFS, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, può autorizzare l'istituzione di centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nei limiti e nel rispetto dei criteri previsti nella presente legge e nel relativo regolamento di attuazione e nel Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale.

2. I centri pubblici sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e sono destinati alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l'immissione in altri territori ai fini di ripopolamento e di reintroduzione, allo studio e alla ricerca sulle tecniche di immissione in natura della fauna selvatica finalizzate comunque alle reintroduzioni e al ripopolamento.

3. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, sono istituiti su terreni demaniali o di proprietà pubblica e sono gestiti dagli stessi enti proprietari o gestori anche nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).

4. Con le stesse modalità indicate al comma 1, in aree adeguate per superficie e per caratteristiche ambientali, può essere autorizzata la costituzione di centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, destinati esclusivamente alla produzione naturale di specie autoctone per fini di reintroduzione e di ripopolamento. Il provvedimento di autorizzazione determina le prescrizioni di funzionamento.

5. I centri privati possono essere organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa. In essi è sempre vietato l'esercizio dell'attività venatoria, mentre è consentito il prelievo mediante cattura di animali appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola o da parte di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate nell'autorizzazione, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

6. I centri pubblici e privati adottano un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento della riproduzione di fauna selvatica desunti dai periodici censimenti e dalle catture effettuate.

7. Il regolamento di attuazione della presente legge, il Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale e le direttive dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, dettano gli indirizzi e i criteri per l'istituzione, la durata, il controllo sanitario, tecnico e amministrativo e la gestione dei centri pubblici e privati.

8. Il divieto di caccia nei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica è segnalato mediante tabelle segnaletiche conformi a quanto previsto nell'articolo 33.

 

Art. 24
Allevamenti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'IRFS, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, può autorizzare la costituzione di allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica per scopi alimentari, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale.

2. I provvedimenti di autorizzazione hanno durata settennale e indicano il tipo di allevamento, la specie oggetto di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura. L'autorizzazione è rinnovabile ed è revocata quando la gestione e il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni contenute nella stessa autorizzazione.

3. L'allevamento di fauna selvatica per fini alimentari esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare, però, dà comunicazione all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente dell'avvio dell'attività di allevamento, delle specie di fauna selvatica allevate e della loro provenienza.

4. Nelle aree destinate all'allevamento, a cura del titolare dell'autorizzazione, sono predisposte idonee recinzioni o altre strutture idonee a evitare la fuoriuscita degli animali. La superficie interessata è, altresì, segnalata con conformi tabelle recanti la scritta "ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA - DIVIETO DI CACCIA". La tabellazione non è applicata nei caso di allevamenti ornamentali e amatoriali.

5. Tutti gli allevamenti adottano un registro, conforme alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione, riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento e della riproduzione di fauna selvatica, comprese le notizie di ordine sanitario.

6. Ogni animale allevato è munito di contrassegno mediante anello inamovibile o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie e un numero progressivo, da riportare nel registro di cui al comma 5.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell'autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia.

9. La violazione delle norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 comporta, oltreché le eventuali sanzioni specifiche, la sanzione accessoria dell'ingiunzione della sospensione dell'attività di allevamento e della revoca dell'autorizzazione.

 

Art. 25
Autogestite faunistico-venatorie,
aziende agrituristico-venatorie
e zone addestramento cani

1. L'Amministrazione regionale autorizza, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie, ai fini di impresa agricola, a norma degli articoli 10 e 16 della legge n. 157 del 1992, secondo le modalità indicate nella presente legge, nel piano faunistico regionale e nelle direttive di cui ai commi 5 e 6.

2. L'autorizzazione di cui alle autogestite faunistico-venatorie ha validità decennale ed è rinnovata a domanda.

3. L'autorizzazione di cui alle autogestite faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, all'atto del rinnovo è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici. La domanda di rinnovo è presentata almeno sei mesi prima della scadenza. La domanda è corredata dal consenso dei consorzi dei proprietari o conduttori costituiti o dei singoli proprietari subentrati a precedenti proprietari aderenti o che avevano limitato il consenso alla durata della concessione.

4. La Regione, con il Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione, l'estensione massima complessiva delle autogestite faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie e la distanza di ogni nuova zona di protezione dall'autogestita faunistico-venatoria. Ogni azienda, comunque, mantiene la distanza di almeno un km da ogni altro istituto di nuova costituzione e/o dalle zone di protezione.

5. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico, individua con apposite direttive i criteri di istituzione, di rinnovo, di revoca e di gestione tecnica delle autogestite faunistico-venatorie.

6. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere della commissione consiliare competente, con apposita direttiva individua i criteri di istituzione, di rinnovo, di revoca e di gestione tecnica delle aziende agrituristico-venatorie.

 

Art. 26
Istituzione ed esercizio venatorio
nelle autogestite faunistico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di autogestite faunistico-venatorie, corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, sono rilasciate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

2. L'autorizzazione all'istituzione di autogestite faunistico-venatorie è concessa ad associazioni che adottino uno statuto tipo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentito il parere della Commissione consiliare competente e del Comitato regionale faunistico. L'istituzione di autogestite faunistico-venatorie prevede un preciso rapporto tra numero di cacciatori e superficie interessata.

3. L'esercizio dell'attività venatoria nelle autogestite faunistico-venatorie è riservato esclusivamente agli associati e agli ospiti nei limiti previsti dallo statuto di cui al comma 2.

4. I soci delle associazioni titolari di un'autogestita faunistico-venatoria non possono esercitare l'attività venatoria alla pernice e alla lepre sarda fuori di queste e per il 50 per cento delle giornate destinate alla caccia al cinghiale, al di fuori della stessa autogestita.

5. L'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo di un'autogestita faunistico-venatoria comporta l'obbligo di assicurare la vigilanza sul territorio della stessa.

6. L'iscrizione alle associazioni titolari degli aventi diritto di un'autogestita faunistico-venatoria risulta, a cura dell'organo di gestione delle stesse, nel libretto venatorio del cacciatore associato mediate apposizione del timbro.

 

Art. 27
Centri faunistici attrezzati

1. Per favorire la conoscenza della fauna selvatica, la sensibilizzazione, l'educazione ambientale verso le problematiche della sua conservazione e gestione e per favorire lo sviluppo del turismo naturalistico, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può autorizzare la realizzazione di centri faunistici attrezzati, da individuare esclusivamente all'interno delle aree protette, che possano ospitare esclusivamente fauna autoctona.

2. I centri sono costituiti da aree recintate di dimensioni idonee alle esigenze specifiche della fauna ospitata. I centri possono, inoltre, essere dotati di aree e strutture per lo svolgimento di attività didattico-informative e turistico-naturalistiche.

 

Art. 28
Istituzione delle aziende agrituristico-venatorie

1. Le autorizzazioni per l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie, ferme restando eventualmente quelle previste dalla legislazione statale o regionale per l'esercizio delle singole attività, sono rilasciate dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico. Le aziende agrituristico-venatorie possono essere istituite anche quando, nei terreni che di esse fanno parte, si svolgano altre attività economiche compatibili.

2. Al fine di predisporre la corretta gestione delle aziende agrituristico-venatorie, è consentita l'istituzione di aziende con finalità dimostrativa su terreni, esclusivamente di scarso valore ambientale e faunistico, dell'Agenzia regionale "Forestas" e su altre terre pubbliche o private in cui è possibile acquisire dati tecnico-economici, organizzativi ed espletare corsi di formazione professionale.

3. Nelle aziende agrituristico-venatorie possono essere intraprese, oltre alle già previste attività di carattere agrituristico, attività di carattere venatorio, sportivo, ricreativo e culturale.

 

Art. 29
Superfici territoriali
delle aziende agrituristico-venatorie

1. La superficie di ciascuna azienda agrituristico-venatoria, di nuova concessione, fermo restando il limite del 5 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale, non è superiore a 800 ettari.

2. In fase di rinnovo della concessione, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, le aziende che dovessero superare la superficie di cui al comma 1, ritornano zone libere o, a domanda, destinano tali terreni in eccedenza a zona temporanea di ripopolamento e cattura di competenza regionale.

 

Art. 30
Attività venatoria nelle aziende
agrituristico-venatorie

1. Nell'ambito delle aziende agrituristico-venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata e a pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della selvaggina stanziale, di quella naturale di passo e della volpe è esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio.

2. Nelle aziende agrituristico-venatorie possono essere istituite zone di addestramento cani con abbattimento di fauna selvatica allevata senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1.

 

Art. 31
Requisiti individuali per l'esercizio venatoria nelle aziende agrituristico-venatorie

1. L'attività venatoria controllata nell'ambito dell'azienda agrituristico-venatoria è esercitata da cacciatori muniti di regolare autorizzazione per il porto di fucile per uso di caccia.

2. Per l'esercizio dell'attività venatoria sulla fauna selvatica immessa o liberata nell'ambito delle aziende agrituristico-venatorie non è necessario il possesso dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'articolo 45.

 

Art. 32
Addestramento e allenamento cani

1. Le province, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate.

2. Nelle aree destinate all'addestramento e all'allenamento dei cani è consentito l'abbattimento di selvaggina allevata per l'addestramento dei cani.

3. L'istituzione delle zone di cui ai commi 1 e 2 è consentita nel territorio regionale sardo e nelle aziende agrituristico-venatorie. Nelle autogestite faunistico venatorie sono consentite le attività cinofile nelle forme compatibili con le finalità del Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale.

 

Art. 33
Tabelle segnaletiche

1. I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento, dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e di allevamento con esclusione di quelli ornamentali e amatoriali, delle zone di addestramento per i cani, delle autogestite faunistico-venatorie, delle aziende agrituristico-venatorie e dei fondi chiusi sono delimitati, a cura degli organismi di gestione e dei soggetti interessati, con tabelle perimetrali.

2. Le tabelle sono collocate su pali o alberi a un'altezza da tre o quattro metri, a una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 centimetri dal pelo dell'acqua.

4. Le tabelle sono collocate anche lungo i bordi delle strade interne delle aree di cui al comma 1, se tali strade superano i tre metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore a tre metri, le tabelle sono apposte, ben visibili, agli ingressi.

5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, sono conformi alle indicazioni contenute nei rispettivi provvedimenti di costituzione.

6. Le tabelle perimetrali sono mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

 

Titolo II
Esercizio dell'attività venatoria

Capo I
Esercizio della caccia - Mezzi - Requisiti

Art. 34
Esercizio di caccia

1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 35 e nei modi consentiti dalla legge n. 157 del 1992.

2. È considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco all'abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

3. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

4. Nelle zone consentite, la fauna selvatica appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura e quella palesemente ferita dal feritore.

 

Art. 35
Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:
a) con canna ad anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;
b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale, o a ripetizione semi automatica di calibro non inferiore a mm 5,6 e bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, qualora il calibro sia superiore a mm 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm 40;
c) a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, qualora il calibro sia superiore a mm 5,6 il bossolo può essere inferiore a mm 40, contenente non più di due cartucce, oltre a quella in canna, di calibro non superiore al 12.

2. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica possono contenere fino a cinque cartucce, di cui una in canna e 4 nel caricatore, limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.

3. A esclusione dei caricatori di cui al comma 2, qualunque sia il tipo di arma utilizzata, questa non può sparare, senza interventi di caricamento, più di tre colpi in successione.

4. Nell'arma rigata non è consentito l'uso di munizioni completamente blindate.

5. I bossoli delle cartucce sono recuperati, ove possibile, dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

6. Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

7. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

8. Al cacciatore è consentito farsi aiutare, per condurre i cani, da persone non munite dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 39.

9. Ogni cacciatore non utilizza più di cinque cani, fatta eccezione per i cani da seguito durante la caccia in battuta alla volpe e al cinghiale.

 

Art. 36
Requisiti per l'esercizio della caccia

1. Al fine di conseguire e mantenere la corretta gestione, volta alla salvaguardia della fauna autoctona regionale, di quella stanziale e di passo, è posto un limite alla pressione venatoria in tutto il territorio regionale sardo.

2. L'attività venatoria in Sardegna può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia residente nel territorio regionale sardo, oppure sia discendente in linea retta fino al secondo grado con persone di origine sarda, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio della caccia di cui all'articolo 37, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 39 e di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria e di una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con i massimali indicati dall'articolo 12, commi 8 e 9, della legge n. 157 del 1992, e successive modifiche e integrazioni.

3. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciata almeno tre anni prima, che non abbia commesso violazione alle norme di legge comportanti la sospensione e la revoca della licenza.

 

Art. 37
Commissione
per l'abilitazione all'esercizio della caccia
Esame di abilitazione

1. L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione, presieduta dal dirigente dell'assessorato provinciale competente per materia, o suo sostituto, e composta dal presidente e da cinque membri di cui:
a) un laureato in giurisprudenza con esperienza in legislazione venatoria;
b) un laureato in scienze biologiche o medicina veterinaria con esperienza in vertebrati omeotermi;
c) un laureato in scienze agrarie o naturali con esperienza in tutela della natura e delle produzioni agricole;
d) un esperto in medicina con esperienza in procedure di pronto soccorso;
e) un esperto nell'uso delle armi da caccia, nella relativa legislazione e in balistica;
f) un esperto in attività venatoria riconosciuto dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

2. L'esame consiste in una prova orale sulle seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
c) norme di pronto soccorso;
d) armi e munizioni da caccia, balistica applicata alla caccia e relativa legislazione;
e) una prova pratica sulle seguenti materie: zoologia applicata alla caccia, con prove di riconoscimento delle specie cacciabili e non cacciabili.

3. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e sette le prove elencate nel comma 2. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

4. Per sostenere l'esame, il candidato è munito di certificato medico di idoneità sanitaria.

5. La domanda per sostenere l'esame è presentata alla commissione nella provincia ove il candidato risiede.

6. Con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sono pubblicati e aggiornati il programma delle materie d'esame, le modalità di svolgimento delle prove e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 4.

7. L'abilitazione all'esercizio della caccia prevista dalla legge regionale n. 32 del 1978 equivale all'abilitazione all'esercizio della caccia disciplinata dal presente articolo.

 

Art. 38
Nomina e durata della commissione

1. La commissione di cui all'articolo 37 è nominata per ciascuna provincia dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su designazione, da parte delle province, di una terna di professionisti per ognuna delle professionalità previste dall'articolo 37 e rimane in carica per la durata della legislatura.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia.

3. Il provvedimento di nomina della commissione prevede, altresì, la nomina dei membri supplenti onde assicurare il regolare svolgimento delle sedute.

4. Ai componenti la commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale n. 27 del 1987.

 

Art. 39
Autorizzazione regionale
per l'esercizio della caccia

1. Per esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita un'autorizzazione regionale concessa dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 40.

2. La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale e il diniego della sua concessione per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o della revoca.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

 

Art. 40
Contenuti e modalità di rilascio
dell'autorizzazione per l'esercizio della caccia

1. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i sindaci dei comuni e per i non residenti tramite l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

2. Gli interessati presentano al sindaco del comune di residenza domanda diretta al Presidente della Giunta regionale.

3. Alla domanda sono allegati:
a) una copia della domanda in carta libera per l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
b) copia autenticata della licenza di porto di fucile per uso di caccia;
c) copia autenticata delle polizze assicurative;
d) l'originale o copia autenticata della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione, della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 76.

4. Gli aventi diritto, non residenti in Sardegna, in quanto nati in Sardegna e/o discendenti in linea retta fino al secondo grado di persone di origini sarde, oltre ad allegare la documentazione di cui al comma 3, presentano la domanda, con le formalità di cui al comma 2, tra il 1° aprile e il 31 maggio, al Presidente della Regione tramite l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e allegano alla domanda copia autenticata del tesserino regionale rilasciato dalla regione di residenza.

5. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i residenti in Sardegna ha la stessa durata della licenza di porto di fucile per uso di caccia e scade con essa. L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna, per i non residenti ma aventi titolo di cui all'articolo 36, ha validità di un anno. La sua validità è subordinata al pagamento della tassa di concessione. La ricevuta, o copia autenticata del versamento, è allegata all'autorizzazione.

6. L'autorizzazione regionale contiene, come parte integrante, un libretto venatorio suddiviso in fogli corrispondenti alle stagioni venatorie nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la data di caccia, la selvaggina e la provincia ove è esercitata la caccia. La data e la provincia sono segnate al momento dell'inizio dell'attività venatoria. La selvaggina stanziale è segnata nel momento in cui è incarnierata, mentre la selvaggina migratoria al termine della giornata di caccia.

7. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione regionale di trasmettere, tramite il proprio comune di residenza, o in caso di residenti fuori dalla Sardegna, mezzo raccomandata o con altro mezzo equiparato di cui all'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3), al termine dell'annata venatoria, e comunque non oltre il 1° marzo, all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il foglio del libretto venatorio di cui al comma 6, contenente le annotazioni sulla selvaggina abbattuta nella passata stagione venatoria.

8. Gli organi di gestione delle aziende agrituristico-venatorie trasmettono all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro lo stesso termine di cui al comma 7, le statistiche degli abbattimenti di fauna selvatica e allevata, effettuati nel territorio di competenza, nella passata stagione venatoria.

9. Il rinnovo dell'autorizzazione è subordinato alla restituzione del libretto venatorio scaduto.

 

Art. 41
Documenti del cacciatore

1. Durante l'esercizio dell'attività venatoria, il cacciatore è munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'autorizzazione regionale, delle ricevute attestanti il pagamento della tassa di concessione regionale annuale e del premio assicurativo e li presenta a ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna sono muniti anche del tesserino regionale di cui all'articolo 39.

 

Capo II
Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

Art. 42
Specie di fauna selvatica cacciabile

1. Agli effetti della presente legge e ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere soltanto esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:
a) mammiferi: Lepre sarda (Lepus capensis), Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), Volpe (Vulpes vulpes), Cinghiale (Sus scrofa);
b) avifauna:
1) Stanziale: Pernice sarda (Alectoris barbara);
2) Migratoria: Fischione (Anas penelope), Canapiglia (Anas strepera), Alzavola (Anas crecca), Germano reale (Anas platyrhynchos), Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythya ferina), Moretta (Aythya fuligula), Quaglia (Cotumix coturnix), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Folaga (Fulica atra) Pavoncella (Vanellus vanellus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Colombaccio (Columba palumbus), Tortora selvatica (Streptopeia turtur), Allodola (Alauda arvensis), Merlo (Turdus merula), Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus), Passera sarda (Passer espanolensis), Passera mattugia (Passer montanus), Passera oltremontana (Passer domesticus), Storno (Sturnus vulgaris), Porciglione (Rallus aquaticus), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pittima reale (Limosa limosa), Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Ghiandaia (Garrulus glandarius).

2. È vietato il prelievo venatorio anche delle specie di mammiferi e di uccelli non comprese nell'elenco di cui al comma 1, oltre che di quelle ricomprese nell'allegato 1 di cui all'articolo 5, comma 3.

 

Art. 43
Periodo di caccia

1. Ai fini dell'attività venatoria nel territorio regionale della Sardegna, fermo restando i limiti imposti per periodi e specie, di cui alla legge n. 157 del 1992, i periodi e le quantità di prelievo giornalieri e stagionali, sono adottati con deliberazione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su votazione a maggioranza del Comitato regionale faunistico.

2. È consentito abbattere esemplari di fauna selvatica di cui all'articolo 42, con le seguenti eccezioni:
a) cinghiale (Sus scrofa), dal 1° novembre al 31 gennaio dell'anno successivo oppure dal 1° ottobre al 31 dicembre, anche con il sistema della battuta, con il munizionamento a palla unica (per le armi a canna liscia) o proiettile (per le armi a canna rigata);
b) avifauna stanziale e migratoria; il periodo di caccia per specie è compreso tra il 1° settembre e il 10 febbraio dell'anno successivo con le seguenti eccezioni:
1) tortora selvatica (Streptopeia turtur), con limitazioni di numero giornaliero e stagionale secondo il calendario venatorio;
2) merlo, in preapertura, dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate, alla posta e senza l'uso del cane;
c) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: lepre sarda e pernice sarda, merlo, quaglia, con limitazioni di numero giornaliero e stagionale secondo il calendario venatorio, allodola, con limitazioni di numero giornaliero e stagionale secondo il calendario venatorio, colino della Virginia, con limitazioni di numero giornaliero e stagionale secondo il calendario venatorio, coniglio selvatico;
d) dalla terza domenica di settembre al 10 febbraio: germano reale, folaga, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, volpe (a domanda con il sistema della battuta), pavoncella;
e) dal 15 ottobre al 10 febbraio: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, gallinella d'acqua, porciglione, codone, marzaiola, mestolone, beccaccino, frullino, combattente;
f) dal 15 ottobre ai 31 gennaio: beccaccia, con limitazioni di numero giornaliero e stagionale;
g) dal 1° ottobre al 10 febbraio: colombaccio;
h) dal 1° settembre alla chiusura fissata annualmente con calendario venatorio rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992: tortora dal collare, in preapertura, dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate, alla posta e senza l'uso del cane, cornacchia grigia, in preapertura, dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate, alla posta e senza l'uso del cane, gazza, in preapertura, dal primo giorno di settembre per un massimo di due giornate, alla posta e senza l'uso decane, e ghiandaia.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Limitazioni o estensioni al periodo prefissato per specie o di numero di capi prelevabili giornalmente o nell'arco del periodo consentito, sono previste anche fuori dal calendario venatorio, secondo la normativa vigente, acquisito il parere dell'ISPRA e/o dell'IRFS.

4. L'attività venatoria, secondo il calendario ufficiale, può essere consentita per un massimo di due giornate la settimana, nei giorni di giovedì e domenica più eventualmente un festivo infrasettimanale, tranne che il festivo cada nelle giornate del martedì e/o del venerdì.

5. Nelle ZPS la caccia può subire ulteriori limitazioni di periodi e giornate, rispetto ai periodi di cui al comma 2.

6. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto. Al momento dell'emanazione del calendario venatorio è redatto un elenco delle effemeridi per i giorni di caccia previsti dallo stesso calendario da rilevarsi attraverso l'Istituto dell'aeronautica militare italiana.

7. Nei giorni di caccia è consentito recarsi presso il punto di caccia o di rientro, purché con il fucile scarico, in orari antecedenti o successivi a quelli previsti nel comma 6.

 

Art. 44
Calendario venatorio

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta, su deliberazione del Comitato regionale faunistico, con proprio decreto da emanarsi entro il 15 luglio, il calendario venatorio annuale.

2. Il calendario venatorio regionale, in particolare, individua:
a) le specie cacciabili, le giornate di caccia e i limiti degli orari di caccia nell'ambito dei periodi complessivi indicati nell'articolo 43;
b) il prelievo massimo, giornaliero e stagionale, delle specie cacciabili;
c) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria a conseguire gli obiettivi della pianificazione e gestione dell'attività venatoria secondo le disposizioni della presente legge.

 

Art. 45
Limitazioni e divieti

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'IRFS e sentito il Comitato regionale faunistico e le province interessate, qualora ricorra la necessità di proteggere la fauna selvatica, per sopravvenute particolari condizioni stagionali e climatiche, o per malattie o altre calamità, può limitare o vietare su tutto o parte del territorio regionale l'esercizio venatorio.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'IRFS e sentito il Comitato regionale faunistico e le province interessate, può vietare l'esercizio dell'attività venatoria nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità dei cittadini e della quiete delle zone. In caso di divieto permanente, tali zone sono costituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

 

Capo III
Organizzazione gestionale
della caccia programmata

Art. 46
Organizzazione e gestione
della caccia programmata

1. La gestione dell'attività venatoria in Sardegna è attuata sulla base delle caratteristiche faunistico-ambientali del territorio regionale, delle consuetudini, delle tradizioni locali e della pressione venatoria esercitabile su detto territorio e non in finzione di realtà appartenenti ad altre regioni.

 

Capo IV
Tutela delle produzioni agricole e zootecniche

Art. 47
Divieto di caccia nei fondi rustici

1. Il proprietario o conduttore che intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico presenta all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente richiesta motivata, entro trenta giorni dall'approvazione del Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, comunica l'accoglimento o il rifiuto della domanda all'interessato, motivando la decisione assunta. L'assessorato può accogliere la domanda se accerta che l'esercizio della caccia arreca danno all'attività agricola svolta nel fondo o contrasta con attività sociali e ambientali opportunamente documentate.

3. Il divieto è segnalato mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata. La superficie dei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia entra a far parte della quota di territorio di cui all'articolo 16, comma 1.

4. Il proprietario, o il conduttore di fondi chiusi, come individuati all'articolo 50, comma 1, lettera p) notifica all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e alla provincia competente i dati relativi a tali aree. Gli stessi delimitano i fondi con adeguate tabelle, esenti da tasse, da apporsi a proprio carico.

5. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno del divieto.

6. Ai proprietari o ai conduttori dei fondi utilizzati ai fini della gestione programmata della caccia è dovuto, dalla provincia, un contributo le cui modalità di erogazione sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale.

 

Art. 48
Risarcimento danni

1. I danni arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche, o alle opere approntate nei terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e dalla attività venatoria, sono risarciti, come specificato ai commi 2, 3 e 4, ove non già coperti da polizze assicurative o non siano oggetto di altre provvidenze.

2. È a carico della Regione il risarcimento dei danni provocati nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura e nelle zone pubbliche per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento.

3. È carico dei rispettivi titolari, o degli organismi preposti alla gestione, il risarcimento dei danni provocati nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende agrituristico-venatorie e nelle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

4. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle priorità, dei parametri e dei criteri individuati dal Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico.

 

Titolo III
Divieti, vigilanza e sanzioni

Capo I
Divieti

Art. 49
Divieto di uccellagione

1 In tutto il territorio della Sardegna è vietata ogni forma di uccellagione.

 

Art. 50
Divieti

1. È vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, salve eventuali deroghe disposte dalle leggi istitutive delle aree protette;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e cattura, nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle foreste demaniali istituite in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle recanti la scritta: "ZONA MILITARE - DIVIETO DI CACCIA" - "MONUMENTO.... - DIVIETO DI CACCIA";
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 150 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili;
j) cacciare da veicoli a trazione meccanica da aeromobili e da natanti spinti a velocità superiore a 5 Km/h;
k) cacciare a distanza inferiore a 150 metri da macchine operatrici agricole in funzione;
l) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;
m) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
n) detenere o commerciare esemplari di mammiferi, di uccelli, di rettili e anfibi catturati con mezzi non consentiti dalla presente legge;
o) la caccia alla folaga, ai palmipedi e ai conigli selvatici col sistema della battuta;
p) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica o altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della fauna selvatica può essere effettuata a cura del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, su parere dell'IRFS, soltanto ai fini della protezione delle colture; la fauna selvatica stanziale catturata è destinata al ripopolamento di altra località;
q) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'articolo 6;
r) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi, uccelli, anfibi e rettili appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 6, o nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente autorità di vigilanza;
s) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 6;
t) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
u) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati, esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette, usare armi impostate con scatto provocato dalla preda;
v) fare impiego di balestre;
w) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa e a gas;
x) l'uso di armi munite di silenziatore;
y) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne e di insidie notturne;
z) l'uso del furetto;
aa) vendere a privati e detenere da parte di questi, reti da uccellagione;
bb) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica, fatte salve le utilizzazioni per fini scientifici autorizzate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
cc) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimanti apposte ai sensi della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
dd) usare il parapendio, il deltaplano o veicoli similari nelle oasi di protezione faunistica e nelle ZPS durante il periodo di riproduzione della fauna selvatica, in particolare delle specie incluse nell'allegato II della Convenzione di Berna;
ee) disturbare con mezzi luminosi e acustici la fauna selvatica, in particolare quella inclusa nell'allegato II della Convenzione di Berna e con particolare riguardo alla fascia costiera.

2. Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

 

Art. 51
Tutela dei nidi e dei siti di nidificazione

1. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna.

2. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, avvalendosi dell'IRFS, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate a effettuare le riprese. L'autorizzazione specifica la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.

 

Art. 52
Immissione di fauna selvatica estranea

1. È sempre vietato immettere fauna selvatica estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

 

Art. 53
Divieto di detenzione di fauna selvatica viva

1. Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura e nei centri gestiti dalle strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate, è fatto divieto a chiunque di detenere fauna selvatica viva senza l'apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'IRFS.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

 

Art. 54
Imbalsamazione e conciatura

1. Coloro che esercitano un'attività di impagliatore o di conciatore, sia per professione, sia a fini amatoriali, sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

2. È sempre vietata la conciatura di pelli, l'imbalsamazione di fauna selvatica di cui sia vietata la caccia e della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro specifica autorizzazione dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per casi fortuiti e per scopi didattici o scientifici.

3. Con il regolamento di attuazione della presente legge si disciplina l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.

 

Art. 55
Commercio, importazione
ed esportazione di fauna selvatica morta

1. È vietato acquistare, vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di fauna selvatica morta o parti di essa se non proveniente da allevamenti per scopi alimentari. La fauna selvatica importata dall'estero e quella proveniente da allevamenti per scopi alimentari è munita di apposito contrassegno idoneo a identificarne la provenienza.

2. È vietata l'esportazione dalla Sardegna della fauna selvatica morta.

3. Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di fauna selvatica morta pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia, fatte salve le disposizioni di ordine sanitario.

4. La fauna selvatica è esibita agli agenti doganali insieme ai documenti di cui al comma 1.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alla fauna selvatica immessa e abbattuta nelle aziende agrituristico-venatorie e della quale sia documentata la provenienza, mediante una dichiarazione del titolare dell'azienda agrituristico-venatoria.

 

Art. 56
Divieto di commercio di fauna selvatica viva

1. È sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e, comunque, porre in commercio ogni specie di fauna selvatica viva, fatta eccezione per le strutture periferiche dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente a ciò abilitate e per i centri pubblici e privati di riproduzione, gli allevamenti, le organizzazioni e le persone appositamente autorizzate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ai sensi della presente legge.

 

Art. 57
Divieto di caccia vagante
nei terreni in attualità di coltivazione

1. È vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione.

2. Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini, le coltivazioni floreali e gli orti, le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale, i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni rimboschiti da meno di cinque anni indicati da apposite tabelle.

3. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.

4. Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta di chiunque, a redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

 

Art. 58
Divieto di caccia in valle da pesca

1. La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi, in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'attività di pesca e nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'articolo 33. Tali tabelle portano la scritta "VALLE DA PESCA - DIVIETO DI CACCIA".

2. I territori di cui al comma 1 possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

 

Art. 59
Divieto di caccia in aree particolari

1. Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale e negli allevamenti, salve le eccezioni di cui agli articoli 23 e 24, l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

2. È considerato esercizio di caccia nelle aree di cui al comma 1 anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

3. Quando i confini di dette aree siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle aree stesse.

 

Art. 60
Addestramento cani
nel periodo di divieto di caccia

1. L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 32, nel periodo di divieto dell'attività venatoria, sono autorizzati dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione del Comitato faunistico-venatorio regionale.

2. Per l'addestramento dei cani l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento.

3. L'addestramento dei cani, previa conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, in funzione di vigilanza finalizzata alla prevenzione incedi, può essere esercitata dai titolari di tesserino venatorio del territorio regionale sardo, escluse le ZPS, dal 1° agosto a esclusione dei due giorni prima dell'apertura generale della caccia e dal 1° al 15 marzo, sulle aree già destinate all'attività venatoria.

 

Capo II
Attività di vigilanza

Art. 61
Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:
a) al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle autogestite faunistico-venatorie e aziende agrituristico-venatorie;
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, a quelle delle associazioni regionali presenti nel Comitato faunistico-venatorio regionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Agli appartenenti al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria, e alle guardie comunali, urbane e campestri, con compiti di vigilanza, è vietato l'esercizio venatorio nel territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie volontarie, ai barracelli e alle guardie giurate incaricate dalle autogestite faunistico-venatorie e dalle aziende agrituristico-venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

3. L'attestato di idoneità per l'ottenimento della qualifica di guardia volontaria previsto dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 157 del 1992, è rilasciato da una commissione nominata dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente e composta da cinque membri, esperti di legislazione venatoria e legislazione sulle armi da caccia, di cui:
a) due rappresentanti designati dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente di cui uno con funzioni di presidente;
b) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole, scelto dall'assessore sulla base di terne di nomi indicate dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
c) un rappresentate delle associazioni venatorie, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni venatorie riconosciute e maggiormente rappresentative;
d) un rappresentante delle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, scelto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base di terne di nomi indicate dalle associazioni ambientalistiche e di tutela degli animali, riconosciute e maggiormente rappresentative.

4. Ai componenti la commissione spetta il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 22 aprile 1987, n. 22 (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13, (Commissione dell’Albo regionale appaltatori di opere pubbliche)).

 

Art. 62
Poteri degli addetti alla vigilanza

1. I poteri e i compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'articolo 28 della legge n. 157 del 1992.

2. Solo in caso di contestazione di una delle infrazioni di cui alla presente legge, sanzionate penalmente ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992, gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia con esclusione dei cani.

3. Nei casi di applicazione di sanzione amministrativa, di cui all'articolo 63, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano il verbale e le relative contestazioni esclusivamente all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente. Nei casi di infrazione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e punto 1), della legge n. 157 del 1992, gli addetti alla vigilanza venatoria inviano comunicazione anche al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare e il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o gli agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria, il quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla al competente ufficio regionale in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura e alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo è versato su un conto corrente intestato alla Regione. Gli esemplari di rettili e anfibi morti sono consegnati a cura dell'ente pubblico agli istituti universitari e di ricerca o a musei.

5. Della consegna o della liberazione di cui al comma 4, gli ufficiali o gli agenti danno atto in apposito verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati e quant'altro possa avere rilievo ai fini amministrativi.

 

Capo III
Sanzioni

Art. 63
Sanzioni

1. A chi abbatte, cattura o detiene un esemplare di qualsiasi specie di fauna sempre protetta è comminata una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000 ed è revocata l'autorizzazione regionale alla caccia.

2. A chi abbatte, cattura, o detiene in tempi e modi vietati un esemplare di qualsiasi specie di fauna prevista nel calendario venatorio è comminata una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.500, se trattatasi di specie migratoria, e da euro 500 a euro 3.000, se trattasi di specie stanziale. È, inoltre, sospesa l'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo da due a cinque anni.

3. A chi supera i limiti stabiliti di fauna abbattibile è comminata una sanzione amministrativa di euro 25 a capo per la specie migratoria, di euro 250 a capo per la specie stanziale e di euro 500 a capo per la specie nobile stanziale. Alla sanzione pecuniaria consegue la sospensione dell'autorizzazione regionale alla caccia per un periodo di tre mesi. Ogni recidiva comporta il raddoppio della sanzione pecuniaria e la sospensione dell'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni.

4. Per le violazioni delle altre disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

5. Per le residue violazioni della presente legge e non previste dall'articolo 31 della legge n. 157 del 1992 è comminata una sanzione amministrativa da euro 50 a euro 500. Tali sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. Alle violazioni sanzionate in via amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in quanto compatibili.

7. Qualora le aree di cui all'articolo 50, comma 1, lettere b), c), d), e), s) e quelle in genere nelle quali siano vigenti divieti o limitazioni di esercizio di attività venatorie, non siano delimitate, ovvero siano delimitate in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 33, non sono applicabili sanzioni a carico di chi esercita la caccia essendosi introdotto in dette aree senza aver potuto constatare la vigenza del divieto o delle limitazioni a causa della segnalazione inadeguata.

 

Art. 64
Tabellazione irregolare

1. A coloro i quali provvedono a tabellare terreni senza la prescritta autorizzazione o in modi e luoghi differenti da quelli previsti nella relativa autorizzazione è comminata una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

 

Art. 65
Procedimenti per le sanzioni

1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono irrogate dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

2. Il Comitato regionale faunistico esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'inserimento all'ordine del giorno dello stesso, in caso contrario si prescinde dal parere del comitato.

 

Art. 66
Mancato pagamento delle sanzioni

1. Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative previste dal presente capo, importa la sospensione dell'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia fino all'intervenuto pagamento delle sanzioni stesse.

 

Art. 67
Inasprimento delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente capo sono decuplicate, entro il limite massimo previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 689 del 1981, se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati a esercitare la vigilanza venatoria.

 

Titolo IV
Tasse sulle concessioni regionali
in materia di caccia

Capo I
Tasse sulle concessioni regionali
in materia di caccia

Art. 68
Atti soggetti a tassa di concessione regionale

1. Gli atti di seguito elencati sono soggetti a tassa di concessione regionale, da corrispondersi con le modalità di cui all'articolo 69 e nelle misure indicate nell'articolo 78:
a) il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 37;
b) l'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, di cui all'articolo 39;
c) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo delle autogestite faunistico-venatorie, di cui all'articolo 25;
d) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo delle aziende agrituristico-venatorie, di cui all'articolo 25;
e) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di cui all'articolo 23;
f) l'istituzione, l'esercizio e il rinnovo degli allevamenti di cui all'articolo 24, con esclusione di quelli amatoriali.

2. Le tasse di concessione regionale di cui al comma 1 sono destinate, secondo i criteri stabiliti dal Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale:
a) ai contributi da erogarsi ai proprietari o conduttori per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia;
b) ai risarcimenti da corrispondersi ai proprietari o conduttori dei fondi per i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola e zootecnica, ivi comprese le produzioni ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria;
c) ai finanziamenti da erogarsi alle province per i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e per i piani di immissione.

 

Art. 69
Tempi di corresponsione delle tasse

1. La tassa di rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio è corrisposta entro e non oltre il momento della consegna del relativo atto all'interessato. Il pagamento di tale tassa costituisce assolvimento del pagamento della prima tassa annuale dovuta per l'esercizio venatorio.

2. La tassa di rinnovo delle autogestite faunistico-venatorie, delle aziende agrituristico-venatorie, delle zone addestramento cani, dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e degli allevamenti, è corrisposta entro e non oltre la data di emissione dei rispettivi atti. La tassa annuale di esercizio è corrisposta entro e non oltre la data di emissione degli atti predetti e, per ogni anno successivo a quello nel quale gli atti stessi sono stati emanati, entro e non oltre la scadenza dell'anno.

 

Art. 70
Esenzione dalle tasse

1. La tassa relativa all'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio non è dovuta qualora durante l'anno non si intenda esercitare la caccia, la si intenda esercitare esclusivamente all'estero o si intenda rinunciare all'esercizio della stessa nel territorio regionale sardo.

2. La tassa di abilitazione all'esercizio venatorio è rimborsata in caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

 

Art. 71
Modalità di versamento

1. Le tasse sulle concessioni regionali, di cui alla presente legge, si corrispondono con versamento su apposito conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione.

 

Art. 72
Riscossione coattiva delle tasse

1. Per la riscossione coattiva delle tasse previste nella presente legge e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari).

 

Art. 73
Mancata corresponsione

1. Gli atti di cui alla presente legge, per i quali sono dovute le tasse di concessione regionale, non costituiscono titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività fino a quando le tasse medesime non siano state corrisposte.

 

Art. 74
Sanzioni per il mancato pagamento
della tassa di concessione

1. Chi esercita un'attività prevista dalla presente legge, per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione, senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo pari al doppio a un massimo pari al sestuplo della tassa.

2. Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa di concessione senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2,50 a euro 25, oltre al pagamento delle tasse dovute, salvo per queste il regresso verso il debitore.

3. Nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, si incorre:
a) in una soprattassa del 10 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
b) in una soprattassa del 20 per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla lettera b), ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

4. Le sanzioni pecuniarie irrogate dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente per le violazioni previste dai commi 1, 2 e 3 sono riscosse dalla Tesoreria regionale e il relativo provento è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie), e successive modifiche e integrazioni, intendendosi sostituita la Regione all'erario agli effetti di tale legge.

 

Art. 75
Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme di cui all'articolo 74 sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle leggi dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dagli organi e dai soggetti cui è affidata la vigilanza ai sensi del titolo III, capo II, e, limitatamente agli accertamenti compiuti in sede, dai funzionari o impiegati addetti agli uffici competenti al rilascio degli atti.

2. I processi verbali di accertamento sono trasmessi all'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, il quale notifica all'interessato il verbale di accertamento e lo invita a pagare una somma pari al sesto del massimo della sanzione pecuniaria, oltre all'ammontare della tassa, entro il termine di quindici giorni, ovvero a presentare nello stesso termine le sue deduzioni.

3. Il pagamento estingue l'obbligazione pecuniaria nascente dalla violazione.

4. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, qualora in base agli atti raccolti e alle deduzioni presentate accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità dell'interessato, determina con provvedimento motivato sotto forma d'ordinanza l'ammontare della sanzione pecuniaria.

5. Il provvedimento è definitivo ed è notificato al trasgressore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie).

 

Art. 76
Importi delle tasse

1. Gli importi delle tasse relative agli atti specificati all'articolo 68, sono così determinati:
a) abilitazione all'esercizio venatorio, tassa di rilascio: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sotto numero c) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche e integrazioni;
b) autorizzazione annuale all'esercizio venatorio, tassa annuale per tutti i tipi di fucile: ammontare pari al 50 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sotto numero c) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, e successive modifiche e integrazioni;
c) istituzione, esercizio e rinnovo di autogestite faunistico-venatorie, tassa di istituzione euro 250, tassa di esercizio annuale per ettaro euro 1, tassa di rinnovo euro 250;
d) istituzione, esercizio e rinnovo di aziende agrituristico-venatorie, tassa di istituzione euro 150, tassa di esercizio annuale per ha euro 1, tassa di rinnovo euro 150;
e) istituzione, esercizio e rinnovo di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e di allevamenti, con esclusione di quelli amatoriali, tassa di istituzione euro 300, tassa di rinnovo euro 300.

 

Art. 77
Delega

1. L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente può delegare il coordinatore generale dell'assessorato alla firma degli atti previsti dal titolo IV.

2. L'assessore può, inoltre, delegare i responsabili dei servizi dell'assessorato alla firma degli atti concernenti le infrazioni alle norme del titolo IV.

 

Art. 78
Termine per l'accertamento delle violazioni
relative alle tasse di concessione

1. L'accertamento delle violazioni alle norme di cui al titolo IV, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente la restituzione delle tasse erroneamente pagate entro il termine di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, alla data di comunicazione del rifiuto stesso.

 

Titolo V
Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge
Disposizioni per le associazioni venatorie

Capo
Disposizioni per il potenziamento delle strutture preposte all'attuazione della legge
Disposizioni per le associazioni venatorie

Art. 79
Strumenti per la formazione del progetto

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente utilizza prioritariamente il personale, l'attrezzatura e i documenti dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, al fine della predisposizione del Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti, per le indagini, gli studi e le ricerche concernenti la biologia della fauna selvatica, il reperimento dei dati tecnici sulle condizioni ambientali e della fauna, l'introduzione di specie animali, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento della fauna selvatica autoctona, l'attivazione degli istituti previsti nel Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale e l'approfondimento delle conoscenze sulla fauna selvatica in rapporto con la patologia degli animali domestici e dell'uomo e le migrazioni della fauna.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente provvede a dotarsi di tutto il materiale tecnico scientifico, ivi inclusi, tra l'altro, cartografia, sistemi informatici, strumentazione tecnica, apparecchiature e documentazione scientifiche.

3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente può, per comprovate esigenze, stipulare apposite convenzioni con università, enti, istituti specializzati e associazioni professionali venatorie, agricole e naturalistiche riconosciute e con esperti qualificati, singoli o associati, per le finalità indicate nel comma 1.

 

Art. 80
Programmi educativi

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti, le associazioni venatorie, gli organismi e le associazioni operanti nel campo della protezione dell'ambiente e della fauna, attua programmi educativi e di sensibilizzazione su problemi della conservazione, della gestione della fauna selvatica e dell'ambiente naturale, sul ruolo dell'attività venatoria e delle tradizioni nel panorama rurale della Sardegna, mediante la predisposizione, l'acquisto e la divulgazione di materiale didattico.

 

Art. 81
Corsi e borse di studio

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce e promuove corsi annuali o pluriennali di preparazione, aggiornamento e specializzazione, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e degli organismi di cui alla presente legge che abbiano per compito la tutela e la gestione della fauna selvatica, avvalendosi anche di università, istituti ed enti specializzati.

2. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente favorisce, altresì, mediante l'istituzione di borse di studio e di perfezionamento, la frequenza in Italia e all'estero di scuole di specializzazione per laureati e di corsi di preparazione professionale, per tecnici diplomati o laureandi, sulla biologia, sulla conservazione e sulla gestione della fauna selvatica.

 

Art. 82
Riconoscimento delle associazioni venatorie

1. Le associazioni fra i cacciatori, istituite con atto pubblico, possono richiedere di essere riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge. Esse sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità sportive, ricreative, formative o tecnico-venatorie;
b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale;
c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella Regione;
d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.

 

Art. 83
Contributi alle associazioni venatorie
e di protezione ambientale

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato regionale faunistico, può concedere contributi alle associazioni venatorie riconosciute e alle associazioni di protezione ambientale riconosciute per le attività di vigilanza, organizzative e educative inerenti alle materie oggetto della presente legge praticate in Sardegna.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

 

Art. 84
Compiti del Corpo forestale

1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione collabora all'attuazione della presente legge, oltre che nell'ambito dell'attività di sorveglianza, anche per il controllo della fauna selvatica. A tal fine, nell'ambito del personale del corpo, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove la formazione in materia faunistica con particolare riferimento all'attività di collaborazione a programmi concernenti, tra gli altri, la valutazione quantitativa delle popolazioni, il monitoraggio dello status della fauna, la verifica dell'esecuzione degli interventi di miglioramento ambientale e la reimmissione in natura di esemplari feriti.

 

Titolo VI
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Capo
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie

Art. 85
Norme transitorie

1. Fino all'attivazione del Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale e nei termini in esso indicati continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali vigenti relativamente alla istituzione e alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e di ripopolamento e delle zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi.

2. Fino all'entrata in vigore del Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale sono prorogate, su richiesta, le aziende agrituristico-venatorie già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'Amministrazione regionale, anche prima dell'entrata in vigore del Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale autorizza, su richiesta, la trasformazione in autogestite faunistico-venatorie delle aziende agrituristico-venatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il rilascio di nuove autorizzazioni all'istituzione di aziende agrituristico-venatorie è sospeso fino all'attivazione del Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale.

5. Le concessioni rilasciate con la legge regionale 28 aprile 1978, n. 32 (Sulla protezione della fauna e sull’esercizio della caccia in Sardegna) non sono poste a vincolo dei progetti di gestione faunistico-venatori regionali.

6. Le medesime concessioni per le autogestite faunistico-venatorie, rilasciate con legge regionale n. 32 del 1978, sono automaticamente rinnovate in sede regionale, ogni cinque anni salvo diversa decisione del comitato gestore dell'autogestita.

 

Art. 86
Limitazioni
nelle autogestite faunistico-venatorie

1. Come previsto nel Progetto di gestione faunistico-venatorio regionale, i soci appartenenti alle autogestite esercitano l'attività venatoria alla lepre e alla pernice sarda unicamente ed esclusivamente nel territorio dell'autogestita, secondo le modalità previste nel calendario venatorio.

2. I presidenti delle autogestite faunistico venatorie controllano gli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria, distinti per specie, effettuati nella stagione venatoria e trasmettono all'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente le statistiche di tali abbattimenti entro il 31 marzo.

3. Le concessioni per l'esercizio della caccia nelle autogestite faunistico venatorie, disposte ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale n. 32 del 1978, sono rinnovabili a richiesta del socio già iscritto, previo pagamento di una quota, da versarsi sul conto dell'organo di gestione dell'autogestita.

 

Art. 87
Sospensione delle nuove autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, di cui alla legge regionale n. 32 del 1978, conservano la loro validità e sono rinnovate di volta in volta, al massimo per cinque anni, su conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico.

2. Non è consentito il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della caccia in Sardegna, o il rinnovo di quelle scadute, a favore dei cacciatori non aventi i requisiti di cui all'articolo 36.

 

Art. 88
Autorizzazione provvisoria
alla detenzione della fauna selvatica

1. Nei confronti di coloro che detengono fauna selvatica o ai gestori, singoli o associati, di impianti di allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale, è concessa dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, previa istruttoria dei competenti uffici, sentito il Comitato regionale faunistico, un'autorizzazione provvisoria a detenere detti esemplari sino all'approvazione delle norme regolamentari che disciplinano la materia.

 

Art. 89
Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, sono disciplinate, oltre quelle specificamente previste nella stessa legge, le seguenti attività:
a) l'individuazione degli interventi e delle opere da sottoporre a preventiva valutazione di compatibilità ambientale nelle zone particolarmente protette e disciplina del relativo procedimento;
b) l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare e amatoriale;
c) l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado.

 

Art. 90
Sanatoria
per la detenzione di trofei di animali selvatici

1. Il termine di sessanta giorni per la presentazione della denuncia di cui all'articolo l05, comma 1, della legge regionale n. 23 del 1998, decorre ex novo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 91
Norma di abrogazione

1. È abrogata la legge regionale n. 23 del 1998, e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 92
Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede, senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 23 del 1998, iscritte in conto della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2016/2018. A decorrere dall'anno 2019 si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate con legge di bilancio in conto della Missione 09 - Programma 05.

 

 

ALLEGATO 1

Elenco delle specie di fauna selvatica particolarmente protetta ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della presente legge:
a) MAMMIFERI PRESENTI IN SARDEGNA E NELLE SUE ACQUE TERRITORIALI: tutte le specie di cetacei (Cetacea) tutte le specie di Pipistrelli (Chiroptera) Ghiro (Glis glis) Martora (Martes martes) Gatto selvatico (Felis silvestris) Foca monaca (Monachus monachus) Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus) Daino (Dama dama) Muflone (Ovis musimon) Capra selvatica (Capra Sp) limitatamente alle popolazioni presenti nelle isole di Tavolara e Molara;
b) UCCELLI: Svasso maggiore (Podiceps cristatus) Berta maggiore (Calonectris diomedea) Berta minore (Puffinus puffinus) Uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus) Cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) Cormorano dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) Tarabuso (Botaurus stellaris) Tarabusino (Ixobrychus minutus) Nitticora (Nycticorax nycticorax) Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) Airone guardabuoi (Bubulcus ibis) Garzetta (Egretta garzetta) Airone rosso (Ardea purpurea) Mignattaio (Plegadis falcinellus) Fenicottero (Phoenicopterus ruber) Volpoca (Tadorna tadorna) Fistione turco (Netta rufina) Moretta tabaccata (Aythya nyroca) Nibbio reale (Milvus milvus) Grifone (Gyps fulvus) Falco di palude (Circus aeruginosus) Albanella minore (Circus pygargus) Sparviere (Accipiter nisus) Astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii) Poiana (Buteo buteo) Aquila reale (Aquila chrysaetos) Aquila del Bonelli (Hieraaetus fasciatus) Gheppio (Falco tinnunculus) Grillaio (Falco naumanni) Lodolaio (Falco subbuteo) Falco della regina (Falco eleonorae) Pellegrino (Falco peregrinus) Schiribilla grigiata (Porzana pusilla) Pollo sultano (Porphyrio porphyrio) Gallina prataiola (Tetrax tetrax) Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) Avocetta (Recurvirostra avosetta) Occhione (Burhinus oedicnemus) Pernice di mare (Glareola pratincola) Pettegola (Tringa totanus) Gabbiano comune (Larus ridibundus) Gabbiano roseo (Larus genei) Gabbiano corso (Larus audouinii) Stenta zampenere (Gelochelidon nilotica) Sterna comune (Sterna hirundo) Fraticello (Sterna albifrons) Cuculo dal ciuffo (Clamator glandarius) Martin pescatore (Alcedo atthis) Ghiandaia marina (Coracias garrulus) Picchio rosso minore (Picoides minor) Calandra (Melanocorypha calandra) Rondine rossiccia (Hirundo daurica) Spioncello (Anthus spinoletta) Merlo acquaiolo (Cincius cinclus) Culbianco (Oenanthe oenanthe) Codirossone (Monticola saxatilis) Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax);
c) UCCELLI OSPITI NON NIDIFICANTI: Strolaga mezzana (Gavia arctica) Airone bianco maggiore (Egretta alba) Cicogna nera (Ciconia nigra) Cicogna bianca (Ciconia ciconia) Spatola (Platalea leucorodia) Falco Opecchiaolo (Pernis apivorus) Nibbio bruno (Milvus migrans) Aquila di mare (Haliaetus albicilla) Gipeto (Gypaetus barbatus) Biancone (Circaetus gallicus) Albanella reale (Circus cyaneus) Aquila anatraia maggiore (Aquila clanga) Aquila minore (Aquila pennatus) Falco pescatore (Pandion haliaetus) Smeriglio (Falco columbarius) Sacro (Falco cherrug) Piviere dorato (Pluvialis apricaria) Croccolone (Gallinago media) Combattente (Philomachus pugnax) Piro piro boschereccio (Tringa glareola) Stenta. maggiore (Sterna caspia) Beccapesc (Stema sandvicensis) Mignattino piombato (Chlidonias hybridus) Mignattino alibianchi (Chlidonias leucopterus) Mignattino (Chlidonias niger) Gufo di palude (Asio flammeus);
d) RETTILI PRESENTI IN SARDEGNA: Tartaruga marina comune (Caretta caretta) Dermochelide coreacea (Dermochelys coriacea) Tartaruga verde (Chelonia mydas) Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) Testuggine comune (Testudo hermanni) Testuggine greca (Testudo grega) Testuggine marginata (Testudo marginata) Tarantolino (Phyllodactylus europaeus) Algiroide nano (Algyroides fitzingeri) Lucertola di Bedriaga (Archaeolacerta bedriagae) Lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta ranzii e podarcis tiliguerta toro) Colubro ferro di cavallo (Coluber hippocrepis) Saettone (Elaphe longissima) Biscia del collare (Natrix natrix ceni) Camaleonte (Chamaeleo chamaelon);
e) ANFIBI RIPRODUCENTISI IN SARDEGNA: Euprotto sardo (Euproctus platycephalus) Geotritone dell'Iglesiente (Speleomantes genei) Geotritone imperiale (Speleomantes imperialis) Geotritone del Supramonte (Speleomantes supramontis) Geotritone del Monte Albo (Speleomantes flavus) Discoglosso sardo (Discoglossus sardus) Rana verde (Rana esculenta).

Specie per le quali la Regione adotta provvedimenti prioritari atti a istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat.