CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 373

presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - PITTALIS - ANEDDA - ZANCHETTA - CONGIU - USULA - RUBIU - CARTA Angelo - DEDONI - COCCO Daniele Secondo

il 25 ottobre 2016

Disposizioni urgenti in materia di usi civici. Modifiche all'articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

A seguito dell'approvazione della legge regionale n. 5 dell'11 aprile 2016, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)", la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso nanti la Corte costituzionale chiedendo, in particolare, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 24, 25, 26 e 27, recanti disposizioni in materia di usi civici, per contrasto con l'articolo 117, comma 1, lettera s), della Costituzione.

La Corte costituzionale si è già espressa su alcune disposizioni contenute in precedenti leggi regionali; sottolinea tuttavia che con la sentenza n. 210 del 2014 la Corte si è pronunciata sulla illegittimità costituzionale della previsione contenuta nell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2013, attributiva a Regione e comuni del compito di redigere il piano straordinario per l'accertamento degli usi civici, nella parte in cui non prevedeva il mancato anticipato coinvolgimento del Mibact al fine di consentire allo stesso, unitamente alla Regione nell'esercizio dei poteri di copianificazione paesaggistica, di verificare se sussistano o meno le condizioni per la loro stessa conservazione.

Tuttavia, diversamente dalla legge regionale n. 19 del 2013, le disposizioni contenute nella legge regionale n. 5 del 2016 hanno un ambito applicativo molto più circoscritto.

In particolare, la prima previsione impugnata si limita a rimettere in termini e per un tempo limitato le amministrazioni comunali al fine di proporre la sclassificazione dei terreni gravati da usi civici che siano stati già oggetto di accertamento, nonché a prevedere tale possibilità entro il termine di due anni decorrenti dai futuri atti di accertamento.

La seconda disposizione impugnata espressamente prevede tra le ipotesi di sclassificazione il fatto che i terreni "siano stati già adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree a ciò destinate all'interno delle delimitazioni dei consorzi industriali".
La disposizione preliminarmente, sottolinea l'Assessore, ha - con tutta evidenza - una portata applicativa limitata; all'interno del territorio regionale sono presenti otto consorzi industriali provinciali operanti, salvo uno, all'interno di nuclei industriali e aree di sviluppo industriale e otto consorzi industriali operanti all'interno di zone industriali regionali (ZIR).

In secondo luogo evidenzia che si tratta di disposizione chiarificatrice, ma priva di fatto di portata innovativa.

Da un lato, infatti, si è in presenza di trasformazioni del territorio già intervenute che hanno determinato, in ragione della localizzazione di opere e impianti al loro interno, l'irreversibile perdita della conformazione fisica e della originaria destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi, con conseguente sussumibilità delle fattispecie all'interno della previsione contenuta nell'articolo 18 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12 del 1994.

In secondo luogo, le opere comprese nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono considerate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili per effetto dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 218, con conseguente riconducibilità delle fattispecie ricomprese nell'articolo 4, comma 25, della legge regionale n. 5 del 2016 alla previsione già contenuta nel comma 1, lettera b), del citato articolo 18 bis che fa riferimento alle opere permanenti di interesse pubblico. Peraltro, i piani consortili adottati ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica risalgono alla fine degli anni '60.

Le ulteriori disposizioni impugnate, contenute nei commi 26 e 27 dell'articolo 4 della legge regionale n. 5 del 2016, hanno un contenuto provvedimentale e hanno determinato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, la sclassificazione ope legis di alcuni terreni ricadenti all'interno dei territori comunali di Irgoli e Orosei. Anche con riferimento a tali disposizioni la sollevata questione di legittimità costituzionale si incentra sulla violazione dell'obbligo di copianificazione e sul mancato coinvolgimento del Mibact.

La sclassificazione ha natura dichiarativa e produce effetti di sanatoria sugli atti di disposizione intervenuti in assenza del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766. Sugli effetti degli atti di sclassificazione si è pronunciata in tali termini la Corte costituzionale con sentenza n. 511 del 19-30 dicembre 1991 relativamente alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale sull'articolo 10 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, disposizione regolante la sclassificazione dal regime demaniale civico delle terre gravate da uso civico nella Regione Abruzzo.

Il disegno di legge proposto si compone di un unico articolo finalizzato a ricomporre il conflitto con lo Stato, almeno limitatamente all'impugnazione dell'articolo 4, commi 24-27.

In particolare, la disposizione aggiuntiva all'articolo 18 bis della legge regionale n. 12 del 14 marzo 1994 recante "Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda", espressamente rinvia la produzione di effetti in merito al regime vincolistico alle attività di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, prevedendo la possibilità di ricorrere ad accordi di copianificazione con effetti anticipatori rispetto alle attività di elaborazione congiunta e verifica e adeguamento del piano paesaggistico regionale.

Tanto in coerenza con la sentenza n. 210 del 18-23 luglio 2014, con la quale la Corte costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono atti modificativi dei vincoli di destinazione, senza prevedere che "lo Stato possa far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producano prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale".

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all''articolo 18 bis
della legge regionale n. 12 del 1994
(Sclassificazione di terreni civici)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 18 bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è aggiunto il seguente:
"7 bis. Ai fini della valutazione degli aspetti paesaggistici la Regione e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) effettuano le analisi e le verifiche di competenza in occasione dell'elaborazione congiunta del Piano paesaggistico regionale o, in fase anticipata, attraverso singoli accordi di copianificazione adottati ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni. Sino all'effettuazione di tali adempimenti il decreto di cui al comma 7 non produce effetti in merito alla sottrazione dei terreni oggetto di sclassificazione dalla categoria di beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche e integrazioni.".