CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 371/A
presentata dal Consigliere regionale
AGUSil 14 ottobre 2016
Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge, attraverso una specifica deroga ai limiti previsti dalla disciplina regionale in vigore, consente la permanenza delle unioni di comuni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e solo in sede di prima applicazione della medesima legge, dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti al fine di costituire una nuova unione o di accorparsi a una già esistente. La proposta invece conferma i limiti demografici, numerici e di continuità territoriale, previsti dalla disciplina regionale in vigore in materia di unioni di comuni, per le unioni istituite o integrate dai comuni che si distaccano dall'unione preesistente.
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RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE
composta dai Consiglieri
AGUS, Presidente - TUNIS, Vice presidente - MELONI, Segretario - BUSIA - CHERCHI Oscar - DEMONTIS - DERIU, relatore - FLORIS
pervenuta il 9 novembre 2016
La Commissione ha licenziato il testo per l'Aula nella seduta del 9 novembre 2016. Il testo approvato dalla Commissione, oltre a confermare con alcune modifiche l'articolo 1 del testo del proponente al fine di agevolare il processo di costituzione delle unioni di comuni, si compone di ulteriori articoli. Gli articoli 1 bis e 1 ter sono volti ad agevolare la procedura per l'elezione del presidente e dei consigli provinciali differendone la data di indizione. L'articolo 1 quater differisce il subentro della Regione agli enti consorziati nella gestione del Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta" al momento della soppressione della Provincia di Nuoro. Esso inoltre, nel rispetto del principio di sussidiarietà, prevede che il subentro avvenga con modalità stabilite d'intesa tra la Regione e gli enti consorziati medesimi.
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TESTO DEL PROPONENTE
TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo: Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)
Titolo: Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016
Art. 1
Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unione di comuni)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunto il seguente:
"3 bis. In sede di prima applicazione non si applicano i limiti di numero, di popolazione e di continuità territoriale di cui al comma 3, lettera a), alle unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni limitrofi già esistenti o per costituire nuove unioni tra comuni contermini.".Art. 1
Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale n. 2 del 2016 (Unione di comuni)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), è aggiunto il seguente:
"3 bis. In sede di prima applicazione non si applicano i limiti di numero, di popolazione e di continuità territoriale di cui al comma 3, lettera a), alle unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni limitrofi già esistenti o per costituire nuove unioni tra comuni contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la volontà di costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016.".
Art. 1 bis
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016 (Riordino delle circoscrizioni provinciali)1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale n. 2 del 2016, le parole "al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti "all'insediamento dei presidenti eletti a seguito delle elezioni di secondo grado previste dalla presente legge".
Art. 1 ter
Integrazioni all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 (Norma di rinvio)1. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente: "7. In sede di prima applicazione le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali sono indette dal Presidente della Regione contestualmente all'indizione delle elezioni comunali della tornata del 2017 per una data compresa tra il quarantacinquesimo ed il sessantesimo giorno dalla data del primo turno.".
Art. 1 quater
Integrazioni all'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 (Funzioni)1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale n. 2 del 2016 è aggiunto il seguente periodo: "Il presente comma non si applica fino alla data della definitiva soppressione della Provincia di Nuoro, disposta ai sensi del presente articolo, e il subentro avviene con le modalità stabilite d'intesa tra la Regione e gli enti consorziati.".
Art. 1 quinquies
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).