CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 370
presentata dai Consiglieri regionali
PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandrail 14 ottobre 2016
Interventi a sostegno delle zone montane e interne della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
Gli interventi contenuti nella presente proposta di legge possono concorrere a rivitalizzare l'economia delle zone di montagna, con l'obiettivo di porre, in primo luogo, un freno allo spopolamento in atto.
Si tratta di interventi specifici volti alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio sociale, produttivo, culturale e ambientale già presente nelle zone montane e interne della Sardegna, al fine di rendere concreta la ripresa delle economie e della vita familiare negli stessi territori.
Nel contesto di una politica finalizzata allo sviluppo della economia delle zone montane, riteniamo che si debbano contrastare con forza quei finti modelli di "sviluppo" imposti dall'alto alle popolazioni locali, come testimonia, in negativo, la filosofia sottesa all'istituzione dell'area protetta del parco del Gennargentu, foriera solo di limitazioni e divieti alle poche attività economiche e produttive presenti nelle zone montane.
Per tale ragione è necessario intanto attivare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali interessate, gli strumenti previsti nel nostro statuto di autonomia, a iniziare dalla previsione di una fiscalità di vantaggio con l'istituzione dei punti franchi per le zone montane e interne della Sardegna, ammettendo a godere delle agevolazioni tutte le attività economiche e produttive esercitate in tali territori.
In secondo luogo, facendo leva sugli strumenti della programmazione negoziata, anche sull'esempio del "Patto del Sulcis", che effettivamente e in concreto affrontino i nodi strutturali e dello sviluppo delle aree montane e interne.
In terzo luogo, prevedendo, inoltre, una serie di interventi mirati a ridurre il divario di reddito e migliorare le condizioni di vita dei residenti.
In quest'ottica, la presente proposta di legge prevede:
- l'azzeramento dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota IRAP per le imprese aventi sede legale e unità operativa ubicate nei comuni montani della Sardegna;
- la concessione di un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di euro 30.000 a beneficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività agricola e/o turistica, artigianale, commerciale o professionale in un comune montano e/o delle zone interne;
- la concessione di un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari a euro 3.000 per il primo figlio e a euro 4.000 per ciascun figlio successivo;
- la concessione di un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di euro 50.000 a beneficiario, per l'acquisto e/o la ristrutturazione o la costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza in un comune montano e/o delle zone interne, impegnandosi a non modificarla per dieci anni;
- la riduzione dei costi dei biglietti del servizio di trasporto pubblico extraurbano gestito dall'ARST da e verso i comuni montani.Infine, si precisa che le risorse erogate dal fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto a ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato e della Regione a favore degli enti locali.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, in armonia con l'articolo 44 della Costituzione italiana, con le leggi dello Stato e le vigenti normative europee, promuove la valorizzazione dei comuni montani attraverso l'adozione di specifici interventi volti alla riduzione del divario sociale, economico e dello spopolamento.
Art. 2
Definizioni1. Ai fini della presente legge per comuni montani vengono intesi i comuni classificati come "montani" e "collina interna" di cui alla Tabella 1 "Elenco dei Comuni della Sardegna con indicata l'altimetria e l'eventuale appartenenza del territorio comunale a zone delimitate ai sensi della Direttiva CEE 75/268 del 28 aprile 1975 e inserite negli elenchi allegati alle Direttive n. 75/273/CEE e n. 84/167/CEE", contenuta nell'allegato 5 del Programma sviluppo rurale 2007/2013.
Art. 3
Istituzione dei punti franchi1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e nel rispetto del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992, sono autorizzate l'individuazione e la costituzione di punti franchi nelle zone montane e interne della Sardegna.
2. Alla delimitazione dei punti franchi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con i comuni montani territorialmente interessati, che ne cura l'iter di approvazione presso gli organi istituzionali competenti.
3. La costituzione dei punti franchi comporta:
a) esonero dalla tassazione degli utili fino all'ammontare di euro 10 milioni annui;
b) esonero dal pagamento delle imposte locali sulle attività produttive sui redditi imponibili fino a euro 1 milione annui;
c) concessione della defiscalizzazione degli oneri sociali sulla retribuzione in misura pari al 40 per cento delle somme dovute.4. Sono ammesse a godere delle agevolazioni di cui al presente articolo tutte le attività economiche e produttive esercitate nei territori delle zone montane e interne della Sardegna.
Art. 4
Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna1. La Regione promuove accordi-quadro volti a definire, d'intesa con i comuni montani territorialmente interessati e di concerto con le parti sociali e le organizzazioni pubbliche e private del territorio, un programma triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo socio-economico delle zone montane, fissando l'insieme delle preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private al fine necessarie.
2. I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza agli obiettivi programmatici e alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
3. All'attuazione dell'accordo-quadro possono, altresì, partecipare i soggetti privati i quali si impegna a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono individuati sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.
Art. 5
Misure a sostegno delle imprese
dei comuni montani1. L'addizionale IRPEF e l'aliquota IRAP è azzerata per le imprese aventi sede legale e unità operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna.
2. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni regionali e/o statali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere vincolante della competente commissione consiliare da esprimersi entro un mese dalla data di assegnazione, sono determinate le modalità di applicazione del beneficio.
Art. 6
Incentivi per l'avvio o il trasferimento
di attività d'impresa nei comuni montani1. È concesso un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di euro 30.000 in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività d'impresa agricola e/o turistica, artigianale, commerciale o professionale in un comune montano, impegnandosi a non modificarla per cinque anni.
2. Il beneficio non è cumulabile con altri contributi regionali e/o statali della stessa natura.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere vincolante della competente commissione consiliare da esprimersi entro un mese dalla data di assegnazione, sono determinate le modalità di applicazione del beneficio.
Art. 7
Misure a sostegno dell'incremento demografico dei comuni montani1. Per favorire l'incremento demografico dei comuni montani è concesso alle famiglie ivi residenti un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari a euro 3.000 per il primo figlio e a euro 4.000 per ciascun figlio successivo. Il beneficio non è cumulabile con altri contributi regionali e/o statali della stessa natura.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore competente in materia di entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità di erogazione del beneficio attraverso i comuni di residenza dei richiedenti.
Art. 8
Misure a sostegno del recupero dei centri abitati dei comuni montani1. Al fine di promuovere il ripopolamento dei comuni montani, è concesso un contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 50.000 a beneficiario, per l'acquisto e/o la ristrutturazione o la costruzione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza in un comune montano, impegnandosi a non modificarla per dieci anni.
2. Il beneficio non è cumulabile con altri contributi regionali e/o statali della stessa natura.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, di concerto con l'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, definisce le modalità attuative degli interventi, individuando in particolare le tipologie di attività economiche ammesse ai benefici e l'entità dei contributi. La deliberazione è trasmessa al Consiglio regionale per il parere delle competenti commissioni consiliari, da esprimersi entro un mese dalla data di assegnazione.
Art. 9
Agevolazioni
nel servizio di trasporto extraurbano1. I costi dei biglietti dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall'ARST da e verso i comuni montani sono ridotti del 50 per cento.
2. La Giunta regionale determina annualmente i costi da rifondere all'ARST in termini di maggiori oneri e mancati guadagni.
Art.10
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 100.000.000 per l'anno 2016, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio della Regione per gli anni 2016, 2017 e 2018:
in aumento
UPB SC01.1100 - Fondo regionale per la montagna (art. 10, L.R. 2 agosto 2005, n. 12)
2016 euro 100.000.000
2017 euro 100.000.000
2018 euro 100.000.000
in diminuzione
UPB SC05.0001 - Finanziamento delle spese correnti delle Aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari e dell'INRCA ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 29, commi 18 e 25, L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 19, commi 1 e 2 della legge di bilancio e art. 2, comma 1, L.R. 3 dicembre 2015, n. 32)
2016 euro 100.000.000
2017 euro 100.000.000
2018 euro 100.000.000