CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 367
presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - DEDONI - CRISPONIil 4 ottobre 2016
Interventi per la tutela e la valorizzazione delle specie equine a rischio di estinzione del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Il patrimonio naturalistico della nostra Isola costituisce una delle più importanti risorse che il mondo ci invidia al quale non sempre fa riscontro una adeguata sensibilità tesa a tutelarlo e valorizzarlo. Varie specie animali differenziano la Sardegna dal continente: basti ricordare l'unicità del muflone, del grifone, dell'avvoltoio nero, della pernice rossa e della testuggine terrestre.
E purtroppo sono ormai estinti la foca monaca, il lupo, l'orso e la talpa.
La Regione, con assoluta urgenza, deve dotarsi di una norma che stabilisca un sistema di tutela di alcune specie locali e autoctone delle popolazioni equine di eccezionale valore naturalistico, tipiche della Sardegna, morfologicamente differenti rispetto a quelle continentali e assolutamente uniche e, purtroppo, gravemente minacciate da estinzione: l'asino bianco dell'Asinara, il cavallino selvaggio della Giara e l'asino sardo.
Non possiamo permettere che fra qualche anno possa ripetersi anche per il cavallino selvaggio della Giara, l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara un errore come quello commesso per la foca monaca, il lupo, l'orso sardo e la talpa.
Con la presente proposta di legge si intende in primo luogo accrescere la cultura della conoscenza di questo inestimabile e straordinario patrimonio naturalistico dotandosi di una norma di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle tre specie equine autoctone, minacciate di estinzione, esistenti esclusivamente nella Regione e riconosciute in Italia fra i quattordici genotipi di razza equina e asinina riconducibili a gruppi etnici locali
Tipico della Sardegna e morfologicamente differente rispetto a quello continentale è l'asinello sardo, mentre assolutamente unici sono l'asinello bianco dell'Asinara ed il cavallino selvatico della Giara di Gesturi.
La finalità è anche quella di promuovere un sistema di attività di conservazione e tutela genetica che, partendo dal rilevamento della consistenza numerica di ciascuna razza e istituendo l'anagrafe di ciascuna specie, avvii una campagna di verifica della paternità per i soggetti individuati, effettuata mediante tecniche di marcatura del DNA.
In Sardegna fino agli anni sessanta l'asino era un elemento prezioso per la nostra società contadina, perché si prestava ai lavori più disparati: portava pesi, girava la mola per macinare, sostituiva il bue nel lavoro dei campi e il cavallo per cavalcare e trainare carretti. Non possederne almeno uno era una grave mancanza. "Gli è morto l'asino!" si diceva, per indicare che a qualcuno era successa una terribile disgrazia. Poi l'agricoltura industriale ha trasformato il mondo rurale e l'asino è stato sostituito dagli automezzi.
Nel giro di pochi decenni gli asini sardi sono passati da molte decine di migliaia a poche centinaia, rischiando quindi l'estinzione, mentre i cavallini della Giara, grazie all'acquisto nel 1997 da parte della XXV Comunità montana della Giara di Gesturi di 121 capi, divennero alcune centinaia e oggi, a distanza di quasi vent'anni, sono diventati oltre 500, sulla base delle stime più recenti. Pur non invertendo la tendenza, quella iniziativa ha fatto sì che si registrasse un rallentamento del processo di estinzione ormai vistosamente in atto, ma soltanto alcuni mesi fa, in tempi recentissimi, sono state pubblicate numerose denunce sullo stato drammatico in cui versavano i cavallini della Giara, dichiarando che si assisteva ad una grave e silenziosa strage in atto, denunce che hanno avuto vasta eco anche nel Parlamento italiano. L'inerzia delle autorità, l'assoluto stato di abbandono dei luoghi e l'assenza di un sistema di tutela e di controllo dei capi equini di questa straordinaria e unica specie, hanno concorso a determinare la rapida ripresa di questo drammatico processo di estinzione. Nell'ambito delle azioni avviate dal Ministero per la salvaguardia della biodiversità animale, con decreto ministeriale del 27 luglio 1990, è stato istituito presso l'Associazione italiana allevatori (AIA) il registro anagrafico delle razze e popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali a limitata diffusione ed in via di estinzione; è stato, altresì, approvato il relativo disciplinare.
Con successivo decreto ministeriale del 12 luglio 1995 sono state approvate alcune modifiche al disciplinare e le relative norme tecniche. Le popolazioni cavalline considerate in Italia sono nove, tra le quali il cavallino della Giara, mentre le asinine sono cinque, di cui due sono in Sardegna: l'asino sardo e l'asino bianco dell'Asinara.
Per le tre specie equine e asinine a rischio di estinzione i dati ultimi rilevati dalle Associazioni provinciali allevatori (APA) riportano i seguenti risultati:
Razza
Provincia
Puledri
Fattrici
Stalloni
Totale
Aziende
Cavallino della Giara
Cagliari
202
238
63
503
-
Asino sardo
Cagliari
65
78
32
175
30
"
Sassari
35
43
12
90
16
"
Nuoro
81
122
20
223
62
"
Oristano
35
43
13
91
9
Asino bianco dell'Asinara
Sassari
32
48
15
95
2
Ma oggi la competenza anagrafica delle specie equine e asinine è affidata ai servizi veterinari delle ASL e i dati aggiornati non sono molto attendibili.
La gravità della minaccia di estinzione delle tre specie equine è rappresentata comunque, in maniera drammatica, dai numeri riportati nella tabella. Per questo motivo, con la presente proposta di legge si intende tutelare il futuro di queste importanti razze di equini, valorizzandone la qualità e proponendone l'impiego e la destinazione in ambiti diversi da quello del settore agricolo, come quelli turistico, pedagogico e terapeutico, ma anche favorendo l'organizzazione di fiere e rassegne ed assicurando la programmazione della riproduzione al fine di evitare l'eccessiva consanguineità e mantenere la variabilità genetica.
L'obiettivo è soprattutto quello della diffusione di una cultura che consenta di ottenere degli animali sani e ben curati, di promuoverne la vendita certificata (sulla base della provenienza, dell'età, dello stato di salute e di altre indicazioni), di svilupparne l'utilizzo nei parchi e nelle aree protette come cavalcatura, di impedire, a mezzo di appositi regolamenti, che l'eventuale carico sopportato risulti superiore alle effettive capacità di ogni singolo animale ed, infine, di assicurarne una fine onorevole. L'asino è un animale poco prolifico: ai termine di una lunga gestazione (dodici mesi) nasce un solo puledrino (i parti gemellari sono rarissimi).
Per poter tenere un asino basta possedere un ettaro di terreno a pascolo, mantenerlo costa poco: si accontenta di un po' di fieno (e non occorre che sia di primissima qualità) e di molta acqua (dai 15 ai 30 litri al giorno), purché pulitissima. Polveri, foglie, torbidezza gliela fanno rifiutare, anche se sta letteralmente morendo di sete. Gli piace di tanto in tanto rotolarsi nella sabbia o comunque in qualcosa di polveroso, come la cenere del camino. In cambio è utilissimo per ripulire i boschi e "smacchiare" gli uliveti. L'asinello bianco dell'Asinara rischia oggi di scomparire proprio per uno squilibrio dell'ecosistema: l'eccessiva presenza della capra selvatica nell'Isola dell'Asinara fa sì che non si abbia sufficiente alimentazione.
La presente proposta di legge, nell'intento di effettivamente tutelare, salvaguardare e promuovere la diffusione delle tre specie a rischio di estinzione, introduce la concessione di agevolazioni e contributi per alcuni utilizzi del cavallino della Giara, dell'asinello sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, che se dovessero avere successo garantirebbero la sicurezza della conservazione.
Fra questi utilizzi, per i quali si introducono delle incentivazioni, sono da considerarsi di grande rilievo i seguenti:
a) onoterapia e ippoterapia: sfruttando le caratteristiche fisiche e comportamentali dell'asinello sardo (di taglia ridotta, morbido da toccare ed accarezzare, paziente, lento nei movimenti ed incline alle andature monotone e controllate) e del cavallino della Giara (statura molto ridotta con altezza media di cm 120) è possibile offrire preziosi servizi non solo per la riabilitazione e cura degli handicap, ma soprattutto a favore di quelle persone, in particolare bambini, che avvertono l'esigenza di superare problemi di relazione e socializzazione più attinenti alla sfera affettiva ed emozionale, con risultati che compaiono velocemente e possono essere documentati. L'onoterapia e l'ippoterapia offrono programmi per l'introduzione graduale e sistematica di animali selezionati ed addestrati nelle immediate vicinanze di un individuo o di gruppi di individui, per scopi terapeutici. Il bambino o l'adulto hanno con esse l'opportunità di sviluppare in pieno il loro potenziale: sviluppare la personalità, le attività cognitive, la mobilità, le funzioni della mano, il linguaggio e la comunicazione, e soprattutto l'autoconsiderazione, attraverso un tipo di rapporto rassicurante che supera lo stress continuo della valutazione, del giudizio, della contraddizione. Gli stessi servizi sociali comunali potrebbero essere opportunamente orientati verso questa finalità;
b) utilizzo agrituristico: le tre specie equine presentano una grande potenzialità per favorire la crescita di attività turistiche nelle zone interne e rivolte ai bambini e agli adolescenti. Le escursioni in groppa ai cavallini della Giara o agli asini possono costituire un vero business della domanda su percorsi semplici, anche lungo le spiagge, fino a percorsi più impegnativi, ma sempre molto lenti e adatti a creare un giusto rapporto;
c) promozione del consumo di latte d'asina per usi alimentari, terapeutici e dietetici e nel settore della cosmesi: il latte vaccino è l'alimento più frequentemente responsabile di allergie gastrointestinali. La normale terapia è, fondamentalmente, dietetica e si basa sulla esclusione delle proteine del latte vaccino. Sono attualmente disponibili latti prodotti dalle industrie alimentari che si basano sulla idrolisi delle proteine del latte, rendendole meno antigeniche, ma il loro elevato costo e la scarsa palatabilità possono costituire un problema per le famiglie ed i bambini. Il latte materno (raccolto e conservato in banche del latte) costituirebbe l'alternativa ideale, ma in Italia la sua disponibilità è molto limitata. La ricerca scientifica ha dimostrato che il latte d'asina è l'alimento di origine animale con le caratteristiche organolettiche più vicine al latte materno e può costituire il trattamento d'elezione in bambini con allergie alimentari nei primi mesi di vita, soggetti che spesso non rispondono ad altre terapie. Alcune recenti ricerche hanno dimostrato che il latte dell'asinella sarda, in particolare, ha una maggiore e straordinaria vicinanza al latte materno e oggi è facile prevedere quanto possa essere grande il business aziendale nella produzione, conservazione e commercializzazione del latte d;asina sarda, considerando i prezzi proibitivi di quello che troviamo in commercio. Alcuni componenti presenti nel latte d'asina sono di grande utilizzo nel settore della cosmesi;
d) trekking someggiato: è un modo nuovo quanto antico di passeggiare verso mete che raggiungono il cuore delle emozioni. Camminare a fianco di un asino o di un cavallino della Giara è una sensazione che riporta indietro, a quei tempi lenti di quando i viandanti portavano il passo appresso allo scandire delle giornate. Camminare con l'asino è impresso nell'uomo dai tempi dei primi spostamenti, da quando l'animale da sempre al suo fianco ha vissuto i primi passi dell'umanità. L'asino umile e sincero, mai traditore aspetta paziente l'inizio del cammino, affianca e aiuta.In particolare l'articolo 1 definisce le finalità della proposta di legge, la morfologia e le caratteristiche delle specie a rischio di estinzione.
L'articolo 2 ribadisce la necessità di conservare il patrimonio genetico e preservare la biodiversità autoctona delle specie.
A tale scopo la Regione concede contributi per la ricerca nel settore zootecnico, per il mantenimento dei capi esistenti e per l'acquisto di stalloni e fattrici registrati nel libro genealogico delle razze, secondo le modalità indicate all'articolo 3.
Il successivo articolo 4 prevede incentivi per la diffusione e l'utilizzo delle specie, mentre l'articolo 5 indica contributi per la realizzazione e ristrutturazione delle strutture destinate al ricovero dei capi. Presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale viene istituito il Comitato tecnico regionale per la tutela e la valorizzazione delle specie equine del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara (articolo 6).
Dovranno inoltre essere istituiti:
- i registri anagrafici regionali delle specie a rischio di estinzione in cui saranno annotati gli animali riproduttori della razza, identificati elettronicamente (articolo 7);
- la Banca regionale della risorsa genetica, che garantirà la conservazione del patrimonio genetico per evitare qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione (articolo 8);
- la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, a cui possono aderire soggetti pubblici e privati (articolo 9).I successivi articoli disciplinano il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dalla legge ed assegnano il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di legge.
L'articolo 13 prevede le sanzioni, l'articolo 14 la norma finanziaria e l'articolo 15 l'entrata in vigore.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione riconosce l'esistenza di un interesse generale alla preservazione, alla salvaguardia e alla tutela sotto il profilo economico, scientifico e culturale, delle seguenti popolazioni equine di eccezionale valore naturalistico, tipiche della Sardegna, morfologicamente differenti rispetto a quelle continentali e assolutamente uniche, minacciate di estinzione:
a) cavallino selvaggio della Giara;
b) asino sardo;
c) asino bianco dell'Asinara.2. La morfologia e le caratteristiche delle specie di cui al comma 1 sono:
a) cavallino selvaggio della Giara: altezza non superiore a metri 1,20, testa pesante; orecchie mobilissime; ciuffo abbondante; fronte piana; occhio a mandorla vivace e ganasce affilate; collo possente nei maschi, leggermente arcuato con criniera abbondante e ricadente sui due lati; torace irregolare; lombi corti; ventre a botte; groppa obliqua; coda mal attaccata e ricca di crini; appiombi non perfetti e spesso garretti vaccini, frequenti segni di rachitismo generale e zoccolo piccolo con parete quasi verticale e durissima; mantello predominante baio con stella in fronte;
b) asino sardo: testa quadrangolare a profilo rettilineo; collo corto, spalla dritta e corta; garrese poco pronunciato; dorso leggermente disteso, lievemente depresso; lombi forti e ben attaccati; groppa corta e lievemente inclinata; petto sufficientemente largo e torace stretto e basso; arti robusti, articolazioni spesse e larghe, andature corte, poco elastiche, ma sicure; appiombi regolari e piede piccolo e duro; mantello sorcino, riga mulina crociata, bordo scuro delle orecchie; possono essere presenti zebrature alla spalla ed agli arti e ventre di biscia; vivace, rustico e frugale;
c) asino bianco dell'Asinara: testa quadrangolare con profilo rettilineo; collo corto, spalla dritta e corta; garrese poco pronunciato; dorso leggermente disteso, lievemente depresso; lombi forti e ben attaccati, groppa corta e lievemente inclinata; petto sufficientemente largo e torace stretto e basso; arti robusti; articolazioni spesse e larghe; andatura corta ed insicura; appiombi regolari; piede bianco, piccolo e poco resistente; mantello bianco con muso roseo e occhi rosa-celesti.
Art. 2
Tutela delle specie1. La Regione, considerata la valenza della biodiversità zootecnica delle specie di cui all'articolo 1, tutte tra i genotipi ammessi al riconoscimento delle razze popolazioni equine riconducibili a gruppi etnici locali, si propone di conservarne il patrimonio genetico, culturale e ambientale, incentivandone l'impiego in tutto il territorio sardo.
2. La Regione svolge la propria attività di tutela e salvaguardia del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara favorendo le iniziative pubbliche e private tendenti:
a) a preservare la biodiversità autoctona delle specie;
b) ad approfondire e diffondere la conoscenza di tale biodiversità;
c) ad incrementare la consistenza numerica del patrimonio, tendendo almeno al raggiungimento di un numero di soggetti tale da consentire il mantenimento senza eccessivi rischi di consanguineità, secondo le indicazioni di organismi scientifici riconosciuti;
d) a ricostituire e recuperare le caratteristiche funzionali e morfologiche essenziali proprie di queste razze, in connessione con le funzioni produttive e con l'ambiente in cui queste ultime sono potenzialmente inseribili.
Art. 3
Misure e interventi di salvaguardia1. La Regione promuove la cultura dell'utilizzo e la diffusione delle specie equine concedendo:
a) contributi, fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di iniziative di produttori e associazioni di allevatori, ad università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, organizzazioni per la realizzazione di progetti di ricerca applicata e di progetti pilota nel settore zootecnico volti allo sviluppo del loro allevamento estensivo, alla tutela della loro igiene e del loro benessere;
b) contributi, nella misura di euro 150 a capo, per la nascita e il mantenimento almeno quinquennale di capi delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, anche in età riproduttiva;
c) contributi per il primo acquisto di stalloni e fattrici registrati nel libro genealogico del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, nei limiti del 50 per cento nelle zone svantaggiate e del 40 per cento nelle altre zone, delle spese ritenute ammissibili dalle normative comunitarie.
Art. 4
Incentivi per la diffusione1. La Regione concede agli stessi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) contributi fino al 40 per cento della spesa ammissibile finalizzati:
a) alla diffusione del loro utilizzo come animali da compagnia per un turismo ecocompatibile;
b) alla pratica del trekking someggiato;
c) alla realizzazione di spettacoli e iniziative culturali sull'uso dell'animale nei momenti ricreativi;
d) al loro utilizzo come compagnia ideale per bambini e anziani, nelle campagne;
e) alla diffusione dell'ippoterapia e onoterapia a favore dei diversamente abili;
f) alla conoscenza delle eccezionali capacità organolettiche e nutritive del latte d'asina e delle indicazioni terapeutiche in particolari casi di allattamento alternativo a quello materno;
g) a favorire iniziative imprenditoriali che utilizzino il latte d'asina nel settore della cosmesi;
h) alla produzione e distribuzione del latte d'asina;
i) alla realizzazione di mostre e rassegne e rodei equestri;
j) all'utilizzo del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara come regolatori delle vegetazioni infestanti.2. La Regione acquisisce la proprietà dei risultati scientifici dei progetti di cui al comma 1 e ne garantisce l'accessibilità agli operatori del settore.
Art. 5
Interventi sulle strutture1. Agli allevatori ed agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, sono concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento nelle zone svantaggiate e del 30 per cento nelle altre zone, rispetto ai costi ritenuti ammissibili dalla normativa comunitaria per:
a) costruzione o ristrutturazione di ricoveri per le specie cavallino selvaggio della Giara, asino sardo e asino bianco dell'Asinara;
b) costruzione o ristrutturazione di staccionate, recinti ed abbeveratoi che agevolino il mantenimento del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara allo stato brado;
c) realizzazione di stazioni di monta naturale pubblica e privata, fino al limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili, anche nelle zone svantaggiate;
d) miglioramento di pascoli e prati-pascoli;
e) acquisto di attrezzature tecnologiche che migliorino le attività di censimento e dialogo telematico fra gli allevatori e le strutture di studio e ricerca.
Art. 6
Comitato tecnico regionale per la tutela e la valorizzazione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale il Comitato tecnico regionale per la tutela e la valorizzazione delle specie equine del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, che opera con criteri oggettivi di valutazione, secondo metodologie trasparenti e non discriminatorie, sancite nel proprio regolamento interno.
2. Il Comitato tecnico regionale di cui al comma 1 è composto:
a) dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un funzionario delegato, con la funzione di presidente;
b) da un rappresentante dell'Associazione regionale allevatori della Sardegna (ARAS) designato dalla stessa associazione;
c) da un rappresentante del Servizio per le produzioni equine dell'Agenzia AGRIS Sardegna;
d) da due veterinari esperti del settore, designati dall'Ordine regionale dei veterinari;
e) da un ricercatore universitario della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari designato dal Preside della facoltà;
f) da un ricercatore universitario della Facoltà di veterinaria dell'Università di Sassari designato dal Preside della facoltà;
g) da un rappresentante del Parco dell'Asinara;
h) da un rappresentante della Comunità montana della Giara di Gesturi o dell'Unione dei comuni della Giara;
i) da due rappresentanti delle associazioni di tutela delle specie equine e asinine operanti in Sardegna.3. Il comitato tecnico regionale:
a) elabora e propone annualmente alla Giunta regionale un programma regionale degli interventi per la tutela, salvaguardia e diffusione delle specie a rischio di estinzione del cavallino della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara;
b) esprime il parere obbligatorio sui criteri di riparto dei contributi previsti dalla presente legge;
c) approva semestralmente la relazione sui dati statistici rilevati dall'anagrafe regionale delle specie equine a rischio di estinzione, di cui all'articolo 7, e di tutte le azioni tese al raggiungimento delle finalità della presente legge.4. Ai componenti del comitato è corrisposta un'indennità di presenza stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.
Art. 7
Istituzione dei registri anagrafici regionali delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara1. L'AGRIS istituisce e tiene il registro anagrafico regionale del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, in cui sono annotati gli animali riproduttori della razza con l'indicazione dei loro ascendenti e i nuovi nati. Ogni animale riproduttore è identificato con un appropriato ed idoneo sistema di identificazione elettronica.
2. Il registro anagrafico è regolato da apposito disciplinare regolante le modalità di tenuta ed organizzazione, e le caratteristiche fisico-morfologiche caratterizzanti le specie del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara.
3. Il disciplinare di cui al comma 2 è proposto dall'AGRIS ed è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 8
Istituzione della Banca regionale della risorsa genetica delle specie equine a rischio di estinzione1. Al fine di garantire la tutela, mediante la conservazione delle risorse genetiche, delle specie equine del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara, è istituita, presso il Servizio per le produzioni animali dell'Agenzia AGRIS Sardegna, la Banca regionale della risorsa genetica delle specie equine a rischio di estinzione, di seguito denominata "banca".
2. La banca svolge tutte le operazioni dirette a salvaguardare il materiale in essa conservato da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.
3. Nella banca confluiscono le risorse genetiche delle specie iscritte.
4. L'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale approva, con proprio decreto, apposito regolamento che disciplina il funzionamento della banca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche1. È istituita la Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche, di seguito denominata "rete", gestita e coordinata dall'AGRIS.
2. Della rete fanno parte di diritto i coltivatori custodi indicati nel registro di cui all'articolo 7 e la Banca regionale della risorsa genetica delle specie a rischio di estinzione, di cui all'articolo 8.
3. Alla rete possono aderire soggetti pubblici e privati secondo le modalità previste da apposito regolamento.
4. La rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, ed a incentivarne la circolazione.
5. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche è consentita, tra gli aderenti alla rete, la circolazione, senza scopo di lucro, in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, volta al recupero, mantenimento e riproduzione delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara.
6. Con apposito regolamento proposto dal Comitato tecnico regionale di cui all'articolo 6, approvato con decreto dell'Assessore competente, sono definite:
a) la modica quantità con riferimento alla singola specie;
b) le modalità di circolazione del materiale genetico.
Art. 10
Riproduzione delle specie a rischio di estinzione1. La riproduzione delle specie a rischio di estinzione del cavallino selvaggio della Giara, dell'asino sardo e dell'asino bianco dell'Asinara è disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30 (Disciplina della riproduzione animale), e dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403 (Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della L. 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale), e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti previsti dal decreto ministeriale n. 403 del 2000, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11
Monitoraggio e valutazione1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, entro il primo semestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione a consuntivo, con informazioni documentate sulle attività svolte, con particolare riferimento a:
a) iniziative assunte da soggetti pubblici e/o privati tendenti a preservare e ricostituire il patrimonio naturalistico delle specie equine a rischio di estinzione, a diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e la valorizzazione dei prodotti;
b) iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione di tali risorse assunte direttamente;
c) istituzione ed attività della Banca della risorsa genetica delle specie a rischio di estinzione di cui all'articolo 8;
d) realizzazione della Rete di conservazione e sicurezza delle risorse genetiche di cui all'articolo 9;
e) sviluppo del rilancio produttivo e commercializzazione delle specie da tutelare e conservare iscritte nel registro regionale anagrafico di cui all'articolo 7 con dati statistici sulle quantità, sull'andamento anagrafico di ogni singola specie, sulla distribuzione territoriale e sugli utilizzi.
Art. 12
Compiti di vigilanza1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia, agli organi di polizia locale, a quelli di vigilanza sulla caccia, alle guardie giurate designate da associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione ambientale.
2. Le guardie giurate di cui al comma 1 devono possedere i requisiti determinati dalle leggi e dai regolamenti di pubblica sicurezza.
3. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente promuove speciali corsi di istruzione per il personale addetto alla vigilanza.
Art. 13
Sanzioni1. La Regione vigila, mediante le proprie strutture, sul corretto utilizzo dei contributi concessi sulla base della presente legge.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui alla presente legge, la Regione dispone la revoca immediata dei finanziamenti, la restituzione delle somme percepite con gli interessi di legge, ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi vigenti.
Art. 14
Norma finanziaria1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 800.000 per l'anno 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse stanziate sul cap. SC08.0024 (missione 20 - programma 03).
Art. 15
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).