CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 365
presentata dai Consiglieri regionali
SABATINI - COCCO Pietro - COCCO Daniele Secondo - LEDDA - COMANDINI -
MANCA Gavinoil 21 settembre 2016
Norme urgenti per l'organizzazione delle compagnie barracellari, l'Agenzia FoReSTAS, deroga alla legge regionale n. 29 del 1998, misure di semplificazione della spesa in materia di procedimenti agevolati, disposizioni per l'attuazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2013, e successive modifiche ed integrazioni
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La legge regionale 15 luglio 1988, n. 25, che regola l'operatività delle compagnie barracellari, merita una rivisitazione urgente per una migliore evoluzione operativa e identificazione delle compagnie dei barracelli. A tal fine, si rende necessaria la rivisitazione dell'articolo13, comma 6, del testo del 1988, così da poter realmente favorire il pieno riconoscimento degli operatori e dei propri mezzi.
L'articolo 2 della presente proposta è fondamentale per consentire agli enti beneficiari delle risorse della legge regionale n. 29 del 1998 (annualità 2010 e precedenti) di recuperarle o restituirle alle entrate della Regione, senza aggravio di interessi, entro il termine massimo di cinque anni.
L'articolo 3 introduce misure necessarie per la semplificazione e l'accelerazione della spesa in materia di procedimenti agevolativi.
L'articolo 4 prevede criteri per il trasferimento del personale di cui alla legge n. 98 del 1971.
Gli articoli 5 e 6 introducono norme per il personale e per l'organizzazione dell'Agenzia FoReSTAS.
L'articolo 7 stabilisce i termini per l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1998 (Immissione in servizio)1. Il comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari), è sostituito dal seguente:
"6. Ogni componente la compagnia riceve una patente o tessera di riconoscimento vidimata dal sindaco, del tipo e con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di polizia locale; con il medesimo decreto sono stabilite, fermo il divieto di assimilazione a quelle militari, le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di riconoscimento e di grado per gli addetti al servizio barracellare, e gli elementi identificativi da apporre su mezzi e strumenti operativi, l'obbligo e le modalità d'uso.".
Art. 2
Legge regionale n. 29 del 1998. Mancata restituzione dei contributi concessi, reimpiego o restituzione1. In deroga alle precedenti disposizioni normative, le risorse trasferite ai comuni per interventi di recupero primario ai sensi della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), provenienti dagli esercizi 2010 e precedenti, possono, su richiesta degli enti beneficiari, essere destinate alle finalità di recupero e valorizzazione dei centri storici, garantendo il recupero primario degli edifici e/o il completamento delle opere pubbliche inserite nei programmi integrati o nei piani di riqualificazione urbana delle annualità 2010 e precedenti.
2. I comuni che non effettuano gli interventi di cui al comma 1 possono, anche previa rateizzazione, riversare le somme alle entrate della Regione senza aggravio di interessi entro il termine massimo di cinque anni.
Art. 3
Misure per la semplificazione e
l'accelerazione della spesa in materia
di procedimenti agevolativi1. In considerazione degli eventi calamitosi di questi ultimi anni che hanno acuito la situazione di particolare gravità della crisi economica che ha interessato il sistema produttivo isolano, le imprese già beneficiarie delle agevolazioni previste dai programmi finanziati con risorse rinvenienti dal FSE – POR 2000/2006, ovvero con risorse nazionali e regionali, non sono più tenute al rispetto del parametro temporale relativo alla durata minima dell'iniziativa, come previsto dall'avviso pubblico e dal relativo contratto agevolativo. A tal fine, in adesione e recepimento dei recenti orientamenti comunitari, anche in termini di omogeneizzazione dei comportamenti della pubblica amministrazione, la durata temporale minima dell'iniziativa prevista in cinque anni è ridotta a tre.
2. In riferimento a quanto indicato nel comma 1, rientrano tra gli elementi da valutare, ai fini della ridefinizione della durata minima, anche quelli relativi a causa di forza maggiore non espressamente previsti dall'avviso pubblico, ovvero dal contratto sottoscritto. Tra le cause di forza maggiore sono ricomprese quelle afferenti allo stato di salute del beneficiario-contraente e dei familiari entro il secondo grado di parentela. Sono inoltre annoverabili tra le cause di forza maggiore gli effetti degli eventi calamitosi che hanno determinato la cessazione anticipata dell'attività economica agevolata.
3. Sono fatti salvi i provvedimenti e gli effetti da essi prodotti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tuttavia, a domanda, mediante la pubblicazione di specifico avviso, può essere avviata la procedura di riesame alla luce ed in attuazione dei commi 1 e 2.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro, con apposita deliberazione adotta le necessarie disposizioni di indirizzo ed attuative.
Art. 4
Mobilità del personale di cui alla legge
n. 98 del 19711. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), il personale di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica), dipendente delle province che, come personale civile, rientra nelle previsioni di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), può essere trasferito alle unioni di comuni o al comune, ricadente nella circoscrizione della provincia, che ne fa richiesta.
2. L'amministratore straordinario della provincia, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 (Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro), verifica la disponibilità dei dipendenti delle province, tenendo conto della residenza, e ne dispone il trasferimento all'unioni di comuni o al comune richiedente. Al fine di assicurare all'ente subentrante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la provincia definisce le modalità di trasferimento raccordandosi con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5
Modifica dell'articolo 48
della legge regionale n. 8 del 2016
(Personale dell'Agenzia FoReSTAS)1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), è aggiunta la seguente:
"b bis) i dipendenti dell'Agenzia FoReSTAS possono, su richiesta, conservare la posizione giuridica, economica e previdenziale INPS - ENPAI.".
Art. 6
Autorizzazione all'inquadramento1. Ai fini dell'inquadramento nel IV livello CIRL impiegati - area tecnica amministrativa dell'Ente foreste (oggi Agenzia FoReSTAS) del personale risultato idoneo alle selezioni interne per titoli ed esami (pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) n. 36 del 29 novembre 2005, parte III) per complessivi n. 80 posti, così suddivisi n. 55 area tecnica e n. 25 area amministrativa, si autorizza l'Agenzia FoReSTAS a inquadrare il suddetto personale risultato idoneo alla selezione su menzionata per ulteriori 80 posti, di cui 55 per il settore tecnico e 25 per il settore amministrativo della graduatoria approvata dopo la sentenza del TAR Sardegna n. 1080/2010; l'Agenzia FoReSTAS è autorizzata a inquadrare suddetto personale senza modifiche alla dotazione organica complessiva in vigore alla data del 1° febbraio 2007 e senza ulteriori incrementi delle spese per il personale dipendente.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS.