CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 364

presentata dai Consiglieri regionali
TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CARTA Giancarlo - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra

il 21 settembre 2016

Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2002, n. 9
(Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

In un momento di forte contrazione della domanda e di crisi dell'editoria occorre lanciare la sfida per favorire la tenuta e l'evoluzione di edicole e librerie. Il presente progetto di legge intende promuovere e sostenere l'ammodernamento e lo sviluppo dei punti vendita di stampa quotidiana e periodica e delle librerie, agevolando e incentivando la dotazione di strumenti e tecnologie che consentano alle imprese del comparto della distribuzione della stampa quotidiana e periodica e delle opere intellettuali di adeguarsi ai nuovi scenari caratterizzati dall'impiego della telematica e del digitale. Un mercato profondamente cambiato nell'ultimo decennio, nel quale la competitività passa attraverso nuovi modi di operare, il posizionamento strategico e la capacità di offrire prodotti e servizi aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali.

In un quadro nazionale fortemente critico, la Sardegna affronta una caduta verticale del comparto. In Sardegna ci sono oggi circa 1100 edicole tra punti vendita esclusivi e non esclusivi che giornalmente effettuano la vendita dei giornali quotidiani e periodici e di tutti i prodotti editoriali. Nel 2000 le edicole nella nostra isola erano 1300: negli ultimi 16 anni hanno chiuso i battenti circa 200 punti esclusivi vendita, con 200 famiglie che hanno perso la loro, spesso unica, fonte di reddito. La mappatura delle edicole può essere riassunta in 5 aree distributive che rispecchiano a grandi linee i vecchi confini provinciali: Cagliari 400; Sassari 260; Olbia 130; Nuoro 160 e Oristano 150.

La Sardegna non è stata risparmiata dagli effetti della crisi, ma questo non significa che il settore, con gli opportuni correttivi, non possa essere rilanciato. La rappresentazione dell'editoria della carta stampata come settore obsoleto, vecchio e superato è una falsa rappresentazione. Nel mondo, ancora oggi, oltre 2,5 miliardi di persone leggono ogni giorno un quotidiano e continuano a farlo anche poco meno di 20 milioni di italiani; e con un assoluto predominio del giornale cartaceo: quasi il 90 per cento dei ricavi degli editori di tutto il mondo deriva ancora dalla carta stampata e una incidenza percentuale analoga registrano i fatturati delle imprese editrici italiane. In Sardegna, in particolare, registriamo la presenza di 2 quotidiani locali molto forti (La Nuova Sardegna al nord e L'Unione Sarda al sud) che insieme vendono circa 80.000 copie al giorno (di cui 3.000 in digitale). Anche se con un trend negativo, affrontano a testa alta e con significativi risultati la terribile crisi che ha colpito il settore. Questi prodotti editoriali, infatti, hanno dimostrato una maggior tenuta, facendo registrare flessioni diffusionali sensibilmente inferiori alla media di mercato. Il motivo è molto probabilmente costituito dal fatto che i quotidiani con un più forte e radicato rapporto con il territorio, i cosiddetti quotidiani locali, hanno resistito meglio dei grandi quotidiani nazionali alla crisi della carta stampata. Siamo comunque convinti che l'informatizzazione rappresenti per le edicole la chiave di accesso a tutta una serie di opportunità di servizio polifunzionale e di crescita professionale necessari per garantire la continuità aziendale.

In Sardegna, con la legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), sono state previste specifiche agevolazioni a sostegno del settore commerciale finalizzate a incentivare lo sviluppo, l'ammodernamento, la riqualificazione e l'aggiornamento tecnologico delle strutture distributive. Tra esse sono state ricomprese anche le edicole. Il perdurare della crisi dei consumi e, soprattutto, il profondo cambiamento introdotto dalla crescente diffusione e concorrenzialità determinate dall'avvento dei canali di vendita digitali dei prodotti editoriali, rende necessaria la predisposizione di strumenti e misure di sostegno mirati e dedicati in via esclusiva al settore della distribuzione dei libri e della stampa per promuoverne e accompagnarne l'innovazione dei punti vendita. Utilizzando gli strumenti offerti dalla presente proposta, le edicole potranno puntare su progetti fortemente innovativi che prevedono l'offerta del servizio wi-fi gratuito, la creazione di punti-informazione turistici, l'installazione di schermi tattili multilingue, la realizzazione di spazi espositivi e di vendita automatica 24 ore su 24 di giornali e riviste e nuovi servizi come quello di spedizione e ricezione di documenti, diventando un punto di aggregazione sociale. Le librerie potranno orientarsi anche verso le vendite automatizzate "online", l'installazione di "totem" multimediali, l'organizzazione di laboratori, corsi di lingua e format per bambini e la creazione di spazi per le famiglie.

L'articolo 1 prevede l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni previste dalla legge regionale n. 9 del 2002 alle edicole e alle librerie in quanto per esse è previsto un regime agevolativo specifico introdotto dall'articolo 2.

L'articolo 2 prevede un contributo a fondo perduto del 70 per cento della spesa complessiva preventivata per il progetto di riqualificazione del punto di vendita fino ad un massimo di euro 10.000 e un minimo di euro 2000.

L'articolo 3 individua le tipologie di spesa agevolabili.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 9 del 2002
(Limite alle agevolazioni)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio) è aggiunto il seguente:
"5 bis. Il presente articolo e le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai beneficiari di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ai quali si applicano gli articoli 2 bis e 5 bis.".

 

Art. 2
Integrazioni alla legge regionale n. 9 del 2002 (Agevolazioni a edicole e librerie)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2002 è aggiunto il seguente:
"2 bis. (Agevolazioni a edicole e librerie)
1. Al fine di promuovere e sostenere l'innovazione dei punti vendita di stampa quotidiana e periodica e delle librerie e favorire lo sviluppo e la crescita della capacità di fornire servizi aggiuntivi e qualificati e valorizzare il loro ruolo nel rapporto di prossimità e di interscambio con i fruitori degli spazi pubblici a essi circostanti, è concesso un contributo a fondo perduto fino al 70 per cento della spesa complessiva ammissibile nel limite massimo di euro 10.000 per impresa e iniziative progettuali il cui valore minimo deve essere pari a euro 2.000.".

 

Art. 3
Integrazioni alla legge regionale n. 9 del 2002 (Spese ammissibili
per l'innovazione delle edicole e librerie)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2002 inserito il seguente:
"5 bis. (Spese ammissibili per l'innovazione delle edicole e librerie)
1. I benefici di cui all'articolo 2 bis sono concessi limitatamente ai seguenti interventi:
a) rinnovo strutture, arredi, attrezzature mobili e altri interventi inerenti le attrezzature fisse impiegate per l'esercizio dell'attività;
b) acquisto di software e hardware per l'erogazione di servizi e informazioni utili ai clienti o finalizzati al miglioramento dell'innovazione del servizio offerto e alla fidelizzazione della clientela;
c) interventi innovativi di efficientamento energetico comprese le opere murarie;
d) attrezzature, strumentazione, macchinari e impianti impiegati nell'esercizio dell'attività, comprese le spese di montaggio e trasporto;
e) consulenze specifiche funzionali alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, caratterizzate da un contenuto altamente specialistico, fino ad un massimo del 10 per cento del valore complessivo delle spese ammissibili a contributo.".

 

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 2016 in euro 800.000, si provvede mediante pari riduzione delle disponibilità di cui alla tabella C) della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016), missione 20, programma 1, (cap. SC08.0001), con contestuale incremento dello stanziamento della missione 14, programma 2, (cap. SC06.0497).

 

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).