CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 363
presentata dai Consiglieri regionali
COCCO Pietro - PITTALIS - DESINI - ANEDDA - ZANCHETTA - USULA - RUBIU - DEDONI - COCCO Daniele Secondo - ORRÚil 21 settembre 2016
Trattamento del personale comandato presso i gruppi consiliari
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di legge è finalizzata ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie per superare difficoltà interpretative sorte a seguito di recenti riforme.
In particolare, esplicita la misura dell'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari in quanto, per effetto della soppressione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale n. 32 del 1988, intervenuta con la legge regionale n. 24 del 2014, è venuto meno il riferimento alla quantificazione dell'indennità in questione. La disposizione chiarisce che tale indennità resta confermata e in misura pari a quella già in godimento secondo le stesse modalità di calcolo (sessanta ore di lavoro straordinario ridotte del 10 per cento per effetto del comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012).
L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Indennità personale comandato
presso i gruppi consiliari1. L'indennità spettante al personale comandato presso i gruppi consiliari, di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione), è confermata nella misura di 54 ore mensili di lavoro straordinario.
Art. 2
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).