CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 362
presentata dai Consiglieri regionali
COSSA - DEDONI - CRISPONIil 12 agosto 2016
Misure per lo sviluppo del turismo golfistico
***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Generalità
Il prodotto interno lordo (PIL) complessivo della Sardegna è formato per meno dell'8 per cento dal turismo. Un dato paradossale, se si considera la costante identificazione nell'immaginario collettivo della nostra isola con l'industria delle vacanze. Ancora più stridente appare questo dato, se si considera che il turismo incide sul PIL nazionale per il 10 per cento e che in alcune regioni è addirittura la voce più importante.
Non vi sono programmi e piani strategici che non pongano al centro dei propri obiettivi l'incremento dell'incidenza dell'industria turistica nel PIL regionale, proponendosi di portare il turismo sardo verso un incremento di grande entità, tale da giungere a una quota di almeno il 12 per cento sul PIL regionale.
Accanto a questo obbiettivo di carattere, per così dire, quantitativo, ve n'è però un altro che attiene alla qualità e che presenta due profili abbastanza distinti:
- la destagionalizzazione;
- lo sviluppo delle zone interne, ovviamente sotto l'aspetto turistico e culturale.Per quanto concerne il primo profilo, esso è talmente chiaro da rendere perfino superfluo spiegarlo ulteriormente: basti dire che circa il 95 per cento delle presenze turistiche nell'isola si concentra, ancora oggi, nel periodo maggio-ottobre.
Per quel che si riferisce al secondo profilo, non v'è dubbio che sia desiderabile riuscire ad attrarre un tipo di turisti di livello più elevato di quello che invade le spiagge delle più famose località turistiche durante l'estate.
La Sardegna ha bisogno di turisti maturi, consapevoli che in Sardegna vi sono oltre a un mare che ha pochi confronti al mondo anche ricchezze culturali, archeologiche, ambientali e paesaggistiche che meritano di essere visitate e vissute con la stessa passione con cui si vive il turismo balneare.
Ha bisogno di turisti più colti, di livello socio-economico adeguato a capire che la Sardegna offre un immenso patrimonio di tesori che vale la pena di andare a vedere, non solo spiagge bellissime.
Ci troviamo, quindi, di fronte alla necessità di un duplice sforzo, che prevede da un lato un aumento delle presenze e dall'altro ottenere questo incremento non nei già congestionatissimi mesi estivi, ma nel resto dell'anno, sviluppando quindi poli di attrazione che creino le ragioni e le condizioni per cui un turista, possibilmente benestante e con pochi vincoli di natura lavorativa, scelga di venire in Sardegna a novembre o a marzo. Un progetto complessivo che interessi alberghi, trasporti, ristoranti, musei, parchi minerari e, più in generale, l'urbanistica e l'ambiente, insomma che comporti un cambio importante della mentalità del nostro sistema turistico e dei suoi operatori.
Purtroppo alle dichiarazioni di principio non seguono azioni concrete. Anzi. Spesso le scelte sono di segno diametralmente opposto, com'è accaduto con l'abrogazione della legge sul turismo golfistico approvata nella passata legislatura, legge che iniziava ad attrarre l'attenzione degli investitori internazionali. Abrogazione frutto di un devastante pregiudizio ideologico: non altrimenti si spiega come anziché cercare di eventualmente migliorare la legge si sia optato per la sua totale cancellazione.
Per questo motivo viene presentata la presente proposta di legge sul turismo golfistico, che può avere uno sviluppo rilevante in Sardegna dato il clima particolarmente mite che la caratterizza per gran parte dell'anno, e che in termini relativi diventa ancora più mite in considerazione che l'offerta si rivolge perlopiù ai paesi del nord Europa, dove vive il 70 per cento degli appassionati di questo sport e dove per nove mesi l'anno il clima è davvero poco favorevole alla vita all'aria aperta.
Negli ultimi anni in diverse regioni del mondo vi sono state importanti pianificazioni nei riguardi del turismo di natura golfistica.Il turismo golfistico nel mondo
Al mondo esistono, a seconda delle diverse stime, da 63 a 80 milioni di persone che giocano a golf e che figurano come giocatori tesserati per qualche club.
In Italia il numero dei praticanti è di poco superiore alle 80.000 unità ma, per la verità, l'obbiettivo è quello di attrarre in Sardegna, oltre a giocatori provenienti dalle fredde regioni del nord Italia (dove si concentra la maggior parte degli appassionati italiani) un consistente numero di giocatori stranieri, soprattutto dal nord Europa dove esiste un potenziale bacino di circa 5-6 milioni di giocatori.
È abbastanza intuitivo come per uno svedese o per un inglese, appassionati di golf e desiderosi di giocare tutto l'anno, un inverno come quello sardo rappresenti una sorta di miraggio davvero allettante.
Il numero di golfisti in tutto il mondo che decidono di trascorrere periodi di vacanza in località dove sia possibile giocare a golf è in vertiginoso aumento dai primi anni Ottanta e ha visto raddoppiare i pernottamenti dagli 8 milioni del 1990 ai 15 milioni del 2006.
Le previsioni più accreditate da parte degli esperti sono che, al di là dei periodi di crisi come quello che ha colpito negli ultimi anni il mondo occidentale, il numero dei turisti del golf che si sposterà dalla propria residenza per giocare altrove produrrà nel 2016 oltre 25 milioni di presenze.
Questo rende disponibile per il mercato che saprà offrire le giuste convenienze sotto il profilo turistico (trasporti e alberghi) e tecnico (circuiti di campi vicini tra loro e di elevata qualità) molti milioni di pernottamenti all'anno in un futuro che è davvero prossimo.
Il turismo del giocatore di golf presenta una durata media del soggiorno di circa 8 giorni, con una spesa pro capite intorno ai 1.300 euro, e il frequente accompagnamento di familiari non giocatori; molti di loro, inoltre, effettuano anche due o tre vacanze golfistiche in un anno e, per quel che ci riguarda più direttamente, quasi tutti questi periodi di vacanza sono concentrati nei mesi tra ottobre e aprile.
Queste caratteristiche fanno del giocatore di golf un target prezioso, da inseguire con determinazione e da attirare offrendo soluzioni sia turistiche sia tecniche che pochi altri potranno vantare, contando inoltre sul più formidabile alleato che la natura abbia assegnato alla Sardegna: le condizioni climatiche straordinarie.
Naturalmente, quelli che precedono sono dati generali e, infatti, non v'è dubbio che in considerazione delle bellezze naturali e della elevata qualità della gran parte dell'offerta ricettiva isolana si possa puntare a una fascia di turisti che, ferma la permanenza media intorno alle sette notti, possa rientrare nel range di spesa tra i 180 e i 200 euro al giorno, a seconda del periodo scelto.
Per fare questo abbiamo però bisogno di un'offerta di campi da gioco che possa davvero soddisfare gli appassionati che chiedono di poter giocare su campi diversi e con differenti gradi di difficoltà tecnica: in poche parole per poter avere una vacanza davvero soddisfacente i veri giocatori vogliono avere la possibilità di cambiare campo, cioè giocare su campi diversi nel corso della loro vacanza e, ovviamente, senza dover effettuare trasferte troppo lunghe.
Esperienze già effettuate in altre parti del mondo, in particolare quella del sud del Portogallo (la regione dell'Algarve), hanno percorso questa strada ottenendo risultati straordinari.
Quindi la nostra offerta dovrà basarsi su gruppi costituiti da almeno sei campi ciascuno, dotati di caratteristiche tecniche e di livelli di difficoltà differenti localizzati in maniera che la distanza massima tra di loro sia non superiore a un centinaio di chilometri e vicini a complessi alberghieri situati tutti nel raggio massimo di un'ora di auto da un aeroporto.
I campi dovranno possibilmente essere disegnati da progettisti scelti tra i più rinomati nel settore specifico, in grado di progettare campi di successo e piacevoli per ogni livello di gioco, così da realizzare campi godibili da tutti i livelli di giocatore, grazie alla possibilità che offre il golf di costruire aree di partenza (TEES) differenziate in base alla bravura, elemento che aumenterà la capacità di attrazione verso i giocatori stranieri e, in particolare, quelli del ricco mercato del nord Europa.
La situazione attuale in Sardegna
La nostra isola ha una situazione di fortissimo ritardo rispetto ad altri territori che hanno già da tempo sviluppato politiche turistiche tese ad attrarre i giocatori di golf o lo stanno attualmente facendo con grande alacrità (eloquente l'esempio della Turchia), cosa che rende oltre modo necessario che la nostra Regione intervenga con assoluta celerità pena il vedere il progressivo svanire delle possibilità offerte da un settore così interessante.
Naturalmente questo ritardo è una delle cause che concorrono al fallimento dei, per la verità, timidi e pochi, tentativi di destagionalizzare la nostra offerta turistica.
In Sardegna esistono solo quattro campi da gioco a diciotto buche, che rappresentano la soluzione standard per i golfisti, e per giunta distribuiti in maniera abbastanza irregolare nel territorio:
- Pevero Golf Club, in Costa Smeralda;
- Is Arenas Golf e Country Club, a Narbolia, Oristano;
- Is Molas Golf Club, a Pula, Cagliari;
- Tanka Golf Club, a Villasimius, Cagliari.Si segnala, altresì ,il circolo "Sa Tanca" a Flumini (Cagliari) che, sebbene abbia un percorso da 9 buche, è il circolo in Sardegna che conta più soci; e un campo stagionale a 9 buche a Puntaldia, nei pressi di San Teodoro.
In sintesi, pochi campi e distanti tra di loro, a parte quelli del cagliaritano che con il completamento delle strade statali n. 125 e n. 195 diverranno facilmente raggiungibili l'uno dall'altro.
Disponiamo però di tre grandi aeroporti moderni e ben attrezzati, senz'altro in grado con pochi accorgimenti di far fronte a un accresciuto numero di arrivi e partenze che, lo si ricordi, saranno prevalentemente concentrate in periodi dell'anno in cui le nostre strutture aeroportuali sono sicuramente poco utilizzate.
Per quanto riguarda invece le zone interne abbiamo anche due aeroporti di terzo livello che potrebbero venire molto utili al progetto, quelli di Tortolì e di Oristano Fenosu.
La rete portuale sarda, pur non adeguata alle necessità dei periodi di picco di traffico, non avrebbe alcuna difficoltà ad accogliere flussi aggiuntivi di traffico nei periodi caratteristici dell'attività del turista del golf.
Disponiamo inoltre di molti ed eccellenti alberghi, con possibilità di offerta di diverso profilo anche dal punto di vista economico, alberghi che attualmente vengono tenuti aperti e utilizzati solo per una piccola parte dell'anno e che potrebbero invece essere meglio sfruttati se vi fosse un sufficiente flusso di persone al di fuori dei mesi canonici del turismo isolano.
Vale la pena di ricordare che se è vero come dicono in Scozia che "no rain, no wind, no golf'è pur vero che comunque è meglio giocare con un clima più dolce che meglio permette di godere il piacere di una bella passeggiata nel verde: le temperature sarde nel periodo ottobre-aprile sono mediamente superiori di due gradi (nel sud) o più o meno pari (nel nord) a quelle dell'Algarve e delle zone della Spagna che pure raccolgono il grosso dei turisti del golf europei. In Spagna, nella Costa del Sol, che raccoglie la gran parte del turismo golfistico europeo (al punto da essere soprannominata Costa del Golf), nel periodo estivo i campi osservano un periodo di chiusura a luglio e agosto perché la temperatura elevata oltre a essere un deterrente per i giocatori non consente il mantenimento del campo per il gioco senza che lo stesso subisca dei danni: altro fattore che avvantaggerebbe la Sardegna e la sua auspicata immagine di "terra del golf" per 12 mesi l'anno, dove invece anche nei periodi più caldi si può giocare.
Insomma il golf può essere lo strumento per realizzare in Sardegna una sorta di seconda stagione turistica, come succede, ad esempio, negli alberghi di montagna che possono affiancare alle settimane bianche invernali anche un'eccellente offerta di turismo estivo, con ciò raddoppiando in pratica il loro tasso di utilizzazione complessivo.
Confidiamo inoltre sul fatto che lo sviluppo del gioco del golf possa contribuire a qualificare ulteriormente l'immagine della Sardegna e, di conseguenza, a migliorare la performance occupazionale del sistema alberghiero sardo.
L'obiettivo
Il presente progetto di legge prevede di espandere l'offerta turistica sarda ai giocatori da golf fondamentalmente tramite un importante sforzo di costruzione di nuovi campi da golf. L'obiettivo è quello di incrementare il turismo sardo nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre.
Per ottenere questo risultato si prevede di attirare un flusso di turisti del golf di circa 650.000 presenze/anno, tutti fuori della stagione turistica classica e aggiuntivi rispetto a quelli che attualmente già vengono in Sardegna per giocare nei pochi campi disponibili.
I dati dimostrano che i giocatori di golf nel 20 per cento dei casi portano con sé un accompagnatore non giocatore, il che porterebbe il totale delle presenze aggiuntive intorno alle 600.000.
In aggiunta si prevede che l'apertura di numerosi hotel al turismo golfistico nei periodi fuori stagione balneare favorirà l'estensione dell'offerta turistica anche al settore del benessere e del turismo congressuale con ciò arrivando a un ulteriore discreto ampliamento delle presenze, calcolabile sulla base dell'esperienza empirica in circa 100.000 presenze, per un totale di circa 700.000 presenze aggiuntive l'anno e tutte fuori stagione.
Se si considera una permanenza media di 7 notti - 8 giorni, tipica del turista golfistico, l'ipotesi è di circa 100.000 persone in più l'anno, che spalmate nel periodo ottobre-aprile, porta a un numero mensile di poco superiore a 13.000 unità.
Utilizzando il parametro di 1.4 presenze per camera per notte e calcolando un'occupazione media del 60 per cento per tutto il periodo interessato dal progetto, per alloggiare queste persone occorrerà la disponibilità di circa 4.000 camere d'albergo. Se si considera che le presenze turistiche in Sardegna sono pari a circa 12 milioni l'anno, l'implementazione del presente progetto rappresenterebbe un aumento del turismo sardo, per giunta un incremento del tutto destagionalizzato, nell'ordine del 6 per cento l'anno.
Le azioni
Il progetto ha il suo fondamento nella costruzione di almeno 18 campi da golf, raggiungibili dagli hotel con un transfer della durata massima di 15-20 minuti, da affiancare a quelli già esistenti, tutti accorpati in 6 cluster di 3 campi ognuno, situati in diverse zone dell'isola caratterizzate da forti addensamenti alberghieri che oggi operano prevalentemente durante la stagione turistica classica del periodo estivo.
Le aree individuate sono le seguenti, dislocate nel raggio di un'ora di automobile dai rispettivi aeroporti:
a) Cagliari Elmas: area metropolitana di Cagliari e territori del Sulcis Iglesiente e Medio Campidano, suddivisi in due gruppi del sud est e del sud ovest;
b) Olbia Costa Smeralda: territorio della Gallura e del Nuorese;
c) Alghero Fertilia: provincia di Sassari e nord oristanese;
d) Tortoli Arbatax: Ogliastra e Sarrabus;
f) Oristano.La costruzione dei nuovi campi dovrà essere affidata a imprenditori privati e il ruolo della Regione sarà quello di favorirne la realizzazione, anche mediante l'intervento della SFIRS.
La realizzabilità concreta del progetto, considerato l'elevato costo di aree di ampiezza adeguata, dipende dalla disponibilità di grandi estensioni di terreno in capo all'amministrazione pubblica (da dare in concessione per una durata di tempo adeguata) o al soggetto che intende realizzare l'impianto. L'altro presupposto è che i campi vengano costruiti in un contesto adeguato, già esistente o da realizzare, fatto di strutture ricettive e di svago, di attrazioni turistiche di altra natura, di poli culturali, ecc.. Insomma di quegli elementi che contribuiscono a dare a un soggiorno quella varietà e attrattività che non possono essere fornite dalla sola presenza del campo da golf.
La Regione contribuirà, infine, allo sviluppo del progetto incentivando la concessione delle aree da parte delle amministrazioni pubbliche che ne hanno la titolarità e con un'apposita campagna promozionale da focalizzare soprattutto nei paese del nord Europa, dovrà agire con l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio cui spetterà il coordinamento complessivo del programma. Una campagna di marketing e pubblicità è fondamentale per il successo del progetto. Alla base di tutto può esserci la costituzione di un consorzio e di un brand (Sardegna Golf) che possano riunire tutti i campi e le strutture alberghiere. La promozione attraverso un consorzio è auspicabile per una serie di motivi:
a) per penetrare un mercato competitivo come quello del golf è necessario avere un'immagine forte che dia l'idea di una struttura ampia e solida. Affinché il progetto possa avere successo è di fondamentale importanza inserire la Sardegna (e non il campo X) nella mappa delle destinazioni golfistiche europee;
b) un consorzio di promozione turistica ha la possibilità di ricevere finanziamenti pubblici;
c) il costo delle attività viene equamente diviso tra tutti i membri.La campagna dovrà prevedere un opportuno coinvolgimento di diversi operatori nei vari paesi nonché delle compagnie aeree, sia quelle low cost in grado di portare in Sardegna un turista di livello medio sia a quelle di linea regolare per favorire l'afflusso del segmento turistico di livello più elevato. Una fitta rete di voli diretti dalle principali città europee è alla base di un progetto di questo tipo. Senza i voli, ovviamente, il sistema crollerebbe in poco tempo. Si deve comunque osservare che i maggiori tour operator o gruppi alberghieri attivi nel settore del golf, quali TUI o Marriot, utilizzano in modo consistente i voli charter (TUI ha una propria flotta). Attraendo queste grandi realtà, in grado di muover milioni di golfisti l'anno, ci si potrebbe anche affrancare, almeno in parte, dagli operatori attuali. Questi gradi operatori, tuttavia, chiedono strutture adeguate a certi standard, in presenza dei quali tendono a gestire direttamente le strutture, facendo crescere i numeri in misura esponenziale.
La campagna promozionale dovrà, inoltre, essere mirata ad attivare in Sardegna grandi eventi e tornei golfistici a carattere internazionale, capaci a loro volta di aumentare l'appeal della nostra Regione in considerazione della grandissima risonanza mediatica di cui di solito questi eventi godono. Organizzare, ad esempio, una tappa dell'European tour non è complicato e potrebbe anche essere un progetto realizzabile in tempi brevi. Esistono, inoltre, circuiti minori, come il Challenge Tour, Alps Tour per non parlare dei circuiti giovanili e del Ladies European Tour, dove l'organizzazione di eventi sarebbe più semplice e garantirebbe comunque un alto livello di competizione e un'ottima risonanza nell'ambiente golfistico.
Benefici
Come detto più sopra, l'obiettivo del progetto è quello di portare in Sardegna circa 100.000 turisti in più rispetto agli attuali dati, per un totale di 700.000 presenze.
La spesa media di un turista-golfista è, secondo i dati disponibili, di circa 1.300 euro comprese le spese di viaggio.
Considerato il clima straordinariamente mite di cui gode la nostra isola, in particolare nella zona del cagliaritano, e l'elevata qualità media delle strutture alberghiere, si può ipotizzare di attrarre un tipo di turismo di livello un poco più elevato della media attuale, in grado di spendere una cifra vicina ai 200 euro medi al giorno per il vitto e l'alloggio.
Se riuscissimo in questo, peraltro non proibitivo obiettivo, significherebbe che le 700.000 presenze aggiuntive comporterebbero una spesa, in Sardegna e a parte il viaggio, di 140 milioni di euro con la creazione di 6-700 posti di lavoro solamente nei campi da golf, cioè tralasciando quelli nel settore alberghiero.
Poiché l'IVA media sulla spesa delle famiglie italiane è calcolata più o meno nel 10 per cento, la quota di imposta sul valore aggiunto creata da questo movimento turistico sarebbe di 14 milioni di euro, di cui, per Statuto, spettano alla Regione i 9/10, pari a 12,6 milioni l'anno.
A questo sarebbero da aggiungere le tasse pagate dai nuovi lavoratori del settore nonché quelle pagate dalle strutture alberghiere che sarebbero le principali destinatarie dei maggiori afflussi economici: di queste tasse alla Regione spetterebbero i 7/10, per un importo che molto prudenzialmente si può stimare intorno ai 4 milioni di euro l'anno.
In conclusione, mettendo in pratica il programma previsto dalla presente legge, la Regione a fronte di una spesa complessiva in tre anni di circa 45 milioni (più 4-5 per gli interessi sui prestiti agevolati) di euro potrebbe contare su introiti nello stesso periodo per un importo totale vicino, con una stima prudenziale, ai 100 milioni di euro.
Oltre a questo vero e proprio affare sotto il profilo economico-finanziario, si avrebbe una parziale, ma importante, destagionalizzazione del nostro turismo, l'afflusso di persone di livello sociale e di scolarizzazione elevata e quindi probabilmente più attente alle ricchezze culturali e paesaggistiche che la Sardegna può offrire in abbondanza e la creazione di diverse centinaia di nuovi posti di lavoro.
Deve, inoltre essere, considerato che i campi da golf hanno una vita sportiva lunghissima e che di conseguenza la Sardegna continuerà a sentire gli effetti positivi del progetto per moltissimi anni.
***************
TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. La Regione autonoma della Sardegna, al fine di incrementare e destagionalizzare i flussi turistici in entrata, promuove la realizzazione di impianti per il gioco del golf secondo le modalità previste dalla presente legge.
Art. 2
Agevolazioni1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, considera strategici gli interventi previsti dalla presente legge e introduce specifiche agevolazioni finalizzate ad assicurarne la realizzazione attraverso:
a) l'adozione degli strumenti necessari a favorire la concessione di aree di proprietà di amministrazioni dello Stato o degli enti locali;
b) la previsione di un contributo in conto interessi nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile, ai sensi della normativa comunitaria applicabile, e di semplificazione procedurale e amministrativa, anche al fine di contenere i tempi dei procedimenti;
c) la concessione di aree di cui la Regione o le società interamente partecipate dalla stessa abbiano la proprietà;
d) l'introduzione di disposizioni speciali in materia di indici di edificabilità da parte delle amministrazioni comunali;
e) il finanziamento di una campagna promozionale pluriennale tesa a promuovere l'immagine dell'isola come polo del turismo golfistico.2. La Giunta regionale definisce i criteri generali, priorità e modalità applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla presente legge, con particolare riguardo a:
a) importi massimi e minimi di spesa ammissibile ai benefici;
b) misura dei contributi assegnabili;
c) modalità e condizione di concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.
Art. 3
Aree di intervento1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 si applicano agli interventi per la realizzazione di campi da golf collegabili anche a strutture alberghiere già realizzate e, comunque, comprese in aree ubicate entro un raggio di circa un'ora di percorrenza dagli aeroporti operanti in Sardegna.
2. La Regione entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge individua le aree di proprietà pubblica che si prestano alla realizzazione di campi da golf di almeno 18 buche e che rientrano nelle distanze previste dal comma 1, da assegnare ai soggetti individuati dall'articolo 4 mediante apposito bando.
Art. 4
Destinatari1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente legge e/o possono partecipare al bando per l'assegnazione delle aree pubbliche appositamente individuate i seguenti soggetti:
a) gli enti locali, altri enti pubblici e loro forme associative;
b) società di capitali e/o consorzi a capitale misto e/o interamente pubblico e/o interamente privato;
e) associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf.2. L'ammissione ai benefici e/o l'assegnazione delle aree sono subordinati alla presenza di adeguate garanzia di carattere economico finanziario da parte dei richiedenti.
Art. 5
Applicazione delle agevolazioni1. Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano:
a) agli interventi per la realizzazione ex novo di campi da golf da almeno diciotto buche costruiti secondo le specifiche tecniche e i criteri di omologabilità stabiliti dalla Federazione italiana golf e agli interventi di ampliamento e completamento di campi da golf già esistenti;
b) agli interventi relativi alla realizzazione dei servizi complementari dei campi da golf, necessari per la loro piena operatività, nonché a quelli di realizzazione delle strutture ricettive alberghiere, con priorità per quelle che prevedono il recupero di volumetrie già esistenti e a essi connesse.
Art. 6
Norme generali1. La realizzazione dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli già esistenti è compatibile con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali e, pertanto, comprende lo studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consentano alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui si inseriscono.
2. I progetti dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di quelli già esistenti devono avere le seguenti caratteristiche:
a) compatibilità con la tutela dei luoghi senza impatto negativo sui sistemi ambientali più delicati, quali dune, ambiti fluviali, habitat costieri, pinete e foreste naturali;
b) valorizzazione dell'ambiente naturale preesistente e incremento del rapporto tra superficie complessiva e superficie di gioco;
c) armonizzazione degli interventi artificiali attraverso una movimentazione del suolo ridotta all'indispensabile, e previsione di ampi spazi di vegetazione naturale privi di qualsiasi tipo di manutenzione e di intervento umano;
d) ottenimento del livello massimo di risparmio idrico, anche con la scelta di appropriate essenze da tappeto erboso preferibilmente con le specie appartenenti al gruppo delle macroterme.3. È vietata la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrabile un rischio per il mantenimento della biodiversità.
Art. 7
Disposizioni eccezionali
in materia di indici di edificabilità1. Le amministrazioni comunali, in considerazione della valenza strategica degli interventi di cui alla presente legge, fino all'approvazione delle direttive in materia di dimensionamento dei piani e di indici di edificabilità e in deroga alle procedure di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale) e successive modifiche e integrazioni e alle vigenti disposizioni regionali in materia di disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione degli strumenti urbanistici comunali, sono autorizzate a istituire, nelle parti del territorio interessate, la zona omogenea "strutture per la pratica golfistica" con i seguenti indici fondiari massimi:
a) 0,10 per le strutture di servizio ai campi da golf;
b) 0,03 per le strutture ricettive.2. Qualora il soggetto proponente la costruzione del campo da golf includa nel progetto il riutilizzo e il recupero di volumetrie preesistenti da destinare a finalità ricettivo-alberghiera o di albergo diffuso site nello stesso comune o in comuni limitrofi al campo, ma distanti dal mare almeno 5 chilometri, é consentito l'incremento del 25 per cento delle volumetrie di cui al comma 1.
3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione degli strumenti urbanistici comunali. In deroga alla disciplina urbanistica vigente, tutti i termini collegati ai progetti di cui alla presente legge sono tuttavia ridotti della metà.
4. La mancata realizzazione degli interventi ammessi alle agevolazioni della presente legge alla scadenza del termine di conclusione dei lavori previsto dal comune determina l'automatica decadenza dai benefici di cui alla presente legge, con la conseguenza che i terreni riacquistano la preesistente destinazione urbanistica con i relativi indici volumetrici.
5. La realizzazione delle opere in difformità alle prescrizioni di cui al presente articolo, determina l'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti e opere abusive, di snellimento e accelerazione delle procedure espropriative), e successive modifiche e integrazioni.
Art. 8
Obblighi e disciplina delle violazioni1. I destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge, i proprietari dei beni immobili indicati nell'articolo 4 e coloro che vi subentrano si impegnano, con atto trascritto nella conservatoria dei registri immobiliari a favore della Regione autonoma della Sardegna, ad assicurare il funzionamento delle strutture golfistiche e dei connessi servizi generali:
a) per venti anni dalla data di inizio ufficiale dell'attività golfistica;
b) per almeno dieci mesi l'anno, concordando con la Regione i periodi di chiusura per ferie o per manutenzioni straordinarie.2. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio verifica l'apposizione dei vincoli nei confronti dei destinatari delle agevolazioni e dei proprietari dei beni indicati dall'articolo 4. In caso di successiva alienazione a favore di terzi, l'onere della verifica è posto a carico di chi trasferisce la proprietà.
3. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio:
a) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera a), dichiara la decadenza dai benefici volumetrici previsti della legge imponendo la restituzione dell'equivalente pecuniario pari alla differenza tra il valore di mercato che i terreni conseguono in virtù dell'attribuzione dei benefici volumetrici di cui alla presente legge e il loro valore di mercato alla data di presentazione dei progetti di cui all'articolo 9; l'importo della sanzione decresce proporzionalmente col decorrere del tempo e si azzera allo spirare del ventesimo anno;
b) in caso di accertata violazione dell'impegno di cui al comma 1, lettera b), irroga, per ogni giorno di chiusura dell'impianto eccedente il periodo di due mesi, una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 300 a un massimo di 500 euro.4. Le obbligazioni derivanti dai provvedimenti di cui al comma 3 sono solidali.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione assunta entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi di cui all'articolo 10, comma 3, quantifica, attraverso opportune stime, gli importi delle obbligazioni restitutorie di cui al comma 3, lettera a), applicabili a ciascun intervento.
6. È, comunque, vietato il cambio di destinazione d'uso dei terreni destinatari delle agevolazioni di cui alla presente legge nei primi venti anni dalla data di inizio ufficiale dell'attività golfistica. Tale prescrizione si applica anche in caso di successiva alienazione a favore di terzi.
7. I nuovi campi da golf garantiscono un numero adeguato di ingressi ai turisti giocatori di golf.
8. Alla richiesta di ammissione alle agevolazioni della presente legge è allegato un progetto di gestione che preveda e disciplini il criterio d'uso di cui al comma 7.
Art. 9
Presentazione dei progetti1. I soggetti interessati alla realizzazione dei nuovi campi da golf e all'ampliamento di quelli già esistenti presentano all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, richiesta di ammissione alle agevolazioni della presente legge, corredata dalla seguente documentazione:
a) il progetto dell'impianto sportivo contenente tutte le indicazioni relative alla localizzazione e alle sue dimensioni corredato da una relazione sull'impatto paesaggistico e ambientale, con particolare riferimento al profilo tossicologico dei prodotti da usare per le operazioni di manutenzione dei manti erbosi e da uno studio per la valorizzazione e, qualora necessario, il reintegro e/o la restaurazione floristica e paesaggistica che consentano alle nuove strutture di integrarsi in totale armonia con le caratteristiche geomorfologiche e naturalistiche dei luoghi in cui andranno a inserirsi;
b) i progetti preliminari di tutte le opere previste e necessarie a rendere funzionale e operativo l'impianto sportivo, redatti seguendo le "Linee guida generali per una costruzione ecocompatibile dei percorsi di golf italiani" emanate dalla Federazione italiana golf;
c) la relazione contenente in dettaglio gli aspetti tecnici ed economico-finanziari della realizzazione della struttura, del suo funzionamento per il periodo di durata del vincolo e delle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8;
d) l'assenso dei comuni interessati espresso mediante deliberazione del consiglio comunale;
e) la relazione sulle previsioni di utilizzo delle risorse idriche necessarie per il mantenimento dei campi e delle relative fonti di approvvigionamento, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo dei reflui degli impianti di depurazione già presenti nelle vicinanze o da costruire ex novo;
f) il progetto dettagliato di un sistema di monitoraggio dei livelli di contaminazione e di salinizzazione delle falde sotterranee, laghi e/o fiumi eventualmente presenti nelle vicinanze dei campi; il sistema è specificamente approvato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e aperto alle ispezioni della stessa Agenzia in qualsiasi momento; l'Agenzia si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorsi i quali il sistema è da intendersi approvato;
g) il favorevole parere tecnico del comitato regionale della Federazione italiana golf.
Art. 10
Adempimenti della Regione1. L'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 9, e verificatane la completezza, indice le conferenze di servizio istruttorie ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche e integrazioni, per l'analisi delle domande pervenute. Alle conferenze partecipano i soggetti proponenti, i dirigenti competenti dei comuni e delle province interessate dagli interventi, e per la Regione i componenti della commissione di cui all'articolo 12. È, inoltre, invitata a partecipare la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici territorialmente competente. Entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle conferenze, i soggetti proponenti adeguano le proposte alle eventuali prescrizioni e osservazioni in esse formulate.
2. La commissione regionale di valutazione di cui all'articolo 12, al termine delle conferenze o non oltre la scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 1, valuta le proposte sulla base dei seguenti requisiti:
a) coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico;
b) coerenza complessiva del progetto sotto l'aspetto economico-finanziario;
c) minore impatto ambientale, con particolare riferimento all'aspetto tossicologico;
d) localizzazione della proposta, con particolare riferimento alla vicinanza alle grandi vie di comunicazione stradale e agli aeroporti;
e) limitato utilizzo della risorsa idrica e individuazione di un sistema di approvvigionamento finalizzato al conseguimento del risparmio idrico;
f) qualità progettuale e minore utilizzo della cubatura residenziale.3. La commissione regionale di cui all'articolo 12, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, conclude i suoi lavori redigendo la graduatoria dei progetti presentati e ammette alle agevolazioni della presente legge un numero massimo di venticinque progetti, equamente suddivisi tra le aree di intervento di cui all'articolo 2.
Art. 11
Attuazione degli interventi1. I progetti ammessi alle agevolazioni della presente legge sono attuati previo espletamento della procedura prevista dall'articolo 28 della legge regionale n. 45 del 1989, e successive modifiche e integrazioni, all'interno della quale è eventualmente espletata la procedura di intesa di cui all'articolo 11 delle norme tecniche di attuazione allegate alla deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2006, n. 3617. Per l'approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici i termini per le pubblicazioni e le osservazioni sono ridotti della metà e la verifica di coerenza, di cui all'articolo 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), e successive modifiche e integrazioni, da parte del competente assessorato regionale, è espressa entro il termine massimo di trenta giorni, decorsi i quali la verifica è da intendersi positivamente conclusa.
2. La commissione di valutazione di cui all'articolo 12, qualora valuti alcuni progetti non coerenti con le previsioni del Piano paesaggistico regionale ma, in considerazione della loro valenza strategica, li ritenga complessivamente meritevoli di realizzazione, li ammette con riserva nella graduatoria di cui all'articolo 10, comma 3, e trasmette al Presidente della Regione e all'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica una relazione contenente le criticità rilevate e la proposta delle modifiche da apportare al Piano paesaggistico regionale.
3. La Giunta regionale, qualora condivida la proposta di cui al comma 2, apporta le conseguenti modifiche al Piano paesaggistico regionale, secondo la seguente procedura semplificata:
a) la Giunta regionale predispone la proposta di adeguamento e la pubblica, per un periodo di dieci giorni, all'albo di tutti i comuni interessati e nel sito istituzionale della Regione;
b) chiunque può formulare, entro quindici giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione, osservazioni sulla proposta;
c) entro i dieci giorni successivi alla decorrenza del termine di cui alla lettera b), la Giunta regionale esamina le osservazioni presentate, ne motiva l'accoglimento o il rigetto, delibera l'adeguamento del Piano paesaggistico regionale e lo trasmette al Consiglio regionale, completo di tutti i suoi allegati;
d) la commissione consiliare competente in materia di assetto e governo del territorio esprime, entro sette giorni dall'invio, il parere sulla proposta che è trasmesso alla Giunta regionale;
e) acquisito tale parere e sulla base di esso, la Giunta regionale approva in via definitiva l'adeguamento del Piano paesaggistico regionale entro i successivi sette giorni.
Art. 12
Commissione regionale di valutazione1. Le domande di ammissione alle agevolazioni della presente legge, sono valutate da una commissione regionale di valutazione nominata, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale, così composta:
a) il direttore generale dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, o un suo delegato, che la presiede;
b) il direttore generale della Pianificazione urbanistica e territoriale o un suo sostituto;
c) il direttore generale dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente o un suo sostituto;
d) due esperti in materia di realizzazione di campi da golf nominati dalla Giunta regionale, di cui uno designato dalla sezione regionale della Federazione italiana golf.
Art. 13
Iniziative promozionali1. La Regione avvia una campagna promozionale tesa a promuovere l'immagine dell'isola come polo del turismo golfistico ponendo particolare cura a:
a) il coinvolgimento di un numero adeguato di operatori turistici, nei diversi paesi obiettivo della campagna;
b) il coinvolgimento delle compagnie aeree in un progetto per favorire e promuovere i collegamenti con i paesi del nord Europa nel periodo ottobre-aprile di ogni anno;
c) lo svolgimento di campagne pubblicitarie da affidare ad agenzie specializzate nel settore, mirate ai paesi che ogni anno si intende utilizzare come obiettivo;
d) l'utilizzo di agenzie di pubbliche relazioni da scegliere tra le primarie operanti nei diversi paesi obbiettivo della campagna;
e) sforzi promozionali tesi ad attirare e organizzare in Sardegna eventi golfistici di rilievo nazionale e internazionale.2. La Regione, anche tramite l'intervento della SFIRS, promuove la costituzione di consorzi tra i soggetti interessati alla gestione in comune di uno o più impianti, in particolare, ma non esclusivamente, tra gli albergatori.
Art. 14
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 15.000.000 annui, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse previste all'interno della missione 07, programma 01, cap. SC06.0177, con le risorse pertinenti di provenienza comunitaria e con le risorse eventualmente trasferite in materia dallo Stato.
cap. SC06.0177 Spese per la promozione del turismo in Sardegna.
Art. 15
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).