CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 361
presentata dai Consiglieri regionali
MORICONI - COZZOLINO - COLLU - COMANDINI - DERIU - SABATINIil 4 agosto 2016
Adozione di misure di fiscalità di sviluppo per la promozione di un sistema di attrattività d'impresa e nuova disciplina per la competitività e per l'innovazione del sistema produttivo
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La Sardegna è afflitta da una gravissima crisi economica che, oltre ai fattori contingenti di economia internazionale, è da sempre intimamente legata alla sua particolare condizione geografica di insularità.
La singolare posizione geografica della Sardegna, è l'isola più lontana dalla terraferma di tutto il Mediterraneo, legittima la richiesta di un effettivo rafforzamento di forme di compensazione economica e di maggiore autonomia impositiva che corrispondano ad una sfera di autodeterminazione su materie di interesse strategico, irrinunciabili per lo sviluppo, fra quelle non direttamente avocabili allo Stato.
La mancanza di tali strumenti compensativi, unita ad una conclamata ridotta potenzialità dello statuto di autonomia, già denunciata sin dalla sua approvazione nel febbraio del 1948, hanno determinato un freno permanente a tutte le politiche di sviluppo adottate in Sardegna.
Eppure i presupposti per un siffatto riconoscimento attraverso un pacchetto di misure di compensazione non mancavano. Di fatto la base più solida delle motivazioni sulle quali è stato riconosciuto all'Isola uno statuto di autonomia speciale è fondata principalmente proprio sulla condizione fisico-territoriale della Sardegna.
Tale particolare condizione geografica, nella storia plurimillenaria dell'Isola ha favorito in modo innegabile la costituzione di forme di cultura autoctone, segnando la nascita di una civiltà originale e irripetibile nel bacino del Mediterraneo, che costituisce il carattere identitario del popolo sardo.
La peculiarità culturale, politica e sociale della Sardegna costituisce, ancora oggi, un humus che influisce sui comportamenti individuali e collettivi della popolazione; la quale popolazione sente forte il richiamo a questi valori e si identifica con essi.
Insularità e lontananza dal continente costituiscono l'interfaccia di due fattori condizionanti che sinora, purtroppo per noi, hanno determinato prevalentemente ricadute negativi sulle politiche economiche e di sviluppo.
Purtroppo, anziché utilizzare lo spazio fisico costituito dal mare come una opportunità per allacciare, intraprendere e potenziare i rapporti commerciali, economici e culturali, lo abbiamo vissuto come elemento di chiusura, una sorta di barriera fisica, verso l'esterno. Una atteggiamento che denuncia la costante resistenziale dei sardi, spesso tesa ad assuefarsi alle negatività anziché rimuoverle. Eppure non per tutte le realtà insulari il mare è elemento di negatività, anzi.
Fattori negativi che ci hanno portato nel passato ad aspirare ad una impossibile omologazione con la Penisola italiana - in quanto quest'ultima nel suo insieme costituisce un unicum amministrativo e geografico - e conseguentemente allo smarrimento della nostra identità.
Al decadimento cioè dell'immenso patrimonio culturale, linguistico, archeologico, storico, sociale ed economico che è parte imprescindibile della identità-diversità sarda, figlia della civiltà nuragica, rispetto al resto della Repubblica e di per sé stessa una ricchezza incommensurabile.
In Sardegna, inoltre, a causa delle ben note insufficienze nei collegamenti e infrastrutturali, perdura una situazione di negatività che vede il mare come spazio fisico di separazione dalla terraferma, e quindi di marginalità e isolamento.
Una lettura diversa dell'insularità, laddove si consideri che tutte le isole negli ordinamenti degli stati hanno forme di compensazione riconosciute costituzionalmente - ciò avviene anche in ambito UE - può costituire il presupposto solido per il riconoscimento di particolari condizioni di rafforzamento dell'autonomia e di misure di sviluppo fiscale per le attività produttive attraverso forme di incentivazione e defiscalizzazione.
Le politiche legate alla fiscalità di sviluppo per la Sardegna sono le sole oggi in grado di evitare che la nostra insularità permanga come condizione endemica di freno alle politiche di sviluppo.
Un esempio clamoroso di freno allo sviluppo è dato dalle problematiche legate alla continuità territoriale per persone e merci.
Un concetto che per noi sardi non può limitarsi alle attuali strettoie di rotte cosiddette sociali, ma che deve essere espanso ad illimitata ed effettiva continuità territoriale che può essere declinata anche come collegamento col resto del mondo attraverso le tecnologie telematiche che permettono una piena apertura col l'esterno senza limiti di accesso.
Continuità territoriale e polo telematico sono le vie di comunicazione che abbattono la barriera fisica dell'insularità e mettono la Sardegna e la sua economia in rete col resto del pianeta.
Ecco allora che entra in campo il fattore strategico della particolare condizione geografica della Sardegna al centro del Mediterraneo occidentale.
In questa visione il nostro territorio insulare non può essere considerato separato dalla terraferma. In quanto il mare è esso stesso entità fisica sul quale sono state esercitate e si esercitano comunicazioni e collegamenti, dando vita a commerci, conquiste di mercati e scambi culturali.
Si tenga conto, inoltre, della particolare contingenza internazionale costituita dal terrorismo di matrice integralista e interessata da diverse situazioni di stato di guerra civile, povertà, scarsezza di risorse, la quale minaccia il libero dispiegarsi di relazioni politiche, diplomatiche e commerciali.
In questo contesto, il Mediterraneo occidentale è destinato a riprendere un ruolo di centralità, spostando su di sé il baricentro per le vie di comunicazione, gli scambi internazionali e le relazioni diplomatiche volte a svolgere un ruolo di mediazione e pacificazione.
Non a caso l'Unione europea da tempo sta predisponendo programmi con stanziamento di ingenti risorse volte alla valorizzazione dell'area mediterranea.In questo contesto dinamico la Sardegna, se dotata degli opportuni strumenti normativi e fiscali, può realmente esercitare un ruolo attivo e da protagonista di queste politiche nei settori portanti agroindustriale, turistico, commerciale, artigianale, industriale, dei servizi, ambientale, energetico, finanziario, assicurativo, dei trasporti, delle telecomunicazioni e delle ricerca applicata.
Infatti, nel quadro attuale dei rapporti Regione-Stato uno degli aspetti controversi e non chiari contenuti nello statuto di autonomia è quello sulla natura del regime finanziario attribuito alla Regione.
Nell'articolo 7 è detto che "La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato e in armonia con i principi della solidarietà nazionale". Un concetto che riconosce una vera e propria autonomia finanziaria della Regione, seppure attenuata con l'obbligatorietà del coordinamento della stessa con la "finanza nazionale e con il principio di solidarietà".
Nella letteratura economica per "autonomia finanziaria" si intende il potere di un determinato ente di regolamentare, con propri atti autonomi, il regime del reperimento delle risorse finanziarie necessarie per sostenere le spese. Cioè il potere di imporre tributi ai cittadini stabilendo, in piena autonomia, destinatari, modalità e misure.
In assenza di casistica tra Regione autonoma della Sardegna e Stato costituisce un sicuro riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2004, in cui è data la seguente interpretazione dell'articolo 119: "premessa necessaria (dell'autonomia finanziaria) è l'intervento del legislatore statale, il quale, al fine di coordinare l'insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente di Stato, regioni ed Enti locali, definendo altresì una disciplina transitoria".
L'interpretazione data dalla Corte costituzionale alle norme statutarie e costituzionali evidenzia la sostanziale impossibilità della Regione di dare attuazione al proprio diritto, riconosciutole, come detto, nelle norme costituzionali, ad esercitare una reale autonomia finanziaria.Dalla citata sentenza della Corte si ricava, infatti, che il potere delle regioni di disporre tributi propri è condizionato dalla necessità di un preliminare intervento legislativo dello Stato che garantisca il coordinamento con la finanza statale e, ancora, che alle stesse regioni non compete alcun potere di intervenire sui tributi attribuiti integralmente o in partecipazione percentuale in quanto spetta allo Stato, titolare delle leggi istitutive, il potere di modificare i criteri attuativi.
Alle limitazioni sopraccitate va aggiunto che la già teorica e condizionata "autonomia finanziaria" delle regioni dovrebbe essere esercitata anche nel rispetto del "carico" di pressione fiscale che, ai sensi degli articoli 3 e 53 della Costituzione dovrebbe incidere sui redditi dei cittadini Italiani, "in ragione delle loro capacità contributive", prescindendo, quindi, della loro appartenenza ad una regione o ad un'altra.
È anche da tener presente che il sistema fiscale è parte integrante e fondamentale della politica economica complessiva: se la pressione fiscale supera i limiti della propria utilità diventa strumento di recessione e povertà.
È perciò abbastanza facile intuire in che modo una politica che sancisse un aumento del carico fiscale sui cittadini sardi inciderebbe negativamente sulla già debole economia dell'Isola.
Alla luce di quanto esposto, sul delicato problema dell'autonomia finanziaria, che per decenni ha suscitato interessanti e accesi dibattiti politici e accademici, la Regione non ha mai provocato un pronunciamento della Corte costituzionale e si è limitata ad una rivendicazione, nei confronti dello Stato, di maggiori percentuali sul gettito, incassato nel territorio regionale, delle imposte istituite con leggi statali.
Ci si chiede ancora che valore abbia oggi, alla luce del pesante condizionamento della normativa comunitaria vigente, l'articolo 10 dello statuto che testualmente recita: "La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola, può disporre, nei limiti della propria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per le nuove imprese".
Non si può perciò non riconoscere che, oltre alle già trattate limitazioni del principio dell'autonomia finanziaria anche altre parti, molto importanti e qualificanti dello statuto vigente, hanno avuto nessuna o scarsa applicazione, in particolare l'articolo 12 per la parte relativa all'istituzione delle zone franche e l'articolo 13 concernente il Piano di rinascita, che ha avuto una attuazione saltuaria e non continuativa, né idonea comunque a far recuperare alla Sardegna il divario con le regioni più sviluppate d'Europa.
Quanto esposto porta a constatare che la parte "Finanze, Demanio e Patrimonio" dello statuto (titolo III), non avendo avuto piena attuazione, non ha risposto alle tante aspettative che sulla stessa venivano riposte.
L'autonomia finanziaria, che è la condizione essenziale di qualsiasi forma di autonomia e autogoverno, è stata di fatto sostituita da una forma abbastanza ibrida di finanza derivata, che ha impedito alla Regione di dotarsi di una politica economica realmente autonoma, basata su uno specifico sistema tributario regionale rispondente alle esigenze di sviluppo dell'Isola.
È infatti evidente che il potere di esigere direttamente i tributi, di individuare i soggetti obbligati, di definire le aliquote e le relative esenzioni o riduzioni avrebbe dato alla Regione maggiore possibilità di incidere positivamente sull'economia, anche perché con un sistema diretto di gestione delle entrate avrebbe presumibilmente subito un ridimensionamento anche il fenomeno dell'evasione fiscale.
Gli stessi piani di rinascita, previsti dall'articolo 13 è individuati quale volano di sviluppo per la Sardegna, hanno in parte deluso le aspettative sia perché non hanno portato di fatto risorse finanziarie nella misura auspicata e comunque, quelle pervenute erano insufficienti ad alleviare la sempre delicata situazione economica sarda; sia perché è mancata la necessaria continuità degli interventi.
Tutto ciò premesso: un nuovo accordo con lo Stato deve contemplare la competenza della Regione a regolare in ogni suo aspetto il regime dei tributi statali e regionali percepibili nel territorio isolano, a provvedere direttamente alla loro riscossione e a trasferire allo Stato, sulla base di apposita convenzione, una parte delle somme introitate a titolo di contributo per le spese generali.
Con specifica norma, sempre nell'ambito dell'accordo suddetto, il piano di rinascita deve diventare strumento permanente di sostegno all'economia isolana finalizzato, in particolare, all'incremento delle infrastrutture e al superamento dei limiti interni ed esterni che hanno sinora condizionato lo sviluppo dell'Isola.
Il presente progetto di legge si muove nella direzione di indicare quali sono i principi ispiratori che devono muovere il governo dell'Isola nel predisporre un apposito disegno di legge che promuova un accordo complessivo sulla modifica dell'attuale partita dei tributi riscossi dallo Stato nel nostro territorio. Nel contempo la proposta è rivolta ad adottare norme per l'applicazione di un regime di fiscalità di sviluppo per la promozione di un sistema di attrattività d'impresa, favorire la competitività e innovare il sistema produttivo.
La presente proposta di legge nasce, quindi, dalla considerazione che essendo la Sardegna perennemente afflitta da una gravissima crisi economica deve trovare soluzioni che non possono essere più affidate al solo regime legislativo ordinario, ma che richiedono l'adozione di misure di carattere eccezionale, sollecitando lo Stato a farsi partecipe di un nuovo modello di rinascita economica dell'Isola.
È noto che la Sardegna attualmente si caratterizza come un'area economicamente debolissima, dove le imprese non sono in grado di reggere la competizione dei mercati.
Alle note insufficienze strutturali si aggiunge la crescente pressione fiscale e degli oneri che incidono sul costo del lavoro, fra i più alti in Europa.
Un quadro devastante che necessita di contromisure adeguate concordate con lo Stato e l'Unione europea e costituite dall'adozione di un pacchetto articolato di fiscalità di sviluppo sulle imposte dirette e indirette, di riduzione del costo del lavoro e di agevolazioni per la copertura degli elevati costi energetici.
Misure che possono facilmente essere inquadrate all'interno di deroghe al sistema di tassazione diretta, IRPEG E IRPEF, e indiretta IVA, imposta di fabbricazione ed altre equivalenti. Misure simili sono state già adottate per realtà insulari. Per esempio, vedasi la Corsica verso la fine degli anni novanta.
Un piano di interventi che deve vedere impegnato lo Stato sulla base di un principio di perequazione che abbatta le diseconomie dell'insularità e conferisca ai cittadini sardi le stesse opportunità, gli stessi servizi e le infrastrutturazioni dei cittadini della terraferma.
Il tracollo dei piani di rinascita che furono individuati quali volano primario di sviluppo per il riscatto economico delle Sardegna, deve spingere l'attuale legislatore sardo a richiedere, con atti normativi concreti, una rinegoziazione tra la Regione autonoma della Sardegna e lo Stato.
Una rinegoziazione che possa rimuovere permanentemente il gap e le deficienze strutturali in materia di energia, trasporti interni e con il continente, telecomunicazioni, sistema d'impresa, e servitù militari.
Il progetto di legge si compone di 14 articoli suddivisi in tre capi.
Il capo I che reca il titolo "Fiscalità di sviluppo", è costituito dagli articoli 1, 2 e 3 che rispettivamente indicano le finalità da perseguire, le azioni da adottare e gli ambiti di intervento della legge.
Il capo II che reca il titolo "Competitività e innovazione", è costituito dagli articoli: 4, 5, 6, 7 e 8: l'articolo 4 verte sull'attuazione di politiche mirate a promuovere la crescita competitiva, la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività; nell'articolo 5 sono indicati gli strumenti da adottare; nel 6 vengono individuati gli ambiti di attuazione della politica regionale; il 7 che tratta delle aggregazioni fra imprese e altri soggetti e delle forme di promozione per favorire tale processo; l'articolo 8 che norma la cosiddetta clausola valutativa che documenta lo stato di attuazione della legge e i risultati ottenuti.
Il capo III che reca il titolo "Semplificazione e coordinamento normativo" contiene gli articoli dal 9 al 14 dove: l'articolo 9 tratta di semplificazione; il 10 istituisce il garante per le imprese; l'11 richiama le procedure di notifica all'Unione europea, il 12 indica la norma finanziaria che per la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; il 13 dove si dichiarano abrogate le norma in contrasto con la disciplina delle materie contenute nella presente legge e il 14 che norma l'entrata in vigore della presente legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Capo I
Fiscalità di sviluppoArt. 1
Finalità1. La Regione, in attuazione dell'articolo 10, così come novellato dall'articolo 1, comma 514 della legge 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014), degli articoli 8, 10, 11, 12 e 13 della legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), della parte II del titolo V della Costituzione e dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), in armonia con la normativa comunitaria e in concorso con lo Stato, adotta un sistema di fiscalità di sviluppo a favore delle imprese operanti nel territorio regionale al fine di far superare loro la condizione di permanente svantaggio, rispetto alle imprese operanti nella parte continentale dell'Italia e dell'Europa, determinata dalla insularità, dalla distanza dai mercati nazionali ed internazionali, dalle difficoltà e dall'alto costo dei trasporti, dai maggiori costi di produzione conseguenti alla impossibilità di usufruire del gas metano.
2. Con le agevolazioni di cui al comma 1, si intende anche sostenere lo sviluppo economico generale della Sardegna, la crescita del suo sistema produttivo, la competitività dei suoi prodotti nei mercati nonché la crescita socio-culturale del contesto territoriale nel quale le imprese sarde operano. Le agevolazioni fiscali sono riconosciute a tutte le imprese operanti nel territorio regionale senza distinzioni tra settori produttivi e forma aziendale e societaria.
Art. 2
Azioni1. In attuazione dell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta allo Stato una proposta di accordo, da recepire in legge statale o in apposite norme di attuazione approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 dello Statuto speciale per la Sardegna, nel quale sono definite le forme di fiscalità di sviluppo previste e il concorso finanziario dello Stato.
2. In regime di accordo tra la Regione e lo Stato, di cui al comma 1, le somme dovute dalla Sardegna allo Stato per la riduzione del prelievo fiscale derivante dall'applicazione della presente legge, per la parte non coperta dall'intervento perequativo e solidaristico dello Stato in forza e ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, costituiscono una compensazione, sotto forma di anticipazione, delle somme relative alla vertenza che riguarda il mancato ritorno del prelievo fiscale effettuato nell'Isola e che vede la Regione creditrice nei confronti dello Stato stesso.
3. L'accordo di cui al comma 1 contempla i seguenti orientamenti di indirizzo:
a) abbattimento delle tassazione degli utili, a partire da almeno l'80 per cento per i primi tre anni ed in maniera decrescente sino al 50 per cento per i successivi cinque; trascorsi i cinque anni, l'abbattimento decresce sino alla misura del 20 per cento nell'ambito dell'ulteriore quinquennio;
b) esonero dal pagamento delle imposte sulle attività produttive e sui redditi imponibili fino ad euro 800 mila annui nel primo quinquennio; nel successivo quinquennio è applicato un abbattimento nella misura del 50 per cento; la Regione, in raccordo con i comuni interessati, definisce l'ammontare superiore con legge regionale;
c) concessione di esenzioni o riduzioni delle aliquote fiscali in materia di trasporti ed energia;
d) esenzione dall'IVA e dai diritti doganali ed imposte equivalenti per l'importazione da paesi terzi di materie prime, semilavorati, attrezzature di impianti per l'attività di trasformazione industriale finalizzata esclusivamente all'esportazione in armonia con la normativa nazionale sul perfezionamento attivo;
e) concessione di un regime di esenzioni parziali dall'IVA e dai diritti di confine o da imposte equivalenti, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo, a favore di quantitativi definiti di merci commercializzate da imprese localizzate in Sardegna, da immettere al consumo finale locale in funzione della valorizzazione del settore turistico.4. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono aggiuntive rispetto agli interventi di sostegno di settore previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, che devono essere coordinati, con specifiche leggi regionali, con gli interventi previsti dalla presente legge, e sono, inoltre, finalizzate a contrastare il lavoro nero e sommerso e l'evasione fiscale in modo da impedire ogni alterazione della libera concorrenza e garantire correttezza e rispetto delle regole della competitività.
Art. 3
Ambiti di intervento1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono destinate a sostenere:
a) lo sviluppo delle risorse umane;
b) la ricerca e l'innovazione tecnologica;
c) lo sviluppo precompetitivo e l'innovazione organizzativa;
d) la formazione e l'aggiornamento degli imprenditori;
e) la creazione di nuove imprese;
f) la difesa e il consolidamento patrimoniale, finanziario, organizzativo e l'aggregazione e la complementarietà delle imprese esistenti;
g) l'assistenza tecnica nei processi produttivi;
h) la commercializzazione nei mercati nazionali e internazionali dei prodotti;
i) la tutela, la produzione e la promozione dei prodotti tipici regionali;
j) la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione;
k) il sostegno alle imprese in crisi;
l) la riconversione produttiva e occupazionale;
m) lo sviluppo dei parchi tecnologici e l'insediamento delle imprese;
n) la governance del sistema economico.
Capo II
Competitività e innovazioneArt. 4
Ambiti d'intervento1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione del proprio statuto, in concordanza alla normativa dell'Unione europea e nazionale, promuove la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale dell'Isola nel rispetto dei principi di responsabilità, sussidiarietà e fiducia, garantendo la libera iniziativa economica in armonia con l'articolo 41 della Costituzione.
2. La Regione favorisce il rilancio produttivo, contrastando la delocalizzazione anche attraverso le azioni di fiscalità di vantaggio di cui al capo I e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Sardegna la loro sede legale, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro.
3. La Regione, al fine di favorire il recupero di competitività e occupazione, opera per consolidare una politica di sviluppo economico compatibile.
4. La Regione promuove il mercato e l'internazionalizzazione, sostenendo in particolare: la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato; l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, consolidando nel territorio l'attività di ricerca e sviluppo e favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere; la tutela e la promozione dei prodotti tipici locali e delle produzioni delle imprese sarde anche a livello internazionale.
Art. 5
Strumenti1. Concorrono, nel rispetto della disciplina europea in tema di aiuti di Stato e concorrenza, al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i seguenti strumenti:
a) accordi per la competitività:
1) accordi da stipulare con l'adozione di strumenti negoziali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale sul modello dell'articolo 2, commi 37 e 38, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e della deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2012 n. 33/42, previa adozione dei relativi criteri, anche ricorrendo agli istituti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
2) tali accordi sono finalizzati a promuovere il coinvolgimento di pubbliche amministrazioni, imprese, aggregazioni di imprese, distretti e filiere di piccole e medie imprese e enti bilaterali, con contestuale coinvolgimento del sistema degli enti locali, delle camere di commercio industria artigianato agricoltura, delle parti sociali e degli ordini professionali, anche avvalendosi delle agenzie per le imprese;
3) gli accordi contengono precisi obblighi e diritti reciproci nella prospettiva di definire, in particolare, tempi certi, numero di posti di lavoro previsti, incentivi, anche sotto forma di credito di imposta e ricorso semplificato agli strumenti urbanistici per la localizzazione degli insediamenti produttivi, l'ampliamento di insediamenti già esistenti, il recupero di aree dismesse, degradate o sottoutilizzate, nonché per la valorizzazione di ambiti strategici, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, l'efficientamento energetico anche con la realizzazione di insediamenti integrati ispirati a logiche di sostenibilità ambientale e innovazione, fatte salve le norme a tutela di interessi primari costituzionalmente protetti;
4) allo scopo di sostenere gli investimenti privati finalizzati a favorire la realizzazione di progetti di sviluppo rilevanti a livello interregionale o nazionale, la Regione adotta provvedimenti affinché gli accordi per la competitività possano eventualmente integrarsi nelle procedure di concessione di agevolazioni finanziarie e fiscali previste da normative statali ed europee.
b) accesso al credito:
1) interventi di facilitazione dell'accesso al credito da parte delle imprese sarde, attraverso lo sviluppo di un sistema regionale delle garanzie e del credito sulla base della normativa richiamata dalle leggi regionali: 2 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), articolo7, comma 47; 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), articolo 4, comma 3; 15 marzo 2012, n. 6 (legge finanziaria 2012), articolo 4, comma 43; 20 dicembre 2013, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di accesso al credito), e della deliberazione della Giunta regionale n. 14/25 dell'8 agosto 2015;
2) interventi di sostegno per la patrimonializzazione e la riorganizzazione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) e la promozione, dapprima in via sperimentale, di nuovi modelli di intervento complementari agli attuali strumenti di accesso al credito per medie e grandi imprese;
c) agevolazioni: adozione di misure in attuazione delle leggi regionali n. 1 del 2009, articolo 4, comma 4, e 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), articolo 6, comma 6, volte a sostenere la liquidità delle imprese sarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese, privilegiando quelli basati su fondi rotativi, anche a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese insediate nel territorio sardo e dell'insediamento di imprese estere;
d) costi energetici: adozione di misure volte a ridurre la loro incidenza sui costi del sistema produttivo, attraverso una revisione del sistema di produzione, trasporto e distribuzione dell'energia stessa, nell'ambito delle competenze attribuite alla Sardegna dall'articolo 117 della Costituzione.
e) rete telematica: adozione di misure volte a potenziare la rete telematica della Sardegna e per consentire ai cittadini sardi, al sistema delle imprese e al mondo produttivo l'accesso gratuito a internet.
Art. 6
Attuazione1. La Giunta regionale, in raccordo con il sistema delle autonomie locali, attua la presente legge perseguendo le finalità di cui all'articolo 1, con gli strumenti di cui all'articolo 2, anche:
a) stipulando specifici accordi con regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, ordini professionali, università e sistema della ricerca, fondazioni bancarie, istituti di credito, organizzazioni imprenditoriali, aggregazioni di imprese, organizzazioni dei lavoratori, enti bilaterali e sistema cooperativo, anche al fine di promuovere azioni di autoimprenditorialità e di autoimpiego volte a rilanciare il sistema imprenditoriale dell'Isola come modalità di politica attiva del lavoro;
b) promuovendo o aderendo agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
c) istituendo un coordinamento tecnico regionale per la ricerca e l'innovazione allo scopo di attuare e coordinare gli interventi delle politiche regionali in materia, favorire la circolazione delle informazioni e dei dati all'interno dell'Amministrazione regionale, e garantirne la diffusione presso i soggetti dell'ecosistema dell'innovazione anche tramite una piattaforma informatica integrata con imprese, centri di ricerca e il sistema universitario; in tale ambito sono valorizzati i brevetti e la proprietà intellettuale più significativi;
d) promuovendo interventi specifici, sentite le organizzazioni imprenditoriali, le rappresentanze sindacali, gli enti bilaterali e il sistema delle cooperative, per la riqualificazione, valorizzazione e aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche produttive regionali;
e) sostenendo e valorizzando la riconversione produttiva, anche attraverso l'innovazione di processi organizzativi e gestionali, nonché i prodotti tipici locali e le produzioni industriali del sistema delle imprese della Sardegna;
f) promuovendo la valorizzazione della qualità dei prodotti sardi, attraverso l'istituzione di marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente;
g) istituendo un nucleo operativo sulla gestione delle crisi aziendali e di settore per il monitoraggio, la prevenzione, il recupero dell'attività imprenditoriale, la salvaguardia dell'occupazione, la riconversione produttiva ed occupazionale e il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, anche mediante forme di autoimprenditorialità e di autoimpiego;
h) promuovendo e incentivando lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa e del rating di legalità, sensibilizzando le aziende sulle ripercussioni delle loro attività in ambito sociale, anche attraverso la redazione di codici etici liberamente assunti dalle imprese aderenti;
i) promuovendo azioni volte all'uso sostenibile e durevole delle risorse ambientali e territoriali, allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, alla riduzione degli impatti ambientali e dei consumi energetici e idrici;
j) promuovendo, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali, del sistema scolastico, della formazione professionale e delle università, iniziative volte ad accrescere la cultura di impresa attraverso specifici progetti di alternanza scuola/lavoro;
k) promuovendo la costituzione di tavoli di settore con le organizzazioni delle imprese al fine di monitorare e individuare i fabbisogni e le criticità delle imprese;
l) sostenendo, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'innovazione e la tecnologia nella filiera alimentare, la solidarietà e la cooperazione per favorire la collaborazione tra paesi e promuovere esempi di sano regime alimentare verso un migliore stile di vita;
m) investendo nella capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato e favorendo la filiera di realtà produttive che hanno consolidato la presenza sarda sui mercati di prioritario interesse;
n) promuovendo un tavolo permanente fra la Regione autonoma e il sistema delle imprese, al fine di concorrere efficacemente ai bandi e agli obiettivi previsti nella programmazione europea.2. Per agevolare l'insediamento di nuovi impianti produttivi o l'ampliamento di quelli già esistenti, la Giunta regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), nell'ambito di una preventiva valutazione dei relativi progetti di insediamento o di ampliamento, trasformazione urbanistica e riqualificazione di aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, ai fini dei successivi procedimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale vigente.
3. Gli enti locali, le parti sociali, le aggregazioni di imprese, le camere di commercio e il loro sistema regionale, le università e il sistema dell'innovazione e della ricerca, le organizzazioni del terzo settore e le fondazioni bancarie, possono proporre alla Giunta regionale programmi di sviluppo della competitività, anche avvalendosi degli accordi per la competitività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) o di accordi negoziali a carattere sperimentale, finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze e degli svantaggi che gravano sui territori sardi.
4. La Giunta regionale promuove e approva l'attivazione di progetti a carattere sperimentale, anche avvalendosi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), replicabili sul territorio sardo. A tal fine sono valorizzati a livello regionale gli esiti delle sperimentazioni territoriali che hanno ricadute positive nel tessuto produttivo.
5. La Giunta regionale per ogni esercizio finanziario, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce le priorità oggetto dei bandi.
6. In via sperimentale, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'avvio di nuove attività di impresa o la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi, la Giunta regionale individua il responsabile degli accordi per la competitività. In caso di persistenti carenze delle funzioni degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) il responsabile degli accordi per la competitività, anche in raccordo con le associazioni imprenditoriali, segnala le inadempienze rilevate alle amministrazioni competenti e, d'intesa con le camere di commercio, promuove l'adozione di appositi piani di adeguamento e fornisce la necessaria assistenza.
Art. 7
Aggregazioni1. La Regione riconosce, promuove e favorisce la libera aggregazione delle imprese e di altri soggetti dell'ecosistema dell'innovazione con particolare riferimento ai cluster tecnologici, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, n. 257 (Regolamento integrativo del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, per il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio), e ai distretti produttivi, finalizzata alla crescita collaborativa attraverso lo sviluppo di interazioni rivolte alla condivisione di risorse e conoscenze, all'innovazione, all'internazionalizzazione, all'organizzazione e alla logistica.
2. La Regione a sostegno dello sviluppo delle aggregazioni di cui al comma1 promuove:
a) in armonia con l'articolo 5, lettera c), punto 1), la costituzione, attraverso la SFIRS, di fondi di investimento in capitale di rischio e altri specifici strumenti finanziari, anche con l'apporto di soggetti pubblici e privati, finalizzati a sostenere lo sviluppo competitivo delle imprese aderenti;
b) le iniziative che favoriscono le condizioni per l'accesso ad agevolazioni e incentivi tributari e contributivi anche a livello nazionale e comunitario e agli adempimenti previsti per la concessione dei relativi benefici.
Art. 8
Clausola valutativa1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati progressivamente ottenuti dalle azioni messe in campo per favorire la libertà d'impresa e la competitività del territorio sardo. A questo scopo la Giunta trasmette una relazione annuale che descrive e documenta:
a) gli interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti e modalità applicative, tempi dei procedimenti, risorse stanziate e utilizzate, numero e tipo di imprese beneficiate, distinte per dimensione, settore di attività e territorio, eventuali criticità incontrate nell'attuazione;
b) gli accordi stipulati ai sensi della presente legge, indicandone durata e principali contenuti, enti e territori coinvolti, numero di imprese e lavoratori interessati, risorse impiegate, risultati attesi e conseguiti;
c) gli esiti della valutazione degli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), descrivendo anche le modalità valutative applicate;
d) l'evidenza empirica che ha sostenuto o sconsigliato la replica sul territorio dei progetti a carattere sperimentale, di cui all'articolo 3, comma 6;
e) gli esiti delle misure di semplificazione e razionalizzazione introdotte e delle attività di controllo eseguite;
f) l'aggiornamento annuale delle variabili utilizzate per osservare la competitività del territorio sardo.
La relazione è inviata entro il 30 giugno di ogni anno.2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.
3. La relazione di cui al comma 1, è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Capo III
Semplificazione e coordinamento normativoArt. 9
Semplificazione1. In materia di semplificazione la presente legge attua le disposizioni di cui alle leggi regionali n. 3 del 2008, n. 1 del 2009, n. 3 del 2009 e n. 11 del 2010.
Art. 10
Garante per le imprese1. In attuazione dell'articolo 17 delle legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del Garante per le micro, piccole e medie imprese.
Art. 11
Notifica all'Unione europea1. Gli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli rientranti nella disciplina degli aiuti de minimis o in regime di esenzione, sono attivati nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Art. 12
Norma finanziaria1. Dall'attuazione del capo I della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Gli interventi di cui al capo II sono attuati dalla Giunta regionale con appositi provvedimenti legislativi.
Art. 13
Abrogazioni1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la disciplina delle materie contenute nelle presente legge.
Art. 14
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).