CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 360
presentata dai Consiglieri regionali
TENDAS - LOTTO - COLLU - SOLINAS Antonio - COMANDINI - COZZOLINO - SABATINI - PISCEDDAil 4 agosto 2016
Disposizioni contro l'abbandono dei rifiuti nelle strade del territorio regionale
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
I rifiuti rappresentano un problema ambientale, sanitario, economico e sociale. La loro produzione è strettamente legata alla capacità produttiva di un paese ed ai comportamenti di consumo dei suoi cittadini.
Le politiche ambientali degli ultimi anni riconoscono l'impossibilità di proteggere l'ambiente e la salute umana in assenza di una loro corretta gestione. Quest'ultima dovrebbe configurarsi come un processo caratterizzato dalla cooperazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti: da coloro che producono, distribuiscono, utilizzano e consumano beni, a coloro che, successivamente, provvedono al trasporto, recupero e smaltimento finale dei rifiuti che ne derivano.
È, altresì, noto che il paesaggio e la qualità dell'ambiente sono importanti risorse su cui si fonda il futuro della nostra Isola, soprattutto in chiave di richiamo turistico.
Le strade, in particolare, costituiscono uno dei biglietti da visita del territorio della Sardegna; il primo degli elementi del nostro paesaggio che sono osservati dai visitatori durante i loro soggiorni, esse permettono di raggiungere le nostre bellezze naturali e culturali, i nostri paesi dell'interno, le nostre coste e le nostre spiagge.
Tuttavia, attrarre più turisti nella nostra Isola comporta l'onere di garantire un ambiente vivibile e, fra le altre cose, strade e località più pulite.
La Regione ha investito, negli anni, diversi milioni di euro per finanziare campagne di rimozione di rifiuti dalle aree prossime alla viabilità, ma, nonostante ciò, l'inciviltà di molti cittadini, sardi e non, impedisce di mantenere nel tempo i risultati di tali attività, arrecando ingenti danni all'immagine turistica del nostro territorio. Non solo. L'abbandono dei rifiuti costituisce, in taluni casi, anche un pericolo di innesco di incendio, specie nel periodo estivo.
Purtroppo quest'incivile abitudine di gettare rifiuti dove capita senza curarsi dell'ambiente rappresenta un fenomeno in crescita, legato a uno stile di vita improntato all'usa e getta sempre più diffuso.
Il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti sulle strade da parte di ignoti, si riscontra all'ordine del giorno in varie parti della nostra Regione, suscitando il disappunto e la riprovazione di cittadini e abitanti delle zone interessate, che segnalano tempestivamente situazioni simili auspicando che chi di dovere, dal canto suo, adotti le misure necessarie per reprimere l'inciviltà, e si adoperi per ripristinare lo stato dei luoghi.
L'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vieta l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee e così recita "L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. Altresì è vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".
Le ripercussioni e le conseguenze sono assai pesanti e gravose: inquinamento ambientale, degrado e danno estetico, effetti sulla qualità di vita, nonché elevati costi diretti di igiene urbana.
Benché la legislazione statale contenga già divieti e sanzioni per l'abbandono dei rifiuti si propone un ulteriore intervento normativo per contrastare con maggior forza questo fenomeno.
Oltre al dispendio di denaro pubblico, questo malcostume comporta anche dei rischi per gli operatori addetti alla rimozione e al ripristino dei luoghi e alla sicurezza stradale, per questo si propongono sanzioni più elevate e per la prima volta i trasgressori potranno in alternativa alla pena pecuniaria effettuare lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, ripristinando i luoghi nei quali è stata commessa la violazione.
Inoltre si prevede che si possa utilizzare materiale audiovisivo che testimoni la violazione e aiuti ad identificare i soggetti imputabili sotto il profilo del dolo o della colpa, logicamente secondo la legislazione vigente in materia di privacy.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Finalità1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate ad una maggiore tutela e una maggiore salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico della Sardegna e, in particolare, delle strade di pertinenza.
Art. 2
Ambito di applicazione1. La presente legge si applica su tutto il territorio della Sardegna.
Art. 3
Divieti1. Lungo tutta la rete stradale regionale è vietato:
a) scaricare rifiuti;
b) gettare qualsiasi cosa dai veicoli in movimento o in sosta;
c) danneggiare la segnaletica e/o qualsiasi altro manufatto stradale.
Art. 4
Vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dai corpi di polizia, dal Corpo forestale, dagli organi di polizia locale, dalle guardie addette ai parchi e dalle guardie venatorie.
2. Sono altresì autorizzati all'accertamento di cui al comma 1 tutti coloro che producono materiale audiovisivo che testimoni la violazione e aiuti ad identificare i soggetti imputabili sotto il profilo del dolo o della colpa.
3. L'utilizzo del materiale audiovisivo nelle fasi di accertamento e di sanzione avviene secondo la legislazione vigente in materia di privacy.
Art. 5
Sanzioni1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'utilizzatore che non osserva le norme stabilite dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.
2. La sanzione pecuniaria può essere sostituita, su richiesta del trasgressore, con lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), ripristinando i luoghi nei quali è stata commessa la violazione.
3. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede il comune competente per territorio.
Art. 6
Norma finanziaria1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Art. 7
Entrata in vigore1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).