CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 358
presentata dai Consiglieri regionali
LAI - COCCO Daniele Secondo - AGUS - PIZZUTO - ZEDDA Paolo Flavioil 26 luglio 2016
Riforma della legge regionale n. 26 del 1985 e istituzione del Corpo forestale della Regione Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La presente proposta di riforma della legge regionale n. 26 del 1985 nasce dall'esigenza di dare risposte alle esigenze attuali del personale, intervenendo in materia di riorganizzazione delle funzioni e delle competenze del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) che nel territorio della Regione ha svolto fino ad oggi le stesse funzioni attribuite a livello nazionale al Corpo forestale dello Stato (CFS), oltre a diverse altre funzioni attribuite dall'Amministrazione regionale con norme e direttive varie.
Dalla legge istitutiva del CFVA ad oggi molte cose sono cambiate, dalla comparsa di nuove tipologie di reati ambientali non previsti nella legge istitutiva (a titolo di esempio citiamo gli incendi, inquinamento nelle sue diverse forme, traffico e smaltimento illecito di rifiuti, abusivismo edilizio, agro-alimentare, specie protette e in pericolo di estinzione), fino alla legge n. 124 del 2015 (Decreto Madia) che ha da un lato soppresso il CFS e dall'altro ha riconosciuto implicitamente le funzioni e i compiti svolti dai corpi forestali delle regioni e province autonome.
Con questo nuovo quadro legislativo è necessario un intervento del legislatore regionale, per armonizzare con la normativa nazionale le attività svolte a livello regionale dal CFVA, modernizzando una struttura che deve essere al passo con i tempi. La legge regionale n. 26 del 1985 ha istituito il CFVA, struttura presente capillarmente in tutto il territorio regionale, con 80 stazioni forestali e 10 basi navali, 7 servizi territoriali ispettorato ripartimentale, 1 direzione generale, con 1.350 unità inquadrate nel ruolo di agenti, di sottufficiali e di ufficiali.
La presente proposta di legge vuole rende attuale e moderna la struttura del Corpo, con i nuovi compiti che col passare del tempo sono stati svolti (anche se non previsti dalla legge istitutiva), modernizzando la struttura e, allo stesso tempo, dando copertura giuridica alle funzioni svolte.
All'articolo 1 si è provveduto innanzitutto ad uniformare alle altre regioni e province autonome il nome del Corpo, eliminando la dicitura "vigilanza ambientale" che non si rinviene in nessun altro dei corpi presenti in queste regioni. Quindi il vecchio CFVA verrà ridenominato Corpo forestale della Regione Sardegna. Tuttavia, l'adeguamento dei fregi e delle scritte negli automezzi di servizio, nella carta intestata, nelle uniformi, avverrà con criteri di massima economicità e verrà applicata immediatamente ai nuovi acquisti, mentre per il restante materiale o automezzi già in uso, si interverrà solo ove possibile con piccoli o poco onerosi interventi, mentre per gli interventi più onerosi o per i mezzi in via di dismissione questi verranno utilizzati con i vecchi fregi fino a dismissione.
All'articolo 2 viene esplicitato in modo chiaro lo status del Corpo, definendolo come Corpo di polizia regionale con funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione illeciti in materia ambientale. Si è provveduto inoltre, ad aggiornare le competenze tecniche del Corpo, introducendo nuove materie quali: beni archeologici, protezione civile, pubblica sicurezza, ordine pubblico (su richiesta dell'autorità competente), tutela della fauna, tutela delle coste, tutela del paesaggio agro forestale, educazione ambientale e attività di sensibilizzazione all'ecosostenibilità, recupero della fauna selvatica, censimento degli alberi forestali, tutti compiti, peraltro, già svolti nonostante la norma istitutiva non fosse stata mai aggiornata.
All'articolo 3 viene stabilito che il personale appartenente al Corpo esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate dall'articolo precedente, il quale ai fini dell'inquadramento viene attribuito dal commissario del Governo il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (attribuita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1972), nonché la qualifica di ufficiale e agente di polizia giudiziaria, in virtù di quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015. È necessario introdurre questo nuovo articolo per colmare la storica lacuna della legge regionale n. 26 del 1985, indicando la fonte normativa per l'attribuzione delle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
All'articolo 4 viene rivisitata la struttura organizzativa, rendendola più snella e operativa, riducendo a 4 i "vecchi" STIR, che diventano comandi provinciali (localizzati nei capoluoghi delle province "storiche" Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano), a cui si aggiungono, con fini operativi e di coordinamento delle stazioni forestali, 4 Commissariati territoriali (localizzati nei capoluoghi delle 4 "nuove" province" Iglesias, Lanusei, Tempio e Villacidro).
Rimane immutata la localizzazione capillare di stazioni e basi navali.
All'articolo 5 viene chiarito il criterio utilizzato per il conferimento del comando delle stazioni, non previsto dalla norma precedente. Inoltre, viene stabilito che le funzioni connesse a salute e sicurezza sul posto di lavoro siano assunte dal comandante del Corpo, in modo distinto dagli altri dipendenti regionale come avviene oggi.
All'articolo 6 la contrattazione collettiva viene uniformata alle normative vigenti nelle altre regioni e province autonome, stabilendo che la contrattazione debba avvenire solo con i sindacati rappresentativi del personale forestale. Viene, inoltre, previsto l'adeguamento dell'identità d'istituto, aggiornata nelle misure e decorrenze delle forze di polizia che ne assorbiranno le competenze del soppresso CFS, tenuto, altresì, conto del corrispondente trattamento accessorio in essere specifico per il personale dei corpi forestali delle regioni e province autonome.
All'articolo 7 viene stabilito l'inquadramento e il relativo accesso al Corpo. I punti qualificanti del presente articolo riguardano l'accesso dall'esterno per il ruolo di agente, per il quale è previsto il diploma di secondo grado, mentre i successivi passaggi nella stessa area (assistenti, sovrintendenti ed ispettori) sono riservati a personale interno in servizio, così da garantire una crescita professionale del personale formato. Il reclutamento dei commissari forestali viene previsto con accesso esterno, riservando un congruo numero di posti a personale interno in possesso dei requisiti previsti per l'accesso esterno (laurea specialistica o magistrale in materie di competenza del Corpo). Alla qualifica di dirigente si accede secondo le disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei dirigenti regionali, con la richiesta di specifici requisiti. Anche in questo caso un congruo numero di posti viene riservato a personale interno con qualifica di commissario forestale, con requisiti previsti per l'accesso esterno.
Si stabilisce, per esigenze operative, di innalzare il numerico degli ispettori al almeno il 40 per cento del contingente numerico degli agenti-assistenti.
All'articolo 8 viene stabilito che l'istituenda Scuola forestale possa svolgere i relativi corsi di accesso, progressione e formazione oggi di competenza dell'Amministrazione statale, nonché possa essere utilizzata come centro di formazione permanente per tutti gli operatori del settore (es. barracelli, volontari, ecc.)
All'articolo 9 viene regolamentata la materia relativa a equipaggiamento, uniformi e armamento.
All'articolo 10 viene regolamentata la mobilità verso altre amministrazioni.
All'articolo 11 viene stabilito che fino all'adozione delle disposizioni previste dalla presente legge sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati in applicazione della legge regionale n. 26 del 1885.
All'articolo 12 viene indicata l'abrogazione di tutte le disposizioni della legge regionale n. 26 del 1985 in contrasto o superate con la presente legge.
All'articolo 13 vengono stabiliti i nuovi o i maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
L'articolo 14 infine dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, fissata il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Denominazione1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda, istituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), e successive modifiche ed integrazioni, è rinominato Corpo forestale della Regione Sardegna.
Art. 2
Competenze del Corpo forestale della Regione Sardegna1. Il Corpo forestale della Regione Sardegna è un corpo di polizia regionale con funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione di illeciti in materia ambientale con competenze nelle seguenti materie:
a) caccia;
b) pesca nelle acque interne e marittime;
c) incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
d) polizia forestale;
e) polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
f) beni culturali e archeologici;
g) beni speleologici;
h) ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento;
i) sicurezza e controlli nel settore agro-alimentare;
j) controlli e certificazioni in conformità alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica), nonché eventuali controlli delegati in materia agro forestale e ambientale di aiuti comunitari.
Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo-pastorale in gestione all'Agenzia "Forestas". Sono affidati altresì al Corpo compiti di concorso nell'attività di protezione civile e pubblico soccorso e nell'attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico, su richiesta dell'autorità competente.
Il Corpo svolge nelle materie di competenza della Regione le funzioni e i compiti attribuiti in ambito statale al Corpo forestale dello Stato o della forza di polizia che ne assorbe le competenze ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). Le funzioni di vigilanza e controllo demandate dalla vigente normativa regionale agli organi di polizia forestale sono, comunque e unicamente, svolte dal Corpo.
Il Corpo Forestale della Sardegna, riconoscendo l'importanza della questione ambientale e del monitoraggio come strumento per affrontarla, è individuato come fulcro del sistema di raccolta dei dati, di approvazione dei piani e di inventariazione forestale e ambientale.2. Al Corpo, oltre alla vigilanza di cui al comma 1, sono, altresì, conferite le seguenti competenze tecniche:
a) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali pubblici e privati;
b) approvazione dei piani di interesse forestale e ambientale;
c) tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
d) tutela della vegetazione, della flora e della fauna;
e) tutela dei pascoli montani;
f) tutela delle coste;
g) tutela del paesaggio agricolo forestale;
h) educazione ambientale e attività di sensibilizzazione all'ecosostenibilità;
i) difesa del suolo dall'erosione;
j) recupero fauna selvatica;
k) censimento degli alberi monumentali e controllo delle sementi;
l) cattura o abbattimento di animali pericolosi o in sovrannumero;
m) ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.3. Il Corpo provvede, inoltre, alla statistica e all'inventario forestale e predispone studi sui problemi di interesse forestale e montano e sul fenomeno degli incendi ai fini della difesa del suolo e avanza proposte di soluzione agli organi competenti.
4. Il Corpo predispone programmi annuali o pluriennali sulle tematiche relative all'educazione ambientale e all' ecosostenibilità.
Art. 3
Qualifiche di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria1. Il personale appartenente al Corpo forestale della Sardegna esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 2 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell'ambito della qualifica di appartenenza.
2. Per il personale del Corpo previsto dall'articolo 4 ai fini dell'inquadramento nel Corpo medesimo, è richiesto al Commissario del Governo il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita a termini del decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali).
3. Al personale del Corpo è, altresì, attribuita la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi della vigente normativa.
4. Le qualifiche di cui ai commi 2 e 3 sono attribuite anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 2015.
5. Al personale del Corpo è rilasciata dall'Amministrazione la tessera di riconoscimento personale attestante l'appartenenza al Corpo medesimo e il possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Art. 4
Struttura organizzativa1. Il Corpo forestale è struttura operativa del Presidente della Regione per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2.
2. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale si articola in:
a) una direzione generale denominata "comando regionale" con competenza in materia di programmazione, coordinamento e controllo degli interventi; nonché quello di curare, con un apposito ufficio stampa, una corretta informazione sulle materia di propria competenza e sull'attività del Corpo;
b) quattro comandi provinciali con competenza territoriale nelle "province storiche" della Sardegna, con sede in Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari;
c) quattro commissariati forestali che operano alle dipendenze dei comandi provinciali, sono denominati "commissariati territoriali", ed hanno competenza territoriale che coincide con il territorio delle circoscrizioni elettorali di Iglesias, Lanusei, Tempio e Villacidro;
d) ottantadue stazioni forestali, dieci basi navali, che operano alle dipendenze delle unità di cui alle lettere precedenti, ciascuna nel proprio ambito territoriale.3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere istituiti dei nuclei operativi permanenti o temporanei per lo svolgimento di particolari funzioni del Corpo è, altresì, assegnato il personale a disposizione dell'Autorità giudiziaria.
Art. 5
Incarichi di coordinamento delle strutture1. Le sedi delle stazioni forestali e delle basi navali sono disciplinate come previsto all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni. Il dirigente incaricato del comando del Corpo, assume anche le funzioni connesse alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Il comando delle stazioni forestali e delle basi navali è esercitato di norma da personale inquadrato nella qualifica più elevata di ispettore forestale. Solo nel caso di temporanea indisponibilità di un ispettore forestale la stazione forestale può essere comandata da sovrintendenti o da personale di qualifiche inferiori, secondo il medesimo criterio di qualifica più elevata. A parità di qualifica, l'incarico di comando, anche temporaneo, è attribuito direttamente dal Comandante del Corpo.
Art. 6
Stato giuridico e disciplina contrattuale1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, è disciplinato dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale. I contratti collettivi prevedono disposizioni specifiche per il personale del Corpo. In particolare, al personale del Corpo è riconosciuta l'indennità di istituto, che si aggiorna nelle misure e decorrenze del corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato o della Forza di polizia che ne assorbe le competenze, tenuto, altresì, conto del corrispondente trattamento accessorio in essere specifico per il personale dei corpi forestali delle regioni e province autonome. Nella trattazione delle disposizioni specifiche, di cui al precedente periodo, la composizione del tavolo di contrattazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è stabilita sulla base della rappresentatività sindacale del CFVA e per la parte sindacale sono validi gli accordi siglati da almeno il 51 per cento della rappresentatività dei dipendenti del Corpo. In materia di mobilità le disposizioni specifiche prevedono norme che assicurino periodiche ricognizioni delle esigenze manifestate dal personale.
2. L'Amministrazione regionale, al fine di mantenere un elevato standard di operatività, promuove forme di mantenimento del benessere psico-fisico degli appartenenti al Corpo e favorisce le attività sportive degli stessi.
Art. 7
Inquadramento e accesso al Corpo1. Il Corpo forestale della Sardegna è costituito da personale inquadrato nelle seguenti qualifiche:
a) dirigente;
b) commissario forestale;
c) agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori.2. L'accesso al Corpo per il personale di cui alla lettera a) (dirigente forestale) avviene secondo le disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei dirigenti regionali, ma con modalità e requisiti specifici sulle materie di competenza del Corpo forestale della Sardegna, individuate con decreto del Presidente della Regione. L'amministrazione prevede, inoltre, attraverso tale decreto, alla previsione di una specifica formazione per il personale vincitore del concorso, sulle materie di competenza del Corpo.
3. Per l'accesso al Corpo per il personale di cui alla lettera b) è richiesta la laurea specialistica o magistrale attinente alle materie di competenza del Corpo ed avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico con modalità specifiche individuate con decreto del Presidente della Regione. L'amministrazione prevede, inoltre, attraverso decreto, alla previsione di una specifica formazione per il personale vincitore del concorso, sulle materie di competenza del Corpo.
4. Per l'accesso al Corpo per il personale di cui alla lettera c) è richiesto il diploma di secondo grado ed avviene per concorso pubblico o corso-concorso pubblico con modalità specifiche individuate con decreto del Presidente della Regione. L'amministrazione provvede inoltre, attraverso decreto, alla previsione di una specifica formazione per il personale vincitore del concorso, sulle materie di competenza del Corpo.
5. Per l'accesso alla qualifica di dirigente forestale il decreto stabilisce una riserva di posti del 50 per cento per il personale di cui alla lettera b) (commissari forestali) in possesso dei requisiti previsti per l'accesso esterno.
6. Per l'accesso alla qualifica di Commissario forestale il decreto stabilisce una riserva di posti del 50 per cento per il personale di cui alla lettera c) (agenti, assistenti, sovrintendenti e ispettori) in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso esterno.
7. Le progressioni di carriera del personale di cui di cui alla lettera c) sono riservate al personale in servizio. Al ruolo di sovrintendente ed a quello di ispettore si accede attraverso apposite prove selettive stabilite da specifici accordi contrattuali e successiva specifica formazione professionale.
8. Il contingente numerico degli ispettori forestali deve essere di almeno il 40 per cento del contingente numerico degli agenti ed assistenti forestali.
Art. 8
Scuola forestale e formazione del personale1. La Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è disciplinata come previsto all'articolo 12 bis della legge regionale n. 26 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l'Amministrazione statale le convenzioni relative ai corsi di accesso, progressione e formazione in generale e, eventualmente anche con le università, le convenzioni attinenti alla specializzazione ed aggiornamento professionale del personale del Corpo forestale.
3. La scuola forestale è un centro di formazione permanente, per le materie di competenza del Corpo, a favore di amministrazioni pubbliche impegnate nella tutela ambientale e con particolare riferimento a tutti i soggetti impegnati nella prevenzione, spegnimento e coordinamento degli interventi sugli incendi boschivi.
Art. 9
Equipaggiamento, uniformi e armamento1. Al personale del Corpo l'amministrazione regionale fornisce le uniformi e gli equipaggiamenti nonché l'armamento, individuale e di reparto, necessari per lo svolgimento dei compiti assegnati.
2. Con appositi decreti del Presidente della Regione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo regionale di lavoro, sono definiti:
a) le caratteristiche degli equipaggiamenti, delle uniformi e dei relativi distintivi di qualifica, di specializzazione, le decorazioni, nonché i casi, i criteri e le modalità relative alla dotazione e all'uso dei medesimi;
b) i criteri e le modalità relativi alla dotazione dell'armamento a dotazione ordinaria e speciale individuale e di reparto e per lo svolgimento di periodici corsi di addestramento all'uso dell'armamento in dotazione, secondo quanto stabilito dalle disposizioni statali in materia.
c) una commissione composta da personale forestale di comprovata esperienza nell'utilizzo sul territorio delle uniformi, dei mezzi e delle attrezzature.
Art. 10
Organici e mobilità verso altre amministrazioni1. Il Corpo con cadenza biennale verifica la situazione dei propri organici ed al fine di non ridurre la presenza sul territorio e prevedere un graduale turn-over, segnala al Presidente della Regione la reale distribuzione delle diverse qualifiche ed il relativo fabbisogno di personale.
2. L'Amministrazione regionale, promuove, ove possibile, la possibilità di accordi con i corpi forestali di regioni e province autonome e con il Corpo forestale dello Stato (o della forza di polizia che ne assorba le competenze ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2015) che consentano mobilità e interscambi.
Art. 11
Disposizioni transitorie e finali1. Fino all'adozione delle disposizioni previste dalla presente legge sono fatti salvi i provvedimenti amministrativi adottati in applicazione della legge regionale n. 26 del 1985.
Art. 12
Abrogazioni1. Sono abrogate tutte le disposizioni della legge regionale n. 26 del 1985 in contrasto o superate con la presente legge.
Art. 13
Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante utilizzo delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 26 del 1985 iscritte in conto della missione 09 - programma 05 del bilancio di previsione della regione per gli anni 2016-2018 e su quelle corrispondenti del bilancio degli anni successivi.
Art. 14
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).