CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 356

presentata dai Consiglieri regionali
DEDONI - COSSA - CRISPONI

il 26 luglio 2016

Partecipazione della Regione autonoma della Sardegna alla costituzione
della Fondazione Pinuccio Sciola

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'apprezzamento e dalla condivisione degli scopi perseguiti dalla neonata Fondazione intitolata all'artista Pinuccio Sciola.

L'intento dei proponenti s'inserisce nel solco di promuovere e potenziare il patrimonio culturale e artistico della Sardegna, nelle sue molteplici manifestazioni, tramite la valorizzazione e la diffusione dei contributi più originali dei nostri conterranei.

È notizia di questi giorni, infatti, che i figli del grande artista di San Sperate stiano costituendo una Fondazione a lui intitolata per promuovere e conservare il grande valore artistico e culturale delle sue opere. La sua attività aderisce all'intenso e consolidato dialogo tra le diverse discipline artistiche e della comunicazione in cui le varie identità creative si confrontano, si trasformano, si fondono, ponendo interrogativi e dando risposte sulle analogie, sui riflessi, sulle complicità reciproche appunto tra scultura, architettura, arti visive, letteratura, musica. Un dialogo in cui i linguaggi si aprono e si attraggono reciprocamente, fondendosi.

La Regione non può restare indifferente, ma deve partecipare attivamente alla promozione e diffusione della grande opera artistica e culturale dell'artista sardo recentemente scomparso.

In particolare, la presente proposta di legge intende disciplinare in termini generali l'apporto della Regione alla nascente Fondazione, indicandone la definizione delle condizioni di partecipazione alle finalità statutarie e degli adempimenti volti a consentire la fattiva collaborazione dell'istituzione regionale.

La proposta prevede inoltre l'individuazione dei rappresentanti della Regione nella Fondazione ed inserisce l'obbligo di relazione annuale al Consiglio regionale, che dovrà esprimersi in merito sotto forma di parere della Commissione consiliare competente.

L'articolo 6 prevede una partecipazione della Regione in termini economici pari a 20.000 euro annui a partire dal 2016. I successivi articoli definiscono la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della norma.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Partecipazione della Regione alla Fondazione Pinuccio Sciola

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce l'interesse generale e il valore culturale, artistico e sociale degli scopi perseguiti dalla "Fondazione Pinuccio Sciola", in memoria dell'artista sardo e delle sue opere.

2. La Regione è autorizzata a partecipare in qualità di socio, nei modi e nelle forme previsti dalla presente legge e in conformità al relativo statuto, alla Fondazione Pinuccio Sciola, regolarmente costituita ai sensi del Codice civile come Fondazione di partecipazione, senza fine di lucro.

 

Art. 2
Modalità di partecipazione

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che la Fondazione persegua, senza fine di lucro, gli scopi indicati nello statuto ritenuti meritevoli di tutela istituzionale e precisamente:
a) custodire e tramandare la memoria storica dell'artista, diffondere la conoscenza del suo pensiero e della sua opera;
b) consentire, agevolare e promuovere la consultazione e lo studio delle opere, dei documenti e dei manoscritti dell'artista;
c) tutelare le opere e l'immagine di Pinuccio Sciola e del suo pensiero e operato nell'ambito dell'arte e della cultura, attraverso un continuo monitoraggio di tutte le iniziative che soggetti terzi realizzano per omaggiare l'artista;
d) promuovere ed attuare studi e ricerche, convegni, seminari, mostre ed ogni altra iniziativa tendente alla valorizzazione dell'opera e alla divulgazione e approfondimento del messaggio artistico ed umano di Pinuccio Sciola, nonché della cultura di cui esso è diretta espressione.

 

Art. 3
Adempimenti

1. La Giunta regionale, verificata la conformità dello statuto agli scopi indicati nell'articolo 2, con deliberazione, autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere l'atto costitutivo e a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione.

2. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio fondatore sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

 

Art. 4
Rappresentanti della Regione nella Fondazione

1. La Giunta regionale designa i rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione e in particolare nell'organo deliberante e nell'organo di controllo della Fondazione, secondo quanto previsto nello statuto e nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 5
Obbligo di relazione annuale

1. Ogni anno, la Fondazione presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

Art. 6
Contributi annuali

1. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali determinato in euro 20.000.

 

Art. 7
Sospensione

1. L'Amministrazione regionale sospende l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6 per gravi e reiterate violazioni dello statuto della Fondazione.

 

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a euro 20.000 per l'anno 2016 e successivi, si provvede con le risorse allocate nel cap. SC03.0023 (missione 05 - programma 02).

 

Art. 9
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).