CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 352
presentata dai Consiglieri regionali
SOLINAS Antonio - SABATINIil 14 luglio 2016
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2
(Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna)***************
RELAZIONE DEI PROPONENTI
Con la presente proposta di legge si intende integrare la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), inserendo alcune modifiche riguardanti i permessi per gli amministratori locali per la partecipazione ai rispettivi consigli.
L'articolo 79, al comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevedeva il permesso per gli amministratori locali "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli". Con la modifica introdotta dall'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli", prevista dall'articolo 79, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono state sostituite dalle seguenti: "per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento".
Il Consiglio regionale della Sardegna con legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), all'articolo 2, aveva previsto la non applicazione per gli enti locali della Sardegna dell'articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011 con riferimento, tra gli altri, ai commi 21 e 29. In virtù della deroga introdotta dalla legge regionale, nelle more dell'approvazione di una legge organica in materia di enti locali approvata in data 4 febbraio 2016, sino a quella data negli enti locali della Sardegna i consiglieri avevano diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui erano convocati i rispettivi consigli.
La legge di riordino del sistema delle autonomie locali approvata non ha previsto alcuna norma di regolamentazione della materia, viste le competenze statutarie della Regione, rimandando alle disposizioni contenute nella legislazione nazionale.
Considerato che appare una ingiusta diminuzione degli spazi di democrazia, quello di togliere la possibilità agli amministratori locali di godere dell'intera giornata di permesso che consentirebbe di esaminare tutti gli atti e le proposte deliberative dei rispettivi consigli, con la presente proposta di legge di modifica della legge regionale n. 2 del 2016 si tende a garantire le giuste agibilità politiche per gli amministratori degli enti locali della Sardegna, per assicurare la massima trasparenza e una maggiore preparazione degli amministratori locali sulle diverse materie di competenza dei rispettivi consigli nell'interesse dei cittadini amministrati.
Il testo si compone di 3 articoli.
All'articolo 1 vengono inserite alcune modifiche all'articolo 72, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2016 e riguardanti la non applicazione negli enti locali della Sardegna, dei commi 21 e 29 del decreto legge n. 138 del 2011. Con questa modifica per gli amministratori locali della Sardegna viene prevista la possibilità di astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi Consigli.
All'articolo 2 viene previsto che dall' attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
All'articolo 3 è prevista l'entrata in vigore della legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Modifica all'articolo 72 della legge
regionale n. 2 del 2016 (Norma di rinvio)1. Nell'articolo 72, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), prima delle parole "Per quanto non previsto", sono inserite le seguenti:
"Negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 16, commi 21 e 29, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148".
Art. 2
Norma finanziaria1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).