CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE N. 351

presentata dai Consiglieri regionali
CARTA Angelo - ORRÙ

l'8 luglio 2016

Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie)

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RELAZIONE DEI PROPONENTI

L'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato novellato dal comma 21 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con la legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", il quale disciplina i permessi e le licenze dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, chiamati a ricoprire cariche elettive, limitando la durata dei permessi dei consiglieri alla partecipazione alle sedute consiliari «per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento»".

La Regione con l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4, ha escluso che si applichi nei propri enti locali, la normativa nazionale, consentendo invece ai consiglieri comunali di continuare ad usufruire del permesso retribuito «per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli», nelle more dell'approvazione di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali.

L' Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Sardegna, con nota del 25 febbraio 2016, ha emanato una propria circolare in merito, sulla base di uno specifico parere legale espresso dagli avvocati Porcu e Barberio, sostenendo che sino a quando non interverrà una norma regionale ad hoc in materia dei permessi, non si applica nella nostra Regione la normativa statale, per cui nulla risulta cambiato ed i consiglieri continuano ad avvalersi del permesso elettivo per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli comunali.

L'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, con nota prot. n. 3642 del 26 aprile 2016, a firma del direttore generale - Direzione generale enti locali e finanze, sulla base delle richieste di chiarimento pervenute dai comuni in ordine all'argomento, ha rappresentato in via prudenziale e in attesa di una eventuale interpretazione autentica da parte del Consiglio regionale (peraltro mai richiesta), di dover applicare la disciplina prevista dall'articolo 79, comma 1, del testo unico degli enti locali secondo la quale i consiglieri hanno diritto di assentarsi dal sevizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei consigli comunali e per il raggiungimento del luogo del suo svolgimento.

Tale interpretazione, fornita dal direttore regionale dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, appare lesiva della dignità dei consiglieri che preventivamente alla seduta istituzionalmente convocata hanno il diritto ed il dovere di consultare ed esaminare le proposte agli atti del consiglio comunale e quindi di partecipare consapevolmente alle sedute medesime previa conoscenza dei documenti depositati.

Si sottolinea che la materia dei permessi rientra nella potestà legislativa regionale ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge costituzionale n. 3 del 1948 (Statuto speciale per la Sardegna), che attribuisce alla Regione la potestà dell' ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Si evidenzia che il Consiglio regionale è intervenuto sull'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni con la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) e con la legge regionale 20 aprile 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), senza modificare il disposto precedentemente introdotto con l'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012, il quale continua a mantenere la sua completa vigenza ed efficacia nell'ordinamento degli enti locali della Sardegna.

Ritenuto che tale situazione, lesiva e discriminatoria dello status del consigliere comunale, non sia assolutamente condivisibile, soprattutto se rapportata ai costi della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e di altri enti della pubblica amministrazione, nonché del rispetto e della dignità che devono essere riconosciuti e fatti salvi ai cittadini che si dedicano con senso civico e passione politica ad amministrare il proprio comune, stante anche l'esiguità dei costi sostenuti annualmente dagli stessi per le riunioni degli organi elettivi.

È urgente, che il Consiglio regionale formuli, pertanto, la seguente interpretazione autentica.

La presente legge di interpretazione autentica, non determina nuovi oneri a carico del bilancio della Regione.

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TESTO DEL PROPONENTE

 

Art. 1
Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2012

1. Nei comuni della Sardegna la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2012, n. 4 (Norme in materia di enti locali e sulla dispersione ed affidamento delle ceneri funerarie), è da intendersi nel seguente modo:
"Sull'intero territorio regionale è esclusa l'applicazione del comma 21 dell'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e successive modifiche ed integrazioni, ed è consentito, quindi, ai consiglieri comunali di usufruire del permesso retribuito per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.
La legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), e la legge regionale 20 aprile 2016, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), non modificano, né riducono il diritto ad ottenere il permesso retribuito per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli.
Gli oneri inerenti i permessi retribuiti per i consiglieri comunali gravano sul fondo unico di cui alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), articolo 10 (Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).