CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
XV LEGISLATURAPROPOSTA DI LEGGE N. 350
presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONIil 7 luglio 2016
Norme in materia di birra artigianale della Sardegna
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RELAZIONE DEI PROPONENTI
La birra artigianale della Sardegna sta acquisendo, da tempo, un apprezzabile successo fra i consumatori, forte, peraltro, del fenomeno dovuto all'apertura di diversi stabilimenti per la produzione della birra in ambiti locali e alla costante crescita della domanda di prodotti di qualità.
Secondo le più recenti ricerche effettuate sull'intera penisola i consumi di birra si attestano a livello nazionale intorno ai 18 milioni di ettolitri annui, con un consumo pro capite pari a 29,4 litri rispetto a una media europea pari a 73,7 litri per persona.
La Sardegna vanta un curioso primato nazionale con una media di 61,7 litri annui consumati pro capite, rispetto a una media nazionale che non supera i 30 litri a testa. Una recente ricerca condotta da Doxa-Assobirra ha confermato questo singolare dato che pone proprio la Sardegna in perfetta linea sulle quote di consumo a carattere europeo; fra i motivi di tale consumo, sicuramente la lunghezza della stagione più calda e l'inserimento della birra quale bevanda da pasto in uno stile di vita particolarmente mediterraneo.
La tradizione produttiva isolana in materia, rimanda a insediamenti industriali riferibili alla produzione della birra che in alcuni felici casi arriva addirittura a cent'anni.
Le più recenti attività d'impresa sarde hanno scommesso sulla produzione artigianale della birra riscontrando interessanti prospettive, che sono il frutto di attenti investimenti e ponderate iniziative che meritano l'attenzione e la difesa da parte del legislatore. Proprio le ricerche effettuate sul campo dei consumi regionali dimostrano che lo sviluppo della filiera imprenditoriale assicura non solo una capacità organizzativa di buon livello, ma anche un'interessante spinta occupazionale spesso legata a nuove figure professionali.
Ma sono diverse le caratteristiche che stanno certificando il buon successo delle produzioni locali: attenzione e cura della qualità date dalla produzione in piccola-media scala, genuinità e sicurezza del prodotto, impiego di ingredienti naturali certificati che, talvolta, sono prodotti dal microbirrificio stesso e infine, interesse alla cultura e alle tradizioni locali con interessanti richiami anche in etichetta con un discreto utilizzo di denominazioni in lingua sarda.
Insomma, quello della birra artigianale rappresenta oggi un settore di nicchia dove la capacità imprenditoriale ben si contempera con l'arte e la conoscenza della materia, creando nuovi e originali accostamenti e sperimentazioni che fanno ben distinguere il prodotto sardo. Alcuni imprenditori da tempo per esempio hanno ampliato la gamma di prodotti, facendo un intelligente uso di ingredienti legati al territorio, sperimentando eccellenze produttive come la sapa di uve Cannonau dei propri vigneti o i mieli da apicoltura biologica o altro ancora.
Il prodotto birra, di fatto, sta riscuotendo sempre maggior successo, in particolare fra i giovani, vantando nei consumi un tasso di crescita superiore sia al vino che ai superalcolici, contribuendo in modo crescente al rafforzamento del valore aggiunto regionale rappresentando un'importante fonte di reddito alternativo per la produzione agricola.
Non va, peraltro, trascurato l'aspetto che malti e luppoli, possano venire favorevolmente combinati con le acque pure delle sorgenti e con inconfondibili rimandi ai tipici sentori e sapori delle essenze erbacee e floreali della macchia mediterranea sarda.
Più in generale, si stima che nel solo 2015 in tutta Italia i piccoli imprenditori della birra artigianale abbiano prodotto negli oltre 700 microbirrifici nazionali, almeno 30 milioni di litri, (nel 2004 le imprese del comparto assommavano a soli 30 microbirrifici) e che secondo un recente studio condotto dalla Coldiretti il boom dei microbirrifici in Italia ha assicurato una forte spinta occupazionale soprattutto tra gli under 35, con importanti ricadute sulle aziende agricole, sulla certificazione dell'origine a chilometri zero e anche nella produzione e distribuzione di specialità altamente distintive e innovative.
Nell'isola operano al momento ben 35 micro birrifici che hanno fatto il loro ingresso nel mercato fin dal 1993, quindi con uno dei primissimi stabilimenti aperti a livello nazionale, l'Adis Scopel di Capoterra (poi trasferitosi a Guspini).
Oggi le attività esistenti, sono ben distribuite su tutto il territorio regionale, con una forte predominanza al sud dell'Isola, con 16 microbirrifici, 8 nel centro Sardegna e 7 al nord. Ma tutti si contraddistinguono per una buona qualità delle produzioni, per la diversificazione e l'innovazione del prodotto con stili e gusti originali e autoctoni.
In ogni caso i mastri birrai nostrani, visto il crescente successo riscontrato, hanno mostrato di saper combinare al meglio acqua, malto d'orzo, luppolo e lieviti, proponendo birre di grano, affumicate, light o comunque ad alta o bassa fermentazione.
La crescita dei microbirrifici rappresenta senz'altro un'opportunità e una realtà in crescita, quindi l'interesse del legislatore va giustamente nella direzione dell'assecondare le esigenze degli imprenditori, ma anche nel saper interpretare le tendenze dei mercati e dei consumatori in genere.
Peraltro, va sottolineato come emerge da uno studio di monitoraggio condotto da Porto Conte Ricerche su un panel di microbirrifici isolani, come siano sempre possibili il miglioramento produttivo e commerciale, l'intenzione di utilizzare materie prime locali, l'avvio della produzione di luppolo e di malto in loco, la selezione e caratterizzazione di lieviti autoctoni.
Ovviamente, diventa centrale assicurare la collaborazione fra tutti gli attori in campo, Regione compresa.
La proposta di legge è composta di 14 articoli.
All'articolo 1 sono descritti gli obiettivi che la legge intende perseguire, sostenendo la produzione della birra artigianale.
All'articolo 2 sono definite in modo dettagliato le funzioni e i compiti, soprattutto di carattere amministrativo, in capo alla Regione. Uno specifico comma promuove il sostegno all'associazionismo fra i produttori per la diffusione di informazioni e di proposte attinenti il miglioramento qualitativo delle produzioni.
Agli articoli 3 e 4 sono indicate le definizioni di birra e birrificio artigianale della Sardegna, nonché gli obblighi per questi ultimi.
All'articolo 4 è prevista la definizione della figura del mastro birraio.
All'articolo 5 è disposto un particolare riferimento al consumo responsabile e alla tutela dei consumatori in particolare giovani, donne in gravidanza e persone affette da patologie.
All'articolo 7 è disciplinato il regolamento di attuazione sulle produzioni.
All'articolo 8 è prevista l'istituzione dell'albo dei produttori di birra artigianale sarda.
All'articolo 9 si prevede l'istituzione del marchio della birra artigianale sarda e si individua il percorso istitutivo e di rilascio del marchio.
All'articolo 10 sono individuati i criteri che la Regione deve rispettare nell'erogazione degli aiuti finanziari destinati ai singoli produttori o in associazione con contratti di rete.All' articolo 11 e 12 sono individuate le modalità di controllo delle attività e le sanzioni previste.
Infine, all'articolo 13 sono indicati i termini per l'approvvigionamento finanziario della proposta di legge.
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TESTO DEL PROPONENTE
Art. 1
Oggetto e finalità1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura lo sviluppo competitivo delle attività economiche, sostiene l'innovazione per i settori produttivi e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale.
2. Con la presente legge si disciplina e tutela la produzione della birra artigianale sarda e si valorizzano le imprese locali e i territori in cui si attua la produzione.
Art. 2
Funzioni e compiti amministrativi della Regione1. La Regione assicura la valorizzazione qualitativa delle produzioni birraie artigianali, garantendo le metodologie di lavorazione, la trasformazione delle materie prime e la professionalità degli addetti; rassicura, inoltre, i consumatori sulla correttezza delle informazioni in etichetta e sulla trasparenza dell'origine e delle specificità dei prodotti utilizzati e commercializzati.
2. Sono, inoltre, riservati alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
a) promozione, qualificazione e incentivazione delle produzioni di qualità;
b) sostegno della diffusione dell'innovazione tecnologica nelle tecniche di lavorazione;
c) formazione e aggiornamento professionale nelle imprese del settore;
d) promozione dell'associazionismo e della cooperazione fra le aziende del comparto;
e) istituzione dell'albo dei birrifici artigianali della Sardegna;
f) creazione e promozione del marchio regionale della birra artigianale sarda;
g) individuazione degli organismi deputati all'assistenza e al controllo delle attività di produzione della birra artigianale sarda;
h) adozione del regolamento previsto dalla legge.3. La Regione favorisce, inoltre, l'aggregazione dei produttori di birra artigianale sarda, promuove l'associazionismo fra i soggetti della filiera della produzione della birra, anche attraverso specifici sostegni economici al fine di favorire il rilancio delle colture cerealicole per la trasformazione in malti, luppoli e lieviti locali.
Art. 3
Definizione di birra artigianale sarda1. Si definisce birra artigianale sarda la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti che svolgono l'intero ciclo di produzione in Sardegna, senza sottoporla durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e microfiltrazione.
Art. 4
Definizione di birrificio artigianale sardo1. Per birrificio artigianale sardo si intende quell'impresa ubicata nel territorio della Sardegna, ove, in conformità alle normative vigenti e in particolare a quelle relative all'igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dell'ambiente, svolge tutte le fasi di:
a) produzione e distribuzione della birra;
b) selezione e trasformazione delle materie prime.2. Il birrificio artigianale garantisce in ordine alle comunicazioni in etichetta, commerciali e di marketing aziendale, il luogo di produzione, la qualità e la tracciabilità dei prodotti e degli ingredienti utilizzati.
3. Assicura il consumatore in modo trasparente sui metodi e sulle tecniche di lavorazione utilizzate.
4. Favorisce il consumo responsabile anche con apposite campagne informative e condivide i controlli per il rispetto della presente legge.
5. I birrifici artigianali possono anche proporre il consumo diretto dei propri prodotti, utilizzando i locali di produzione aziendale, nel rispetto delle vigenti norme di carattere igienico-sanitario.
6. Il birrificio artigianale non può essere di proprietà o controllato da grandi industrie della birra per quote superiori al 25 per cento del capitale.
Art. 5
Mastro birraio1. Per mastro birraio si intende il responsabile dell'attività produttiva che, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa, garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, il corretto utilizzo delle materie prime, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro in conformità alle norme vigenti.
2. Il mastro birraio di un'attività produttiva può coincidere con il titolare ovvero con il legale rappresentante dell'impresa.
3. Un mastro birraio responsabile dell'attività produttiva è individuato per ogni microbirrificio e per ogni unità locale di produzione.
4. Il mastro birraio ha frequentato un corso di formazione accreditato dalla Giunta regionale, erogato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, o dal sistema della formazione professionale. I contenuti e la durata del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
5. Non è assoggettato alla frequenza del corso di cui al comma 4 il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di produzione di birra artigianale in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo;
b) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un'impresa di produzione di birra artigianale con specifica qualifica secondo la disciplina dei vigenti contratti;
c) essere in possesso di diploma di qualifica di istruzione professionale in materie di produzione di birra artigianale unitamente a un periodo di attività nella produzione di birra almeno per un anno presso imprese del settore;
d) essere in possesso di diploma di laurea in discipline e tematiche attinenti, quali scienze dell'alimentazione, agrarie, ambientali, biologiche, chimica, ingegneria chimica, unitamente a un periodo di attività nella produzione di birra almeno per tre mesi presso imprese del settore.
Art. 6
Iniziative per il consumo responsabile1. La Regione, in collaborazione con le aziende birraie e con le aggregazioni dei produttori, assicura un impegno concreto di responsabilità sociale, al fine di far crescere la consapevolezza sui rischi e pericoli dovuti al consumo di alcool, in particolare attiva un "codice di responsabilità" che preveda la promozione di una serie di progetti volti al consumo responsabile attraverso azioni di informazione dell'opinione pubblica, in modo particolare verso gli adolescenti, le donne in gravidanza o le persone con particolari patologie sui rischi connessi all'abuso e all'uso scorretto delle bevande alcooliche.
Art. 7
Regolamento1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua:
a) le modalità e le tecniche di produzione;
b) l'indicazione dei processi produttivi artigianali con esclusione dei processi di pastorizzazione e microfiltrazione in uso nella produzione industriale;
c) gli ingredienti naturali e le materie prime di qualità anche prodotte in loco in ordine alla tracciabilità;
d) le specializzazioni produttive ammissibili ai finanziamenti di cui all'articolo 10;
e) le modalità di valorizzazione e affinamento delle risorse umane attraverso la formazione;
f) le modalità di rilascio del titolo di mastro birraio;
g) il segno distintivo del marchio e del relativo regolamento d'uso come previsto all'articolo 9.
Art. 8
Albo dei birrifici artigianali sardi1. La Regione, ai fini della presente legge, istituisce presso l'assessorato competente in materia di artigianato, l'albo dei produttori di birra artigianale sarda.
2. Ai fini della valutazione dei quantitativi di produzione annua di birra artigianale sarda e per la programmazione di interventi a favore del comparto è fatto obbligo alle imprese produttrici, comunicare, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria o delle associazioni di produttori, il proprio quantitativo di produzione annua suddiviso per tipologia prodotta.
Art. 9
Marchio regionale dei prodotti
e dei produttori di birra artigianale sarda1. La Giunta regionale individua e disciplina, con proprie direttive:
a) il segno distintivo del marchio e il relativo manuale d'uso;
b) le modalità di concessione in uso e di utilizzo del marchio;
c) la disciplina della diffida, della sospensione e della revoca della concessione;
d) gli organismi accreditati, deputati a verificare il rispetto delle norme di cui alla presente legge da parte di coloro che utilizzano il marchio regionale.
Art. 10
Aiuti per investimenti aziendali1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti a favore di imprenditori singoli o associati per:
a) l'acquisto di macchinari e attrezzature e per l'ammodernamento delle strutture necessarie all'esercizio della propria attività;
b) per attività di formazione e aggiornamento professionale degli addetti;
c) per la promozione dei prodotti finiti.2. Gli aiuti sono concessi nella forma di contributi in conto capitale secondo criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia.
Art. 11
Progetti di filiera e ricerca1. La Regione promuove, quale strumento di valorizzazione delle produzioni e dei rispettivi territori, il rafforzamento e lo sviluppo della specializzazione settoriale per conseguire una maggior efficienza in termini di filiera produttiva.
2. La Regione favorisce, altresì, attraverso la ricerca, il miglioramento delle condizioni di produzione e utilizzo dell'orzo coltivato in Sardegna per la trasformazione in malto e la selezione di lieviti isolati localmente, assicurando ai birrifici un'innovativa caratterizzazione della filiera, per produzioni fortemente legate al territorio.
3. Con ciò, la Regione destina annualmente risorse orientate allo sviluppo delle specifiche produzioni cerealicole e di prima trasformazione dei luppoli e per la ricostituzione del loro patrimonio genetico.
4. Le agevolazioni di cui all'articolo 10 sono concesse anche alle imprese di micro, piccola e media dimensione aventi sede operativa nel territorio regionale, nei settori di attività corrispondenti alle specializzazioni produttive individuate nel regolamento di cui all'articolo 7 che abbiano stipulato fra loro il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33 (Conversione in legge del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, concernente misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) e siano appartenenti alla medesima filiera produttiva.
Art. 12
Controlli e sanzioni1. Chiunque utilizzi la dicitura "birra artigianale della Sardegna" oppure diciture similari che possano trarre in inganno i consumatori, si avvalga di tale dicitura nei propri locali, sul proprio materiale pubblicitario o in ogni altro luogo o condizione che possa essere oggetto di inganno ai consumatori o agli intermediari commerciali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
2. Le sanzioni amministrative, nel rispetto delle leggi vigenti, sono applicate dagli organismi a ciò deputati e dagli enti o agenzie individuati dalla Giunta regionale.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono destinati in apposito capitolo istituito dalla Giunta regionale ad azioni comunicative verso il consumo responsabile.
Art. 13
Norma finanziaria1. Alle spese per l'attuazione della presente legge, stimate complessivamente per il 2016 in 500.000 euro, ripartiti in 400.000 euro per l'acquisto di attrezzature, 50.000 per la realizzazione di campagne di informazione e in 50.000 euro per le attività di formazione del personale del comparto, si provvede con le risorse allocate nella Missione 16 - Programma 01.
Art. 14
Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).